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La multa – il verbale e la sua notifica – scheda pratica a cura di Rita Sabelli

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Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e’ soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e’ disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).

Abbiamo gia’ visto, sulla scheda MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – LE SANZIONI E IL PAGAMENTO quali sono le sanzioni applicabili e le modalita’ di pagamento.

Qui vogliamo invece approfondire le modalita’ di contestazione e notificazione dei verbali, nonche’ le caratteristiche salienti degli stessi.

Corrediamo le varie disposizioni di legge con alcune importanti ed autorevoli sentenze.

ORGANI RILEVATORI

I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:

  • in via principale la polizia stradale;
  • la polizia di stato;
  • l’arma dei carabinieri;
  • la guardia di finanza;
  • la polizia provinciale nel suo ambito;
  • la polizia municipale (vigili urbani) nel suo ambito;
  • funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
  • la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione ai propri compiti;

Nota sugli ausiliari del traffico

In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze.

Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 art.17 commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da due recenti sentenze di Cassazione, la n.18186/2006 e la n.16777/2007.

In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto sopra) nonche’ assegnare ai dipendenti delle societa’ di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso (comma 133 detto sopra).

I casi sono diversi ed e’ fondamentale distinguere il classico ausiliare -dipendente del comune o della societa’ di parcheggio- dal dipendente/ispettore delle societa’ di trasporto. Cio’ puo’ essere fatto sia riferendosi al comma dell’art.17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.

E’ bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere verbali, e gli puo’ essere conferita -dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge 488/99 art.68).

LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E IL VERBALE

Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita’ di contestazione e notificazione delle sanzioni.

La prima regola generale e’ che, quando sia possibile, la violazione dev’essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.

La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che deve contenere

  • data (anno, mese, giorno), ora e localita’ nei quali la violazione e’ avvenuta;
  • generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
  • indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
  • tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
  • citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
  • eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;
  • somma da pagare, termini e modalita’ di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso puo’ essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che puo’ eventualmente essere usato (solitamente, per praticita’, viene allegato un bollettino);
  • le eventuali sanzioni accessorie previste per l’infrazione;
  • gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell’art.180 c.d.s;
  • le autorita’ competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
  • firma del trasgressore e/o dell’obbligato in solido;
  • nominativo e firma degli agenti accertatori.

L’ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.

Il verbale e’ un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda l’art.2700 del codice civile).

Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l’obbligo di firma dell’agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi meccanizzati, vedi sotto), e’ ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.

Con lo stesso verbale si possono contestare piu’ violazioni, con l’obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.

Il verbale dev’essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta’, deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente).

Il minorenne deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene contestato il verbale.

Cio’ per quanto sancito dal’art.2 della legge 689/81, dalla sentenza di Cassazione n. 4286/02 e dalla nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.

Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell’agente accertatore non e’ necessaria, basta l’indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.

Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell’ufficio dell’organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/93 art.3 (in molti casi questi e’ il responsabile dell’immissione dati nel sistema informatico).

In questo caso, frequente quando la contestazione non e’ immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all’infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.

In tal senso si e’ piu’ volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche’ il Ministero dell’interno con circolare del 25/8/2000.

VIZI DEL VERBALE

Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e’ illegittimo e puo’ essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.

I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:

  • l’erronea indicazione delle generalita’ del conducente;
  • l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione (quando da cio’ risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
  • L’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
  • mancata esposizione dei fatti;
  • mancata o erronea indicazione dell’autorita’ competente per il ricorso;
  • mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu’ avanti, nella sezione “notifica”);
  • mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all’obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu’ avanti, nella sezione “comunicazione dati conducente”);
  • errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e’ applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata);

Attenzione, pero’. La mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.

Per fare degli esempi, se c’e’ un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi e’ correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l’errore stesso e’ irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto.

Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell’auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L’errore su questo elemento (o la sua mancanza) puo’ invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l’infrazione.

Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l’individuazione del luogo ove l’infrazione e’ avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo’ avvenire in piu’ punti perche’ -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi).

Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e’ priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l’infrazione NON e’ stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c’era (Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).

LA NOTIFICA DEL VERBALE

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.

Tale notifica (ovvero, come vedremo piu’ avanti, l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l’art.201 comma 1- da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.

E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e’ facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

Il caso di residenti all’estero, invece, il verbale dev’essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell’infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo’ essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall’anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalita’ previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.

Le modalita’ di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell’atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell’atto presso la posta o la cassa comunale. Piu’ avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

IL MANCATO FERMO E LE SUE MOTIVAZIONI

Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale viene inviato a casa, su di esso dev’essere specificata la motivazione che ha reso impossibile il fermo.

Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada (art.201 comma 1 bis) puo’ bastare una “citazione”, altrimenti occorre una motivazione specifica riportata in modo chiaro.

Casi, citati dalla legge a titolo esemplificativo, in cui il fermo non e’ necessario:

  • impossibilita’ di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita’;
  • attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (rilevato dagli agenti o da un apparecchio a rilevazione automatica come il photored e il t-red);
  • sorpasso in curva o comunque vietato;
  • accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (esempio tipico, il divieto di sosta);
  • accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilita’ che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiche’ il veicolo oggetto del rilievo e’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (esempio tipico i telelaser);
  • accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 della legge 168/02, ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del c.d.s. installati su autostrade o strade extraurbane principali (esempio tipico gli autovelox);
  • rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 127/97 art.17 comma 133 bis. (esempi tipici: le cosiddette “porte telematiche” installate intorno alle z.t.l o presso le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico).

Ulteriore motivazione di mancato fermo potrebbe essere, nel caso di strade extraurbane secondarie od urbane di scorrimento dove sono installati apparecchi a rilevazione automatica (autovelox), l’individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle ove non vige obbligo di fermo.

In tal caso sul verbale solitamente appare, oltre al riferimento di legge, il numero del decreto prefettizio.

Tra le motivazioni di mancato fermo piu’ comuni troviamo inoltre:

  • accertamento indiretto a seguito di incidente stradale sulla base della successiva ricostruzione della dinamica;
  • accertatore in borghese e fuori dal servizio;
  • accertatore impegnato in altre contestazioni;
  • infrazione commessa da minore o incapace di intendere e volere in assenza del genitore o tutore responsabile;
  • caso di ubriachezza o temporanea incapacita’ di intendere e di volere del trasgressore;
  • impossibilita’ di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perche’ impegnato nella regolamentazione della circolazione (tipicamente per infrazioni rilevate da agenti impegnati a dirigere il traffico);
  • impossibilita’ di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia (tipica nel caso di passaggio su corsia preferenziale rilevata da un ausiliario/dipendente della societa’ di trasporto pubblico);

Attenzione! In caso di rilevamento automatico di passaggio col rosso ad un incrocio, del superamento dei limiti di velocita’ o del transito nella ztl o su una corsia preferenziale, il c.d.s specifica che non c’e’ bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).

Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l’eventuale fotografia scattata dall’autovelox. Essa deve essere resa disponibile dall’ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di invio.

NOTE PARTICOLARI

COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE

Come gia’ detto, le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e’ particolare in quanto la legge prevede l’obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l’impossibilita’ di dare un nome, vedi NOTA), consente all’ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all’effettivo responsabile dell’infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 272 a 1.088 euro

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell’obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia’ pronto.

L’interpretazione del “valido motivo” , non specificato in alcun modo dalla legge, sarebbe teoricamente libera, pur potendosi dire escluso il classico “non me lo ricordo”.

Una recente sentenza di Cassazione, tuttavia, sembra aver ristretto notevolmente il campo cassando un caso dove il motivo c’era e appariva sensato, quello di un proprietario (un’azienda) che si era giustificato sostenendo di non tener nota, non essendovi obbligato, dell’utilizzo dei propri mezzi da parte dei vari dipendenti.

Il principio enunciato dai giudici e’ che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e’ tenuto sempre a conoscere l’identita’ dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacita’ d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l’identita’ del conducente”(Cassazione, 13748 del 12/6/07).

Si potrebbe quindi desumerne che i “validi motivi” siano in verita’ rari -se non inesistenti- limitati a casi eclatanti, come per esempio il furto del veicolo. Il campo e’ aperto, quindi, e fare un ricorso su questo punto implica inevitabilmente affidarsi all’interpretazione soggettiva del giudice al quale ci si rivolge.

CONTEGGIO DEI 150 GIORNI UTILI PER LA NOTIFICA

Come gia’ detto il verbale, quando non puo’ essere consegnato nelle mani dell’effettivo trasgressore, dev’essere a questi notificato entro 150 giorni dalla sua identificazione.

Detto termine decorre dalla data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio’ non sia possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.).

Questo momento puo’ pertanto non coincidere con precisione con la data dell’infrazione, ma discostarsi di qualche giorno.

Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte -tipicamente- quando il proprietario (o l’obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra).

In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 150 giorni partono, se non dalla data dell’infrazione, da qualche giorno dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Successivamente, dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente, il verbale viene notificato una seconda volta a quest’ultimo entro 150 giorni dal momento in cui la comunicazione arriva all’ufficio accertatore.

Cio’ a meno che la “comunicazione dati conducente” venga firmata direttamente dal conducente che si “autodichiara” tale.

In questo caso la notifica del secondo verbale non avviene ma viene invece direttamente comminata la decurtazione punti.

E’ altresi’ fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell’atto all’ufficio postale.

Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l’ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l’atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.

NOTIFICA A SOGGETTO DIVERSO DALL’OBBLIGATO

La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall’obbligato. Sono soggetti terzi:

  • persona di famiglia, purche’ non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  • gli addetti alla casa (o all’ufficio e all’azienda) , purche’ non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  • il portiere dello stabile;
  • i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l’atto dev’essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l’invio dell’avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto “milleproroghe”), tale obbligo c’e’ e vige in TUTTI i casi in cui l’atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

E’ interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e’ stato decretato che la notifica al portiere e’ valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell’assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto.

La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” , sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r.

La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita’ della notifica.

Attenzione: In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita’ di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo’ invece essere messa in dubbio la validita’ della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all’immagine eventualmente subito.

Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita’ sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

NOTIFICA PER GIACENZA

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi di cui sopra, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto -rispettivamente- nelle casse del comune o presso l’ufficio postale. Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta dell’abitazione e con raccomandata a/r.

Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale.

Se invece l’addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu’ abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'”irreperibilita’ assoluta”, la procedura e’ la stessa (escluso l’invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da’ per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po’; la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente il primo tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell’ufficio postale (inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta.

In questo caso la notifica si da’ per eseguita decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto, e lo stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche’ ritorna al mittente).

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio (e/o affissione) degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e’ stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica.

Questo e’ un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l’ente emittente e l’ufficio postale.

IL PREAVVISO DI CONTESTAZIONE

Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e’ il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso.

Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l’atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa. Tale preavviso potra’ quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell’agente accertatore.

E’ un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l’aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.

Il ricorso avverso tale atto non e’ ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra’ pertanto attendere l’arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest’ultimo.

La sentenza della corte di Cassazione n.5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

QUANDO LE VIOLAZIONI SONO PIU’ DI UNA

Il codice della strada dispone che quando con un’azione od omissione si violano diverse disposizioni o si commettono piu’ violazioni della stessa disposizione si puo’ subire la sola sanzione prevista per la violazione piu’ grave, aumentata fino al triplo.

Questa regola non riguarda le violazioni compiute nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione.

