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Domande e risposte fino al 5 gennaio 2010

In fondo alla pagina trovate i link di navigazione: commenti precedenti e commenti seguenti. Utilizzateli per ricercare le domande inserite nei giorni scorsi.

Written by cocco bill

6 gennaio 2010 a 09:40

1.906 Risposte

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  1. Salve volevo chiederle gentilmente le contravvenzioni arrivate tramite cartella esattoriale corit devono essere pagate ? Un’ altra domanda nelal cartella esattoriale c’è scritto decreto ingiuntivo se non la pago cosa mi succede ? grazie Saluti Davide

    Davide

    31 marzo 2010 at 15:47

    • Le cartelle esattoriali devono essere pagate se la violazione è stata commessa, la cartella è formalmente corretta, è stata notificata al destinatario secondo le modalità di legge, non sono intervenute prescrizioni.

      Se non si paga l’agente esattoriale procede con le tipiche azioni di riscossione coattiva.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 15:59

      • Grazie per la risposta e scusi se ho ripetuto la domanda ma mi sembrava che non l’aveva inserita il sistema grazie allora in qualche modo cercherò di pagare la cartella esattoriale grazie ancora pr la disponibilità

        davide

        1 aprile 2010 at 12:03

  2. Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilita’.
    Vorrei porVI un quesito in merito alla TIA.
    Sicuramente molti comuni hanno effettuato il passaggio dalla TARSU alla TIA, ma nessuno penso abbia creato TANTO SCOMPENSO
    quanto abbia fatto il nostro. Tutte le attività commerciali sono state ” MASSACRATE “. Hanno applicato nel passaggio, tariffe del 400% superiori. In sostanza quello che VORREI chiederVI, è se un Distributore Carburante deve pagare per l’intera area o può “scontare” parte di essa o se addirittura il passaggio non doveva portare a delle variazioni inerenti le metrature tassabili.
    Nell’attesa, DISTINTI SALUTI.

    baciurna

    31 marzo 2010 at 14:51

    • Un distributore di Carburante deve pagare la TIA/TARSU per l’intera area di servizio.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 15:56

  3. salve
    sono separato legalmente da 10anni.mia moglie vive in una casa di sua proprietà con 2 figli minori + 1 figlio maggiorenne ,tutti studenti.non ha redditi se non quello della casa + assegno mensile di mantenimento che il giudice ha deciso ancora 10 anni fa di 1.200.000 lire (600eur?ca.).chiedo :
    a)se moglie deve fare dichiarazione redditi (730 o unico).
    b)il figlio maggiore ha lavorato saltuariamente nel 2009 e ha il suo CUD.
    c)quali benefici fiscali e sociali potrebbero richiedere?
    d)io lavoro regolarmente in svizzera devo fare dichiarazione?grazie

    rinaldo

    31 marzo 2010 at 12:37

    • a) sua moglie deve fare la dichiarazione

      b) suo figlio non deve farla se non ha interesse a detrazioni per spese mediche, mutui, ecc…;

      d) il nucleo familiare di sua moglie potrebbe accedere alle prestazioni sociali regolate tramite DSU/ISEE;

      d) credo sia necessario rivolgersi al consolato per quanto riguarda le modalità da seguire per evitare la doppia imposizione.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 16:04

  4. buongiorno, sto ristrutturando un appartamento e volevo sapere se sulla prima casa vi fossero agevolazioni sull’iva da applicare sui materiali acquistati. se ci sono agevolazioni qual’è l’iva prevista e su quali materiali si può applicare l’aggevolazione. grazie

    giuseppe

    31 marzo 2010 at 11:12

    • L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

      Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

      L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

      Si tratta di:

      * ascensori e montacarichi;
      * infissi esterni e interni;
      * caldaie;
      * video citofoni;
      * apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
      * sanitari e rubinetteria da bagni;
      * impianti di sicurezza.

      Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

      ESEMPIO: costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:

      a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
      b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

      Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

      Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
      Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:

      * ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
      * ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
      * alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
      * alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

      In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

      Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

      L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

      Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.

      Si tratta, in particolare:

      A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di

      – restauro
      – risanamento conservativo
      – ristrutturazione

      B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

      L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

      L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 11:46

  5. Salve,

    nella sezione della vostra pagina “Assistenza ai debitori” dedicata alle borse di studio, leggo:

    “Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia […]”

    Sapreste dirmi se la stessa regola e` applicabile ad un cittadidino italiano iscritto all’A.I.R.E.?

    Mi spiego meglio, risiedo in Germania da un anno e sono iscitta all’A.I.R.E.
    I miei primi 6 mesi di soggiorno qui sono stati finanziati da una borsa di studio erogata da un istituto di ricerca italiano. In quanto iscritta all’A.I.R.E. l’istituto di ricerca di cui sopra non ha applicato alcuna ritenuta d’acconto al mio reddito.
    La mia domanda e`: per questo reddito, devo per caso pagare le tasse qui in Germania?

    Molte grazie per l’attenzione.

    Caterina

    Caterina

    31 marzo 2010 at 09:54

    • La sua domanda è molto specifica.

      Credo che sia possibile risolvere il suo problema solo attraverso un interpello all’ADE.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 10:30

  6. Salve volevo sapere é possibile che dopo 20 anni mi arriva un mancato pagamento del diritto annuale Iscr. Albi.Reg.Cam.Sanz.Pecun.
    notificata il 21/04/2001.
    Io da 11 anni sono residente all’estero.

    Rosario

    31 marzo 2010 at 01:03

    • Una volta emessa la cartella esattoriale, la sua prescrizione è decennale.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 06:25

      • Dopo che e’ stata notificata naturalmente

        domenico d

        31 marzo 2010 at 15:59

  7. nel condominio in cui abito sono stati sostituiti e rifatti l’impianto citofonico (cavi pulsantiere citofoni) .
    volevo sapere se la spesa si puo detrarre dal 730
    grazie

    marco

    30 marzo 2010 at 16:34

    • Se l’amministratore non ha comunicato l’inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara e se i fornitori non sono stati pagati con bonifico bancario non è possibile detrarre alcunché.

      cocco bill

      30 marzo 2010 at 17:31

  8. Chiedo cortesemente:
    se ho un figlio di 26 anni, 1 figlia di 22 e sono divorziata.
    In fase di sentenza di separazione nel 2001, si deiceva che la figlia minore era affidata a me. Niente per il figlio maggirenne che di fatto vive con me e non ha reddito.
    La domanda è : come devo applicare le detrazioni per figli a carico sul 730? Al 50% o 100%.
    Grazie.

    cristina

    30 marzo 2010 at 15:31

    • In mancanza di un accordo che consenta la detrazione al 100% al genitore con reddito più alto, lei può detrarre il 100% della figlia e il 50% del figlio.

      cocco bill

      30 marzo 2010 at 17:35

  9. mi è stata notificata una iscrizione al ruolo per una multa fatta a mio figlio mentre si trovava a Roma in vacanza il 10/12/2005;la macchina era intestata a me,sia io che mio figlio non sapevamo dell’esistenza di questa multa poichè mai abbiamo ricevuto verbale .Posso fare ricorso al giudice di pace per non pagare la sanzione ?

    MARIA CRISTINA

    30 marzo 2010 at 11:36

  10. nel 2008 a seguito della morte di mio padre abbiamo diviso un terreno tra un mio zio e i miei due fratelli, con atto di divisione, in cui si è tenuto conto della diversa origine e peratnto con valore economico uguale ma in base a tipo di terreno, prendendo come vaore i valore catastele rivautato ecc.
    a distanza di 2 anni l’agenzia delle entrate portando come comparazione un atto di copravendita distante 3 km ma con caratteristiche sia di dimensioni che di posizione diverse anche se trattasi di terreni seminativi.
    ha sopravvalutato inostro terreno da 5000 euro a ettaro a 22000 pretestuosamente amio parere, pur ritenendo tale atto ille3ggittimo mi vedo costretto ad un accertamentocon adesione, vi sarei grato qualsiasi aiuto, trovandomi di fronte ad un muor di gomma che non vuole tenere conto del valore attribuito da enti vari tra cui la commissione degli espropri o altre vagenzie.
    grazie e resdto in attesa di quasiasi suggerimento

    Rosa

    30 marzo 2010 at 11:24

    • L’accertamento con adesione è l’occasione per far valere le su ragioni.

      Si applica, infatti, proprio agli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e quando l’accertamento si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.

      Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

      Dalla data di inizio della procedura di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.

      Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria.

      Le suggerisco di farsi assistere da un tributarista che possa valutare la convenienza di un accordo con l’ADE e la fattibilità di un ricorso in caso di mancato accordo.

      cocco bill

      30 marzo 2010 at 17:43

  11. il 10/04/2008 mi è stata notificata una cartella relativa ad un pagamento IRPEF.
    nel 2003 avevo locato un magazziono dal 01/01/2003 al 15/03/2003,non ho dichiarato questi 2mesi e 15 giorni nella dichiarazione dei redditi.il 10/04/2008 mi viene notificata la cartella per pagare non 2mmesi e 15 giorni bensi 12 mesi cioè tutto l’anno;
    ho fatto ricorso in autotutela chiedendo la riliquidazione esatta,purtroppo oggi mi accorgo di avere presenato il ricorso il giorno dopo la scadenza dei 60 giorni, mi arriva quindi l’iscrizione a ruolo con la cifra quasi triplicata.cosa fare? grazie

    MARIA CRISTINA

    30 marzo 2010 at 07:41

    • L’unica cosa da fare è richiedere una dilazione.

      cocco bill

      30 marzo 2010 at 07:58

      • anche se in realtà non mi spetta pagare quella cifra perchè il negozio l’ ho dato in locazione dal 01/01/2003 al 15/03/2003 ed è stata effettuata la chiusura all’ufficio del registro il 27/03/2003

        MARIA CRISTINA

        30 marzo 2010 at 11:39

  12. Volevo sapere che succede se si decade dalla rateazione equitalia. Come vengono effettuati i conteggi sulle cartelle? Se è stata già pagata la maxirata iniziale e tipo altre 10 rate delle complessive 72, queste somme già sborsate sono utilizzate per determinare il residuo delle cartelle? Siccome dal nuovo elenco sono stati tolti gli interessi di maggiore rateazione ma aggiunti gli aggi, mi chiedevo la somma pagata come quota di interessi di dilazione, interessi di mora, compensi di riscossione, spese escutive che erano conteggiate nella rata iniziale e le altre rate comprensive di interessi di maggiore rateazione che fine fanno? Grazie

    Alina

    29 marzo 2010 at 21:20

    • Semplicemente la cartella viene ricalcolata come se la dilazione non fosse mai stata concessa.

      Dall’importo così ottenuto vengono stornati gli importi pagati dal debitore.

      Ripartono così interessi di mora e gli aggi.

      cocco bill

      30 marzo 2010 at 07:57

  13. buongiorno,
    siamo ormai in tema di 730, le pongo una domanda:
    mio figlio è universitario,non lavora, ma possiede un appartamento, che ha affittato, per una cifra che comunque non supera la soglia, per essere ancora a mio carico. Essendo obbliagto, comunque ha presentare il 740, chiedo se è meglio che le sue spese universitarie, le detraggio io nel 730 ( sono dipendente ), o meglio che le detragga lui, nella sua dichiarazione.
    In attesa di riscontro
    buona serata

    filippo

    29 marzo 2010 at 19:47

  14. E’ POSSIBILE CONSEGNARE SPONTANEAMENTE UN AUTOVEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO? SE SI A CHI?

    ARTURO

    29 marzo 2010 at 19:22

  15. mi è arrivata una cartella dall’equitalia relativa al mancato pagamento di contributi inps dell’anno 2000 e 2001. volevo sapere se sono prescritti le relative sanzioni ed interessi moratori presenti sulla cartella e pagare i soli contributi.

    maria lucia di blasi

    29 marzo 2010 at 18:11

    • Bisogna capire chi è l’ente creditore che ha iscritto a ruolo gli importi richiesti da Equitalia.

      E sapere se ci sono state comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione dal 2001 in poi recandosi presso gli enti impositori e chiedendo le relate di notifica degli atti.

      cocco bill

      29 marzo 2010 at 19:21

  16. Salve in questi giorni ho ricevuto una cartella esattoriale in merito ad un verbale fatto del dic.2006 e notificato ad aprile 2007. Io non ricordo di aver preso nessun verbale e quanto meno aver ricevuto la notifica del verbale stesso. Mi sono recato presso l’equitalia e mi hanno detto che dovevo recarmi presso la polizia municipale per avere i dettagli e la notifica del verbale. Recatomi presso di loro ho visualizzato la firma della notifica del verbale, ed ho riscontrato che non era di mia conoscenza e sulla notifica diceva che era stata fatta a mio fratello, che tra l’altro non ne ho. E possibile sapere se ho possibilità di ricorrere e come fare. Distinti saluti frank.

