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Guida alla individuazione dei componenti il nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE e per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate

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Per aver diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate,  gli assegni familiari o il bonus elettrico (sconti sulla bolletta della luce) è richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La dichiarazione sostitutiva ISEE

La dichiarazione sostitutiva ISEE non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata la cui  modalità di erogazione  dipende dalla sua situazione economica e patrimoniale.

Una delle difficoltà insite nella compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE è la determinazione del nucleo familare. Dalla composizione del nucleo familiare, infatti, dipende poi la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del richiedente che, a sua volta,  determina il diritto a fruire delle prestazioni sociali agevolate concesse dallo Stato, dalle Regioni o dai Comuni.

Questo articolo vuole essere una guida utile (si spera) a comprendere come, nella determinazione del nucleo familiare ai fini ISEE, si intersechino spesso  concetti legati alla famiglia anagrafica, ai soggetti fiscalmente a carico ed alla convivenza anagrafica del richiedente.

L’articolo potrà essere utile anche quando sono previsti tetti al reddito del nucleo familiare per godere di  benefici statali, regionali e comunali (bonus famiglie ad esempio).  In questi casi, infatti, pur non entrando in gioco direttamente la dichiarazione ISEE, è sempre necessario individuare quali siano i componenti del nucleo familiare.

Composizione del nucleo familiare

isee

Criteri per l’individuazione del nucleo familiare

  1. art. 1 co. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242.
    “…Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 , salvo quanto stabilito nei commi seguenti.”
  2. art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130
    “… Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F.  fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone , fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica:

art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da:

  1. Vincoli di matrimonio
  2. Parentela
  3. Affinità
  4. Adozione
  5. Tutela
  6. Vincoli affettivi

Famiglia anagrafica

isee

In cosa consista  il vincolo di matrimonio è, purtroppo, cosa nota a tutti.

Il vincolo di parentela

Più interessante è capire invece cosa si intenda per vincolo di parentela.

  • art. 74 c.c. Parentela – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
  • art. 75 c.c. Linee della parentela – Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
  • art. c.c. 76 Computo dei gradi – Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
  • art. 77 c.c. Limite della parentela – La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Il vincolo di affinità

Il vincolo di affinità è invece il rapporto che si stabilisce  tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434).  Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

Tralasciando i vincoli meno frequenti che derivano dall’adozione e/o dalla tutela legale, veniamo ai vincoli affettivi. Si tratta del c.d.  legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione.

Non rientrano in tale concetto :

  1. rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità)
  2. rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare)

Esempio di composizione del nucleo familiare

isee-3

Regole sulle persone coniugate

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia.
  • i coniugi conviventi, anche se uno o entrambi a carico ai fini IRPEF di altre persone, formano un nucleo familiare a sé stante;
  • se i coniugi invece hanno diversa residenza anagrafica e sono a carico di altre persone, faranno comunque parte del medesimo nucleo familiare ma non a sé stante, bensì identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune accordo come residenza familiare.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, tranne che

  1. in caso di separazione legale;
  2. se e’ stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio;
  3. se e’ stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice;
  4. se uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potestà sui figli;
  5. se e’ stata proposta domanda di divorzio;
  6. se sia in corso un procedimento da cui risulti l’abbandono del coniuge.

Ma attenzione:  è fondamentale che le predette situazioni siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Procediamo con un esempio per rendere più chiare le regole per l’individuazione del nucleo familiare nel caso di persone coniugate.

Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata  con Stefano, che risiede in un’altra abitazione con sua madre.

Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare.
Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre):

  • nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano;
  • nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

Regole sui minori

In linea generale valgono i seguenti assunti:

  1. i figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso;
  2. se i figli minori sono coniugati (over 16 anni) sono tenuti a seguire le regole dei soggetti coniugati;
  3. i minori in affidamento preadottivo e temporaneo, affidati con provvedimento del giudice al dichiarante, al coniuge o ad altre persone che sono nello stesso stato di famiglia, fanno parte del nucleo familiare del dichiarante (o del coniuge, se con diversa residenza e lo stato di famiglia di riferimento è questo);
  4. se affidati a terzi con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo della persona a cui sono stati affidati, anche se inseriti in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto;
  5. i minori in affidamento e collocati presso istituti di assistenza o comunità sono considerati nucleo familiare a sé stante.

Composizione del nucleo familiare – Soggetti a carico IRPEF

Fanno parte del nucleo familiare anche i soggetti non conviventi che hanno redditi inferiori ad una soglia predeterminata annualmente (nell’anno 2000 L. 5.500.000 pari a Euro 2.840,5) e sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.

Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc.

Per tutti vale l’indicazione dell’ art. 433 c.c. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.

Se il soggetto è a carico di più persone tenute nello stesso grado alla  prestazione degli alimenti, è componente del nucleo di colui che è tenuto in  misura maggiore in base alle proprie condizioni economiche (ART.441 c.c.)

Inoltre bisogna considerare che:

  • soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se risultano componenti di altra famiglia anagrafica;
  • se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.

Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

La convivenza anagrafica

isee

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In pratica, per poter costituire un nucleo familiare a sè stante, valido nel computo ISEE, è necessario non essere in coabitazione.

Quando si trasferisce la propria residenza in coabitazione con altri, per poter costituire un nucleo familiare a sè stante bisogna  dichiarare esplicitamente all’ufficiale di anagrafe che la convivenza è regolata da uno dei motivi seguenti (art. 5 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223):

  1. religiosi
  2. di cura
  3. di assistenza
  4. militari
  5. di pena e simili

oppure dichiarare che la convivenza è motivata da:

  1. rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità);
  2. rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare).

In tutti i casi, valgono le seguenti  eccezioni:

  1. Un coniugato,  ai fini ISEE, forma sempre un nucleo familiare con il coniuge, anche se non convive con il coniuge;
  2. Un soggetto A che ha un reddito inferiore o uguale a 2840.5 euro forma sempre, ai fini ISEE, un nucleo familiare con il genitore (anche non convivente)  che produce un reddito superiore a 2840.5 euro:
  3. due coniugi separati e conviventi formano una stessa famiglia anagrafica ma due distinti nuclei familiari ai fini ISEE.

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392 Risposte

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  1. salve mi chiamo Elisa e vorrei dei chiarimenti su una questione che nessuno riesce a farci capire:io vivo con il mio ragazzo e ha preso la residenza con me. Mia sorella attualmente separata con due figli ha da poco iniziato a lavorare e per vari motivi si è trasferita da me portando anche la residenza che al momento è stata bloccata per questa questione , che vorremmo sapere se per il modello ISEE influiamo anche noi oppure no e se si come si puo prendere la residenza formando un nucleo familiare a se anche perchè lei si è solo appoggiata a noi temporaneamente, ma con il tempo vorrebbe chiedere aiuti per formarsi una famiglia propria visto che il marito non le da nulla per lei e per i figli dal momento che è sparito senza lasciare traccia. GRAZIE in anticipo per la risposta.

    elisa

    27 marzo 2010 at 13:25

    • Il vincolo di parentela esistente fra lei e sua sorella impedisce che possano formarsi due famiglie anagrafiche conviventi sotto lo stesso tetto.

      Per completezza devo aggiungere che, stante la situazione, solo il suo ragazzo potrebbe chiedere la costituzione di una famiglia anagrafica disgiunta da quella formata da lei e da sua sorella.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 02:39

  2. buongiorno,
    sono legalemente separata e vivo con le mie figlie e il mio compagno ed abbiamo la residenza nella stessa casa. Visto che il mio ex marito ha inserito nel ricorso degli accordi di separazione che le spese extra per le bambine saranno al 50% tra i genitori ma rapportare al reddito del nucleo familiare, devo considerare nel mio nucleo familiare anche il reddito del mio compagno? Mentre ai fini degli assegni familiari il nucleo è composto solo da me a dalle bambine?
    grazie infinite

    loredana

    26 marzo 2010 at 13:02

    • Il nucleo familiare è quello composto da lei, il suo compagno e le due bambine.

      Questo vale sia per la DSU/ISEE che per gli assegni familiari.

      Per tale aspetto va comunque utilizzata questa tabella (nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili) guadando la colonna 4 (4 essendo il numero dei componenti il nucleo familiare).

      cocco bill

      26 marzo 2010 at 13:35

    • chiarissimo e anche logico in effetti. Quandi…
      una mia collega nubile vive con i genitori e i suoi due figli. C’è anche il papà dei bimbi che però non ha lì la residenza. Sempre ai fini degli ANF, chiedo conferma : tabella 12 e prendiamo gli importi della colonna con 5 comprendendo ovviamente i redditi della mia collega e le pensioni dei suoi genitori? è così?
      grazie infinite per l’aiuto…e la celerità nel riscontro.
      loredana

      loredana

      26 marzo 2010 at 15:28

  3. Salve, avevo bisogno di un’informazione,
    ieri al caaf mi hanno fatto l’isee, però mi sono accorta che per errore anche perchè ancora la dichiarazione dei redditi non è stata fatta, sono stati omessi i redditi dell’anno scorso fino a maggio che comunque sono irrisori (quindi rientrerei comunque per l’isee), ho riferito al caaf questo e gli ho chiesto di poter annullare questo isee.
    Qualora non riescono a farlo cosa succede?
    Visto che ancora poichè non c’è una dichiarazione non risultano redditi, vado incontro a falso?
    Grazie