Essa non riguarda, parimenti, i casi in cui le violazioni, pur se analoghe, siano commesse in momenti diversi, anche a distanza di pochi minuti (esempio tipico: piu’ rilevazioni, fatte ad orari diversi, del superamento del limite di velocita’ su una strada dove sono posizionati piu’ autovelox).

Attenzione: non spetta al vigile rilevatore cumulare le sanzioni, bensi’ questi deve elevare una multa per ogni infrazione commessa.

Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, potra’ poi eventualmente concedere l’applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo.

Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione puo’ essere applicata solo per OGNI periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e’ previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).

NOTIFICA AL PROPRIETARIO CHE HA VENDUTO L’AUTO PRIMA DELL’INFRAZIONE

Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in caso di mancato fermo), possa dimostrare che alla data dell’infrazione non era piu’ proprietario ne’ obbligato solidale puo’ comunicare la cosa all’ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli estremi dell’atto di cessione o vendita del mezzo.

L’ufficio accertatore, se verifica l’esattezza delle dichiarazioni, puo’ rinnovare la notifica all’effettivo proprietario. In questo caso tale seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla data in cui l’ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione.

Stessa cosa se sia dimostrabile l’errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei registri del PRA. In questo caso l’ufficio puo’ procedere anche di propria iniziativa, oltre che su istanza del soggetto multato. L’ufficio accertatore puo’ trasmettere gli atti al Prefetto (per l’archiviazione) oppure, se possibile, provvedere alla corretta notifica entro i termini suddetti.

Attenzione: le procedure di cui sopra costituiscono una sorta di “autotutela”, ovvero di tentativo stragiudiziale di ottenere l’annullamento di un verbale palesemente errato.

E’ bene presentare l’istanza il prima possibile e stare attenti che non decorra il termine di 60 giorni utili per il classico ricorso, presentando lo stesso qualora non si riesca a risolvere “amichevolmente”.

NOTIFICA A CONDUCENTE DI AUTO CON TARGA STRANIERA

In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un’infrazione al codice della strada il conducente puo’ effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra’ successivamente proporre ricorso.

In alternativa potra’ pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell’UE (o comunque aderente all’accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta’ della sanzione massima negli altri casi.

Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita’ di ricorrere, quindi e’ bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.

Se non viene effettuato ne’ il pagamento in misura ridotta ne’ il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il “fermo amministrativo”, con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell’UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un’impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).

In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.

Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e’ possibile poi procedere all’esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all’estero.

Ha collaborato Katia Moscano – Scheda modificata il 6/3/2008

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92 Risposte

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  1. Salve mio figlio di 11 anni e stato fermato dai vigili urbani il giorno di carnevale fuori dal oratorio per sorpreso con una bomboletta di quelle che si comprano in cartolleria schiumogena sorpreso a scrivere sul muro(premesso che pioveva e che dopo pochi secondi la scritta spariva da sola)gli vengono chieste le generalità sue e del padre per essere multato.
    dopo una settimana mi arriva una raccomandata con una multa di 178.00 euro per aver sporcato il muro.premesso che il muro dopo qualche secondo si era pulito da solo.e poi perche un bambino viene minacciato a rilasciare i dati e a dire di aver commesso il fatto cosi grave e non informare al momento i genitori dell’accaduto.cosa devo fare?pagare e stare zitto.

    marcello

    2 marzo 2010 at 15:04

  2. Salve!
    A me è capitato un fatto un po’ insolito. Ho parcheggiato sopra un marciapiede assieme ad un mio amico ed è arrivata la polizia. Al mio amico hanno consegnato immediatamente il verbale,mentre a me non hanno rilasciato niente, si sono soltanto presi la targa e mi hanno detto di spostare l’auto. All’arrivo del verbale posso contestarlo chiedendo che sia annullato in quanto non sussiste un valido motivo perchè non mi sia stato notificato immediatamente? premetto che ero appoggiato alla macchina quando sono arrivati gli accertatori della sosta.
    Grazie!

    Alberto

    23 novembre 2009 at 01:10

  3. Buongiorno,

    Premessa: ho sempre utilizzato macchine aziendali e non ho ricevuto raccomandate o avvisi di multe
    la mia domanda è la seguente:
    da un controllo su eventuali posizioni aperte all’Esatri, mi hanno dato un dettaglio di cartelle esattoriali circa a multe nel comune di Milano per le quali non è specificata targa.
    Ci sono gli estremi per fare ricorso?
    La sommatoria è veramente alta tra more e costi di riscossione si raggiunge la ragguardevole cifra di 4500,00€.

    Certa di un vostro cortese riscontro in merito vi ringrazio anticipatamente per quello che potrete fare

    Cordiali Saluti

    Elisabetta

    Elisabetta

    27 luglio 2009 at 22:38

  4. ho letto che la relata di notifica deve contenere: le generalità e la qualità del soggetto consegnatario, il luogo e la data della consegna. vi chiedo cosa sii intende per generalità?…vi spiego; la mi macchiba è stata portata via dal carroatrezzi; al mio arrivo i vigili che avevano redatto verbale hanno deciso di notificarmelo. hanno compilato la relata di notifica dietro il verbale e hanno scritto: dichiaro di aver notificato il presente atto a nome e cognome, lasciandola c/o azienda del posto, sito in via altinia, a mani di sue proprie. data e ora. preciso che il posto non è l’indirizzio di casa mia; solo nome e cognome valgono come generalità; oppure dovevano indicare i dati del documento non riportati nemmeno sul verbale?

    giovanni

    23 aprile 2009 at 14:40

  5. cosa può dirmi in merito all’assenza di sottoscrizione degli agenti rilevatori dell’infrazione nella notifica meccanizzata del verbale di contetstazione.
    Saluti

    giuseppe

    30 marzo 2009 at 17:52

  6. Salve,in data 27/04/07 mi padre a subito un incidente dove sono intervenuti i vigili,a causa delle sue gravi condizioni è stato trasportato in ospedale. Purtroppo i vigili in assenza di testimoni hanno creduto alla descrizione dell’accaduto da parte dell’altra persona coinvolta e gli è stata emessa un verbale redato d’ufficio all’art. 141 c.11 senza neanche sentire la versione di mio padre che era in gravi condizioni in ospedale.Analizzando la multa mi sono accorto che hanno sbagliato una lettera della patente anziche mettere Y hanno messo X e non hanno scritto parte della via di residenza. Vi possono essere i presupposti di un ricorso?se si quali?Errore nel numero della patente?Perche hanno emesso sanzione senza sentire la versionene sua?o che altro?RINGRAZIO anticipatamente per la sua disponibilità.

    Ermes

    14 marzo 2009 at 19:05

  7. […] Qui vogliamo invece approfondire le modalita’ di contestazione e notificazione dei verbali, nonche’ le caratteristiche salienti degli stessi. Corrediamo le varie disposizioni di legge con alcune importanti ed autorevoli sentenze continua […]

  8. Salve mi e stata recapitata una multa a casa, io non ero presente e mia madre la respinta, praticamente non ha firmato nienete. ora a distanza di circa 5 anni mi e arrivato un avviso di pagamente sempre per la stessa multa, secondo voi è ancora valida? grazie

    Remo

    5 febbraio 2009 at 17:23

    • Riproponi il commento nella sezione “Hai domande sulle multe?” se desideri una risposta

      c0cc0bill

      5 febbraio 2009 at 18:33

  9. Salve a Tutti,
    da qualche giorno mi e’ stata notificata una cartella esattoriale in cui mi viene richiesto di pagare la differenza ad una multa gia’ pagata. L’episodio inizia quando mio fratello ha preso una multa guidando la mia macchina, mentre ero in missione fuori dai confini nazionali (sono un militare). L’avviso dell’atto giudiziario e’ stato recapitato alla mia base (dove avevo la residenza) ma io l’ho potuto ritirare solamente al rientro (circa 4 mesi dopo). In buona fede, senza essermi troppo informato, ho pagato la multa in misura ridotta pensando che la data di notifica si riferisse all’effettivo ritiro dell’atto in posta e non a 10gg dalla seconda notifica. Ora dopo 3 anni mi chiedono il resto…..Io sono intenzionato a presentare ricorso al Giudice di Pace perche’ (come attestato dal mio comando) in missione fuori dai confini nazionali ed impossibilitato al ritiro dell’atto da cause di forza maggiore.Ora, sapete se esiste un orientamento della giurisprudenza volto a tutelare un soggetto impossibilitato per cause di forza maggiore al ritiro dell’atto giudiziario? Secondo voi ho possibilita’ di vincere il ricorso? Grazie per i consigli!
    Pasquale

    Pasquale

    27 gennaio 2009 at 00:11

  10. Salve ho ricevuto una multa per aver transitato in zona a T.L., accertata con sistema elettronico automatico.Sul verbale notificatomi, non è indicata il numero di matricola dell’apparecchiatura, se era stata tarata, nè l’omologazione del Ministero dei Trasporti. Per tali motivi ci sono gli estremi per un accoglimento in caso di ricorso?. Grazie Andre a da Foggia

    Andrea

    21 gennaio 2009 at 13:21

  11. Salve ho ricevuto una multa per aver transitato in zona a T.L., accetata con sistema elettronico automatico.Sul verbale notificatomi, non è indicata il numero di matricola dell’apparecchiatura, se era stata tarata, nè l’omologazione del Ministero dei Trasporti. Per tali motivi ci sono gli estremi per un accoglimento in caso di ricorso?. Grazie Andre a da Foggia

    Andrea

    21 gennaio 2009 at 13:20

  12. ciao, volevo avere un’informazione.
    ho ricevuto la notifica di un verbale per divieto di sosta in quanto la macchina non si trovava “il più vicino possibile” al margine destro della carreggiata.
    A parte il fatto che il verbale sarebbe già di per sè nullo in quanto c’è solo la contestazione della violazione del comma 8, art. 157 e non anche del comma 2, vorrei sapere come fare per contestare questa multa, visto che la motivazione mi sembra suscettibile di interpretazioni soggettive. Esiste un criterio universale per poter dire quanto è “il più vicino possibile”? In ogni caso, come posso essere certa di non essere stata vittima di un abuso, dato che, a distanza di qualche mese, non ricordo certo quanto effettivamente fosse preciso il parcheggio e la rilevazione non si avvale di documentazione fotografica?
    grazie mille.

    chiara

    19 gennaio 2009 at 15:09

    • Conviene postare nell’apposita rubrica dedicata ai quesiti sulle multe, cui si accede dalla home page.

      Ai commenti non viene data risposta dai ns collaboratori

      c0cc0bill

      19 gennaio 2009 at 16:05

    • Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.

      Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle

      c0cc0bill

      19 gennaio 2009 at 17:38

  13. Ho ricevuto un preavviso di fermo per una multa del 2004 la quale non mi risulta e per la quale non ho mai ricevuto il verbale.E sulla lettera di preavviso ricevuta non è nemmeno indicata la targa il numero di verbale, data ,tipo d’infrazione commessa ecc..
    Mi hanno dato 20 gg a disposizione dopo di che avvieranno il fermo per la mia automobile.
    Cosa posso fare?perchè dovrei pagare una cosa non commessa?e tra l’altro nel 2004 non mi trovavo nemmeno nella località turistica indicata.

    Laura

    10 gennaio 2009 at 16:08

    • Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.

      Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle.

      c0cc0bill

      19 gennaio 2009 at 17:55

  14. Buongiorno, vorrei un chiarimento
    La multa viene contestata al conducente, dipendente di un’azienda di trasporti di cose per conto terzi, e questo conducente non firma il verbale.
    Il verbale dovrà essere pagato dall’azienda (obbligato in solido).
    Per poter pagare l’azienda deve aspettare la notifica a suo carico o deve pagare nei 60 gg successivi ala multa non sottoscritta?.
    Grazie

    ANTONELLA ZIZZI

    9 gennaio 2009 at 12:59

  15. Buongiorno, avrei bisogno di una informazione. A fine agosto mi è stata lasciata una multa sul parabrezza per aver sostato sulla corsia taxi (decurtamento di 2 punti) . Sulla multa sono riportati data ed orario ovviamente. La multa non l ho pagata e a fine novenbre mi è arrivata la notifica. Ora, sulla notifica NON corrispondono nè la via nè tantomeno l’ora in cui ho preso la multa (di cui conservo il bigliettino), mentre il numero di verbale è lo stesso. Posso fare ricorso al Prefetto? Grazie. FS

    Fede

    7 gennaio 2009 at 10:31

  16. Salve, avrei piacere di sapere il sistema di notifica fatta nel Regno Unito. Mi spiego meglio, un parente ha ricevuto un verbale per violazione all’art. 29 del C.d.S. (mancato taglio di siepi che ostruivano la carreggiata), ma essendo residente all’estero non ha mai ricevuto nulla, fatta eccezione per il fermo del veicolo. nel comune ove ha ricevuto la contravvezione risulta una raccomandata AR con su scritto qualcosa in inglese, ma non si capisce cosa. Cosa posso fare?!!?!? secondo voi un ricorso è ammissibile?

    Roberto

    4 gennaio 2009 at 16:38

  17. Salve, alcuni mesi orsono ho scoperto per caso, nel fare un estratto all’Equitalia, di dover pagare una multa risalente al 1999. A loro dire, non mi è stata recapitata perché sconosciuto all’indirizzo. Sulla notifica c’era il mio precedente indirizzo risalente al 1992. Dal momento che sul libretto di circolazione della vettura considerata, acquistata nel 1997, vi era l’indirizzo dove attualmente abito dal novembre 1992, posso impugnare la multa per l’errore madornale commesso?

    Peppe

    2 gennaio 2009 at 20:55

  18. Salve, mi è arrivata a casa un verbale di accertamento del codice della strada per divieto di sosta ma l’orario non corrisponde con l’avviso ( classico foglio verde sul parabrezza ) uno indica le 11.00 invece sul foglio verde c’è scritto li 15.30. Posso chiedere l’annullamento per verbale errato quindi nullo? GRAZIE

    FRANCO

    23 dicembre 2008 at 23:05

  19. Salve,
    gradirei porre l’attenzione al mio caso…
    mi e’ stata recapitata tramite raccomandata A.R. una multa per eccesso di velocita’ dalla polizia municipale di un Comune… che ha rilevato che con la mia moto ero ai 98km/h su un punto in cui il limite era di 50km/h… premesso che andare in moto ad una velocita’ di 50km/h su un punto di rettilineo e’ abbastanza difficile..
    Il fatto significativo e’ che la notifica in oggetto riporta una data e un’ora in cui ero sicuro di non poter essere stato nel luogo indicato nella stessa.
    Una settimana dopo a questa prima notifica la stessa polizia municipale mi ha inviato tramite lettera semplice una comunicazione secondo la quale nella prima notifica e’ stato commesso un errore e che a breve mi sarebbe arrivata una seconda contravvenzione con i dati corretti. La seconda contravvenzione mi e’ stata recapitata a distanza 20gg dalla prima (sbagliata) e su questa e’ riportata una data del rilievo tramite autovelox differente. Sulla seconda notifica e’ riportato anche il fatto che questa ultima annulla e sostituisce la prima fattami recapitare erroneamente.
    La mia domanda e’ se la cosa sia regolare e se io possa contestarla visto che 1) a mio avviso il limite dei 50km/h e’ posizionato in un punto ove io non potevo comunque essere regolare, e se ,
    2) mi hanno fatto recapitare di fatto una prima contravvenzione sbagliata e che accortisi dell’errore l’hanno poi corretta facendomene pervenire una seconda.
    In attesa di una vostra risposta porgo
    Distinti saluti

    lorenzo

    19 dicembre 2008 at 11:40

  20. Ma rispondono o sono in ferie?

    giuseppe

    4 dicembre 2008 at 21:24

  21. Salve,
    Vorrei porre un quesito: In data 19/06/2008 ho avuto un incidente stradale con danni a mezzi e persone a seguito del quale sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso dato il rifiuto della controparte di voler concordare con il C.I.D. (anzi diciamo di volersi assumere le proprie responsabilità). Trascorsi i termini di legge, il mio legale ha fatto richiesta per ottenere i rilievi in questione dai quali risultava la correttezza della mia conduzione sia dalla ricostruzione grafica che dalla relazione in calce sottoscritta dagli accertatori.
    In data 29/11/2008 mi è stata notificata una sanzione relativa all’incidente di cui sopra per una mia “presunta infrazione”, (riporto le parole del verbale) che non risulta affatto dalla documentazione in possesso del mio legale.
    Adesso mi chiedo:
    1) Se i 150gg per la notifica decorrono dal giorno dei rilievi o successivamente?
    2) Se la relazione allegata ai rilievi, dove si evince chiaramente la “correttezza” della mia “manovra” (così come testualmente scritto!), può essere utilizzata in mia difesa nel ricorso.

    Vi ringrazio anticipatamente, Pierluigi.

    Pierluigi

    2 dicembre 2008 at 17:41

  22. Buon giorno,
    im data odiern a mi è arrivato un avviso di notifica di un verbale del 18/06/2008 con scritto che è stato depositato tale verbale presso il comando dei vigili urbani in data 11/11/2008 per un’infrazione commessa il 18/06/2008.
    l’11/11/2008 rientra di poco nei tempi che impediscono la prescrizione ma a me questo avviso è stato consegnato il 1/12/2008 quindi oltre i 150 giorni; è possibile fare ricorso? Grazie

    Andrea

    1 dicembre 2008 at 15:07

  23. Salve, in data 27.03.2007 un simpaticissimo ausiliario del traffico mi lasciava sul parabrezza notifica di contravvenzione per non avere esposto il tagliando, che purtroppo nel frattempo era caduto sul tappetino della macchina, recatomi dallo stesso gli spiegavo l’accaduto ma niente da fare, Paganini non replica! Tra l’altro gli orari presenti sul tagliando facevano ben capire che non stavo facendo il furbo! Estremamente soddisfatto dell’accaduto mi recavo al locale comando dei vvuu redigendo un modulo prestampato di “richiesta di archiviazione in autotutela verbale di accertamento” specificando l’accaduto e allegando copia dello scontrino. Il giorno 8.9.07 ricevevo una lettera di rigetto perche’ “non sussistevano motivi sufficienti” allora ho pensato; vabbe’ ora mi arrivera’ la notifica! Nulla, oggi 25.11.2008 ricevo una bella cartella esattoriale! Cosa si puo’ fare per tutelarsi da questa gentaglia? La prossima volta che faccio mi porto il vinavil cosi’ non corro rischi? Grazie.

    stefano2

    25 novembre 2008 at 23:25

  24. Buongiorno,
    chiedo il vostro prezioso e valido aiuto per un quesito al quale non so rispondere.
    il 16.04.07 mi è stata notificata una multa di 82€ per accesso in ZTL a Mantova.
    La riduzione della multa era valida se avessi pagato entro i 60gg.
    Pagata la multa il 16.06.07, mi arriva il 20.11.08 la richiesta integrativa di altri 72€ perchè la multa è stata pagata il 61° giorno!!
    Premetto che il mio calcolo dei 60gg è stato eseguito sulla base della consegna effettiva della multa da parte della portinaia, avvenuta il 18.04.07, quindi il mio pagamento in teoria potrebbe risultare nei tempi.
    Secondo voi potrei contestare il fatto che in nessun parte della multa era specificata la fatidica ed effettiva data di NOTIFICA (16.04.07) tranne che nella ricevuta di ritorno in possesso dei vigili??
    E poi… è possibile che la richiesta integrativa di 72€ venga effettuata dopo 1 anno e 6 mesi??
    Vi prego fornitemi una risposta valida per non buttare via i miei soldi!Magari con qualche riferimento legislativo.

    Grazie

    Francesco
    Milano

    Francesco

    25 novembre 2008 at 22:24

  25. SALVE, vorrei sapere se un agente di polizia municipale assunto per due mesi dal comune può accertare verbali riguardanti multe di autovelox.grazie

    ANTONIO

    25 novembre 2008 at 12:29

  26. Salve, sono stato fermato da un posto di blocco dei vigili urbani di Milano , mentre transitavo in scooter in un tratto di strada lungo 20 mt dove la circolazione e’ solo per tram e taxi, ma la via e’ lunga almeno 1 km ,in buona fede ho detto al vigile di non aver notato il divieto ma e’ stato intransigente, il verbale e’ stato redatto con i miei dati personali sbagliati nella specifica il cognome completamente errato, posso fare ricorso??? ps:per la cronaca stavo raggiungendo mia madre in ospedale per un emergenza…….. ma il vigile non mi ha ascoltato(Mancanza di dialogo con le istituzioni) grazie e buona giornata Stefano

    Stefano

    24 novembre 2008 at 10:30

  27. Buongiorno, mi è stata notificata una multa per divieto di sosta nella quale non sono indicati:

    – numero civico della piazza in questione;
    – modello dello scooter (ma solo la dicitura “motoveicolo”)
    – la qualifica del verbalizzante

    Ci sono presupposti per un ricorso?
    Grazie mille,

    Buona giornata
    Michele

    Michele

    22 novembre 2008 at 11:12

  28. Gentili signori
    In data 8 gennaio 2008, alle ore 14.26 percorrevo una zona cittadina a (ZTL), la suddetta zona è accessibile al trafico degli autoveicoli non residenti dalle 14,30 alle 16,oo.
    In data 24\10\2008 ho ricevuto, tramite la visita dei VVUU, la notifica della violazione ben oltre i 150 giorni dalla data dell’infrazione.
    La motivazione di tale ritardo è dovuta al mancato aggiornamento dell’indirizzo di residenza sulla carta di circolazione. (tale disguido è causato, probabilmente, da una cattiva comunicazione da parte degli enti preposti al disbrigo delle pratiche poichè io tempestivamente ho effetuato tutti gli adempimenti necessari per tale modifica, tanto è vero che l’indirizzo aggiornato appare correttamente sulla mia patente di guida.
    Premesso ciò avrei necessità di sapere se ci sono gli estremi per un ricorso al giudice di pace poichè la notifica è arrivata dopo i 150 giorni ed inoltre come si fa a dire con certezza che l’orario sia quello realmente segnalato dalla macchinetta posta nelle vicinanze della telecamera? (il mio orologio infatti segnava le 14,30 e non le 14,26 cosi come viene contestato nella notifica).
    Colgo l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti.

    Marianna

    13 novembre 2008 at 20:08

  29. Buonasera a tutti, mi è stata notificata una multa dopo i 150 gg, ho fatto ricorso, ma l’atro giorno mi arriva altra sanzione per non aver comunicato i dati dell’autista riferita sempre a sta benedetta multa.
    Non è nulla se gia archiviata????

    Andrea

    9 novembre 2008 at 22:58

  30. mi è arrivata una multa a casa mi sono rifiutato di firmare la notifica,a cosa vado incontro?