    Frank

    29 marzo 2010 at 17:45

  17. vorrei sapere qualcosa di piu riguardo la tassa dei rifiuti urbani.
    le bollette della CORIT riscossioni smaltimento rifiuti che pago, a Riccione,
    hanno solo l’importo e le due scadenze.
    Mentre i locali del comune di Rimini,le bollette hanno una lista dettagliata.
    Riportando:quota fissa,quota variabile,agevolazioni,imposte…ecc…
    Vorrei,cortesemente ,sapere se a Riccione L’IVA del 10% è compresa,sull’importo ,senza che sia dettagliata in bolletta..? GRAZIE

    patty

    29 marzo 2010 at 17:41

  18. Salve, ho una domanda. ho ricevuto delle cartelle esattoriali riguardanti debiti verso l’inps che dovevo pagare ai miei lavoratori dipendenti.
    Ma non avendole subito lette perchè arrivate in mia assenza, ho comunque compensato con l’iva a credito che avevo. cosa succede? il pagamento è valido? la cartella è stata cancellata oppure adesso ho un credito nei confronti dell’inps? grazie e spero in una esauriente risposta.

    Roberto

    29 marzo 2010 at 16:03

    • Il pagamento non è valido.

      Gli importi iscritti a ruolo dall’INPS vanno pagati ad Equitalia con la cartella esattoriale.

      E’ possibile la compensazione con gli importi iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate e solo previa proposta formulata da Equitalia.

      cocco bill

      29 marzo 2010 at 19:19

      • se la cartella non e’ stata notificata pur essendo a ruolo il contribuente puo’ compensarla e’ una direttiva dell’inps.

        domenico d

        31 marzo 2010 at 16:06

  19. Buongiorno,
    vorrei sapere se è possibile detrarre le tasse universitarie dalla dichiarazione dei redditi del genitore (nel mio caso solo mio padre pensionato), pur non essendo nel suo nucleo famigliare (ho 31 anni) ed essendo sposata (in via di separazione). Cioè è quindi possibile che risulti fiscalmente a suo carico (non so se è il termine corretto), dato che non percepisco alcun stipendio? Inoltre preciso che mio marito vive all’estero dal 2004 e non risulta quindi nel mio nucleo famigliare, composto quindi solo da me. Non ci sono figli a carico).

    Grazie molte

    Paola

    29 marzo 2010 at 12:37

    • Dopo la l’accordo omologato o la sentenza giudiziale di separazione, se le sarà riconosciuto un assegno alimentare lordo annuale non superiore a 2840,51 euro.

      In quel caso suo padre potrà detrarre le spese di iscrizione universitaria, anche se non sarà suo convivente.

      Solo per precisare, suo marito farà parte del suo nucleo familiare anche se non compare nel suo stato di famiglia, anche se vive al Polo Nord, fin quando non sarà sancita la separazione.

      cocco bill

      29 marzo 2010 at 12:44

  20. Buongiorno,vorrei porvi un quesito.
    mi sto separando,non ho redditi da lavoro,ricevo solo un assegno di mantenimento di euro 550 mensili,ho due figli minorenni(11e16anni)che sono affidati ad entrambi i genitori e ricevono a loro volta il loro assegno di mantenimento,la domanda è questa,anzi sono più di una:
    devo fare come mi è stato detto al caaf il modello unico riguardante il mio assegno di mantenimento?
    con la cifra di cui dispongo,posso tenere i figli a carico al 50%? e se si mi conviene?
    io e i figli abbiamo una polizza sanitaria che al momento gestisce,paga e porta in detrazione l’altro genitore,siccome mi è stato chiesto di pagare la mia quota,vorrei sapere se posso portarla in detrazione (facendo il modello unico)?
    ringrazio anticipatamente

    silvana

    29 marzo 2010 at 10:02

    • 1) Deve presentare dichiarazione dei redditi con modello UNICO;

      2) può detrarre il 50% per i figli a carico. Cos intende per “mi conviene?”;

      3) la polizza sanitaria può essere detratta, eventualmente, dal solo contraente.

      cocco bill

      29 marzo 2010 at 12:09

  21. in una coop edilizia a proprietà indivisa, dove il mutuo è frazionata per i singoli soci, ma rimane sempre intestato alla cooperativa, i soci singolarmente possono detrarre gli interessi passivi del mutuo? grazie

    antonio

    29 marzo 2010 at 07:34

    • Risoluzione del 18/04/2007 n. 71 dell’Agenzia delle Entrate

      Oggetto: Deducibilita’ degli interessi passivi di finanziamento – Richiesta parere

      Quesito

      Con nota pervenuta alla scrivente, l’Associazione istante, in rappresentanza delle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, ha chiesto di sapere se sia consentita in capo a queste ultime la deducibilita’, ai fini fiscali, degli interessi passivi di finanziamento relativi ai prestiti contratti a qualsiasi titolo (mutuo, prestito sociale, prestito da enti pubblici) per l’acquisizione degli immobili assegnati in godimento ai soci a scopo abitativo.

      Parere

      Relativamente al quesito posto, si rappresenta quanto segue.
      Le cooperative a proprieta’ indivisa si considerano, a tutti gli effetti, soggetti esercenti attivita’ d’impresa; alle medesime si rendono, pertanto, applicabili le disposizioni contenute nel Titolo II del TUIR in materia di reddito d’impresa.

      In particolare, l’art. 90 del TUIR, come recentemente novellato dall’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n.
      203, stabilisce che gli immobili patrimoniali (ad esclusione dei beni strumentali e dei beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ d’impresa) concorrono a formare il reddito sulla base delle risultanze catastali, ovvero, se locati, assumendo il maggiore dei valori tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15% per tener conto delle spese effettivamente sostenute per la manutenzione ordinaria degli immobili, sempreche’ le stesse siano rimaste a carico del locatore.

      Il comma 2, dell’articolo 90 in commento, detta una disposizione di chiusura in base alla quale “le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione”.

      Sul punto, la circolare n. 6 del 13 febbraio 2006 e successivamente la circolare n. 10 del 13 marzo 2006 dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che la norma di cui al secondo comma dell’art. 90 del TUIR ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito.

      Tale disposizione, infatti, contiene un divieto assoluto di deducibilita’ di tutti i componenti relativi agli immobili, compresi anche gli interessi passivi ad essi relativi, sia di funzionamento, sia di finanziamento.

      Tanto premesso in via generale occorre, tuttavia, tenere conto della particolare natura delle cooperative a proprieta’ indivisa anche alla luce delle specifiche disposizioni normative che le disciplinano.

      Piu’ precisamente, occorre considerare che la legge finanziaria per l’anno 2001 ha esteso anche alle cooperative a proprieta’ indivisa l’agevolazione tradizionalmente prevista per le persone fisiche, consistente nella deducibilita’ dal reddito della rendita catastale attribuita all’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale. L’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che: “Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze”.

      La ratio della disposizione e’ quella di favorire lo sviluppo di tali particolari forme associative, il cui scopo mutualistico concerne
      essenzialmente le attivita’ di acquisto, costruzione e gestione di immobili, specie di edilizia economica e popolare, da assegnare in godimento d’uso ai propri soci attraverso lo strumento della proprieta’ cooperativa.

      A tale scopo, il legislatore ha operato una sorta di assimilazione delle cooperative a proprieta’ indivisa alle persone fisiche, ritenendo applicabile anche a tali soggetti la previsione ordinariamente prevista per le sole persone fisiche, consistente nella deducibilita’ dal reddito prodotto di un importo pari alla rendita catastale relativa alle unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale.

      Tenuto conto che l’art. 15 del TUIR riconosce alle persone fisiche la detrazione per gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto (comma 1, lett. b) e per la costruzione (comma 1-ter) dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale, ragioni di simmetria inducono a ritenere che tali previsioni normative possano trovare applicazione nella determinazione del reddito delle cooperative a proprieta’ indivisa, senza per questo dover considerare superata l’interpretazione fornita in relazione all’art. 90 del TUIR.

      Resta inteso, che la deduzione spettera’ con le stesse modalita’ e nei medesimi limiti stabiliti dalla disposizione sopra richiamata.

      Le cooperative edilizie a proprieta’ indivisa potranno, dunque, applicare le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1 lett. b) e comma 1-ter, del TUIR, per gli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari erogati in proporzione al valore degli immobili assegnati ai soci e adibiti da questi ultimi ad abitazione principale.

      cocco bill

      29 marzo 2010 at 11:54

  22. Gentilmente,vorrei sapere sè il ministero dell’economia e delle finanze ha finalmente definito il provvedimento attuativo chè stabilisce come chiedere la restituzione delle somme dei cosiddetti conti dormienti,entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento al ministero del tesoro. Se cosi fosse,potreste illustrarmele? Anticipatamente,saluto e ringrazio.

    emilio

    28 marzo 2010 at 22:55

    • No. Però qualcosa si sta muovendo. E’ stata stabilita la non retroattività delle polizze dormienti, che permetterà di liquidare le polizze che alla scadenza non erano state reclamate.

      Infatti, il 10 marzo u.s. il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che contiene, tra gli adempimenti comunitari, una disposizione relativa al fondo polizze dormienti.

      Con tale disposizione viene eliminata la retroattività della norma.

      In tal modo la disciplina sulle polizze dormienti si applicherà esclusivamente ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, quando cioè era stata introdotta la normativa sulle polizze dormienti.

      cocco bill

      29 marzo 2010 at 07:12

  23. come lei mi ha suggerito vorrei rispondere ad un suo commento del 22 marzo 2010 delle ore 21,50:
    il debito si puo’ rateizzare presso la sua sede inps la mora che paghera’ all’ufficio addetto alla riscossione sara’ del 0,023 giornaliero piu’ i compensi del 4,65 si faccia fare i conteggi e si rendera’ conto di quanto le verra’ la rata da pagare

    domenico d

    28 marzo 2010 at 20:30

  24. ciao, pongo una questione: l’equitalia ha pignorato la metà dell’abitazione principale di mio fratello ( è in separazione dei beni con la moglie), immobile protetto da un fondo patrimoniale precedente; è possibile e comunque per tutte le tipologie di debito contenute nelle cartelle?
    grazie raffa

    raffaella

    28 marzo 2010 at 17:30

    • Dovrebbe essere possibile solo per crediti erariali e non per crediti derivanti dal mancato versamento di contributi previdenziali.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 18:47

  25. buon giorno, vorrei sapere se è possibile dichiarare sul 730 del 2009 lavori di ristrutturazione eseguiti nell’anno 2005 e regolarmente documentati ai fini della detrazione del 36%, ai fini irpef. E a partire da quale anno vanno dichiarati e per quante rate? grazie, Elielisa.

    Anonimo

    28 marzo 2010 at 16:15

    • Nel 730 2010 redditi 2009 può detrarre la 5.a rata. Ne restano altre 5 da poter detrarre. Non può recuperare le rate non detratte, se non quella relativa al 730 2009 redditi 2008 attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 16:26

  26. posso far compilare il 730 o l’unico da un operatore di una regione diversa dalla mia?
    grazie

    ATTILA

    28 marzo 2010 at 10:02

    • Certamente. L’operatore dispone delle tabelle relative alle aliquote per le addizionali comunali e regionali di qualsiasi comune o regione d’Italia.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 12:11

  27. Salve,
    mio figlio non ha pagato un verbale da divieto di sosta del 2008 elevato dai V.U. di roma, noi risiediamo a Benevento, per pagarlo devo attendere necesssariamente la cartella esattoriale o posso anticiparla?
    grazie

    francesco cocozza

    28 marzo 2010 at 09:35

  28. mia figlia ha vinto una borsa di studio indetta dall’ICE di €.9000 ca. per l’anno 2010. Frequenterà 4 mesi di corso a Milano 2 mesi di stage c/o azienda e 3 mesi in Cina. Il reddito che andrà a percepire è da ritenersi utile ai fini delle detrazioni per i figli a carico? potrebbe rientrare tra quelli non validi ai fini irpef in quanto derivante da borsa di studio? grazie.

    francesco cocozza

    28 marzo 2010 at 08:59

    • Negli ultimi tempi, il termine borsa di studio è alquanto abusato.

      E quindi, stabilire se una “borsa di studio” sia da ritenere o meno, esente dall’imposta e quindi se sia, o meno, da considerare nel calcolo dei redditi percepiti, è cosa assai difficile.

      Per questo aspetto, solo chi assegna la “borsa di studio” (nel suo caso l’ICE) può fornire le informazioni fiscali utili.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 09:31

  29. mi riferisco ad una cartella esattoriale relativa a contrav. cod. strada: quali sono i tempi entro i quali deve rendersi esecutivo un ruolo?

    eleonora iannuzzi

    28 marzo 2010 at 08:33

    • La prescrizione quinquennale riguarda soprattutto l’atto successivo al verbale, ovvero la cartella esattoriale, che deve pertanto venir notificata – ovvero consegnata al messo comunale o alle poste – entro cinque anni dalla notifica del verbale stesso. (codice della strada art. 209 e art. 28 legge 689/81).

      A partire dal 1° gennaio 2008 esiste un nuovo termine di prescrizione che parte dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione.

      Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni. Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione.

      Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può – in ultima analisi – impugnarla davanti alle commissioni tributarie competenti per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.