    Santina

    26 marzo 2010 at 08:21

    • Se al momento in cui presenta la DSU/ISEE non è disponibile un documento (CUD, 730, UNICO) attestante i redditi percepiti nel 2009, la dichiarazione deve far riferimento agli ultimi redditi denunciati. Ovvero quelli relativi al 2008.

      L’importante è che la situazione del nucleo familiare (i componenti) sia quella realmente in essere alla data in cui la DSU/ISEE viene presentata.

      cocco bill

      26 marzo 2010 at 08:33

  4. Per la concessione di un contributo ho redatto un’attestazione ISE, con scadenza gennaio 2011. A breve riceverò il nuovo CUD, chiedo pertanto per deetto contributo deve rifare una nuova attestazione ISE o posso consegnare quella “vecchia”.
    Graziw

    Dario

    15 marzo 2010 at 17:44

    • In assenza di un’espressa richiesta da parte dell’ente che eroga il beneficio, lei può presentare l’ultima DSU. A meno che, alla data di presentazione, sia disponibile una nuova dichiarazione dei redditi o siano cambiati i componenti del nucleo familiare

      cocco bill

      15 marzo 2010 at 18:07

  5. Salve, ho un problema dopo essermi rivolto a 2 commercialisti ed aver avuto 2 risposte differenti pongo a voi il quesito.
    Ho la residenza assieme ai miei genitori, quindi nello stato di famiglia compaiono tutti cioe i miei genitori, io, mia moglie e i miei 2 figli, ebbene è chiaro che ai fini isee la famiglia deve essere considerata quella anagrafica cioè quella che viene fuori dall’ anagrafe (così limitando l’accesso, visto il sommarsi dei redditi, alle prestazioni sociali, e fin qui tutto ok), però per quel che riguarda il modello ANF (cioe assegni nucleo famigliare) il nucleo famigliare come deve essere considerato? se allo stesso modo l’assegno è parecchio più alto.
    Salve

    Giuseppe

    10 marzo 2010 at 16:34

    • La definizione di nucleo familiare è unica.

      Per il pagamento dell’assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

      cocco bill

      21 marzo 2010 at 17:24

  6. Salve, anche io ho il mio caso particolare oppure banale ma vorrei sapere se esiste una soluzione.
    Io sono residente (in un alloggio in affitto) in un paese della cintura della citta in cui abitano i miei genitori ma, visto che la mia attivita me lo consente, potendo essere svolta via Internet, sto all’ estero per molti mesi (4 o 5 per volta e poii ritorno per 1 o 2 mei per poi ripartire).
    Voglio mantenere la residenza in Italia (dove pago le tasse, ecc) e inoltre quando sono all’estero vivo in Paesi diversi e quindi non ho possibilita’ di residenza all’estero.
    Pero’ pagare l’affitto di un alloggio che poi e’ vuoto per 8, 9 mesi all’anno e’ una spesa che vorrei evitare.
    Potrei spostare la mia residenza a casa dei miei genitori ma secondo quello che mi e’ stato detto nel comune di nascita non sarebbe possibile avere 2 stati di famiglia separati (1 per me e 1 per i miei genitori) mentree il comune in cui risiedo mi ha detto che secondo loro sarebbe possibile ottenere 2 stati di famiglia disgiunti.
    Ovviamente questaq esigenza e’ legata al fatto che mio padre ha gravi problemi di salute e ora ha l’esenzione del ticket mentre se il mio reddito si sommasse al loro (anche se io non parteciperei alle spese e sarei ospite) perderebbeo queste agevolazioni.
    E’ possibiel disgiungere i 2 stati di famiglia (ad esempio sarei disponibile a stipulare con i miei genitori un contratto di affitto di una stanza che occuperei in casa loro e quindi a pagere le tasse comunali per la spazzatura, ecc come se la camera fosse una abitazione autonoma)?

    Grazie per la risposta.
    Massimo e buona giornata

    Massimo

    10 marzo 2010 at 16:26

    • Non non è possibile avere due famiglie anagrafiche se lei convive ed ha la residenza presso la stessa unità abitativa in cui vivono e risiedono i suoi genitori.