    Commento di emanuele | Sabato, 8 Novembre 2008

    Nulla, la multa ti è stata comunque correttamente notificata.

    karalis

    8 novembre 2008 at 18:50

  31. mi è arrivata una multa a casa mi sono rifiutato di firmare la notifica,a cosa vado incontro?

    emanuele

    8 novembre 2008 at 17:39

  32. Ciao senti volebo un’info…ieri ho ricevuto notifica di una multa fatta cn l’autovelox, ma l’ora sul verbale è sbagliata!!! infatti il verbale dice che la foto è stata scattata alle 10,53, quando invece io a quell’ora ero all’università e l’auto era ferma nel parcheggio universitario (ho due testimoni). posso fare ricorso? e a chi mi devo rivolgere? grazie mille

    Commento di Martina | Venerdì, 7 Novembre 2008

    Puoi fare ricorso al Giudice di Pace chiedendo di ascoltare i testimoni.

    c0cc0bill

    7 novembre 2008 at 17:21

  33. Ciao senti volebo un’info…ieri ho ricevuto notifica di una multa fatta cn l’autovelox, ma l’ora sul verbale è sbagliata!!! infatti il verbale dice che la foto è stata scattata alle 10,53, quando invece io a quell’ora ero all’università e l’auto era ferma nel parcheggio universitario (ho due testimoni). posso fare ricorso? e a chi mi devo rivolgere? grazie mille

    Martina

    7 novembre 2008 at 15:14

  34. salve a tutti. vorrei sapere se è regolare l’invio a mezzo posta di due distinti verbali redatti dai VVUU, contenuti nella stessa busta, e relativi a due diverse infrazioni al cds nell’ambito dello stesso sinistro str.vi
    non ho trovato nulla a riguardo e vi ringrazio per l’aiuto.

    Commento di anna | Mercoledì, 5 Novembre 2008

    Regolarissimo.

    c0cc0bill

    5 novembre 2008 at 21:33

  35. salve a tutti. vorrei sapere se è regolare l’invio a mezzo posta di due distinti verbali redatti dai VVUU, contenuti nella stessa busta, e relativi a due diverse infrazioni al cds nell’ambito dello stesso sinistro str.vi
    non ho trovato nulla a riguardo e vi ringrazio per l’aiuto.

    anna

    5 novembre 2008 at 21:31

  36. buonanotte.
    Nella lunga spiegazione sui tempi di notifica che hai fatto non ho trovato soluzione al mio caso quindi volevo chiederti delucidazioni;
    Ho fatto richiesta (via fax) di poter prendere visione della documentazione fotografica relativa ad un transito col rosso (1.8 sec) effettuato perchè ero in coda dietro un camper ed ho visto il semaforo diventare rosso mentre passavo. Dopo 26 gg dalla richiesta ho solecitato i VVUU perchè da li a 7 gg mi sarebbero scaduti i termini X il ricorso così ho ricevuto il bollettino per il pagamento delle spese(al 30° giorno)che gli ho subito faxato nuovamente. Questi incapaci (al 32° giorno coincidente con la scadenza dei termini del ricorso) mi hanno mandato un fax (non richiesto) presso il locale pubblico dal quale gli avevo spedito il mio (quanto ci tirerei sù con una denuncia??) e per di più sono arrivate solo due pagine bianche.

    Mi puoi confermare che che le pubbl.ammin. hanno 30 giorni per rispondere a questo tipo di richiesta?

    Può essere questo un vizio di forma “sicuro e sufficente” per fare un ricorso al prefetto?

    Ho letto che con il t-red serviva anche l’accertatore(sentenza 13.1.2003 il Giudice di pace di Caserta e sentenza del 9 gennaio 2007 del Giudice di Pace di Lecce link: http://www.ricorsi.net/forum/parla-con-noi/27-nulli-rilievi-photored.html);
    Il mio “apparecchio accertatore” era un enVES red ed hanno inoltre omesso di scrivere quale organo lo avesse verificato (può farlo solo il SIT, giusto?!) e quale fosse il numero del certificato rilasciato.
    Anche questi ultimi possono essere considerati vizi di forma validi?

    grazie, e scusate se mi sono dilungato.

    P.S.:il ricorso lo mandero dopo 62 gg ma ho già verificato che non fanno caso al giorno in più!!

    Commento di otto | Mercoledì, 29 Ottobre 2008

    Caro Otto,

    quello che poi è un problema reale.

    Il presunto trasgressore ha solo 60 gg di tempo dalla notifica per proporre ricorso.

    Un tempo che appare sufficiente quando il multato deve solo accertare, per evitare un ricorso c.d. “temerario”, se c’è stata, ad esempio, una notifica corretta della multa.

    In questo caso si reca all’ufficio contravvenzioni e, in base alla legge sulla trasparenza della P.A. (possibilità di accesso agli atti) è legittimato a prendere visione ed ottenere copia di tutta la documentazione in possesso della controparte. Nel caso specifico dell’attestato postale di invio della comunicazione di giacenza della sanzione.

    Questa è, forse, la strada che avresti dovuto percorrere per visionare le foto.

    Molto spesso non è possibile seguire questa strategia. Accade, ad esempio, quando ci viene notificata una multa effettuata da un ausiliario per divieto di sosta.

    Andare all’ufficio contravvenzioni non risolve il problema. L’incartamento della contravvenzione non include le delibere comunali nè ci dice altro.

    Il sanzionato, invece, dovrebbe sapere:
    1) se c’è una delibera che autorizza quell’ausiliare ad elevare multe;
    2)se quell’ausiliare è un dipendente occasionale o meno;
    3)se è stato effettivamente assegnato a quella particolare zona in cui è stata elevata contravvenzione.

    Infatti è noto che solo se ricorrono le circostanze indicate ai punti precedenti, la sanzione comminata da un ausiliario è legittima.

    Ancora, per le multe elevate da accertatori che non fanno parte del corpo dei VVUU, è necessario sapere se si tratta di ispettori dell’azienda locale di trasporti pubblici. Solo in questo caso, infatti, la multa è legittima.

    Ma come facciamo a saperlo? L’accesso agli atti presso l’Ufficio Contravvenzioni non risolve il problema.

    Ecco allora la seconda strategia, dettata dalla pratica e dall’esperienza.

    Il sanzionato fa comunque ricorso, asserendo che l’ausiliare che ha elevato la multa per divieto di sosta non è stato autorizzato da delibera comunale, è un dipendente occasionale e che non era assegnato alla zona in cui è stata rilevata l’infrazione.

    Oppure, nel ricorso contro occupazione delle corsie preferenziali, si afferma che l’accertatore non è un ispettore dell’azienda di trasporto pubblico cittadino.

    In questo modo si pone a carico della PA l’onere della prova, cioè l’incombenza di dover produrre, al GdP o al Prefetto tutta la documentazione necessaria (che, nel 99% dei casi non esiste)

    Queste sono le strade concesse. Non ci sono estensioni previste dei termini di ricorso, che non possono mai superare i 60 giorni.

    La prossima volta allora, effettua il ricorso, nei termini asserendo che l’attraversamento era avvenuto con il giallo.

    Sarà poi compito della PA produrre le foto. E comunque, una richiesta di accesso agli atti non esaudita dalla PA è un punto a tuo favore. Ma solo se allegata ad un ricorso proposto nei termini.

    Altrimenti il ricorso deve essere rigettato dal Prefetto o dal GdP per inammissibilità, senza poter essere discusso nel merito.

    Che poi non ci facciano caso a due giorni di ritardo è un fatto da dimostrare: non vorrei che non ci facessero caso solo quando il ricorso è effettivamente temerario e pertanto facilmente rigettabile.

    Per quel che riguarda tutti gli altri potenziali motivi di ricorso da te indicati, devo onestamente ammettere di non poterti dare una risposta che sia supportata da conoscenza ed esperienza. E pertanto mi astengo dal fornirtela per manifesta ignoranza.

    c0cc0bill

    29 ottobre 2008 at 11:43

  37. buonanotte.
    Nella lunga spiegazione sui tempi di notifica che hai fatto non ho trovato soluzione al mio caso quindi volevo chiederti delucidazioni;
    Ho fatto richiesta (via fax) di poter prendere visione della documentazione fotografica relativa ad un transito col rosso (1.8 sec) effettuato perchè ero in coda dietro un camper ed ho visto il semaforo diventare rosso mentre passavo. Dopo 26 gg dalla richiesta ho solecitato i VVUU perchè da li a 7 gg mi sarebbero scaduti i termini X il ricorso così ho ricevuto il bollettino per il pagamento delle spese(al 30° giorno)che gli ho subito faxato nuovamente. Questi incapaci (al 32° giorno coincidente con la scadenza dei termini del ricorso) mi hanno mandato un fax (non richiesto) presso il locale pubblico dal quale gli avevo spedito il mio (quanto ci tirerei sù con una denuncia??) e per di più sono arrivate solo due pagine bianche.

    Mi puoi confermare che che le pubbl.ammin. hanno 30 giorni per rispondere a questo tipo di richiesta?

    Può essere questo un vizio di forma “sicuro e sufficente” per fare un ricorso al prefetto?

    Ho letto che con il t-red serviva anche l’accertatore(sentenza 13.1.2003 il Giudice di pace di Caserta e sentenza del 9 gennaio 2007 del Giudice di Pace di Lecce link: http://www.ricorsi.net/forum/parla-con-noi/27-nulli-rilievi-photored.html);
    Il mio “apparecchio accertatore” era un enVES red ed hanno inoltre omesso di scrivere quale organo lo avesse verificato (può farlo solo il SIT, giusto?!) e quale fosse il numero del certificato rilasciato.
    Anche questi ultimi possono essere considerati vizi di forma validi?

    grazie, e scusate se mi sono dilungato.

    P.S.:il ricorso lo mandero dopo 62 gg ma ho già verificato che non fanno caso al giorno in più!!

    otto

    29 ottobre 2008 at 05:00

  38. Buongiorno,
    ho ricevuto in data 01/10/08 la notifica di una multa (peraltro mai commessa in quanto l’auto quel giorno non si trovava nel luogo indicato) commessa in data 21/05/08. L’auto è intestata a mio padre che è deceduto in data 29/01/08. Visto che è abbastanza difficile dimostrare che l’auto non si trovava nel luogo indicato dall’accertamento, esiste la possibilità di contestare la multa con buone probabilità di successo ? Premetto che vivo a Roma e la multa è arrivata dal comune di Afragola (NA) !!
    Grazie infinite e cordiali saluti.

    Commento di Stefano | Venerdì, 10 Ottobre 2008

    Conviene sottoporre il quesito al consulente legale, nello spazio a ciò riservato e a cui si accede dalla home page.

    karalis

    11 ottobre 2008 at 12:25

  39. Buongiorno,
    ho ricevuto in data 01/10/08 la notifica di una multa (peraltro mai commessa in quanto l’auto quel giorno non si trovava nel luogo indicato) commessa in data 21/05/08. L’auto è intestata a mio padre che è deceduto in data 29/01/08. Visto che è abbastanza difficile dimostrare che l’auto non si trovava nel luogo indicato dall’accertamento, esiste la possibilità di contestare la multa con buone probabilità di successo ? Premetto che vivo a Roma e la multa è arrivata dal comune di Afragola (NA) !!
    Grazie infinite e cordiali saluti.

