Detrazioni per familiari a carico nella dichiarazione dei redditi
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Coniuge figli ed altri familiari a carico
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti altri familiari:
– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
– i genitori adottivi;
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell’anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.
Si ricorda che ai soli fini dell’eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.
Convivenza e detrazioni per coniuge figli e familiari a carico
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.
La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.
Per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Ripartizione fra coniugi della detrazione per figli a carico
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.
Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Detrazioni per familiari a carico in caso di nascita morte matrimonio inizio e fine convivenza
Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.
Fermo restando che la detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell’anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Nella casella “Mesi a carico” indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere ’12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2009; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2009, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2009 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere ‘5’.
Nella casella “Minore di 3 anni” indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni.
Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2009, nella casella scrivere ‘7’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2009, indicare ‘9’.
Nella casella “Percentuale” indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare:
– per ogni figlio a carico indicare:
- ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all’ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;
- ’50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
- la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
– per ogni altro familiare a carico indicare:
- ‘100’ se l’onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.
Casi particolari di detrazioni per familiari a carico
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all’intera detrazione prevista per i figli a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.
Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli è superiore a tre il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.
Approfondimento su detrazioni IRPEF per i familiari a carico
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