      Un figlio convivente con i propri genitori non può costituire nucleo familiare a sé stante.

      cocco bill

      21 marzo 2010 at 17:21

  7. Buongiorno a tutti.
    ho un caso un po’ particolare da porre in evidenza.
    Sarei grato se qualcuno potesse darmi delle delucidazioni in merito.
    Premetto di essermi sposato nel 2006 e di aver preso residenza con mia moglie insieme a mia madre.
    Abbiamo una casa che ci ha consentito di fare cio’. Cosi’ ho sistemato mia madre al piano terreno ed io e mia moglie abitiamo al piano primo.
    qualche mese dopo il nostro matrimonio, ci hanno consigliato di dividere i nostri stati di famiglia anagrafici. cosi’ abbiamo fatto.
    mia madre risulta in uno stato di famiglia a se stante con residenza al numero civico 79/1 mentre io, mia moglie e mia figlia abbiamo il nostro stato di famiglia e risultiamo residenti al numero civico 79.
    di fatto e’ la stessa casa e viviamo serenamente tutti insieme ma anagraficamente risultano due diversi stati di famiglia.
    adesso viene il bello!
    ho ricevuto proprio ieri una lettera dalla Rai in cui
    mi invitano a regolare la mia posizione con il pagamento del canone alla tv.
    la loro scusante e’ che mia madre ( attualmente unica titolare dell’abbonamento rai ) e’ anagraficamente non presente nel mio nucleo famigliare. quindi secondo la rai devo pagare un altro canone.
    di fatto abitiamo nella stessa casa ( anche se in effeti ci sono 2 numeri civici diversi )
    ora il mio quesito e’ il seguente : cosa faccio?
    1) pago un nuovo canone ? ( cosa a mio avviso assurda, essendo di fatto mia madre convivente nella stessa casa )
    2) posso appellarmi ad una definizione di “famiglia anagrafica” secondo quanto recitato dall’art. 4 del d.p.r. 223/89 ? spiegando che mia madre,gia’ titolare di abbonamento ra, puo’ tenere uno o piu’ apparecchi televisivi ad utilizzo anche dei famigliari coabitanti con lei?
    Vi ringrazio in anticipo per una risposta.
    cordiali saluti a tutti.
    Luca

    Luca

    3 marzo 2010 at 20:51

    • Insomma, Luca. Lei vuole la moglie ubriaca e la botte piena.

      Per l’ISEE la mamma la mette al civico 79/1, così la sua pensione non rientra nel reddito del nucleo familiare e lei ha maggiori probabilità di fruire dei benefici per mensa ed asilo nido della piccola.

      Per far questo lei si è appellato proprio alla definizione di famiglia anagrafica che dice che parenti che vivono sotto lo stesso tetto fanno parte della stessa famiglia anagrafica. E lei ha diviso i tetti: 79 e 79/1.

      Però quando le arriva da pagare il canone della RAI, si indigna e ricorda che “‘a mamma è sempe ‘a mamma” e da sola non può stare. E allora ritiene di poter interpretare la legge anagrafica e vuole riunire il 79 ed il 79/1.

      No Luca, il suo caso non è particolare. Ne stiamo vivendo come nazione uno simile, con le dovute proporzioni, ovviamente.

      Ma l’obiettivo è sempre lo stesso: piegare le leggi a proprio uso e consumo, secondo la convenienza del momento …

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 19:13

  8. salve, vorrei sottopporle il seguente quesito, che tra l’altro ho posto a due CAF differenti dai quali ho avuto risposte appunto differenti. Lavoro in un ente pubblico e ho chiesto per il disbrigo di alcune pratiche l’ISEE relativo ai redditi 2008. Un utente mi ha presentato il suo ISEE dal quale risulta l’omissione dei redditi del padre, deceduto a fine anno 2009. Vorrei sapere se tale ISEE è corretto o se vanno inseriti anche i redditi a suo tempo percepiti dalla persona che, al momento della compilazione della certificazione ISEE risulta deceduta.
    Vi ringrazio e attendo la Vs. risposta

    Cristina

    2 marzo 2010 at 13:21

    • A mio parere l’ISEE, così come presentato, è corretto.

      La legge stabilisce che i componenti il nucleo familiare siano quelli individuati al momento della sottoscrizione della dichiarazione.

      Per la determinazione dei redditi e dei patrimoni dei singoli componenti il nucleo familiare (individuato al momento della sottoscrizione della dichiarazione) è invece necessario fare riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile al momento della sottoscrizione.