    Stefano

    10 ottobre 2008 at 14:12

  40. Un grazie per i chiarimenti e soprattutto per la tempestività nelle risposte….

    Gian Luca

    10 ottobre 2008 at 11:55

  41. Buongiorno,
    mi sto documentando sul Vs. sito relativamente agli estremi di legge riguardante la tardiva notifica dei verbali.

    Nella pagina scaricata dal sito ACI ( di cui allego estratto) risulta chiaramente indicato che le motivazioni della ritardata notifica devono essere riportate nel verbale.

    Potreste gentilmente indicarmi quale articolo del codice stradale o legge / sentenza riporta questo dettaglio?

    Vi ringrazio anticipatamente per la gentilezza.
    Cordiali saluti
    Angelo Croci

    Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l’effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall’organo di polizia intervenuto.

    Croci Angelo
    Via Sabotino 3
    21046 Malnate – VA –
    335 5854556

    Commento di angelo croci | Venerdì, 10 Ottobre 2008

    Art. 201 comma 1 ter

    Art. 201 – Notificazione delle violazioni

    1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (1).

    1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
    a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
    b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
    c) sorpasso vietato;
    d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
    e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
    f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
    g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)

    1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (2)

    2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

    2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all?effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall?Anagrafe tributaria. (2a)

    3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)

    4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

    5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

    5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2)

    NOTE:
    (1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
    (2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
    (2a)Comma introdotto dall?art. 3-bis della legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. 9 agosto 2005 n. 184) di conversione del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106.
    (3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell’atto presso l’ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l’atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito.

    karalis

    10 ottobre 2008 at 11:51

  42. Sì ma quale notifica ?
    La 1a notifica alla società di noleggio ( 16.05.08 ) o la 2a inviata a me ( 7.10.08 ) ?

    Commento di Gian Luca | Venerdì, 10 Ottobre 2008

    Quella inviata a te.

    karalis

    10 ottobre 2008 at 11:48

  43. Sì ma quale notifica ?
    La 1a notifica alla società di noleggio ( 16.05.08 ) o la 2a inviata a me ( 7.10.08 ) ?

    Gian Luca

    10 ottobre 2008 at 11:43

  44. Buongiorno,
    mi sto documentando sul Vs. sito relativamente agli estremi di legge riguardante la tardiva notifica dei verbali.
    Nella pagina scaricata dal sito ACI ( di cui allego estratto) risulta chiaramente indicato che le motivazioni della ritardata notifica devono essere riportate nel verbale.
    Potreste gentilmente indicarmi quale articolo del codice stradale o legge / sentenza riporta questo dettaglio?
    Vi ringrazio anticipatamente per la gentilezza.
    Cordiali saluti
    Angelo Croci

    Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l’effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall’organo di polizia intervenuto.

    Croci Angelo
    Via Sabotino 3
    21046 Malnate – VA –
    335 5854556

    angelo croci

    10 ottobre 2008 at 11:37

  45. Salve.
    Ho ricevuto in data 7.10.08 un verbale un’infrazione commessa in data 12.02.08 ( attraversamento con il rosso ).
    Aldilà dell’essere sicuro che le cose siano andate in maniera diversa ( ore 8:50, incrocio affollato, il rosso è scattato quando ero nel bel mezzo dello stesso ), avrei due quesiti da porre:

    1.Il nome riportato sulla contravvenzione è errato: Gianluca al posto di Gian Luca. E’ un valido motivo per presentare ricorso e avere qualche speranza di vincerlo ?
    Da considerare che sul verbale è riportata soltanto la residenza e la data e il luogo di nascita ( non c’è il codice fiscale );
    2.Avendo ricevuto il plico in data 7.10.08 è da tale data che si iniziano a contare i 60gg. per il pagamento entro i termini ? Da tenere conto che l’auto è leasing e la prima notifica arrivò in data 16.05.08 alla società di noleggio che a sua volta comunicò al comando dei vigili le generalità del sottoscritto ( nei sistemi della stessa azienda risulta Gian Luca e non Gianluca );

    Grazie per la collaborazione.

    Commento di Gian Luca | Venerdì, 10 Ottobre 2008

    Sì, i 60 gg decorrono dalla data di notifica.

    Per il resto non vedo validi motivi per impugnare la contravvenzione.

    karalis

    10 ottobre 2008 at 10:37

  46. Salve.
    Ho ricevuto in data 7.10.08 un verbale un’infrazione commessa in data 12.02.08 ( attraversamento con il rosso ).
    Aldilà dell’essere sicuro che le cose siano andate in maniera diversa ( ore 8:50, incrocio affollato, il rosso è scattato quando ero nel bel mezzo dello stesso ), avrei due quesiti da porre:

    1.Il nome riportato sulla contravvenzione è errato: Gianluca al posto di Gian Luca. E’ un valido motivo per presentare ricorso e avere qualche speranza di vincerlo ?
    Da considerare che sul verbale è riportata soltanto la residenza e la data e il luogo di nascita ( non c’è il codice fiscale );
    2.Avendo ricevuto il plico in data 7.10.08 è da tale data che si iniziano a contare i 60gg. per il pagamento entro i termini ? Da tenere conto che l’auto è leasing e la prima notifica arrivò in data 16.05.08 alla società di noleggio che a sua volta comunicò al comando dei vigili le generalità del sottoscritto ( nei sistemi della stessa azienda risulta Gian Luca e non Gianluca );

    Grazie per la collaborazione.

    Gian Luca

    10 ottobre 2008 at 10:29

  47. Salve!
    vorrei cortesemente un informazione.
    Ho ricevuto un avviso bonario per una multa non pagata relativa ad una sosta nello spazio riservato a cicli e motocicli. Il fatto è che non ho mai trovato sul cruscotto tale multa nè avevo ricevuto personalmente la notifica, infatti, chiamando l’ufficio contravvenzioni di Roma ho scoperto che era stata consegnata nelle mani del mio vicino di casa che non me l’ha mai data!
    Posso fare ricorso? A chi? Appellandomi a cosa?
    Grazie!
    Giuseppe

    Commento di Giuseppe | Mercoledì, 1 Ottobre 2008

    Quando l’addetto delle poste consegna la contravvenzione ad un vicino di casa del destinatario (che non sia il portiere), l’Ufficio delle Poste deve poi spedire una raccomandata AR al destinatario per avvertirlo della giacenza presso quel vicino.

    Puoi leggere questo articolo

    Per sapere a chi e come fare ricorso, ti consiglio di consultare questa sezione.

    karalis

    1 ottobre 2008 at 13:06

  48. Salve!
    vorrei cortesemente un informazione.
    Ho ricevuto un avviso bonario per una multa non pagata relativa ad una sosta nello spazio riservato a cicli e motocicli. Il fatto è che non ho mai trovato sul cruscotto tale multa nè avevo ricevuto personalmente la notifica, infatti, chiamando l’ufficio contravvenzioni di Roma ho scoperto che era stata consegnata nelle mani del mio vicino di casa che non me l’ha mai data!
    Posso fare ricorso? A chi? Appellandomi a cosa?
    Grazie!
    Giuseppe

    Giuseppe

    1 ottobre 2008 at 12:20

  49. no non ti stavo interrogando..cercavo di aquisire piu indizi possili x non pagare.. e comunque a me e stato ri.notificato il verbale esattamene dopo 90 giorni che e stato notificato al trasgessore al momento del verbale..che pensi tu di questo?

    Rino

    12 settembre 2008 at 21:54

  50. cosa intendi x contestazione immediata.. forse volevi dire notifica?

    Rino

    12 settembre 2008 at 21:46

  51. calcola poi karalis che il messo comunale ha notificato le violazioni a mia sorella.. non convivente..il requisito della effettiva convivenza e opportuno,stante al riguardo l’incostanza della giurisprudenza, che l’atto venga consegnato a famigliare convivente..poi l’articolo di legge indicato nel verbale trova ampi margini di interpretazione che l’agente deve conoscere e indicare nella fattispecie della violazione..mentre invece viene indicato l’art 7 del c d s e non la fattispecie della violazione prevista dai vari commi del medesimo articolo

    Commento di Rino | Venerdì, 12 Settembre 2008

    Allora mi stavi interrogando …. :-))

    karalis

    12 settembre 2008 at 21:46

  52. calcola poi karalis che il messo comunale ha notificato le violazioni a mia sorella.. non convivente..il requisito della effettiva convivenza e opportuno,stante al riguardo l’incostanza della giurisprudenza, che l’atto venga consegnato a famigliare convivente..poi l’articolo di legge indicato nel verbale trova ampi margini di interpretazione che l’agente deve conoscere e indicare nella fattispecie della violazione..mentre invece viene indicato l’art 7 del c d s e non la fattispecie della violazione prevista dai vari commi del medesimo articolo

    Rino

    12 settembre 2008 at 21:38

  53. ciao karalis sono Rino il volpino…non sei la prima persona che me lo dice..ma non e cosi..sono innocente come una colomba..tu invece mi sembri piu sveglia di un grillo…come fai a essere cosi certa che che sono fregato?comsidera che io voglio salvare capra e cavoli..cioe non voglio che il trasgressore paghi e tanto meno voglio pagare io..quindi per questo ho fatto ricorso al giudice di pace.da mie inforazioni so che una volta che ricorso viene accettato il numero del verbale e nullo e quindi x entranbi..aspetto risp.. grazie

    Commento di Rino | Venerdì, 12 Settembre

    Ecco, appunto. Se fai ricorso e vinci nessuno paga. Questo è ovvio. Ma non dopo i 60 giorni. Il verbale non viene ri-notificato al proprietario se il conducente che ha avuto la contestazione immediata non paga.

    karalis

    12 settembre 2008 at 21:11

  54. ciao karalis sono Rino il volpino…non sei la prima persona che me lo dice..ma non e cosi..sono innocente come una colomba..tu invece mi sembri piu sveglia di un grillo…come fai a essere cosi certa che che sono fregato?comsidera che io voglio salvare capra e cavoli..cioe non voglio che il trasgressore paghi e tanto meno voglio pagare io..quindi per questo ho fatto ricorso al giudice di pace.da mie inforazioni so che una volta che ricorso viene accettato il numero del verbale e nullo e quindi x entranbi..aspetto risp.. grazie

    Rino

    12 settembre 2008 at 21:00

  55. Salve, volevo chiedervi :se il trasgressore non paga la multa notificata al momento dell’infrazione, dopo 60 giorni il verbale viene notificato all’obbligato in solido, se questi fa ricorso e gli viene accettato, si rivalgono nuovamente sul trasgessore o il verbale diventa nullo per entrambi?
    Grazie tante per l’utilissimo servizio

    Commento di Rino | Giovedì, 11 Settembre 2008

    Piano … piano!!!

    Se il trasgressore (che ha ricevuto, suppongo, la contestazione immediata) non paga nei 60 giorni e non fa ricorso, frega il proprietario.

    Questi infatti, non potrà fare ricorso. Potrebbe, fra qualche tempo, una cartella esattoriale (E’ la PA che sceglie fra trasgressore e proprpietario da chi farsi pagare – ed infatti trasgressore e proprietario si indicano come coobbligati).

    Volendo il proprietario potrà rivalersi sul trasgressore, ma con procedimento separato. Nel frattempo deve pagare la multa.

