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Dichiarazione dei redditi con modello 730 – Chi può utilizzare il 730 e chi può fare dichiarazione congiunta

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Chi può utilizzare il 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2010 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno questi contribuenti possono rivolgersi:
      a) al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2010;
      b) ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2010 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2009 al mese di giugno dell’anno 2010;
  • soggetti che nel 2010 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. cbis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2010 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad un Cafdipendenti o ad un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2009:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi non può utilizzare il 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2010 le Persone fisiche, i contribuenti che nel 2009 hanno:

  • prodotto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • prodotto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
  • realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nel 2009 e/o nel 2010;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Dichiarazione congiunta

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

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Written by il consulente fiscale

31 marzo 2010 a 09:51

Pubblicato su fisco e tasse

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