      Non può essere compreso nel nucleo familiare dell’utente che presenta oggi la DSU il genitore scomparso a fine 2009.

      cocco bill

      2 marzo 2010 at 13:39

  9. Buongiorno,
    io e la mia ragazza abbiamo un figlio di 4 mesi. Volevamo fare l’iscrizione all’asilo nido comunale. ci hanno chiesto quindi il modulo Isee.
    Considerando che non siamo sposati e che io ho ancora la residenza a casa di mia madre, nel modulo isee deve essere inserito anche il mio nome ed il mio reddito o solo quello della madre?

    Grazie mille in anticipo.

    Vincenzo

    1 marzo 2010 at 17:53

    • scusate… l’errore… Non volevo dire solo di mia madre ma ovviamente “solo quello DELLA madre” (la mia compagna). !!!

      Vincenzo

      1 marzo 2010 at 17:55

    • Vanno inseriti i redditi del suo nucleo familiare, se presenta lei la domanda. Oppure i redditi della madre, se la domanda la presenta la madre.

      cocco bill

      1 marzo 2010 at 18:19

  10. Buongiorno,
    vorrei compilare il modulo isee. La mia famiglia è composta da me (casalinga), due figli minori (8 e 10 anni) e il mio compagno. Il mio compagno lavora ed è residente nella casa di mia proprietà dove abbiamo tutti la residenza ma non è sul mio stato di famiglia e ha cittadinanza inglese. Devo calcolare il suo reddito?

    Grazie

    Francesca

    francesca

    1 marzo 2010 at 11:36

    • No, se come lei dice ha avuto l’accortezza di non far inserire il suo compagno nella stessa famiglia anagrafica.

      cocco bill

      1 marzo 2010 at 11:47

  11. Salve
    Io sono sposato con due figli.
    Ho la mia residenza in uan citta’ mentre mia mogli ed i figli in un altra
    dove abito effettivamenet anche io ,ma pare che per essere considerato
    nucleo familiare debba spostare la residenza.

    Cosa devo fare perche’ risulti un solo nucleo familiare senza spostare
    la mia residenza ?
    Grazie

    farncesco

    26 febbraio 2010 at 10:35

  12. Salve vorrei un chiarimento.il mio nucleo famigliare e’ composto da due persone io e mia figlia .(il padre ha un altra residenza )quindi sullo stato di famiglia dovremmo risultare solo io e mia figlia? se mio fratello, dovesse togliersi dall’attuale stato di famiglia dei miei genitori ,con cui vive ,e cambiare la residenza venendo ad abitare con me e mia figlia rientrerebbe nel mio stato di famiglia? siccome l’appartamento in questione e’ in affitto e divideremmo le spese e visto che siamo tutti e due lavoratori come fa il comune a determinare in quale stato di famiglia rientriamo? ( lui entra nel mio stato di famiglia oppure io posso rientare nel suo ?)spero di essere stata chiare grazie anticipatamente per la risposta

    Monica

    25 febbraio 2010 at 15:24

  13. Salve!
    Ecco la mia situazione famigliare:
    – io figlia maggiorenne abito e sono residente in casa di mia madre. Io sono disoccupata e attualmente studio, mia madre lavora regolarmente con uno stipendio base.
    – mia sorella vive nella sua casa di sua proprietà con il suo compagno (che ha la residenza altrove) non sono sposati e in più con 4 figli tutti minorenni, 1 avuto da quest’ultimo compagno e gli altri 3 avuti da altro compagno (non sposato, che vive altrove).
    – mio padre vive altrove con la sua compagna
    – mio padre e mia madre sono separati legalmente da diversi anni, quindi è vero che non ha più niente a che fare con il nostro/mio stato di famiglia? allora perchè invece l’eredità di mia madre sarà da dividere tra me mia sorella e anche lui?
    – mia madre è invalida al 75% e so che attualmente ha me a carico, ma non riesco a capire se mi ha a carico solo perchè sono disoccupata o perchè vivo con lei… cioè se io andassi ad abitare per conto mio spostando la residenza, anche in affitto, sarei comunque nel suo stato di famiglia? perchè a quel punto se io disoccupata abito da sola ho tutte le diverse agevolazioni per chi ha reddito zero (o meno di 3000 euro). Quand’è che divento un nucleo famigliare a mè stante? solo quando mi sposo o anche quando non vivo più con mia madre? e se spostassi la residenza da mia sorella faremmo nucleo famigliare io lei e i suoi figli?
    Scusi so che la domanda è lunga complicata e molteplice, ma non ci capisco niente..grazie