      In conclusione il cittadino multato deve:

      1) verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;

      2) verificare che non siano trascorsi più di 5 anni dall’infrazione alla data di consegna della cartella esattoriale all’ufficio postale o al messo comunale per la notifica al destinatario della sanzione;

      3) verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione);

      4) verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione – regolati dal codice civile – nel qual caso tenerne conto nel calcolo.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 09:23

  30. salve mi è arrivata una cartella gerit di 2700e inerente ad una multa con preavviso di fermo amministartivo(fra parentesi l’auto in questione è stata venduta un mese fa) risalente 1999 originariamente di 525e arrivata fra interessi oneri ecc a 1995e!! vorrei sapere,visto che è una multa di 10anni fa come posso fare un ricorso e se è possibile,grazie.

    Anonimo

    27 marzo 2010 at 21:07

    • Per cartelle esattoriali, originate da multe per violazione del codice della strada, la sezione giusta è questa.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 02:30

  31. Vorrei sapere se per detrarre il 19% di prestazioni fisiatriche effettuate privatamente e con debita fattura rilasciata dal fisiatra, necessita la richiesta di tali prestazioni da parte del medico di base.
    Grazie.

    Valeria

    27 marzo 2010 at 19:45

    • Per usufruire della detrazione relative a spese mediche occorre essere in possesso della relativa documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). Non è previsto allegare la richiesta del medico di base.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 20:58

  32. Salve.

    Ho ricevuto una comunicazione con oggetto “escussione del socio solidamente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni tributarie iscritte a ruolo a carico della società”. La lettera (posta prioritaria), datata 15 marzo internamente, è stata depositata direttamente nella mia buca però è priva di BOLLO postale. La cosa sinceramente mi è sembrata un po strana, ma tant’è.

    La società era una snc, costituita alla fine degli anni 80, i 2 soci eravamo unicamente io e mio padre. In realtà posso considerarmi una sorta di prestanome, non avendo mai operato direttamente all’interno della detta società. So che questo non conta in termini di responsabilità civile.

    La lettera, giunta da Equitalia ieri mi intima di pagare “considerato l’esito infruttuoso delle procedure svolte nei confronti della detta società”. Gli importi che si evincono dai resoconti sono diversi e risalgono (i più vecchi) al 1988, fino al 1992. La società ora è cessata da diversi anni. L’importo totale (IVA e altre cose), di 3400 euro circa, che con more e maggiorazioni dovrebbe aggirarsi attorno ai 6200 euro.

    Credo sarà praticamente impossibile riuscire a rintracciare eventuali ricevute. Mio padre sostiene di non aver ricevuto cartelle esattoriali e/o di averle già pagate. Quindi onestamente non so che fare.

    Il commercialista della società è oramai in pensione da diversi anni. Mi chiedo anche come mai sia stato possibile cessare una società che avesse tali pendenze con il fisco e anche come mai l’ufficio IVA abbia inviato l’ultima comunicazione (o cartella?) nel 2006… e abbia aspettato il 2010 per farsi risentire.

    Grazie di eventuale risposta.
    Marco

    MarcoG

    27 marzo 2010 at 17:50

    • ps:
      La comunicazione del 2006 (o eventuale cartella)… risulta dall’estratto allegato alla lettera, ma non ne ho traccia.

      grazie.

      MarcoG

      27 marzo 2010 at 18:28

      • Prima di qualsiasi ulteriore valutazione è necessario acquisire le relate di notifica delle cartelle esattoriali e capire se sono state correttamente notificate presso gli uffici sociali prima dell’intervenuta cessazione delle attività.

        cocco bill

        27 marzo 2010 at 20:18

        • Intanto ringrazio per la risposta.

          Nel frattempo sono riuscito a recuperare alcuni dati, in attesa di andare all’ufficio di competenza.

          1) Nello stesso anno (2004) è stata avviata una procedura di condono. Ho le ricevute degli avvenuti pagamenti.

          Ovviamente ho una stampa cartacea dell’allora GestLine in cui si evincono i numeri delle cartelle riferite ai periodi 1991,92 e 93, relative ad IVA condonabile e condonata. Ho gli attestati di pagamento. Pur essendo lo stesso periodo, stranamente non compaiono le stesse cifre, come è possibile?

          2) come è possibile che sulla stampa delle cartelle relative al condono effettuata dalla GestLine nel 2004, non compaiano cartelle antecedenti al 1991? Visto che mi si chiedono cifre relative al 1988…. sarebbero già dovute comparire in quella stampa se ci fossero state pendenze, mi sbaglio?

          Ora invece compaiono… quindi sicuramente qualcosa che non va c’è.

          Essendo le cifre completamente diverse … ed essendo la lettera accompagnatoria priva di qualunque codice a barre (che invece ho riscontrato comparire sempre nelle comunicazioni) sto addirittura pensando a qualcosa di più (diciamo…) di un’errore.

          Comunque, vedremo.

          Farò sapere lo sviluppo, nel caso fosse d’aiuto ad altri.
          M.

          MarcoG

          29 marzo 2010 at 12:41

          • Sarà sicuramente utile, gentile Marco.

            Sarà anche il caso di iniziare una nuova discussione perchè questa è ormai a corto di possibilità di replica.

            Le auguro una proficua indagine, con esiti positivi per lei.

            cocco bill

            29 marzo 2010 at 12:48

  33. vorrei sapere on line la mia situazione debitoria, se c’è, verso la serit. Cosa devo fare.

    ventura carmela

    27 marzo 2010 at 17:19

    • E’ possibile utilizzare l’Estratto conto, il servizio di Equitalia che le permette di consultare la posizione debitoria a partire dall’anno 2000, mediante le credenziali (nome utente e password) fornite dall’Agenzia delle Entrate e/o dall’Inps.

      Come ottenerle le credenziali

      Per l’utenza dell’Agenzia delle entrate (persone fisiche e giuridiche) basta collegarsi al sito dell’ADE. Alla voce Servizi telematici troverà tutte le indicazioni necessarie per registrarsi.

      Per l’utenza Inps (solo persone fisiche) basta collegarsi al sito INPS.

      Nell’area Servizi online alla voce “Richiesta pin online” troverà tutte le indicazioni necessarie per registrarsi.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 19:47

  34. buongiorno ho ricevuto dalla serit una cartella esattoriale di mio padre defunto in data 06 luglio 2009 ,preciso di aver fatto gia’ rinunzia all’eredita’in agosto 2009 presso il tribunale competente,insieme agli altri miei fratelli,cosa devo fare per questa cartella e per le altre decine e decine che potranno mandarmi in seguito, avendo lui purtroppo lasciato un mare di debiti col fisco? qual’e’ la procedura cosa dovrei fare?

    Anonimo

    27 marzo 2010 at 16:35

    • Bisogna armarsi di pazienza e consegnare copia della documentazione notarile di rinuncia all’eredità negli uffici dell’ente impositore, presentando contestualmente un’istanza di sgravio in autotutela per tutti gli importi iscritti a ruolo che le sono stati notificati tramite cartella esattoriale.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 19:58

  35. Salve, volevo chiederle, avendo vinto questi ultimi 3 mesi circa 8.000 euro totali alla snai, siccome sono ancora a carico di mio padre (universitario, non lavoro), deve inserire questi miei redditi di “gioco” nel modello 730? E’ un lavoratore dipendente. Anche perchè vorrei depositare tali soldi in banca e non ho avuto ricevute dall’agenzia di scommesse, solo denaro contante.

    Samuel

    27 marzo 2010 at 15:13

    • Non deve denunciare nulla. Le vincite al gioco non sono redditi, e del resto, quando si perde, gli importi non possono essere detratti.

      Lei continua ad essere a carico di suo padre se lo era prima della fortunata vincita.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 20:00

  36. Come posso sapere se la mia auto e’ sottoposta a fermo amministrativo?

    Giancarlo

    27 marzo 2010 at 13:06

    • giancarlo, vai ad una assicurazione SARA sono collegate con l’ACI, dai solo il numero di targa, io ti consiglio di non fare la visura costa 10,00£, chiedi solo cosa ce sul quel numero di targa, basta.

      rocco

      27 marzo 2010 at 18:23

  37. Nel 2009 ho presentato il 730 (c’erano circa 40€ da recuperare) ma essendo passata a part-time (17 ore settimanali)dal 01.06.2009 non sono riuscita a recuperare l’intero importo in busta paga.
    Quest’anno ho diverse spese mediche e l’acquisto di un elettrodomestico a mio nome e volevo quindi presentare il 730. Ma non so se vale la pena in quanto avendo un irpef molto bassa non so se riesco a recuperare le detrazioni. E’ possibile recuperarle in altro modo che non sia in busta paga? Mi consiglia di poresentare o meno il 730? La ringrazio per l’attenzione prestatatami. Cordiali saluti

    Paola

    27 marzo 2010 at 08:55

    • I 40 euro a credito risultanti dal 730 2009 – redditi 2008, dovevano esserle rimborsati dal datore di lavoro, sostituto d’imposta.

      La detrazione per l’acquisto di elettrodomestici è possibile solo per frigoriferi ad elevata efficienza energetica (A+).

      Per il resto, se l’attuale datore di lavoro è sostituto d’imposta può tentare di compilare da sola il 730. Qualora dovesse chiedere l’assistenza fiscale del CAF a pagamento, non le conviene presentare il 730 a meno che non sia obbligata.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 20:12

  38. Salve, ho ricevuto una notifica per il tramite del mio portiere, successivamente non ho ricevuto altre raccomandate che mi comunicavano l’avvenuta notifica.
    Il fatto è che la relata di notifica firmata dal mio portiere è datata 27/02 mentre la busta presenta un doppio timbro postale, uno il 27/02 e l’altro il 28/02.
    Io ho presentato ricorso l’ultimo giorno utile, (a mio parera)e cioè giorno 28/03 riferendomi alla data di notifica del 28/02.
    In primo grado il giudice respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile per il non rispetto del termine dei 30 GG considerando che a suo parere la notifica è avvenuta il 27/02 come si evince dalla relata di notifica.
    Cosa mi consigliate? ci sono i presupposti per ricorrere in secondo grado?
    Ciao e grazie. LEX

    alessandro

    27 marzo 2010 at 02:49

    • Non conta assolutamente cosa c’è sulla busta. Quella che fa fede è la data sulla relata di notifica.

      Un vero peccato perdere, in questo modo, un ricorso vinto.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 07:17

  39. Egregio Dottore
    Ho ricevuto una cartella esattoriale riferita all’anno 2001 -mancato pagamento bollo auto- sono stato all’Agenzia delle Entrate hanno verificato che NON era avvenuta correttamente la notifica e mi hanno consigliato di effettuare Ricorso avverso alla Commissione Provinciale (cosa che ho fatto), ma in questo contesto mi hanno informato che avevo pendenze debitori di circa 8000,00€. e che probabilmente hanno iniziato procedura ipotecale nell’immobile di mia proprietà. Mi sono fatto stampare le relative cartelle pendenti (una quarantina) addirittura riferenti agli anni 1990 91 e seguenti sino ai giorni nostri e riguardanti mancati pagamenti o acconti su Tassa smaltimento rifiuti, bolli auto, contravvenzioni CDS, ed altro ancora. Mi sono confuso! comunque ho richiesto tutte le relate di notifica, in quanto in tutti questi anni posso dire di non averne ricevute, almeno non ricordo, visto che sono trascorsi venti anni. Le chiedo,cortesemente, consigli e pareri, Prescrizioni. In attesa di Sue gradite notizie, per quello che potrò fare, La ringrazio e porgo i più cordiali saluti.
    Nino Segreto

    Antonino

    26 marzo 2010 at 18:18

    • Se c’è stato un difetto di notifica evidente (invio della cartelle ad un indirizzo errato, dimostrabile da certificato di residenza storico) potrà impugnare gli atti al prossimo provvedimento di escussione coattiva del debito.

      Oppure bisogna studiare le relate per evidenziare se c’è stato invece un difetto di notifica sulla procedura adottata (ad esempio una temporanea irreperibilità non seguita da un avviso di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale o l’albo pretorio, effettuato con raccomandata AR).

      Altrimenti, ormai, gli unici atti su cui può essere fatta valere una intervenuta prescrizione sono le cartelle esattoriali.

      A questo proposito, alcuni tributaristi affermano che è possibile ritenere la cartella esattoriale prescritta dopo 5 anni (ed anche di meno, in dipendenza della tipologia dell’importo iscritto a ruolo).

      Altri, invece, preferiscono fissare per sicurezza un termine prescrittivo decennale.

      La giurisprudenza tributaria, come spesso accade, è di controversa interpretazione.

      Solo dopo dieci anni dalla data di notifica della cartella esattoriale – in mancanza di comunicazioni interruttive o dell’attivazione di procedure di escussione forzata da parte del concessionario della riscossione – il titolo esecutivo può ritenersi, pacificamente, prescritto.

      Ad ogni modo, la prescrizione della cartella esattoriale potrebbe essere fatta valere solo con ricorso al giudice competente quando viene notificato un atto di riscossione coattiva (che, come già detto, interrompe comunque i termini di prescrizione).