    Però Rino che volpino che sei … il verbale che diventa nullo per entrambi!!!

    karalis

    12 settembre 2008 at 10:13

  56. Salve, volevo chiedervi :se il trasgressore non paga la multa notificata al momento dell’infrazione, dopo 60 giorni il verbale viene notificato all’obbligato in solido, se questi fa ricorso e gli viene accettato, si rivalgono nuovamente sul trasgessore o il verbale diventa nullo per entrambi?
    Grazie tante per l’utilissimo servizio

    Rino

    11 settembre 2008 at 23:21

  57. grazie mille comunque. so che e’ una zone “grigia” del codice della strada.. sto facendo un sacco di ricerche ma nulla di interessante..
    vediamo se qualcuno trova qualcosa..
    a presto! ( speriamo con delle info :-))

    Simone

    8 settembre 2008 at 15:57

  58. grazie mille per aver risposto, ma questo articolo lo avevo gia’ trovato in precedenza.
    La mia richiesta era po’ diversa: per “terzi” non intendevo gli ausiliari del traffico o della sosta.
    L’articolo 12 comma 3 b dice:

    La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
    dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono.

    Qui rientrano si gli ausiliari, ma anche altre figure professionali.
    Un cittadino puo’ essere incaricato da un comune di effettuare multe di ogni genere sul proprio suolo di competenza(divieto di sosta, eccesso di velocita’, passaggio con il rosso, ecc.), previo superamento di un esame di qualificazione, potendo rilevare e accertare l’infrazione anche con mezzi elettronici (es. telelaser) sia fissi (es.autovelox a bordo strada), che mobili (sistema di rilevazione installato a bordo di un’auto)?

    Grazie mille per la disponibilita’!

    Commento di Simone | Lunedì, 8 Settembre 2008 |

    Beh, Simone, avevo il vago sospetto di non riuscire a soddisfare le tue aspettative :-)))

    No, a parte gli scherzi, devo confessare che sono assolutamente impreparata sulle problematiche da te poste.

    Vediamo se qualche lettore può illuminarci sull’argomento.

    E magari, se trovo documenti interessanti sulla questione, ne potremo parlare in un prossimo articolo.

    Ciao

    karalis

    8 settembre 2008 at 15:50

  59. grazie mille per aver risposto, ma questo articolo lo avevo gia’ trovato in precedenza.
    La mia richiesta era po’ diversa: per “terzi” non intendevo gli ausiliari del traffico o della sosta.
    L’articolo 12 comma 3 b dice:

    La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
    dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono.

    Qui rientrano si gli ausiliari, ma anche altre figure professionali.
    Un cittadino puo’ essere incaricato da un comune di effettuare multe di ogni genere sul proprio suolo di competenza(divieto di sosta, eccesso di velocita’, passaggio con il rosso, ecc.), previo superamento di un esame di qualificazione, potendo rilevare e accertare l’infrazione anche con mezzi elettronici (es. telelaser) sia fissi (es.autovelox a bordo strada), che mobili (sistema di rilevazione installato a bordo di un’auto)?

    Grazie mille per la disponibilita’!

    Simone

    8 settembre 2008 at 15:35

  60. Salve,
    desidarevo chiedere che poteri di accertamento hanno gli enti o terzi indicati nell’articolo 12 comma 3/b del c.d.s.
    in sostanza un ente esterno( una societa’ collaborante con un comune) avente dei dipendenti qualificati, puo’ redarguire verbali per qualsiasi infrazione al c.d.s.?
    Che poteri puo’ avere un ente esterno?

    gli articoli 11 e 12 del c.d.s. non sono molto chiari al riguardo.

    Grazie mille!!

    Commento di Simone | Lunedì, 8 Settembre 2008

    Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.

    Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.

    Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.

    Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”

    Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.

    I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.

    Scrive poi, testualmente l’avv. Emilio Ponticiello in una edizione del novembre 2007 del suo famoso libeo “Io non pago”: “Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”.

    Quindi, gli ausiliari del traffico possono solo elevare multe per divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione. Il personale ispettivo delle aziende comunali di trasporto pubblico anche multe per circolazione nelle corsie preferenziali.

    Se l’agente accertatore è stato nominato con ordinanza sindacale sulla base della legge 15.5.1997 n. 127, noi non non sapremo mai, dall’esame del verbale, chi ha elevato la contravvenzione, se un ausiliare del traffico o un appartenente al personale ispettivo ecc.. ecc…

    E, nel caso si sia trattato di un ausiliario del traffico, non potremo dedurre se il rapporto di lavoro fra ausiliare e la società (o lo stesso Comune) da cui l’ausiliare dipende è stabile od occasionale (la cosa, come vedremo, ha grande rilevanza per l’eventuale ricorso).

    Come si procede?

    AUSILIARI DEL TRAFFICO

    Arriva una multa per divieto di sosta.

    Se l’agente accertatore è un ausiliare del traffico, egli deve possedere le caratteristiche di nomina e attribuzione necessarie e sufficienti per le sue mansioni.

    Ovvero:

    1) deve avere un rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune);
    2) non deve essere un dipendente occasionale;
    3) deve essere stato nominato con ordinanza sindacale.

    Di solito l’ordinanza sindacale di nomina (punto 3) con i giusti riferimenti normativi, è sempre presente (ed è la stessa che riguarda il personale ispettivo delle aziende tramviarie). Invece, quasi mai è presente il riferimento alle altre due condizioni. La mancanza di una sola di esse comporterebbe l’impossibilità di attribuire alla figura dell’ausiliario il bagaglio di preparazione e competenza richiesto dalla legge.

    Ora, come facciamo a sapere se l’ausiliario che ha verbalizzato la multa (per divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione) ha un contratto a termine o no? Cioè, in pratica come facciamo a capire se l’accertatore oltre ad essere ausiliario del traffico è anche un “precario” del lavoro?

    Semplicemente non lo sappiamo. Si procede inserendo, fra i motivi del ricorso, i seguenti:

    a) l’ausiliario non ha rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune);
    b) l’ausiliario ha un rapporto di lavoro occasionale con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune).

    Sarà il Comune che, in giudizio, dovrà dimostrare che l’ausiliario è stato assunto con contratto a tempo indeterminato (se lo fa, abbiamo perso).

    PERSONALE ISPETTIVO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO

    Ci arriva una multa per circolazione sulle corsie preferenziali. Una multa non contestata immediatamente, ovvio. E nei motivi per cui non è stata effettuata la contestazione immediata non c’è alcun riferimento a circostanze di emergenza.

    Non sappiamo se la contravvenzione è stata elevata da un ausiliare del traffico (che non sarebbe autorizzato ad elevarla) o dal personale ispettivo della azienda comunale di trasporto pubblico (che è autorizzata, ma deve contestare immediatamente la multa, salvo casi effettivi di emergenza).

    Dobbiamo fare ricorso procedendo per ipotesi:
    a) se è stato un ausiliare non poteva contestare la multa per la sentenza di Cassazione riportata sopra.

    E quindi dobbiamo fare ricorso dicendo che la multa è stata elevata da un ausiliare del traffico. Il Comune dovrà farsi carico di dimostrare che si trattava invece di personale ispettivo della azienda di trasporto pubblico.

    Nel ricorso dobbiamo quindi prevedere questa ultima evenienza e scrivere:
    b) nel caso in cui la multa sia stata elevata da personale ispettivo dell’azienda di trasporto pubblico la motivazione – riportata in verbale in merito alle ragioni per cui non è stata effettuata una contestazione immediata – non è sufficiente. Manca infatti il riferimento al caso di emergenza che ha impedito la contestazione immediata.

    Il ricorso, dunque, si perde se:

    a) l’infrazione rilevata è per circolazione nelle corsie riservate al trasporto pubblico;
    b) il Comune dimostra che l’agente accertatore è inquadrato nel personale ispettivo;
    c) nelle motivazioni addotte per la mancata contestazione immediata viene fatto riferimento ad una emergenza che non sia la solita trita e ritrita volontà di non intralciare il trasporto pubblico.

    karalis

    8 settembre 2008 at 15:13

  61. Salve,
    desidarevo chiedere che poteri di accertamento hanno gli enti o terzi indicati nell’articolo 12 comma 3/b del c.d.s.
    in sostanza un ente esterno( una societa’ collaborante con un comune) avente dei dipendenti qualificati, puo’ redarguire verbali per qualsiasi infrazione al c.d.s.?
    Che poteri puo’ avere un ente esterno?

    gli articoli 11 e 12 del c.d.s. non sono molto chiari al riguardo.

    Grazie mille!!

    Simone

    8 settembre 2008 at 11:30

  62. saluti, vorrei chiedere se possibile contestare verbale per infrazione art.146 c 3 cds per non aver rispettato rosso del semaforo. Ovvero io sono passato con il giallo ma gli accertatori (carabinieri) hanno visto il mio scooter passare con il rosso. Hanno inoltre sbagliato la data data di nascita e il mio nome è stato riportato in modo non esatto

    Commento di simone | Sabato, 6 Settembre 2008

    L’errore sulla data di nascita e sul nome costituiscono un vizio insanabile del verbale. In pratica potresti non essere tu il trasgressore.

    Basta e avanza per un ricorso al Prefetto.

    Per quanto attiene il passaggio con il rosso, che non c’è stato, avresti però bisogno di un testimone ed il ricorso andrebbe fatto al GdP che esamina nel merito la contravvenzione.

    Mentre il Prefetto si limita al controllo della forma (che i burocrati, per fortuna tua in questo caso, dicono essere anche sostanza).

    Il verbale è comunque nullo e la sanzione è inefficace.

    karalis

    7 settembre 2008 at 11:39

  63. saluti, vorrei chiedere se possibile contestare verbale per infrazione art.146 c 3 cds per non aver rispettato rosso del semaforo. Ovvero io sono passato con il giallo ma gli accertatori (carabinieri) hanno visto il mio scooter passare con il rosso. Hanno inoltre sbagliato la data data di nascita e il mio nome è stato riportato in modo non esatto

    simone

    6 settembre 2008 at 22:01

  64. Salve

    Mi è stata notificata una violazione all’art. 141/3-8 (Ometteva di regolare particolarmente la velocità del veicolo nell’attraversamento degli abitati; Effettuava manovra di sorpasso di altro veicolo in movimento) e all’art 192/1-6 (Non ottemperava all’invito di fermarsi rivoltogli nelle forme di legge).

    Vorrei alcuni chiarimenti sul significato di “sorpassava veicolo in movimento” perchè com’è scritto non prevede che ci fosse un divieto di sorpasso, e quindi perchè mai andrebbe sanzionato. Anche la notifica di non regolazione della velocità è fine a se stessa perchè non c’è nessun documento di autovelox o affini.

    Premesso quindi che c’è stato un mancato ALT, gli accertatori mi chiedono chi ci fosse alla giuda per potergli decurtare i punti. Io mi trovavo in tutt’altra regione con tanto di testimoni. Posso formalizzare un documento che certifichi questo? Sarei comunque sanzionato come da art. 126-bis? Come verrebbe decisa la sanzione pecuniaria?

    Grazie

    Gabriele

    Commento di Ggior | Venerdì, 5 Settembre 2008

    Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, la legge prevede l’obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

    Questa comunicazione, obbligatoria sempre (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l’impossibilita’ di dare un nome) consente all’ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all’effettivo responsabile dell’infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 250 a 1.000 euro.

    Per quanto riguarda l’eccesso di velocità ed il sorpasso, mi spiace Gabriele, ma mi trovi alquanto impreparata.

    karalis

    5 settembre 2008 at 22:31

  65. Salve

    Mi è stata notificata una violazione all’art. 141/3-8 (Ometteva di regolare particolarmente la velocità del veicolo nell’attraversamento degli abitati; Effettuava manovra di sorpasso di altro veicolo in movimento) e all’art 192/1-6 (Non ottemperava all’invito di fermarsi rivoltogli nelle forme di legge).