    Sara

    25 febbraio 2010 at 12:22

  14. Buonasera, io attualmente abito con mia moglie e mia figlia nella stessa casa in cui vivevo prima del matrimonio. In pratica mio padre, mia madre e mio fratello si sono trasferiti e mi hanno lasciato la casa in cui vivo adesso con la mia nuova famiglia.
    Tutti loro abitano in altre case, ma non hanno mai cambiato la residenza.
    Ai fini del calcolo della mia situazione familiare e dei redditi, devo anche considerare la loro presenza?
    Anche se sono legalmente residenti in questa casa, non vivono più con me.
    Quale è la composizione del mio nucleo familiare?

    grazie per le risposte!
    Davide

    davide

    23 febbraio 2010 at 23:06

  15. Ho un grave problema e non riesco a dormire…
    sono un padre separato e divorziato legalmente da 4 anni , vivo in casa di mia proprietà con mia figlia di 18 anni compiuti e un nipote a me affidato dalla nascita anche lui di 18 anni compiuti.
    Succede che mio nipote commette un grave reato ed ora si ritrova in carcere in attesa di giudizio… questo nipote è stato affiadato a me dall’età di 3 mesi poichè, figlio di mia sorella, la quale aveva all’epoca gravi problemi di salute.
    Posso in qualche modo separalo dal mio stao di famiglia, pur tenendo in considerazione che un domani lui possa comunque continuare a vivere nel mio domicilio in maniera che possa essere aiutato e assistito ???
    Ho lavorato una vita per mantenere famiglia e casa…sto’ ancora facendo enormi sacrifici…ho paura di perdere tutto…ora che è maggiorenne, per di più non è mio figlio,( anche se in cuor mio è come se lo fosse ), possibile io debba continuare a pagare i suoi danni???
    spero in una risposta…

    alberto

    22 febbraio 2010 at 03:56

  16. buona sera! se i miei genitori si separano legalmente, con decreto del tribunale, ma mantengono la stessa residenza, nel calcolo ISEE devo inserire il reddito di entrambi? cosa dovrei fare per costituire nucleo familiare solo con mio padre? io sono maggiorenne e non più figlia a carico ai fini IRPEF.
    grazie mille

    pucci

    18 febbraio 2010 at 16:59

  17. buona sera! voelvo sapere se i miei genitori si separano legalmente ma mantengono la stessa residenza nel calcolo ISEE per le tasse universitarie devo includere comunque il reddito di entrambi i miei genitori? io sono maggiorenne e non sono più a carico IRPEF dei miei genitori.
    grazie mille

    linda

    18 febbraio 2010 at 16:44

  18. scusi, vorrei saper…Nel mio stato di famiglia e residenza compaio io e i miei due figli minori, mio marito ha un’altra residenza e nello stato famiglia di sua madre.Alcuni mi dicono di compilare Isee senza la figura di mio marito, altri invece, con lui. Io non percepisco reddito Chi ha ragione – Caf o consulente?

    anonimo

    11 febbraio 2010 at 21:44

  19. salve.desidero conoscere il vs.parere circa la seguente situazione ai fini isee.
    nel mio stato di famiglia,risulta che vivo da solo, ma essendo coniugato,anche se il coniuge ha altro stato di famiglia con diversa abitazione assieme al figlio maggiorenne, il reddito fa cumulo?
    dovendo presentare la certificazione isee,mi dicono che debbo inserire il reddito del coniuge poiche’fa parte del nucleo familiare.
    datemi il vs.parere.grazie

    ettore

    11 febbraio 2010 at 12:36

  20. Convivo da 8 anni con il mio compagno. Io ho una figlia dal precedente matrimonio(sono divorziata). I nostri redditi,mio e del mio compagno, si cumulano,ai fini isee?Al comune siamo registrati come nucleo familiare…La cosa che mi interessa di più è la seguente: giuridicamente,sui documenti scolastici di mia figlia,come devo definire il mio compagno? In rapporto a me,naturalmente,”convivente”. Ma in rapporto alla bambina? Patrigno?
    Grazie in finite per la sua attenzione!
    Marina

    marina

    10 febbraio 2010 at 17:07

  21. Salve,vorrei un chiarimento ai fini del reddito complessivo di un nucleo familiare.
    Se mia mamma è residente presso la mia abitazione dove risiede anche il mio nucleo familiare,il suo reddito (pensione sociale)è cumulabile al reddito del mio nucleo? o sono da considerare separati per cui oguno ha diritto alle relative detrazioni previste dal proprio reddito?Grazie

    aniello

    9 febbraio 2010 at 22:31

    • Se mi sta parlando di IRPEF non c’è alcun cumulo fra la sua dichiarazione e quella di sua madre.