      Per atto di riscossione coattiva si intende un fermo amministrativo, l’iscrizione di ipoteca, il pignoramento dello stipendio, il blocco del conto corrente. E, al riguardo, vale la pena far rilevare che la prescrizione viene interrotta anche quando l’agente esattoriale avvia (o ha in passato avviato) esecuzioni coattive infruttuose.

      cocco bill

      26 marzo 2010 at 19:03

  40. sulle risposte che lei mi ha datto ho fatto la replica adesso mi trovo in tutte la scritta anonimo non ho capito il motivo perche’ non compare la richiesta domenico d

    domenico d

    26 marzo 2010 at 18:15

    • Vede domenico d, io sono cocco bill. Ma se non inserisco in una replica il mio nick, compaio come anonimo.

      Mi risponderà che altre volte le compariva “domenico d” anche senza inserire nulla.

      Certo: aveva i cookies attivi che automaticamente riempivano le caselline dei dati identificativi. Per qualche ragione ha resettato i cookies e le repliche a cui si riferisce compaiono come attribuite ad un anonimo.

      Comunque adesso ho inserito “domenico d” come autore delle repliche in questione.

      Anonimo

      26 marzo 2010 at 18:47

  41. Salve,ho una domanda da fare, nell’anno 2000 ero socio di una azienda avendo anche una terza parte intestato lo stesso opificio,stessa azienda e fallita,anno 2009 viene venduta all’asta dal tribunale con i soldi ricavati hanno pagato i creditori.Nel 2009 ho trovato lavoro come operaio ma equitalia mi ha pignorato il 5° dello stipendio pari a 200€ per far fronte a cartelle esattoriali importo pari a 5 milioni di euro dovrei lavorare per 400 anni. Chiedo puo equitalia farmi questo? dato che era una societa’? posso fare qualcosa per togliermi di dosso sti parassiti? Grazie

    domenico

    26 marzo 2010 at 15:24

    • Lei non specifica se quella di cui era socio era una società di capitali o di persone.

      Nel secondo caso è normale quello che le accade.

      Nel caso invece di una società a responsabilità limitata, deve essere stata avviata un’azione di responsabilità contro i soci della s.r.l.. Questa si esplica quando, insieme agli amministratori, i soci (tutti o alcuni) hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (ex art. 2476, comma 7, c.c.).

      In tale evenienza, di eventuali debiti della società fallita continuano a risponderne i soci ritenuti responsabili del dissesto che ha condotto al fallimento.

      In ogni caso, dato l’enorme importo iscritto a ruolo, è opportuno che eventuali eredi siano consapevoli di dover rinunciare all’eredità.

      cocco bill

      26 marzo 2010 at 16:59

  42. una richiesta tecnica vorrei sapere se esiste il modo di cercare le mie richieste effettuate senza dover far scorrere tutte le richieste pubblicate. grazie

    domenico d

    25 marzo 2010 at 22:13

    • Se lei si posiziona con il mouse sull’orario, quello a fianco della data, sotto il nick, col tasto destro del mouse avrà la possibilità di memorizzare il link del commento.

      Che potrà poi ritrovare quando vuole.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 22:44

  43. visto che accetta piu’ le problematiche che le domande espongo un problema di un mio amico che io non so risolvere: un mio amico avvocato gli perviene dalla cassa avvocati una comunicazione dove si evince che sollecitano lo stesso ad estinguere un debito all’equitalia di circa 300,00 per l’anno 1999 (per poter dar corso alla pratica di pensione) derivante dalle domande di rimborso per i contribuenti morosi che si presenta agli enti da parte degli esattori per chiedere il discarico della quota. Recatosi presso l’equitalia la somma riguardante il sollecito della cassa risulta pagato nel 2004. L’amico in questione come si deve comportare: denunciare l’equitalia che non ha comunicato la cassa il pagamento della cartella pur mantenendola come quota inesigibile o prendersela con l’ente impositore che incautamente chiede di saldare un debito gia’ estinto.

    domenico d

    25 marzo 2010 at 22:08

    • Non credo che l’avvocato in questione abbia bisogno di consigli.

      Comunque, se se la prende con entrambi non sbaglia. Poi sarà il giudice a stabilire di chi è la colpa.

      cocco bill

      26 marzo 2010 at 11:19

  44. salve a tutti i lettori, ho appena saputo che il mio ragioniere a molti clienti non ha presentato la dichiarazione dei redditi, potrei anche io essere tra questi sfortunati, come si risolve sto problema

    salvo

    25 marzo 2010 at 21:34

  45. SEGNALAZIONE: sicuramente avra’ capito dalle mie richieste con indicativo del richiedente (domenico d) sono pensionato dell’equitalia ed alcune problematiche li ho poste a vecchi capoccioni ma non ho avuto risultati spero che con lei se ci confrontiamo di avere qualche risultato sui miei quesiti pensi quello dell’irreperibilita’ non è stato mai risolto e penso che non si risolvera’ mai. la ringrazio delle sue risposte veloci ne terro beneficio anche perche’ dal di fuori dell’ufficio equitalia mi diletto ad aiutare qualche anima vagabonda che non sa che pesci pigliare, grazie

    domenico d

    25 marzo 2010 at 17:56

    • Capisco, Domenico. Ma c’è il problema della distorsione dell’informazione, quando viene trasmessa attraverso più canali.

      L’anima vagabonda, che non sa che pesci pigliare, le chiede A, lei mi riporta B che io interpreto come C. Le rispondo D, lei prende la risposta come E e riferisce all’anima vagabonda che la soluzione è F.

      Alla fine l’anima vagabonda si ritrova in un bel casino … ed io e lei non le avremo reso un servigio ma solamente contribuito ad inguaiarla.

      Ed allora l’anima vagabonda inveirà contro l’anima “de li mortacci nostra“. E pur non sapendo che pesci pigliare, prenderà noi a “pesci in faccia“. No, non mi sembra proprio il caso di continuare.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 18:03

      • Io cerco delle risposte valide da portare avanti con sentenze o altro che come lei cerco di salvare qualche anima dispersa ma non mi faccia giochi di parole che non servono a risolvere i problemi ci vogliono fatti concreti epsletando delle ricerche piu’ approfondite non mi apsettavo una risposta del genere anzi se vuole un apporto per le problematiche dei contribuenti con le cartelle esattoriali con le rispettive procedure sono sempre disponibile

        domenico d

        25 marzo 2010 at 21:11

        • Ma certo. Quando crede di poter rispondere, risponda pure. Questo è un forum, ed io non ho il vangelo su tasse e cartelle esattoriali.

          cocco bill

          26 marzo 2010 at 19:33

  46. nelle cartelle dell’inps che sono andate in riscossione dal 2000 risulta in esse se non vengono pagate un aumento della mora, compensi,spese di procedura ed infine la mora semestrale che non si sa’ da dove esce fuori e se anche la cartella rimane sospesa dall’ente per diversi anni la mora semestrale aumenta sempre al contrario della mora calcolata sul capitale del 0,0023 giornaliera. grazie

    domenico d

    25 marzo 2010 at 17:49

    • Temo che dovrò inserirla fra gli spammer. Il che accadrà alla prossima domanda.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 17:52

      • cosa vuol dire spammer io sono esperto esattoriale ma non di parole strane

        domenico d

        25 marzo 2010 at 18:04

        • Bene, se è esperto esattoriale allora le sue non erano domande, ma affermazioni. Se vuole, quando vuole, ci dia una mano a rispondere, perchè qui di anime vagabonde che non sanno che pesci pigliare, ne abbiamo tante.

          Spammer non è una brutta parola. Indica un soggetto che invece di rispondere alle domande dei lettori scrive affermazioni pure importanti in sè, ma inutili se avulse da un contesto.

          cocco bill

          25 marzo 2010 at 18:10

          • La mia era una domanda perche’ la problematica che io ho esposto riguarda centinaia di persone e neanche i capoccioni dell’inps hanno saputo risolverla pensavo che con l’appoorto suo a forza di tutte queste domande che le espongono le sia capitato una richiesta del genere o tantomeno lei tramite ricerche trovi la strada giusta che io non ho trovato

            domenico d

            25 marzo 2010 at 21:15

  47. 1) rimane valida la normativa che l’ipoteca si puo’ attiavre per debiti superiori ad eusro 1501,00 le vecchie 3.000.000, ed il pignoramento con relativa vendita di un immobile deve superare gli 8.000,00 euro

    2) la notifica di un avviso di mora per una cartella ante riforma emissione prima del 2000 si deve ritenere nulla in quanto la stessa non risulta notificata quindi l’avviso di mora risulta prima notifica. grazie

    domenico d

    25 marzo 2010 at 17:36

    • Prima di tutto, Domenico, ci sarebbe da capire se le sue sono affermazioni o domande.

      Poi, ci faccia la cortesia di esporre il suo problema (se ne ha uno, oltre a quello di porre domande per curiosità).

      Qui cerchiamo di dare informazioni necessarie a chi si trova in difficoltà. Questa sezione non può essere utilizzata come un juke box …

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 17:50

      • Io ho esposto le problematiche sopra non per scherzare perche’ non ho il tempo se no mi metterei a giocare con facebook non perderei tempo con lei sono casi importantissimi che molte persone prenderanno atto di un raggionamento valido e si metterebbero a posto io cerco di sfruttare le mie conoscenze per poter metterli in atto con altre persone ma i dubbi cerco di risolverli con lei ma lei questa e la terza volta che si prende gioco perche’ mi sono confessato che qualcosa di esattoria la conosco ma non voglio fare il professore perche’ ho letto molte sue risposte molto valide

        Anonimo

        25 marzo 2010 at 21:22

  48. ho letto alcuni articoli dove si evince che la notifica della cartella è nulla se notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La stessa dovrebbe essere notificata dal personale addetto alla notifica Ufficilai di Riscossione o altri. Grazie

    domenico d

    25 marzo 2010 at 17:33

    • Sì, la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

      Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. N.909/05/09 del 23/10/2009) la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.

      Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

      Si tratta, come vede, di una sentenza della CTP di Lecce. Una sentenza forse un pò troppo enfatizzata.

      Fino a quando non si esprimerà la Cassazione, questa sentenza vale quasi niente.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 17:43

  49. per le spese di giustizia di un contribuente deceduto si possono perseguire gli eredi alla procedura della riscossione del debito. Grazie

    domenico d

    25 marzo 2010 at 17:28

    • Tali spese non formano più oggetto di obbligazione civile nascente dal reato ma costituiscono una sanzione economica accessoria alla pena, strettamente inerente alla persona del condannato. E pertanto non trasmissibili agli eredi.

      Così come sancito dalla sentenza n. 98 del 1998, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligo del condannato di rimborsare le spese del processo penale.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 17:40

      • Anche questa e’ una risposta valida della sua fama non deve raggirare le mie richieste per fare delle polemiche io sono una persona corretta e semplice che cerco di apprendere qualcosa dal suo programma per metterlo in atto su contribuenti che ne hanno bisogno non ho letto mai nessuna polemica da parte sua con i contribuenti.

        Anonimo

        25 marzo 2010 at 21:35

  50. Buona sera, avrei bisogno di delucidazioni in merito al rimborso 730/2010. L’anno scorso ho avuto più cud, e facendo il calcolo sia con le detrazioni che con gli oneri detraibili avrei diritto ad un credito di circa 300,00 euro; però quest’anno ho un lavoro part-time e mensilmente pago pochissimi euro di Irpef. Tenendo presente che non sono l’unica dipendente in azienda mi verrà totalmente rimborsato il credito 730?
    Grazie mille.

    deni2406

    25 marzo 2010 at 17:28

    • Il credito che eventualmente verrà fuori dal 730 2010 – redditi 2009 non è una detrazione. Pertanto anche se quest’anno paga imposte minime, poco importa. Ha comunque diritto al rimborso da parte del sostituto d’imposta (il suo datore di lavoro).

      Il rimborso relativo al 2009, a cui lei ha diritto, il datore di lavoro non deve necessariamente compensarli con le imposte da lei dovute nel corso del 2010.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 18:23

  51. posso far capo a qualsiasi equitali d’ italia per la mia cartella o solo a quella descritta in essa

    Giacomo

    25 marzo 2010 at 15:59

  52. salve, vorrei sapere quanto tempo ci vuole dalla richiesta di dilazione di una cartella di oltre 5000 euro al pagamento della prima rata. ho fatto l’ istanza di rateazione il 18/02/2010 e a tutto oggi non ho avuto ancora notizie. Grazie

    Giacomo

    25 marzo 2010 at 15:54

    • Immagino che abbia copia dell’istanza presentata con il numero di protocollo attribuito.