    Vorrei alcuni chiarimenti sul significato di “sorpassava veicolo in movimento” perchè com’è scritto non prevede che ci fosse un divieto di sorpasso, e quindi perchè mai andrebbe sanzionato. Anche la notifica di non regolazione della velocità è fine a se stessa perchè non c’è nessun documento di autovelox o affini.

    Premesso quindi che c’è stato un mancato ALT, gli accertatori mi chiedono chi ci fosse alla giuda per potergli decurtare i punti. Io mi trovavo in tutt’altra regione con tanto di testimoni. Posso formalizzare un documento che certifichi questo? Sarei comunque sanzionato come da art. 126-bis? Come verrebbe decisa la sanzione pecuniaria?

    Grazie

    Gabriele

    Ggior

    5 settembre 2008 at 19:54

  66. Salve,
    vorrei che mi aiutaste a capire come risolvere il mio problema.
    A ottobre 2005 mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità risalente ad agosto dello stesso anno. Ho subito fatto ricorso al Giudice di Pace competente dato che esistevano gli elementi per richiederlo.
    Ecco il mio problema: ad oggi non ho ricevuto aluna risposta dal Giudice di pace e non so davvero come poter verificare la situazione attuale della mia cartella esattoriale. Reduce da diversi problemi con le agenzie di riscossione, preferirei controllare lo stato attuale della mia cartella esattoriale ed eventualmente estinguere il debito prima che lieviti esponenzialmente! Il problema è che non so come fare e a chi rivolgermi dato che il comando della polizia e il giudice di pace in questione si trovano ben lontani da casa mia!
    Grazie in anticipo per ogni prezioso aiuto

    Commento di Adele | Mercoledì, 3 Settembre 2008

    L’opposizione sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. Per cui non esiste ancora una cartella esattoriale che origini dal provvedimento contro cui è stato proposto ricorso, a meno che il ricorso non sia stato respinto.

    Ma l’esito del ricorso al GdP ti deve essere notificato.

    Gli unici problemi possono sorgere dalla mancata comunicazione in cancelleria di un eventuale cambio di residenza avvenuto dopo la presentazione del ricorso al GdP.

    karalis

    3 settembre 2008 at 14:29

  67. Salve,
    vorrei che mi aiutaste a capire come risolvere il mio problema.
    A ottobre 2005 mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità risalente ad agosto dello stesso anno. Ho subito fatto ricorso al Giudice di Pace competente dato che esistevano gli elementi per richiederlo.
    Ecco il mio problema: ad oggi non ho ricevuto aluna risposta dal Giudice di pace e non so davvero come poter verificare la situazione attuale della mia cartella esattoriale. Reduce da diversi problemi con le agenzie di riscossione, preferirei controllare lo stato attuale della mia cartella esattoriale ed eventualmente estinguere il debito prima che lieviti esponenzialmente! Il problema è che non so come fare e a chi rivolgermi dato che il comando della polizia e il giudice di pace in questione si trovano ben lontani da casa mia!
    Grazie in anticipo per ogni prezioso aiuto

    Adele

    3 settembre 2008 at 13:23

  68. SALVE SONO STATO MULTATO CON FERMO AMMINISTRATIVO DEL MOTORINO PER NON AVER INDOSSATO IL CASCO PROTETTIVO. NEL VERBALE IL CARABINIERE HA SBAGLIATO AD INDICARE LA STRADA OVE E’ ACCADUTO IL FATTO.HA INDICATO UNA STRADA DEL PAESE COMPLETAMENTE DIVERSA.
    POSSO FARE RICORSO AL PREFETTO?
    GRAZIE MILLE

    Commento di luigi | Domenica, 31 Agosto 2008

    Mi congratulo con il carabiniere … e mi sa che la strada era quella giusta.

    Non fornisco consigli per guida senza casco, guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe ed eccesso di velocità. Per il semplice fatto che essendo prevenuta per questi tipi di infrazione vi darei delle dritte per pagare il doppio della multa e per la sottrazione del doppio dei punti patente.

    Per questo mi astengo.

    karalis

    31 agosto 2008 at 13:06

  69. SALVE SONO STATO MULTATO CON FERMO AMMINISTRATIVO DEL MOTORINO PER NON AVER INDOSSATO IL CASCO PROTETTIVO. NEL VERBALE IL CARABINIERE HA SBAGLIATO AD INDICARE LA STRADA OVE E’ ACCADUTO IL FATTO.HA INDICATO UNA STRADA DEL PAESE COMPLETAMENTE DIVERSA.
    POSSO FARE RICORSO AL PREFETTO?
    GRAZIE MILLE

    luigi

    31 agosto 2008 at 10:43

  70. Salve, nel 2003 il mio compagno ha preso una multa che è stata subito contestata e che da un importo di circa € 450 è stata ridotta a € 150 questa non è mai stata pagata il giorno 08/08/08 ci è stata inviata un altra multa dell’importo di € 450 anche se era già stato accettato il ricorso, al momento per via di una serie di traslochi non ci troviamo più la multa originaria e non sappiamo come fare ma abbiamo ritrovato la multa inviataci di € 150 ora vi chiedo cosa posso fare per pagarla ma solo 150 €.
    Cordiali saluti
    Federica

    Commento di Federica | Giovedì, 28 Agosto 2008

    Non è chiaro in base a quale tipo di contestazione la multa sia stata ridotta da 450 a 150 euro. A chi sia stata inoltrata la contestazione e chi abbia disposto la riduzione della sanzione.

    Evidentemente il fatto che non sia stata accettata la proposta di pagamento in misura ridotta, ha comportato il ripristino della vecchia sanzione.

    Dubito tuttavia che l’invio della multa da 150 euro possa configurarsi come la stipula di una novazione, il che potrebbe attribuire il diritto a corrispondere ancora l’importo di 150 euro.

    Insomma, bisognerebbe avere una descrizione più dettagliata degli eventi e della relativa documentazione.

    karalis

    28 agosto 2008 at 11:40

  71. Salve, nel 2003 il mio compagno ha preso una multa che è stata subito contestata e che da un importo di circa € 450 è stata ridotta a € 150 questa non è mai stata pagata il giorno 08/08/08 ci è stata inviata un altra multa dell’importo di € 450 anche se era già stato accettato il ricorso, al momento per via di una serie di traslochi non ci troviamo più la multa originaria e non sappiamo come fare ma abbiamo ritrovato la multa inviataci di € 150 ora vi chiedo cosa posso fare per pagarla ma solo 150 €.
    Cordiali saluti
    Federica

    Federica

    28 agosto 2008 at 11:22

  72. Complimenti, il sito è veramente esaustivo. Avrei però delle domande da farviperchè giovedì 14 agosto,alle ore 16.32(!!!),in un parcheggio praticamente vuoto mi è stata comminata, da un ausiliario del traffico una multa ai sensi dell’art.157 comma 8, perchè “sostava senza esporre titolo di pagamento”, nel parcheggio di scambio di Vitinia della Roma Lido.
    1)Può un ausiliario fare una multa in questi parcheggi e con quell’art. e comma?
    2)Essendo io un abbonato annuale metrebus ho diritto al permesso che mi dovrebbe essere consegnato sul posto dagli addetti dell’atac;
    3)quel giorno sono tornato dal lavoro alle 17.30 ma degli addetti neppure l’ombra(secondo il sito atac la loro presenza per dispensare i permessi è lun.mer.ven 7/11 e mar.gio.sab 16/19.
    Commento di flogab | Mercoledì, 27 Agosto 2008

    Gli ausiliari possono fare solo quello, in pratica.

    Poichè sei titolare di un abbonamento annuale ATAC, che è nominativo, non credo avrai problemi con un ricorso al Giudice di Pace.

    Ritornando alle motivazioni dell’infrazione, tuttavia, se sul verbale c’è scritto “art. 157, comma 8” l’agente accertatore è incorso in un errore.

    Il verbale redatto non attesta un elemento fondamentale della norma che si denuncia violata. Non è sufficiente, infatti, indicare l’articolo della norma (il 157 appunto) quando questo determina varie ipotesi. Nel caso specifico andava indicato uno dei commi elencati dal 2 al 7 e non l’8, che si limita ad indicare il minimo ed il max della sanzione comminata.

    Gli art. 7 e 157 del C.d.S. sono quelli statisticamente ricorrenti nella redazione, da parte soprattutto di ausiliari, di verbali che non specificano compiutamente la norma violata.

    A mio parere il verbale è nullo e la sanzione inefficace (a parte le legittime motivazioni di ricorso per diritto al parcheggio in quanto abbonato annuale ATAC).

    Proporrei ricorso al Prefetto per violazione , da parte dell’acertatore dell’infrazione, dell’ art. 200 C.d.S. e 383/1 reg – verbale incompleto con omessa specificazione della norma violata.

    Nel caso, peraltro improbabile di rigetto, impugnerei la disposizione prefettizia dinanzi al GdP aggiungendo anche la titolarità dell’abbonamento annuale ATAC e l’assenza degli addetti alla distribuzione dei permessi di sosta gratuita, cui hai diritto.

    Probabilmente però, quello a cui fai riferimento, è solo un preavviso di contravvenzione. Toccherà aspettare la notifica del verbale a casa per verificare se permangono ancora i vizi riscontrati.

    Hai dunque 3 alternative:

    1) pagare entro 30 gg. la sanzione ridotta indicata nel preavviso;

    2) attendere la notifica del verbale e ricorrere al Prefetto se la norma violata continua ad essere indicata in modo incompleto;

    3) ricorrere al GdP per far valere il tuo diritto alla sosta gratuita, diritto che è stato compresso dall’assenza degli addetti alla distribuzione dei permessi di sosta gratuita. Si può anche eccepire che il 14 agosto è normale che qualche lavoratore sia in ferie. Ma si provvedesse a tenere in ferie anche gli ausiliari del traffico …

    Ormai a Roma gli ausiliari sono diventati una piaga: pur di mettere in evidenza la propria produttività, per guadagnarsi il prolungamento del contratto, sono capaci di elevare contravvenzioni anche di notte (non è una battuta, il fatto è riportato qui)

    karalis

    27 agosto 2008 at 05:03

  73. Complimenti, il sito è veramente esaustivo. Avrei però delle domande da farviperchè giovedì 14 agosto,alle ore 16.32(!!!),in un parcheggio praticamente vuoto mi è stata comminata, da un ausiliario del traffico una multa ai sensi dell’art.157 comma 8, perchè “sostava senza esporre titolo di pagamento”, nel parcheggio di scambio di Vitinia della Roma Lido.
    1)Può un ausiliario fare una multa in questi parcheggi e con quell’art. e comma?
    2)Essendo io un abbonato annuale metrebus ho diritto al permesso che mi dovrebbe essere consegnato sul posto dagli addetti dell’atac;
    3)quel giorno sono tornato dal lavoro alle 17.30 ma degli addetti neppure l’ombra(secondo il sito atac la loro presenza per dispensare i permessi è lun.mer.ven 7/11 e mar.gio.sab 16/19.

    flogab

    27 agosto 2008 at 00:00

  74. salve, riguardo al fatto che sul verbale deve essere specificata la qualifica dell’agente accertatore, chiedo se è necessario che sia espressamente scritto “AUSILIARIO del traffico” o “DIPENDENTE della società di trasporto pubblico”, oppure se basta che ci sia scritto: “agente accertatore nominato ai sensi della legge 127/97 art.17 comma 132, (nel caso di ausiliario), oppure comma 133 (nel caso di dipendente della società di trasporto)”?

    grazie mille

    Commento di daniel | Martedì, 26 Agosto 2008

    L’ausiliario del traffico che redige il verbale deve possedere le caratteristiche di nomina e attribuzione necessarie e sufficienti per le sue mansioni.

