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Detrazioni per spese mediche nella dichiarazione dei redditi

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Sono detraibili nella misura del 19 per cento (sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11) le spese sostenute per:

  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E26);
  • acquisto di medicinali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • spese relative al trapianto di organi;
  • importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

In particolare  la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.

Per quanto riguarda il 730 tali spese vanno indicate nel rigo E1, colonna 2. Il rigo E2 deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate nel rigo E2 non può superare euro 6.197,48.

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11.

Non vanno indicate  le spese sanitarie sostenute nel 2009 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

  • le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 56 del CUD 2010 o al punto 51 del CUD 2009. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.  L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 58 del CUD 2010 o al punto 53 del CUD 2009.
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Written by il consulente fiscale

1 aprile 2010 a 06:59

Pubblicato su fisco e tasse

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