      Con questa documentazione sarebbe opportuno recarsi negli uffici dell’Agente della Riscossione per chiedere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica di rateazione.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 17:06

  53. Salve,
    desidererei sapere se le maniglie per le porte e la cassaforte rientrano tra i beni fatturabili al 10% se si acquistano nell’ambito di lavori di ristrutturazione che prevedono la detrazione del 36%.
    Grazie, Marco

    Marco da Milano

    25 marzo 2010 at 11:40

    • L’aliquota Iva del 10 per cento si applica alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

      L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 13:24

  54. mi scusi ancora per il disturbo che le sto recando, volevo sapere dopo aver fatto il cambio di residenza, il cambio diventa subito effettivo, oppure bisogna aspettare gli accertamenti dei vigili? in questo caso quanto tempo passerebbe? glie lo chiedo perchè essendo agli sgoccioli del tempo che avevo per fare il cambio di residenza, per la detrazione degli interessi passivi

    mimmolu

    25 marzo 2010 at 10:13

    • Se il cambio di residenza va a buon fine (i vigili attestano la sua presenza presso la residenza dichiarata) può senz’altro inserire come decorrenza la data di presentazione dell’istanza di variazione.

      Non mi ricordo di contestazioni in tal senso da parte degli uffici preposti.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 13:28

  55. mi scusi ma forse ho capito l’arcano, e le faccio questa ulteriore domanda visto che il dipendente comunale mi ha detto che avrei pagato l’ICI del 2009, non è che è conducibile al fatto che io ho fatto l’atto nel giugno 2009 e solo oggi ho fatto il cambio di residenza da casa dei miei genitori a casa nuova, quindi da giugno 2009 ad oggi avevo residenza a casa dei miei genitori e non essendo abitazione principale in questo arco di tempo non rientra nel la categoria delle case con esclusione di ICI?

    mimmolu

    25 marzo 2010 at 10:10

  56. salve..nel 2004 ho fatto un acquisto di un importo relativamente basso, finanziato dalla findomestic. ho trascurato nel pagamento di alcune rate e risulto protestato. il pagamento l’ho saldato nel 2005. come mi devo comportare per togliermi questo protesto e non avere più nessun problema quando chiedo prestiti?

    luisa

    25 marzo 2010 at 06:59

  57. Buongiorno e complimenti per il sito e la chiarezza delle risposte.
    Vorrei sapere se è prescritto il pagamento dell’imposta Irpef 2002 (mod. 730 del 2003 ) per cui, in sede di controllo, mi è pervenuta una richiesta di pagamento che rettificava quanto dichiarato.
    La notifica a mezzo raccomandata postale dell’Agenzia delle Entrate è avvenuta regolarmente al mio indirizzo in data 16 marzo 2007 e la lettera risulta datata 28 dicembre 2005 ( la correzione a mano dell’indirizzo sull’atto dimostra che l’avevano notificata ad un mio precedente indirizzo). Evidenzio che all’epoca non ho fatto alcuna opposizione.
    Comunque, visto il tempo trascorso, è ininfluente che non ho potuto avvalermi del condono che , se non ricordo male, era previsto all’epoca ( “condono tombale”?) ovvero che sono stato impossibilitato a rimediare all’errore commesso in sede di dichiarazione per cui, se non erro, si poteva invocare la prescrizione essendo trascorsi 48 mesi dalla data del periodo d’imposta?
    Preciso che a tutt’oggi non ho ancora ricevuto nessuna cartella esattoriale ed all’Agenzia delle Entrate non hanno saputo darmi notizie precise in merito.
    Qualora risulti sempre vivo il tributo entro quanto tempo deve essermi notificata la relativa cartella? Esiste anche qui un termine di prescrizione ? Evidenzio che per motivi di lavoro ho dovuto variare, nel frattempo e nuovamente, la mia residenza presso il Comune e che, a questo nuovo indirizzo, per l’anno 2001, ho ricevuto una cartella esattoriale che sto pagando ratealmente fin dal 2008. Ciò per mettere in risalto che volendo l’Ente impositore ovvero l’Agente della riscossione potevano e possono sempre rintracciarmi rivolgendosi, in caso di irreperibilità, al Comune a cui ho sempre comunicato le mie variazioni di residenza.
    Chiedo scusa per la prolissità.
    Un grazie anticipato ed ancora complimenti.
    Mario

    Mario

    25 marzo 2010 at 06:04

    • Funziona nel modo descritto dall’illustrazione che segue

      prescrizione tasse

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 07:15

      • Le chiedo scusa ma io ho ricevuto solo l’accertamento ma mai nessuna notifica relativa alla cartella di pagamento . Quindi posso stare tranquillo ?

        Mario

        25 marzo 2010 at 17:53

        • Dall’illustrazione (annuario 2009 dell’ADE) sembrerebbe di sì. Se va male potrà impugnare la cartella, quando e se arriverà.

          cocco bill

          25 marzo 2010 at 17:56

        • Dall’illustrazione (annuario 2009 dell’ADE sembrerebbe di sì). Se va male potrà impugnare la cartella, quando e se arriverà.

          cocco bill

          25 marzo 2010 at 18:24

  58. buona sera,
    il mio caso è il seguente.
    Ho presentato il mini unico 2009 redd. 2008 in ritardo.
    L’ho presntato il 29 Dic. 2009 che era l’ultimo giorno per il ravv operoso.
    L’ho presentato via web.
    Ho inoltrato sempre via web F24… che risulta essere stato ricevuto dall’agenzia alle ore 00.27 del 30.dic.2009….
    Quindi dichiarzione inviat in tempo utile mentre f24 27 minuti olte la mezzanotte … quindi il 30.
    Cosa mi può succedere?
    sECONDO LA VOSTRA ESPERIENZA PENSATE CHE L’AGENZIA DELLE ENTRAYE SI ATTACCHERà A QUESTI BENEDETTI 27 MINUTI PER IMPUTARMI UNA OMESSA DICHIARAZIONE?
    GRAZIE

    GIOVANNI DAMIANO

    giovanni

    25 marzo 2010 at 01:11

  59. sono lavoratrice dipendente a tempo determinato, mamma dal 12.3 u.s., e presumo di non poter usufruire della detrazione per il figlio in quanto il mio reddito sarà molto basso. La mia domanda è: se nel 2011, in sede di presentazione del 730, io constaterò che il mio reddito anno 2010 mi avrebbe permesso di usufruire del mio 50% di detrazione, potremo indicare il 50% ciascuno anche se ora mio marito, titolare di reddito presunto più alto, presenta al datore di lavoro la richiesta della detrazione al 100% previo mio accordo? Grazie della consulenza

    Rosanna

    25 marzo 2010 at 00:46

    • Certamente. Nella dichiarazione del 730 2011 redditi 2010 potrete redistribuire al 50% le detrazioni per ora legittimamente fruite da un solo coniuge.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 02:09

  60. Buonasera,
    sono una libera professionista iscritta all’albo artigiani, avrei un problema da esporvi:
    ho ricevuto qualche mese fa una cartella esattoriale che mi chiedeva importi “omessi”, secondo loro, risalenti al periodo d’imposta ’98 e ’99, la prima relativa a INPS e la seconda relativa a IRAP.
    Sottolineo “secondo loro” poichè non hanno saputo fornirmi i dati tratti dal mio modello unico del ’97 e non si sa sulla base di che abbiano fatto i calcoli.
    Nel 2002, anno in cui ho ricevuto la prima notifica (quella dell’INPS),mandai una istanza di sgravio con relativi documenti allegati. A distanza di 7 anni l’ente in questione (INPS)non mi ha mai risposto e ora mi richiede lo stesso importo aggravato dagli interessi di mora accumulati in questi anni. Tralasciando dettagli e risposte assurde del tipo: “ma lei sa come funzianono le cose e le Poste in questo Paese…”
    Vorrei sapere se ho qualche diritto di contestazione.

    Grazie mille anticipatamente
    Grazie

    Laura

    24 marzo 2010 at 23:55

    • Avrebbe dovuto proporre ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

      La pratica di sgravio va seguita presso l’ente creditore. Alla fine, come le è accaduto, lo sgravio può non essere concesso e, d’altra parte, non sospende i termini di presentazione del ricorso.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 02:25

  61. Salve,sono un piccolo artigiano,tra varie cartelle esattoriali 65.000,00€ inps inail iva studi di settore ecc.i fornitori sono riuscito a pagarli tutti mi resta l’esatri,cinfra non da poco,chiedevo se oltre le 72 rate imposte dall’esatri, c’era qualche altro spiraglio per pagare cartelle e tasse attuali?Purtroppo non ho lavoro per ora per conto mio,ma sono d’appoggio ad altre ditte,però anche li essendo nno in regola con i pagamenti potrebbero non farmi più lavorare,cercare lavoro come dipendente in questo periodo la vedo dura e di intestato non ho niente,c’è un uscita?la ringrazio

    Max

    24 marzo 2010 at 23:22

    • Mi spiace, ma non ci sono alternative alle 72 rate.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 02:27

      • bisogna fare due ragionamenti fondamentali : se si ha intenzione di pagare deve essere consapevole che ogni mese deve pagare circa 1.000,00 euro quindi se ne paga dieci o trenta non ci guadagnera’ niente in quanto una volta scadute due rate consecutive il decreto di rateizzazione sara’ revocato quindi l’agente di riscossione tentera’ con la procedura pero’ tenga presente che sara’ sempre in debito con l’inps quindi non andra’ mai in pensione e le diaci o trenta rate che ha pagato andranno in fumo. secondo caso che poi bisogna valutare dichiarare fallimento della ditta che penso si la scappatoia piu’ semplice se non ottempera a quello sopra accennato. penso che sia l’unica uscita

        domenico d

        31 marzo 2010 at 16:26

  62. sono Maria e la ringrazio per la risposta. Il mio problema è come pagare l’irpef sul 730 per i mesi non residente e con quale codice essendo l’abitazione principale.Inoltre avrei bisogno di ulteriore chiarimento sulla residenza, se io ho avuto la conferma dal comune il 17 settembre 2009, per la compilazione dei righi del 730 sulla residenza e per il pagamento dell’irpef devo fare riferimento a questa data o ai sessanta giorni successivi cioè il 17 novembre 2009? grazie

    maria

    24 marzo 2010 at 22:43

    • Per quel che riguarda la residenza anagrafica

      Per quanto riguarda il reddito IRPEF da fabbricati potrà utilizzare il codice “1” (abitazione principale) indicando i giorni utilizzati – come abitazione principale – dal 17 settembre 2009 al 31 dicembre 2009.

      Utilizzerà per lo stesso fabbricato il codice “2” (unità immobiliare tenuta a disposizione” indicando i giorni del 2009 utilizzati – come unità immobiliare tenuta a disposizione – dalla data di acquisto al 16 settembre 2009.

      Per quanto attiene il domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale, la variazione è avvenuta il 17 settembre 2009 e per questo dovrà allora seguire le indicazioni fornite nella precedente risposta.

      Le quali tengono appunto conto del fatto che gli effetti della variazione (per la giusta attribuzione delle addizionali) decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 01:28

  63. ho presentato una dichiarazione dei redditi per l’anno 2006 indicando per errore di calcolo del cambio dollaro/euro, un reddito maggiore rispetto all’effettivo, Come posso chiedere all’Amministrazione Finanziaria la rettifica della dichiarazione dei redditi e il recupero di ciò che è stato pagato in eccesso?

    Grazie

    Luisa

    24 marzo 2010 at 22:33

    • Non può. Nel 2010 può essere presentata una dichiarazione a rettifica di quella 2009 redditi 2008. All’indietro non si può andare oltre per le correzioni a favore.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 02:43

  64. In data 11/03/2010 mi è stata notificata, dalla Serit Sicilia S:p.A., una cartella di pagamento relativa a bollo auto non pagato per l’anno 2004.
    Devo pagare? ed eventualmente cosa fare?
    Si ringrazia e si porgono distitni saluti

    ANGELO C

    24 marzo 2010 at 20:58

    • Il debito sembrerebbe prescritto, ma va verificato quando è stato notificato l’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del bollo.

      Può verificarlo in cartella oppure presso l’ufficio tributi della Regione Sicilia, chiedendo copia della relata di notifica dell’atto.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 02:47

  65. vorrei sapere se un lavoratore straniero regolare con residenza (marocchino) può recuperare le detrazioni per la moglie a carico e residente all’estero, per la quale non ha fatto richiesta nel 2009, ed eventualmente quali documenti deve presentare al caaf
    Grazie

    valter

    24 marzo 2010 at 20:50

    • Deve presentare una dichiarazione integrativa a favore tramite modello UNICO 2010.

      Quando si inserisce un familiare (coniuge, figli ed altro) fra quelli fiscalmente a carico, in pratica si rende una dichiarazione in cui si assumono le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci.

      Lei, quindi, dichiara, implicitamente, che il coniuge ha percepito, nel paese di origine, un reddito lordo non superiore a 2840,51 euro.

      Su questo aspetto, anche per i residenti di nazionalità italiana, non vengono presentati al CAF certificati di matrimonio (per il coniuge) o stati di famiglia.