      Se invece si riferisce al reddito ISEE allora nella sua dichiarazione va inclusa anche la pensione della mamma.

      Per favore Aniello, le prossime domande su ISEE in questa sezione.

      cocco bill

      10 febbraio 2010 at 13:57

  22. A seguito di un dissesto finanziario/familiare, mi trovo a dover convivere con mia sorella e mio nipote che mi ospitano ed economicamente stanno abbastanza bene. Avendo un debito, del tutto personale, con l’Equitalia mi viene richiesto l’ISEE per ottenere un rateizzo. Ma risultando un buon reddito complessivo il rateizzo mi viene concesso in maniera molto limitata e non compatibile con le mie possibilità economiche. D’altro canto non sono in condizione di trasferire la mia residenza (avrei bisogno di un altro appartamento in affitto che non posso permettermi) e non posso chiedere alla famiglia di mia sorella di pagare anche i miei debiti. All’Equitalia mi dicono che non c’è alcuna possibilità e all’anagrafe mi dicono che non posso richiedere uno stato di famiglia personale convivendo con consanguinei… non so davvero come fare..

    Antonio

    9 febbraio 2010 at 11:51

  23. buongiorno,
    sto compilando la domanda per l’assegno del nucleo familiare e avrei dei dubbi:la mia situazione e’ questa,convivo nella stessa abitazione con la mia compagna(non siamo sposati)e nostra figlia,abbiamo da poco cambiato residenza e ora risultiamo nello stesso nucleo familiare,tutti e due percepiamo un reddito da lavoro dipendente.La domanda e’ questa,visto che la domanda parla sempre di coniuge,devo allegare il modello ANF 42 o no?inoltre la mia compagna deve compilare o meno le pagine ove si chiede dichiarazione del CONIUGE? Devo lasciarle allora in bianco?
    grazie

    sandro

    8 febbraio 2010 at 14:13

  24. salve, una semplice domanda:
    ho 40 anni e 2 figli e convivo con la mia compagna (non siamo sposati), dato che i miei genitori hanno bisogno di un aiuto fisico per per un breve tempo (circa 1 anno) devo fare il cambio di domicilio (all’interno del stesso comune) per andare a vivere a casa dei miei 2 genitori; la mia domanda è questa: a fini irpef io e/o i miei genitori avendo ognuno i propri redditi andiamo incontro a qualche aggravio fiscale?

    delius68

    6 febbraio 2010 at 09:33

    • Solo ai fini ISEE lei cumulerà il suo reddito con quello dei suoi genitori.

      Ma sia chiaro, ai fini ISEE, non IRPEF e solo se cambia residenza (o è costretto a cambiare residenza).

      cocco bill

      6 febbraio 2010 at 10:13

  25. Salve,
    a breve io, mia moglie e mio figlio cambieremo residenza: da quella dei rispettivi genitori alla casa di mia madre, che ha residenza diversa da quella di mio padre ed i miei fratelli, dove ho residenza attualmente. Il mio nucleo familiare sarà composto solo da me, moglie e figlio? E il nucleo familiare dei miei genitori rimarrà invariato, cioe mia madre, mio padre e i miei fratelli formeranno un nucleo familiare diverso dal mio?
    Grazie mille

    Filo

    5 febbraio 2010 at 18:21

    • Il suo nucleo familiare sarà composto da lei, moglie, figlio, i suoi fratelli, da sua madre e da suo padre se sua madre e suo padre hanno scelto come residenza familiare quella di sua madre (scelta da dichiarare presso l’anagrafe del comune in cui risiede sua madre).

      Il suo nucleo familiare sarà formato da lei, moglie e figlio se sua madre e suo padre hanno scelto come residenza familiare quella di suo padre (scelta da dichiarare presso l’anagrafe del comune in cui risiede suo padre).

      Questo nell’ipotesi presunta che sua madre e suo padre non siano legalmente separati.

      cocco bill

      5 febbraio 2010 at 19:10

  26. buona sera vorrei sapere : sono vedova con a carico due figli percepisco la pensione di reversibilita di euro 550 al mese . ora sono incinta e disoccupata il padre vuole iscrivere la bimba sul suo stato famiglia posso richiedere l’assegno di maternita al comune o deve essere iscritta sul mio stato famiglia? il padre ha diritto all’estensione dal posto di lavoro e per quanto tempo , a che percentuale di stipendio . grazie

    roberta

    4 febbraio 2010 at 23:25

    • Lei ha senz’altro diritto all’assegno di maternità comunale. La bimba deve convivere con lei.