    Ovvero:
    1)deve avere un rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio;
    2)non deve essere un dipendente occasionale;
    3) deve essere stato nominato con ordinanza sindacale.

    Nel nostro caso c’è l’ordinanza sindacale di nomina.

    Ma ciò non basta. La mancanza di una delle altre due condizioni comporterebbe l’impossibilità di attribuire alla figura dell’ausiliario il bagaglio di preparazione e competenza richiesto dalla legge.

    Ora, come facciamo a sapere se l’ausiliario che ha verbalizzato la multa ha un contratto a termine o no? Cioè, in pratica come facciamo a capire se l’accertatore oltre ad essere ausiliario del traffico è anche un precario del traffico?

    Non lo sappiamo!!!!!

    Si procede inserendo, fra i motivi del ricorso, i seguenti:

    a) l’ausiliario non ha rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio;
    b) l’ausiliario ha un rapporto di lavoro occasionale con l’azienda assegnataria del servizio.

    Sarà il Comune che, in giudizio, dovrà dimostrare che l’ausiliario è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.

    Funziona così daniel, con tutti i rischi connessi a tale modo di procedere.

    karalis

    26 agosto 2008 at 22:06

  75. salve, riguardo al fatto che sul verbale deve essere specificata la qualifica dell’agente accertatore, chiedo se è necessario che sia espressamente scritto “AUSILIARIO del traffico” o “DIPENDENTE della società di trasporto pubblico”, oppure se basta che ci sia scritto: “agente accertatore nominato ai sensi della legge 127/97 art.17 comma 132, (nel caso di ausiliario), oppure comma 133 (nel caso di dipendente della società di trasporto)”?

    grazie mille

    daniel

    26 agosto 2008 at 15:57

  76. Buongiorno, mi è stata notificata a Luglio 2008 una multa di vecchia data(andando al comune sembra già essere stata notificata a giugno 2003). Abbiamo quindi chiesto visto che sono trascorsi 5 anni dalla data della prima notifica, e ci è stato risposto che la multa non va è prescritta in quanto ricade nel secondo semenstre 2008. Volevo chiedere i 5 anni di prescrizione da quando si considerano? Dalla data di notifica oppure esiste questo discorso del semestre? Devo pagare questa multa o no?
    Attendo cortesemente un vostro consiglio
    Grazie in anticipo

    Fabio Schina

    Commento di Fabio Schina | Martedì, 26 Agosto 2008

    La sanzione è prescritta se:

    1) entro 150 gg dall’accertamento dell’infrazione non è stato notificato il verbale, in caso di contestazione non immediata;
    2)trascorrono più di 5 anni dall’ultima notifica senza che siano intervenute ulteriori comunicazioni di pagamento (cartella esattoriale)
    3) se sono passati più di due anni dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale relativa alla multa e la notifica stessa della cartella esattoriale.

    Attenzione però:

    Verificate presso l’agente della riscossione, richiedendo copia delle relate di notifica, che non vi siate dimenticati di qualche raccomandata A.R. in giacenza presso l’ufficio postale e/o che la multa non sia stata consegnata a suo tempo a portiere o/e viciniori.

    Le corrette procedure di notifica sono descritte qui.

    Per quanto attiene al punto (3) consultare qui.

    karalis

    26 agosto 2008 at 09:47

  77. Buongiorno, mi è stata notificata a Luglio 2008 una multa di vecchia data(andando al comune sembra già essere stata notificata a giugno 2003). Abbiamo quindi chiesto visto che sono trascorsi 5 anni dalla data della prima notifica, e ci è stato risposto che la multa non va è prescritta in quanto ricade nel secondo semenstre 2008. Volevo chiedere i 5 anni di prescrizione da quando si considerano? Dalla data di notifica oppure esiste questo discorso del semestre? Devo pagare questa multa o no?
    Attendo cortesemente un vostro consiglio
    Grazie in anticipo

    Fabio Schina

    Fabio Schina

    26 agosto 2008 at 09:29

  78. salve, leggendo quanto scritto in questa sezione, ho approfondito la questione riguardo il fatto che, per legge 488/99 art. 68, anche gli ausiliari possono fermare il veicolo contestando immediatamente l’infrazione…

    per l’appunto, chiedo una conferma:

    Ho un verbale arrivatomi a casa riguardo il passaggio su una corsia preferenziale, quindi senza contestazione immediata.
    Il verbale è stato redatto da un agente accertatore, e di seguito c’è scritto: “accertatore nominato con ordinanza sindacale n.005 del 27/3/2006 ai sensi della L. 127 art. 17 comma 133 del 15/5/1997, e L. 488/99 art. 68”.

    Ora sono andato a vedere cosa dicono le 2 leggi, ed ho letto che gli accertatori così nominati, POSSONO CONTESTARE IMMEDIATAMENTE E/O RIMUOVERE UN VEICOLO.

    A questo punto chiedo:

    1) ho interpretato bene le leggi?

    2) posso quindi contestare il fatto che essendo una corsia preferenziale, quindi poco trafficata, gli agenti potevano benissimo fermarmi senza intralciare il pubblico servizio?

    grazie

    Corte di Cassazione civile, seconda sezione, del 27 luglio 2007 n. 16777

    Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Conla sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.

    Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.

    Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.

    Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”

    Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.

    I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.

    fonte: overlex

    P.S. Scrive testualmente l’avv. Emilio Ponticiello in una edizione del novembre 2007 del suo famoso libeo “Io non pago”: “Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”

    Con questo Daniel consideriamo chiusa la questione.
    Io ti ringrazio per la fiducia che riponi in me quando mi chiedi se hai interpretato bene le leggi.
    Ma in questo campo le leggi le può interpretare solo la Cassazione e non io.

    Negli articoli gli elementi che danno una certa sicurezza nel ricorso ci sono quasi tutti. Sono stati appunto esclusi tutti quelli potenzialmente soggetti a possibili interpretazioni. Per cui non riportiamoli in gioco. Grazie Karalis

    karalis

    25 agosto 2008 at 14:19

  79. salve, leggendo quanto scritto in questa sezione, ho approfondito la questione riguardo il fatto che, per legge 488/99 art. 68, anche gli ausiliari possono fermare il veicolo contestando immediatamente l’infrazione…

    per l’appunto, chiedo una conferma:

    Ho un verbale arrivatomi a casa riguardo il passaggio su una corsia preferenziale, quindi senza contestazione immediata.
    Il verbale è stato redatto da un agente accertatore, e di seguito c’è scritto: “accertatore nominato con ordinanza sindacale n.005 del 27/3/2006 ai sensi della L. 127 art. 17 comma 133 del 15/5/1997, e L. 488/99 art. 68”.

    Ora sono andato a vedere cosa dicono le 2 leggi, ed ho letto che gli accertatori così nominati, POSSONO CONTESTARE IMMEDIATAMENTE E/O RIMUOVERE UN VEICOLO.

    A questo punto chiedo:

    1) ho interpretato bene le leggi?

    2) posso quindi contestare il fatto che essendo una corsia preferenziale, quindi poco trafficata, gli agenti potevano benissimo fermarmi senza intralciare il pubblico servizio?

    grazie

    daniel

    25 agosto 2008 at 13:40

  80. Salve, sono stato contravvenzionato dai vigili urbani ai sensi art. 7 del cds. per divieto di transito, a bordo di auto straniera, ho dovuto pagare il verbale sul posto, i quali dicevano se non pagavo sul posto mi sequestravano il veicolo sino a pagamento avvenuto. Vi chiedevo: è previsto il sequestro del veicolo perche straniero, o avevo 60 giorni di tempo per pagare il verbale come previsto?
    Cordiale saluti.
    Salvatore.

    In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un’infrazione al codice della strada il conducente puo’ effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra’ successivamente proporre ricorso.

    In alternativa potra’ pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell’UE (o comunque aderente all’accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta’ della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita’ di ricorrere, quindi e’ bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.

    Se non viene effettuato ne’ il pagamento in misura ridotta ne’ il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il “fermo amministrativo”, con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

    Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell’UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un’impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).

    In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
    Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e’ possibile poi procedere all’esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all’estero.

    Fonte: Sito dell’ACI e codice della strada art.207

    karalis

    17 agosto 2008 at 19:23

  81. Salve, sono stato contravvenzionato dai vigili urbani ai sensi art. 7 del cds. per divieto di transito, a bordo di auto straniera, ho dovuto pagare il verbale sul posto, i quali dicevano se non pagavo sul posto mi sequestravano il veicolo sino a pagamento avvenuto. Vi chiedevo: è previsto il sequestro del veicolo perche straniero, o avevo 60 giorni di tempo per pagare il verbale come previsto?
    Cordiale saluti.
    Salvatore.

    Salvatore

    17 agosto 2008 at 17:54

  82. e’ tutto molto chiaro, ma gradirei avere una risposta a questo quesito gentilmente, perchè dalla lettura non è chiaro, almeno per me, i termini, ma principalmente le responsabilità di chi si deve fare carico del pagamento in caso di ritardate notifiche:
    Se un verbale accertato a giugno 2007, notificato ad una società di autonoleggio in data imprecisata, e rinotificata all’utilizzatore nel mese di agosto 2008, giustificando che il comando dei vigili è venuto a conoscenza dei dati per la rinotifica solo ad aprile 2008, è corretto? sono passati sia i 150 giorni per la prima notifica, i 30 giorni per la comunicazione alle autorità competenti per la rinotifica da parte della società di autonoleggio, ed anche i 150 giorni per la seconda notifica. tutto questo è normale? chi è obbligato a pagare il verbale se è ancora dovuto anche se è passato più di 1 anno? grazie per un’eventuale risposta.

    Commento di Luciano Prisco | Sabato, 9 Agosto 2008 | Modifica

    La prima cosa da fare (oltre che l’unica, a mio parere) è contattare l’agente della riscossione ed ottenere la prima relata di notifica, quella alla società di autonoleggio.

    Non possiamo partire dal dato “data imprecisata”.
    Quella data può e deve essere fissata da una ricognizione.

    Qualsiasi azione successiva dipende dalla conoscenza di quella data.

    karalis

    9 agosto 2008 at 20:05

  83. e’ tutto molto chiaro, ma gradirei avere una risposta a questo quesito gentilmente, perchè dalla lettura non è chiaro, almeno per me, i termini, ma principalmente le responsabilità di chi si deve fare carico del pagamento in caso di ritardate notifiche:
    Se un verbale accertato a giugno 2007, notificato ad una società di autonoleggio in data imprecisata, e rinotificata all’utilizzatore nel mese di agosto 2008, giustificando che il comando dei vigili è venuto a conoscenza dei dati per la rinotifica solo ad aprile 2008, è corretto? sono passati sia i 150 giorni per la prima notifica, i 30 giorni per la comunicazione alle autorità competenti per la rinotifica da parte della società di autonoleggio, ed anche i 150 giorni per la seconda notifica. tutto questo è normale? chi è obbligato a pagare il verbale se è ancora dovuto anche se è passato più di 1 anno? grazie per un’eventuale risposta.

    Luciano Prisco

    9 agosto 2008 at 19:55


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