      Nè esiste una documentazione attestante che il soggetto indicato come fiscalmente a carico abbia effettivamente percepito reddito non superiore a 2840,51 euro.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 03:02

  66. sulle risposte che lei mi ha dato sono un po’da capire no che siano sbagliate ma le voglio esporre il problema facilmente facendo una cronostoria mettendomi in prima persona.
    Io ho abitato in via Venezia,12 a Roma fino al 2006 e successivamente mi sono trasferito in via Genova,48 sempre a Roma fino alla data odierna fino a qua ci siamo mi viene notificato un fermo amministrativo nel 2010 nell’indirizzo nuovo dagli accertamenti effettuati scopro che il fermo è stato effettuato in quanto risulta notificata una cartella per irreperibilità nel 2007 in via Venezia,12 quindi mai venuto a conoscenza di tale cartella in quanto per irreperibilita’ viene pubblicata per 8 giorni senza trasmettere raccomandata al contribuente. nello stato di fatto esponendo il caso sopra arriviamo ai concetti che prima le dicevo la cartella si puo’ impugnare e chiedere i danni per il fermo eseguito. In tutto questo racconto con le vie immaginarie riassume i quesiti che ho esposto precedentemente in quanto assenza temporanea ed assenza assoluta o irreperibilita’ sono due cose che stanno uno a nord e l’altro a sud. grazie

    domenico d

    24 marzo 2010 at 19:45

    • C’è stato un vizio di notifica della cartella esattoriale precedente l’avviso di fermo amministrativo.

      Può farlo valere impugnando l’atto di fermo innanzi alla competente Commissione Tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di fermo. Le basterà produrre un certificato di residenza storico.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 01:29

      • se sono trascorsi i 60 giorni dalla notifica del fermo cosa si puo’ fare visto che la notifica della cartella errata e’ stata la causa del fermo a chi si puo’ appellare

        domenico d

        28 marzo 2010 at 16:31

        • Non si può fare nulla trascorsi i 60 giorni. E non ci si può più appellare a nessuno.

          La notifica della cartella era viziata, ma se dopo aver ricevuto l’avviso di fermo, in 60 giorni non si procede a presentare ricorso, vuol dire che si riconosce l’atto di riscossione coattiva e dunque anche il debito costituito dall’importo iscritto a ruolo in cartella.

          cocco bill

          28 marzo 2010 at 16:38

          • ho chiesto lumi alla sede del giudice di pace e dalle informazioni che ho ricevuto sono: si puo’ fare una citazione in tribunale mensionando gli ex art. 615 e 617 del cpc. cosa ne pensa lei

            domenico d

            29 marzo 2010 at 10:43

            • Deve trattarsi di una cartella esattoriale riferita ad una multa per violazione del codice della strada.

              In caso di omessa notifica della cartella, in base all’art. 615 c.p.c., è possibile fare opposizione al giudice di pace ma entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio (fermo).

              Nel caso di notifica viziata della cartella esattoriale, sempre riferita a violazioni del c.d.s., o qualora si rilevino elementi di nullità della cartella (comunque notificata) si può ricorrere al giudice dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella.

              cocco bill

              29 marzo 2010 at 11:45

  67. salve.
    sono una badante e voglio sapere quanto devo pagare le tasse.
    nel 2009 ho percepito 10500 euro.
    grazie

    lara

    24 marzo 2010 at 17:46

    • L’imposta lorda è del 23%, pari ad euro 2415. Ha tuttavia diritto ad una detrazione per lavoro dipendente pari a 1840 euro (no tax area fino ad 8000 euro).

      Quindi dovrebbe pagare 575 euro di tasse, se non ci sono altre detrazioni di cui lei possa fruire.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 01:41

  68. Mi chiedono di aprire la partita iva per un lavoro. Il primo anno però non guadagnerò nulla perchè sarà di formazione mentre successivamente la retribuzione sarà a provvigione. Mi chiedevo… nel peiodo in cui non c’è reddito è comunque obbligatorio qualche adempimento fiscale o assistenziale? grazie

    alessandra

    24 marzo 2010 at 17:21

    • Io non aprirei la partita IVA un anno prima di iniziare l’attività effettiva. Le dico solo di stare molto attenta. E, comunque, ne parli prima, in modo approfondito, con un commercialista. Meglio prevenire che curare …

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 01:33

  69. Salve, in riferimento ad una cartella esattoriale relativa a contributi Inps (ditta individuale-anni90-95)contro cui avevo fatto ricorso per prescrizione di una parte della stessa e per la quale ho ottenuto sgravio dal Giudice del Lavoro,vorrei sapere se dopo la comunicazione dell’avvenuto sgravio da parte dell’Inps che ho ricevuto alcuni mesi fa, la cartella è ancora valida. O dovrebbero riemetterla?
    Molte grazie, saluti.

    Roberto

    24 marzo 2010 at 17:14

    • Se si tratta di uno sgravio parziale, la cartella sarà riemessa con gli importi giusti.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 01:43

      • Si, è uno sgravio parziale,quindi Equitalia dovrebbe emettere un nuovo ruolo…finora ho visto dal loro sito che hanno semplicemente tolto gli importi relativi allo sgravio.
        Ancora molte grazie.

        Roberto

        25 marzo 2010 at 11:48

        • l’equitalia discarica la quota interessata allo sgravio senza emettere nessun’altra cartella o rifare il ruolo spetta al contribuente recarsi allo sportello e’ chiudere la cartella in questione a lei arrivera’ solo la lettera di comunicazione dello sgravio ma non un’altra cartella

          domenico d

          31 marzo 2010 at 16:33

  70. Salve mio padre riceverà a breve 40 mila euro da una vendita di una casa appartenente a sua madre, ormai morta. La quota totale di vendita è 160 mila euro da suddividere per i 4 fratelli (compreso mio padre) quindi appunto 40 mila euro ciascuno. Volevo sapere che tasse dovrà pagare mio padre a somma ricevuta,dovrà dichiararle nel 730? Ci sono modi per pagarci meno tasse?
    GRAZIE.

    DARIO

    24 marzo 2010 at 16:28

    • Nel 730 si dichiarano i redditi. Eventuali plusvalenze da transazioni di compravendita vengono tassate a parte. Il notaio le indicherà dettagliatamente le cifre da pagare.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 01:46

  71. (Se invece l’addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu’ abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l’”irreperibilita’ assoluta”, la procedura e’ la stessa (escluso l’invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da’ per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.)
    Verifichiamo la dicitura sopra esposta copiata nel v/s sito sulla notifica della cartella il destinatario non ha piu’ abitazione cosa significa?
    1 – anche se tiene la residenza non vi abita ma questo nessuno puo’ verificarlo perche’ il contribuente puo’ andare anche di notte in quella casa quindi da ritenersi assente momentaneo
    2 – se non abita in quella casa indicata dall’indirizzo di ruolo si fa mancata notifica e si accertera’ verso i vari enti la destinazione del contribuente puo’ darsi che abiti in un’altra via o in un’altro comune oppure emigrato AIRE
    3 – Sicuramente non si puo’ considerare irreperibile assoluto perche’ il contribuente è residente in una via e non ci abbita nessuno puo’ affermarlo salvo che ci siano delle indagini delle forze dell’ordine che piantonino la casa 24 ore su 24 ore per diverso tempo.
    4 – Ammettendo che si verifichi il caso sopra esposto copiato sul vostro sito e si faccia la procedura di ipoteca ed inprovvisamnete questo viene a conoscenza dell’atto eseguito contro di lui per notizie avute da altro ente sempre disconoscendo la cartella. Sara’ valida l’opposizione del contribuente che non ha mai avuto una notifica il quale dimostra di abitare in un’altra via quindi ritorniamo al concetto che avevo esposto in un’altro quesito l’irreperibile non esiste salvo che sia stato escluso dal censimentosenza che si abbia notizie della propria residenza su questo concetto vorrei avere dei pareri pero’ facendo un raggionamento logico su tutto quello che ho esposto. grazie

    domenico d

    24 marzo 2010 at 16:10

    • Allora Domenico, io non sono nè un giurista, nè un tributarista (un esperto se ne accorge subito, ma lo scrivo anche per i lettori che, come me, esperti non sono).

      Dunque non sono titolato a formulare pareri.

      Per quel che riguarda la logica, poi, mi dice chi sa leggere le leggi e le sentenze di Cassazione interpretative delle leggi, che molto spesso, di logica ce ne è assai poca.

      Io cerco di fornire solo qualche informazione utile, su problematiche chiare ed ormai consolidate.

      Se ho la residenza in un posto, devo fare in modo di avere notizia di notifiche effettuate alla mia residenza.

      Al creditore (Stato o privati) importa poco se la notte dormo dall’amante o non ci passo mai da casa.

      Devo almeno installaree una cassetta postale perchè il notificatore vi possa inserie un avviso di giacenza. E devo passare da casa di tanto in tanto a controllare il contenuto della cassetta postale. Se non ho modo di farlo, devo dare incarico a qualcuno.

      Se neanche ciò è possibile sono solo affari miei. Ma, certo, non posso poi impugnare un atto perchè è stato notificato, in mia assenza, al luogo di residenza anagrafica.

      Oddio, posso fare anche quello, se mi piace buttar via i soldi …

      In un’unica circostanza lei ha ragione: se il debitore varia la residenza e la notifica viene effettuata, in data successiva alla variazione, al vecchio indirizzo. Ma anche qui è facile verificarlo: basta un certificato di residenza storico da confrontare con la relata di notifica dell’atto.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 17:00

    • domenico, io pago 20,00£ annuo per il seguimi posta al domicilio di mia madre. sarebbe troppo bello, ma non può essere come pensi tù.
      dopo ce una cosa che devi sapere in italia è più facile sbagliare che seguire le cose giuste.
      io ringrazio questo sito che ti aiuta a non sbagliare, e non farti fragare da gente legalizzata a truffare la povera gente, ciao a tutti è buon lavoro. selavì domenico

      rocco

      24 marzo 2010 at 19:57

  72. salve come da lei detto, mi son recato a fare il cambio di residenza da casa dei miei genitori a casa nuova per la detrazione degli interessi passivi, volevo chiedere quando lei parla di abiatzione principale, è corretto quello che ho fatto cioè semplicemente cambiare residenza, oppure c’è un’altra procedura? poi devo attendere che i vigili facciano il sopraluogo per far si che mandino la comunicazione allo stato? le faccio queste domande da ignorante, perchè a giugno scade il termine massimo per adibire l’abiatzione come casa principale e conseguente la detrazione degli interessi passivi.

    ho dimenticato un’altra cosa, oggi con la domanda del cambio residenza mi hanno mandato nell’ufficio tributi per comunicare la superficie della casa per il pagamento dei rifiuti, mi sono sentito dire che avrei pagato l’ICI per l’anno 2009, ma come è possibile? illuminatemi.

    grazie

    mimmo

    24 marzo 2010 at 14:41

    • Per la sola detrazione degli interessi passivi, può andarci lei a risiedere nell’immobile per cui è stato erogato il mutuo o anche un suo familiare (moglie, figlio, fratello ecc.). Questo è il concetto di abitazione principale. Per abitazione principale si intende, infatti, quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente (cioè quella in cui vi hanno residenza).

      Per fruire dei benefici fiscali acquisto prima casa, l’acquirente, entro 18 mesi, deve invece acquisire residenza nel comune dove è ubicata la casa acquistata.

      Per quanto attiene ICI e la tassa per lo maltimento dei rifiuti solidi urbani, perchè si meraviglia? Il proprietario di una abitazione deve pagare l’ICI. il soggetto che ci abita deve pagare il servizio (la tassa) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

      Per quanto riguarda il reddito da fabbricati, se l’abitazione è quella principale (abitata dal proprietario o da un suo familiare) non pagherà nulla, perchè la tassa si compensa con un credito d’imposta. Ovviamente dovrà, quest’anno, presentare la dichiarazione dei redditi.

      E non pagherà nulla anche per l’ICI se si tratta di abitazione principale (utilizzata per sé o per i suoi familiari).

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 15:15

      • mi sono meravigliato perchè essendo la prima casa, per legge non era stata tolta come tassa? mi ha chiesto il pagamento ICI del 2009, presumo che sia stato detto da un ignorante, per i rifiuti certo è normale

        mimmo

        24 marzo 2010 at 15:42

        • E’ stata tolta, non si preoccupi. Ma solo per l’abitazione principale, non per tutte le proprietà, e per abitazione principale che non sia di lusso.

          Con la residenza a casa dei suoi genitori, avrebbe dovuto pagare anche l’ICI.

          Dal 21 maggio 2008, l’abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli).

