Detrazioni per mobili elettrodomestici tv e pc nella dichiarazione dei redditi
. |
. |
|
Detrazioni per spese per la sostituzione di frigoriferi , congelatori e loro combinazioni
Sono detraibili, nella misura del 20 per cento, le spese sostenute nel corso del 2009 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purché debitamente documentati.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00 per ciascun apparecchio. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico, nonché predisporre un’autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nei righi E37, colonna 1.
Detrazioni per spese per acquisto motori ad elevata efficienza
Sono detraibili, nella misura del 20 per cento, le spese sostenute nel corso del 2009 per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.
Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell’allegato A al Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008. Detto decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall’articolo 3 del decreto stesso, l’aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella.
L’importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00.
Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un motore e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura, contenente l’indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore. È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l’apposita scheda raccolta dati e l’abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2009 all’ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all’ENEA attraverso il sito http://www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall’ENEA per via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nei righi E37, colonna 2.
Detrazioni per spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer
Sono detraibili, nella misura del 20 per cento, le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati.
Condizione necessaria per usufruire di questa detrazione è che il contribuente a partire dal 1° luglio 2008 abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce delle agevolazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione che abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici, o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Si ricorda che l’agevolazione non potrà essere fruita nell’ipotesi di spese sostenute per l’arredo dell’unità abitativa residenziale acquistata dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di 10.000 euro da suddividere tra gli aventi diritto, verrà ripartita in
cinque rate di pari importo dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unità abitativa e in tal caso l’importo massimo previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse semprechè il contribuente per ciascuna unità abbia espletato gli adempimenti richiesti dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L’importo di 10.000 euro deve essere riferito, infatti, alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 10.000 euro. Nel caso in cui siano state sostenute spese per l’arredo di più unità abitative ristrutturate è necessario compilare più moduli (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita a ciascun immobile ristrutturato).
Il pagamento dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato deve avvenire mediante bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.
Si precisa che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni in quanto per gli stessi spetta la detrazione del 20 per cento, da fruire per intero nell’anno di sostenimento della spesa, (vedere le istruzioni della col 1).
Quest’ultima dovrà essere indicata, nella colonna 1 di questo rigo e quindi, non deve essere considerata ai fini dell’importo massimo previsto per le spese di acquisto degli arredi destinati all’immobile ristrutturato da indicare in questa colonna 4. Pertanto, le due agevolazioni sono cumulabili.
Il contribuente, al fine di avvalersi dell’agevolazione, deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie secondo quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998 e successive modificazioni, recante il regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.
In particolare il contribuente deve aver inviato l’apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche in data anteriore al 1° luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai “dati relativi ai lavori di ristrutturazione” la data del 1° luglio 2008, ovvero una data successiva.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nei righi E37, colonna 4.
Rispondi