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Detrazioni IRPEF per i familiari a carico

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Dal 1º gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d’imposta, nella misura indicata dall’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

familiari-a-carico

I familiari a carico sono:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato
  • figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati
  • altri familiari (ma solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria)
  • genitori (anche adottivi) – fratelli e sorelle discendenti dei figliconiuge separato generi, nuore, suoceriascendenti prossimi (anche naturali)

Per essere considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito non superiore a 2.840,51 euro

Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

In favore delle famiglie numerose, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal 2007, un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario.

PRESUPPOSTI E PRINCIPALI REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

I presupposti per ritenere una persona fiscalmente a carico, così come le disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio, sono rimasti sostanzialmente invariati e sono:

  • il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili; Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell’abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
    Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l’attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino;
  • l’attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste;
  • l’assegnazione dell’intero importo della detrazione per i figli, al genitore che ha a carico anche il coniuge;
  • la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell’anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Spettano per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti altri casi:

  • per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

ATTENZIONE

La legge finanziaria 2008 ha stabilito che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta paga, devono dichiarare “annualmente” al sostituto d’imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni.

DETRAZIONE PER I FIGLI

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni). Essa aumenta dei seguenti importi:

  • 220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
  • 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Le detrazioni base per i figli a carico

detrazioni-base1.

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000.

La formula per il calcolo:

detrazione teorica x 95.000 – reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e sue pertinenze) / 95.000

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

COME VA DIVISA LA DETRAZIONE

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento.

È prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

LE REGOLE PER I FIGLI DEGLI EX CONIUGI

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

  • se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
  • quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all’altro genitore.

In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

DETRAZIONE PER IL CONIUGE

La detrazione “teorica” per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L’unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all’interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Negli altri casi, per calcolare l’importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.

Reddito complessivo fino a 15.000 euro:

800 – [110 x (reddito complessivo/15.000)]

Se il risultato del rapporto (reddito complessivo/15.000) è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta.

Reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 40.000 euro:

DETRAZIONE FISSA di 690 euro

Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

Questi gli incrementi:

maggiorazioni

Reddito complessivo compreso tra 40.001 euro e 80.000 euro:

690 x [(80.000 – reddito complessivo)/40.000]

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

DETRAZIONE PER GLI ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.

750 x ( 80.000 – reddito complessivo ) / 80.000

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869).
Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

DETRAZIONE PER I NON RESIDENTI

Per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

Dal periodo d’imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a 1.200 euro e deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La nuova norma precisa inoltre che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

Tale credito:

  • è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
  • può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F4 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell’Irpef relativa al periodo d’imposta successivo o chiesto a rimborso;
  • è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d’imposta;
  • relativamente all’anno 2007, è attribuito in unica soluzione; quello spettante a partire dall’anno 2008 va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
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Written by il consulente fiscale

31 marzo 2010 a 11:22

Pubblicato su fisco e tasse

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