          Dunque chi le ha riferito che deve pagare l’ICI non ha tutti i torti. Pur andandoci ad abitare (lei o un suo familiare) ed adibendo, dunque, l’immobile ad abitazione principale del proprietario, se la categoria catastale è A1, ad esempio, l’ICI si paga lo stesso.

          cocco bill

          24 marzo 2010 at 15:49

          • mi scusi ma il mio è un appartamento di soli 67 mq, ma la categoria da dove si vede? il dipendente comunale mi ha chiesto a voce la superficie della casa e del garage, non ho presentato nessuna carta

            mimmolu

            24 marzo 2010 at 16:24

            • mi scusi ma forse ho capito l’arcano, e le faccio questa ulteriore domanda visto che il dipendente comunale mi ha detto che avrei pagato l’ICI del 2009, non è che è conducibile al fatto che io ho fatto l’atto nel giugno 2009 e solo oggi ho fatto il cambio di residenza da casa dei miei genitori a casa nuova, quindi da giugno 2009 ad oggi avevo residenza a casa dei miei genitori e non essendo abitazione principale in questo arco di tempo non rientra nel la categoria delle case con esclusione di ICI?

              mimmolu

              24 marzo 2010 at 17:21

  73. Buongiorno,ho un reddito di lavoratore dipendente con coniuge a carico
    e l’abitazione principale in comune al 50%.Nel 2009 sono stati fatti lavori
    condominiali per risprmio energetico per i quali spetta la detrazione del 55% e la ns quota di spesa è stata di euro 1.200.Desidero sapere se, compilando il mod. 730 nel quadro E sezione V, posso usufruire io della intera detrazione o dovrò fare un dichiarazione congiunta separando le detrazioni tra Dichiarante e Coniuge Dichiarante non avendo, quest’ulmo, alcun reddito? Ciò vale anche per la spese madiche e le polizze sulla vita?
    Nel ringraziare porgo distinti saluti.
    Bruno.

    Bruno

    24 marzo 2010 at 11:37

    • Per quel che attiene le detrazioni del 36% sulle spese di ristrutturazione e quelle del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica, va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso.

      Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

      E’ previsto tuttavia che ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

      Evidentemente il 50% delle spese sostenute da sua moglie, che è incapiente, può detrarle il sig. Bruno se l’attestato di pagamento della somma corrisposta all’amministratore e riferibile completamente al sig. Bruno.

      Per le spese sanitarie lei potrà detrarre il 19% anche di quelle sostenute per il coniuge a carico.

      Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, possono essere detratti, nella misura del 19%, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, stipulati nell’interesse proprio o dei propri familiari a carico.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 15:43

  74. Buongiorno, ho scritto qualche giorno fa in merito ad una borsa di studio di mio figlio cercando di capire se era esente dalle imposte e quindi se potevo ritenerlo ancora a mio carico. Gentilmente mi avete risposto dicendomi di si, ora si pone un problema: gli hanno consegnato il CUD e ho notato che su € 8.000,00 di reddito ci sono circa € 700,00 di ritenute IRPEF e varie addizionali…… ma allora non è esente da IRPEF??? La ringrazio anticipatamente e la saluto

    Luca

    24 marzo 2010 at 09:53

    • Gentile Luca, non era proprio una “borsa di studio” quella di suo figlio. Se c’è un CUD ci sono redditi.

      Suo figlio non è certamente a carico fiscale. Purtroppo ci sono “borse vere” e “borse truccate” …

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 15:59

  75. salve,avrei bisogno di un chiarimento sulla compilazione del 730 del 2010.
    Ho acquistato un immobile come abitazione principale il 30/06/2009 e sono residente dal 17/09/2009. Quale codice “utilizzo” bisogna mettere dal 30 giugno al 16/09/2009 non essendo residente fino a quella data?
    ringrazio anticipatamente maria

    Maria

    24 marzo 2010 at 09:42

    • C’è tutta una serie di istruzioni al riguardo, da seguire con scrupolo dopo attenta lettura.

      Per individuare la regione e il comune per cui è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale, se il contribuente non ha variato la propria residenza o la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, basta compilare il solo rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2009”.

      Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

      Si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale.

      Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

      Domicilio fiscale al 31 dicembre 2009: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

      Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 16:07

  76. Sono il nonno di una nipote affidata a me ed a mia moglie dal tribunale ancora in tenera età e per la quale ho usufruito della deduzione fiscale spettante per i figli a carico. Gradirei sapere se tale deduzione spetterà anche quando essa sarà maggiorenne e, qualora priva di alcun reddito, continuerà a convivere con me e mia moglie. Vi ringrazio per la Vs. cortese risposta.
    maripar88

    Anonimo

    23 marzo 2010 at 23:22

    • Lei ha fruito della detrazione spettante per altro familiare a carico.

      Questa detrazione potrà essere mantenuta fin quando sua nipote percepirà reddito inferiore o uguale a 2840,51 euro e fin quando conviverà con lei. Indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 16:13

  77. …quindi la L. 33/09 (di conversione del D.L. 10/09) è (stata) una legge temporanea, la cui durata è stata espressamente prevista in un arco temporale limitato? oppure è stata abrogata? La domanda sorge spontanea in quanto, se la detrazione fiscale connessa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31.12.2010 (se non addirittura a tutto il 2011), ed i benefici derivanti dalla L. 33/09 erano (sono) connessi all’effettuazione di lavori ex L. 449 e seguenti modifiche ed integrazioni, come fanno a non essere più vigenti questi ultimi (ossia quelli di cui alla L. 33/09) ?
    Grazie anticipatamente della risposta :)
    Giuseppe

    Giuseppe da Palermo

    23 marzo 2010 alle 09:32
    Replica
    p.s. sempre in merito a detrazioni effettuabili nell’ambito dei lavori di cui alla L. 449 e ss.: se l’impresa che mi sta eseguendo i lavori mi fornisce alcuni materiali (ad es. rubinetterie e mattonelle dei pavimenti) inserendo le relative indicazioni ed i relativi importi nella fattura finale, posso fruire della detrazione del 36% in 10 anni anche per tali costi?

    Giuseppe da Palermo

    23 marzo 2010 alle 09:39

    Giuseppe da Palermo

    23 marzo 2010 at 21:56

    • L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie ” limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

      Come vede l’hanno fatto.

      Per il resto è forse opportuno leggere attentamente la lista dei lavori di ristrutturazione ammessi alla detrazione IRPEF del 36%, dettagliatamente riportati in questo articolo.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 16:19

  78. Ciao Cocco ,ho scritto qualche tempo fa e avrei un’altra domandina da fare.
    Purtroppo ,equitalia non mi ha concesso la rateizzazione sulla cartella da 10.000 euro ,ma a questo punto poco importa:-),
    volevo sapere questo.nel caso di lavoratore dipendente il pignorabile dello stipendio e’ di 1/5 giusto?? quindi 1000 euro ,200 euro pignorabili.
    Nel caso di compenso perche’ dipendente ma associato in compartecipazione e’ sempre il 1/5 oppure visto che e’ un “compenso” piu’ che uno stipendio potrebbero pignorarlo per intero ,fatto salvo il “minimo vitale?”
    Grazie ancora.

    pippo72

    23 marzo 2010 at 19:02

    • Nel secondo caso possono pignorare anche l’intero corrispettivo.

      Ad esempio per fornitura di beni o servizi alla PA (quindi anche compensi per prestazioni professionali) l’amministrazione prima di pagare deve per legge segnalare il nominativo del creditore ad Equitalia.

      Se il creditore ha conti in sospeso (è cioè un debitore dell’erario), l’importo da saldare viene dirottato direttamente nelle casse dello stato.

      Tuttavia, è praticamente quasi impossibile che Equitalia venga a conoscenza della transazione fra due privati per poter dare avvio, per tempo, ad azioni di riscossione coattiva. Più facile che pignorino il conto corrente del debitore.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 16:28

  79. devo saldare alcune cartelle esattoriali ed inps esistono dei condoni??

    Anonimo

    23 marzo 2010 at 12:14

    • Per ora no, ma non è escluso che prima o poi saltino fuori. In questo paese e con questo governo c’è sempre speranza di poter cantare come fanno a Napoli

      Tarantella, facènnoce ‘e cunte,
      nun vale cchiù a niente
      “‘o ppeccomme e ‘o ppecché…”

      Basta ca ce sta ‘o sole,
      ca c’è rimasto ‘o mare,
      na nénna a core a core,
      na canzone pe’ cantá…

      Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…
      chi ha dato, ha dato, ha dato…
      scurdámmoce ‘o ppassato,
      simmo ‘e Napule paisá!…

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 16:33

  80. salve io e i miei fratelli abbiamo ereditato 2 appartamenti dai miei genitori,pero’ adesso loro sono defunti entrambi, e non abbiamo mai dichiarato questi 2 appartamenti sulla dichiarazione dei redditi a cosa andiamo in contro e come possiamo rimediare grazie

    monky

    23 marzo 2010 at 12:09

    • Andate incontro ad un accertamento fiscale, con pagamento delle imposte arretrate e sanzioni.

      Ormai è tardi per rimediare, anche perchè lo Stato non accetta transazioni quando l’imposta, come in questo caso, è certa e oggettivamente quantificabile.

      Poi, gli incroci sui dati catastali non lasciano più scampo a chi evade redditi da terreni o fabbricati. Prima o poi vengono beccati tutti.

      L’unico suggerimento che posso fornire è quello di affidarvi all’acquiescenza. Quando vi verrà notificato l’avviso di accertamento, pagando subito e senza instaurare un inutile e temerario contenzioso, potrete risparmiare il 75% delle sanzioni irrogate (non delle imposte arretrate, ovviamente, che andranno pagate con interessi giornalieri dalla data in cui erano dovute).

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 16:41

  81. iscrizione d’ipoteca per la persona che risiede nella mia casa al mio stesso indirizzo, ma non c’e’ vincolo di matrimonio o altro
    le chiedo se è veramente obbligatorio fornire i miei dati per la compilazione del modello ISEE per la rateizzazione del debito cumulato?

    Rachele

    23 marzo 2010 at 10:17

    • Lei fa parte del nucleo familiare del debitore e l’ISEE, per ottenere la dilazione del debito, fa riferimento al reddito del nucleo familiare (e non a quello del debitore).

      Sia chiaro, lei non risponde del debito. Ma quanto più è alto il suo reddito, minore sarà il numero di rate concesso al debitore.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 16:45

  82. buongiorno

    volevo sapere avendo lo sgravio accettato da ente inps e inail del anno 2005/2006 , perche l’equitalia mi fanno continuare a pagare la rateizazzione e giusto che debba pagare avendo uno sgravio accettato da inps e inail

    romolo

    23 marzo 2010 at 08:49

    • Perchè la mano destra non sa cosa fa la sinistra.

      Abbi pazienza, si rechi in Equitalia, faccia vedere la richiesta di sgravio e la conseguente accettazione (se non ha la documentazione circa lo sgravio richiesto ed accettato, se ne procuri copia presso gli enti impositori).

      Poi presenti domanda di rimborso per le rate pagate e non dovute.

      cocco bill

      23 marzo 2010 at 09:22

  83. sono romina e sono separata da sette anni con separazione giudiziale. tra me e il mio ex marito sussiste ancora la comunione dei beni e io per questo non posso acquistare beni immobili perchè potrebbe chiedermi il 50%. sono da poco venuta a sapere che è possibile chiedere la separazione dei beni tramite notaio…..la cosa è fattibilè?

    massimo

    22 marzo 2010 at 21:12

    • L’art. 191 del codice civile stabilisce lo scioglimento della comunione dei beni nei casi in cui:

      – sia stata dichiarata l’assenza o la morte presunta di uno dei coniugi.
      – sia stato annullato il matrimonio o eccepita la sua nullità
      – vi sia stato lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi o per divorzio,
      – in caso di separazione personale, giudiziale o consensuale.
      – in caso di separazione giudiziale dei beni pronunciata in caso di interdizione o inabilitazione o di cattiva amministrazione della comunione.
      – nel caso in cui i coniugi abbiano scelto un regime diverso.
      – nel caso di fallimento di uno dei coniugi.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 21:40

  84. Vorrei porre questa domanda:Circa 10 anni fa contrai un debito con l’inps di circa 2 anni di cedole non pagate.Facevo il venditore ambulante.A tutt’ora non sono stato in grado di pagarli.Questi vengono date in mano ad una società di riscossione tributi che applicano un interesse giornaliero di 0,26%.Adesso capite che questa cifra dopo anni sarà esorbitante.Come posso fare?Ovvero posso cheidere all’inps di riprendersi le cedole e visto che adesso ne ho la possibilità di pagarli in modo dilazionato?E’ fattibile? Grazie di una vostra eventuale risposta.Grazie-

    Giuseppe

    22 marzo 2010 at 21:11

    • Mi spiace Giuseppe, ma non sono in grado di risponderle.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 21:50

      • il debito inps si puo’ dilazionare presso l’ente la societa’ che riscuote i debiti al massimo puo’ applicare la mora giornaliera di 0,023 piu’ compensi del 4,65 si faccia fare i conteggi e si rendera’ conto quanto le verra’ la rata mensile da pagare

        domenico d

        28 marzo 2010 at 20:20

      • il debito si puo’ rateizzare presso la sua sede inps la mora che paghera’ all’ufficio addetto alla riscossione sara’ del 0,023 giornaliero piu’ i compensi del 4,65 si faccia fare i conteggi e si rendera’ conto di quanto le verra’ la rata

        domenico d

        28 marzo 2010 at 20:26

        • vorrei sapere se e’ stato lei cocco bill a ripetere la mia stessa risposta facendo alcune variazioni e firmandosi con la mia sigla o si diverte ad impastare la frase pensavo che fosse abbastanza semplice da capire

          domenico d

          31 marzo 2010 at 16:42

          • Certo domenico d, sono stato io. Lei si era lamentato in un altro commento, che le sue domande non riportavano la sigla domenico d (aveva resettato i cookies). Ed io, pensando di farle cosa gradita, ho sostituito l’anonimo con il suo nick.

            cocco bill

            31 marzo 2010 at 17:01

  85. a seguito accertamento fiscale del marzo 2010,riferito all’ anno 2007, risulta che non ho fatturato circa € 2.100, per cui dovro’ pagare l’ irpef in difetto.
    che sanzioni mi verranno applicate?

    potreste darmi una risposta in merito?

    grazie. luca

    Anonimo

    22 marzo 2010 at 19:17

    • Con l’acquiescenza all’accertamento ottiene una riduzione della sanzione ad un quarto del minimo indicato nell’avviso di accertamento.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 20:19

  86. Desidererei sapere se è ancora in vigore la legge (n. 33/09) che prevede la detrazione fiscale del 20% da ripartire in 5 anni, per l’acquisto di mobili ed elettromestici.

    Grazie,

    Giuseppe

    Giuseppe da Palermo

    22 marzo 2010 at 18:51

    • No, Giuseppe. Al momento non c’è stata proroga per il 2010.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 19:34

      • …quindi la L. 33/09 (di conversione del D.L. 10/09) è (stata) una legge temporanea, la cui durata è stata espressamente prevista in un arco temporale limitato? oppure è stata abrogata? La domanda sorge spontanea in quanto, se la detrazione fiscale connessa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata fino al 31.12.2010 (se non addirittura a tutto il 2011), ed i benefici derivanti dalla L. 33/09 erano (sono) connessi all’effettuazione di lavori ex L. 449 e seguenti modifiche ed integrazioni, come fanno a non essere più vigenti questi ultimi (ossia quelli di cui alla L. 33/09) ?
        Grazie anticipatamente della risposta :)
        Giuseppe

        Giuseppe da Palermo

        23 marzo 2010 at 09:32

        • p.s. sempre in merito a detrazioni effettuabili nell’ambito dei lavori di cui alla L. 449 e ss.: se l’impresa che mi sta eseguendo i lavori mi fornisce alcuni materiali (ad es. rubinetterie e mattonelle dei pavimenti) inserendo le relative indicazioni ed i relativi importi nella fattura finale, posso fruire della detrazione del 36% in 10 anni anche per tali costi?

          Giuseppe da Palermo

          23 marzo 2010 at 09:39

  87. ho due quesiti da porre:
    1) Nel 2007 mia figlia si è sposata, nel luglio 2008 si è legalmente separata, non riceve dal suo ex nessun sussidio. L’anno scorso 2009 ha presentato dichiarazione redditti per il 2008 avendo fatto diversi lavori e quindi diversi cud. Quest’anno, reddito del 2009 inferiore 2840…, è residente con me, posso nel 730 metterla a carico al 50% con mia moglie che lavora? Nel corso del 2009 ha fatto un master posso detrarre il 19% della spesa sostenuta?
    2) Mio figlio nel luglio del 2008 ha acquistato un appartamento facendo un mutuo. Nella dichiarazione 2009 ha portato in detrazione le percentuali sulla spesa atti e interessi passivi mutuo. L’appartamento è da ristrutturare si pensava di poterlo fare, e quindi portare la residenza entro i 18 mesi; per motivi economici non si è potuto ancora ristrutturare, abita ancora con me ed ha un suo reddito, nella prossima dichiarazione dei redditi credo non possa detrarre gli interessi passivi pagati nel corso del 2009, (chiedo conferma) e per quando riguarda le detrazioni dell’anno precedente è tutto a posto?? potrà riprendere le detrazioni dal momento in cui riporterà la residenza nella sua casa? Grazie per la sua disponibilità a toglierci dubbi!! saluti!!

    salvo bucc

    22 marzo 2010 at 18:45

    • Se sua figlia ha percepito nel 2009 un reddito annuo lordo no superiore a 2840,51 euro potrà considerarla a carico fiscale.

      Per quanto riguarda il Master di sua figlia, sono detraibili, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute nel 2009, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

      Per fruire della tassazione agevolata per l’acquisto della prima casa l’acquirente deve impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda.

      La detrazione del 19% degli interessi passivi di un mutuo (e delle spese accessorie) per l’acquisto dell’abitazione principale spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

      La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni.

      Per detrarre nel 2009 gli interessi passivi e gli oneri accessori per la stipula del mutuo, la residenza di suo figlio (o di un suo familiare) doveva essere stata trasferita nel 2008 nella casa acquistata.

      E’ possibile anche fruire delle detrazioni dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 20:40

  88. Salve, vorrei chiederVi se la notifica di una cartella esattoriale notificata nel 2009 e relativa al pagamento dell’ici anno 2002, 2003 e 2005 sia valida. l’azione non è prescritta?
    grazie

    floriana

    22 marzo 2010 at 17:26

    • Anche se vi fossero stati gli estremi per una intervenuta prescrizione delle pretese ICI, bisognava presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 19:36

  89. salve.
    ho un fermo amministrativo su una moto.
    volevo sapere quando dura il fermo anche se non pago il fermo.

    agostino

    22 marzo 2010 at 17:23

  90. Ho un debito (IVA ed IRPEF sopratutto), importante, con il fisco ed Equitalia mi ha notificato le relative cartelle.
    Da un anno sono pensionato e, avendo dovuto chiedere un prestito, ho ceduto il V°, della pensione ad una finanziaria. Oggi ricevo, al netto di tasse e rata del V°, un assegno pensionistico di 550 Euro al mese.
    La mia domanda è questa mi può essere ulteriormente pignorata la pensione? Se non fosse possibile, il credito vantato dallo stato viene prima di quello vantato da un privato in virtù del prestito ottenuto con la cessione del V°?
    Ed infine posso liberare i miei figli dal mio debito facendogli rinunciare alla eredità? Preciso, comunque, di non aver alcun bene di proprietà e che con mia moglie vi è una separazione di beni fin dal 1994 (quando ancora non immaginavo minimamente cosa mi sarebbe accaduto).

    alessandro

    22 marzo 2010 at 17:20

    • La cessione del quinto è una opzione volontaria, e dunque non rileva di fronte alla possibilità di un pignoramento.

      Potrebbe essere salvato dal minimo vitale, che alcune recenti sentenze quantificano intorno ai 460 euro. Dunque altri 90 euro/mese potrebbero ancora esserle pignorati.

      A rigore, tuttavia, la rata di cessione del quinto (volontaria) dovrebbe essere ricompresa nel minimo vitale. La ratio è quella per cui, se così non fosse, tutti si darebbero da fare con cessioni del quinto e prestiti delega per avvicinare la pensione netta al minimo vitale, rendendola di fatto impignorabile.

      Ma la giurisprudenza è assai controversa su questo aspetto.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 19:39

  91. Se tengo costantemente in rosso il conto corrente, è possibile che non me lo blocchino? Se apro un conto presso banche non italiane come la Spaarkasse o la Deutsche Bank?
    Grazie.

    kris

    22 marzo 2010 at 16:51

  92. se una srl non paga dei debiti tributari incorre nel penale, ovvero il liquidatore di questa srl puo’essere perseguito penalemente?
    grazie clelia

    Anonimo

    22 marzo 2010 at 16:45

  93. Causa attività familiare gestita malissimo (a mia insaputa), mi ritrovo in uno stato di insolvenza verso diversi creditori(privati, equitalia…).
    Questo mi mette in difficoltà perché rischio il pignoramento del conto corrente che mi serve per l’attività che svolgo.

    E’ possibile per chi esercita un’attività libero professionale (ex. psicologo) rilasciare fattura con richiesta di pagamento tramite bonifico in conto corrente intestato ad altri? (es. moglie?) Alle poste mi hanno risposto di no… Come potrei risolvere?

    kris

    22 marzo 2010 at 15:56

  94. buongiorno..vorrei porre una domanda..i soldi percepiti dall’INPS in qualita’ di sostegno economico per aver perso il lavoro grazie alla crisi ke ci ha colpito, fanno reddito o no? voglio dire.. posso kiedere le detrazioni fiscali relative all’anno 2009 o no in quanto ho percepito per 8 mesi circa 800 euro? e quindi superando i famosi 2850,00 euro? grazie

    Anonimo

    22 marzo 2010 at 13:54

    • Lei non può essere considerato fiscalmente a carico.

      Può chiedere ulteriori detrazioni rispetto a quelle già riconosciutele dall’INPS se ne ha capienza.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 14:42

  95. salve, vorrei porvi una domanda:
    ho acquistato casa con avvenuto atto l’11 giugno 2009, volevo fare una richiesta di detrazione interessi passivi nel 730, ho scoperto che è necessario trasferire la residenza nella nuova casa entro un anno, ho capito bene sono ancora in tempo? la decorrenza parte dalla data dell’atto
    grazie per l’aiuto che ci date

    mimmo

    22 marzo 2010 at 13:18

    • Per fruire della tassazione agevolata per l’acquisto della prima casa l’acquirente deve impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda.

      La detrazione del 19% degli interessi passivi di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

      La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni.

      Dunque, si potranno detrarre le rate del mutuo solo se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 14:37

  96. Ho ricevuto un fermo amministrativo su un automobile. Ho bloccato l’assicurazione, ma la differenza nn possono darmela perche’ nn basta questo foglio del fermo ma vogliono una conferma che il mezzo nn sia piu’ mio.. a chi mi posso rivolgere e se posso prima o poi avere la differenza?

    Anonimo

    22 marzo 2010 at 12:32

    • Il mezzo è ancora suo. Tanto è vero che, perdurando il fermo, dovrà anche pagare il bollo.

      Semplicemente non può circolare, pena la confisca se la beccano. Cioè la espropriazione dell’automobile.

      In quel caso potrà risparmiare su assicurazione e bollo, ma dovrà anche pagare una multa salatissima.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 12:51

      • ciao cocco bill, non sono daccordo a riguardo il fermo amministrativo, il bollo non lo paghi, io avevo una jeep wrangler con un fermo amministrativo dal 2003 i bolli non li ho pagati, anzi ne ho pagato uno nel 2006 ho fatto ricorso è mi hanno rimborsato. ma questo è un gioco molto rischioso, multe pesante, tutto quello che gli può servire lo trova su google.
        ps. è un sito molto interessante seguo sempre, mi aiuta a capire molte cose, prevenire è meglio curare, ciao.

        rocco

        22 marzo 2010 at 20:14

  97. robi. tizia ha ricevuto un sollecito di pagamento da parte di equitalia per contributi commercianti anno 1993-1994-1995; Irpef anno 1993; C.S.S.N. anno 1993; patrimoniale anno 1993. Tizia aveva un negozio e poi nel dicembre 1994 ha dichiarato fallimento. la cartella risulta notificata il 27/03/2002 ed 28/09/2002 a tizia non risulta il ricevimento(l’ha diomenticato forse) si può far ricorso alla Commissione tributaria ?

    robi

    22 marzo 2010 at 12:22

    • Il forse non va bene. Si va in Equitalia e si acquisisce certezza.

      Dopo aver avuto certezza di un difetto di notifica, semmai, si valuta la fattibilità di un ricorso appena ci sarà la notifica di un atto di riscossione coattiva.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 12:26

      • qualsiasi cartella successiva al fallimento va notificata al curatore fallimentare il quale puo’ contestare qualsiasi altra notifica erroneamnete notificata al contribuente.

        domenico d

        31 marzo 2010 at 16:49

        • Gentile domenico d, le sarei davvero grato se potesse scriver in minuscolo i suoi commenti. Così mi evita di doverli elaborare io prima di pubblicarli. Grazie

          cocco bill

          31 marzo 2010 at 16:58

          • non mi ha dato pero’ il suo consenso sulla rispostache mi sono permesso di dare

            domenico d

            31 marzo 2010 at 18:51

            • Non devo darle alcun consenso. In questo blog chiunque può rispondere.

              cocco bill

              31 marzo 2010 at 19:00

  98. Salve, posso detrarre 36 per cento, spese ristrutturazione del mio studio professionale già inserite nella contabilità?

    ago

    22 marzo 2010 at 11:26

    • I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 12:06

  99. posso richiedere lo sgravio dei contributi inps che mi vengono richiesti nel 2010 a seguito di un accertamento 2002 da parte dell’agenzia delle entrate sul reddito non dichiarato anno 2000 . I contributi inps sono comunque prescritti?

    msilvia

    22 marzo 2010 at 11:18

    • Bisognerebbe conoscere la cronologia degli atti che le sono stati notificati (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali).

      Non solo quelli di cui ha conoscenza. Ma anche delle notifiche effettuate per compiuta giacenza.

      Informazioni che può acquisire all’INPS, all’ADE e presso Equitalia.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 11:59

  100. Buongiorno,
    volevo sapere se le deduzioni irap della legge finanziaria del 2007 per i dipendenti(cuneo fiscale), spetta anche alla società che ha avuto dipendenti in cassa integrazione tutto l’anno 2009?Se si in che misura?
    Grazie infinite

    Anonimo

    22 marzo 2010 at 11:05


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