      Per quanto riguarda il congedo parentale i padri lavoratori dipendenti possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi L’indennità per astensione facoltativa spetta entro il terzo anno di età del bambino. Per i periodi di congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% dello stipendio.

      cocco bill

      5 febbraio 2010 at 08:01

    • ti disturbo ancora se la bimba è sul mio stato famiglia il papà puo dichiararla a carico al 100% per denuncia dei redditi

      roberta

      4 marzo 2010 at 17:09

      • La ripartizione per carico fiscale è concessa al 50% a ciascun genitori.

        Coniugati e separati possono accordarsi per trasferire il carico fiscale di un figlio al 100% sul genitore che percepisce il reddito più alto.

        cocco bill

        4 marzo 2010 at 17:19

  27. buongiorno,
    io per richiedere la borsa di studio universitaria per l’anno 2008/2009 ho presentato a luglio 2008 l’isee relativo al 2007 in cui sono presenti i redditi miei e di mia madre (divorziata). siccome mia madre poi si è sposata a maggio 2008 l’università mi ha scritto che se non mando i redditi anche del coniuge di mia madre relativi al 2007 mi ritireranno la borsa di studio dato che al momento della dichiarazione risultava già sposata. ma andando a logica, mia madre poteva anche non conoscerlo nel 2007 il suo futuro marito,quindi perchè dobbiamo mettere anche i suoi redditi?oltretutto nel 2007 lui non c’era nemmeno nel nostro stato di famiglia!!vi prego qualcuno mi aiuti..grazie

    kiki

    3 febbraio 2010 at 14:29

    • Perchè quando si presenta l’ISEE i redditi dei componenti il nucleo familiare sono quelli desumibili dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile (quindi 2007).

      Ma, i componenti del nucleo familiare devono essere quelli risultanti al momento in cui si firma la dichiarazione (assumendosi, peraltro, le conseguenze derivanti da una dichiarazione mendace).

      Nel luglio 2008 sua madre era già sposata da due mesi e lei, seppur in buona fede, ha presentato una dichiarazione mendace.

      cocco bill

      3 febbraio 2010 at 16:59

  28. Buongiorno, avrei una domanda da fare agli esperti.
    La mia situazione è questa: convivo con la mia partner in un appartamento in affitto dove abbiamo entrambi spostato la residenza, abbiamo avuto da poco un figlio. Essendo lei disoccupata anche durante la gravidanza so che ha diritto a un assegno di maternità comunale pari a circa 1500 euro spalmato su cinque mesi.
    Al comune mi hanno detto che per avere questo contributo il parametro isee del nucleo familiare a cui appartiene la mamma (per adesso è quello dei suoi genitori) deve essere minore di 32200 euro circa. Non sono sicuro che questo limite sia rispettato dalla sua famiglia mi chiedo non è possibile che io (unico lavoratore della “nuova famiglia” possa fare un isee inserendo in qualche modo la mia partener nel nucleo familiare insieme a mio figlio?

    Marco

    3 febbraio 2010 at 12:57

    • No. Se la sua partner non percepisce un reddito superiore a 2840,51 euro farà sempre parte del nucleo familiare del genitore a cui risulta fiscalmente a carico.

      Anche se non convive con il genitore e anche se quest’ultimo non la dichiara a carico.

      Questa situazione non permarrà solo per adesso. Ma fino a quando la sua partner non si sposa o fino a quando non percepirà un reddito superiore a 2840,51 euro.

      cocco bill

      3 febbraio 2010 at 17:04

  29. buongiorno,
    dovrei iscrivere mia figlia alla scuola materna e ho un pò di difficoltà a compilare i moduli, per quanto riguarda la situazione del nucleo familiare:
    Non siamo sposati, abbiamo una bimba riconosciuta da entrambi i genitori, la bimba ha residenza con me (la mamma) il papà non ha residenza con noi, siamo entrambi genitori lavoratori e CONVIVIAMO. QUAL’E’ IL NOSTRO NUCLEO FAMIALIARE???
    La ringrazio in anticipo per la risposta.
    Saluti

    Angel

    3 febbraio 2010 at 10:19

    • Il nucleo familiare è composto da lei, Angel, e dalla bambina. Insomma, madre e figlia.

      cocco bill

      3 febbraio 2010 at 17:07

    • Buongiorno,
      Vorrei un chiarimento riguardo al concetto di nucleo familiare.
      Io sono residente nel comune di residenza dei miei genitori e sono presente sul loro stato di famiglia pur essendo indipendente economicamente da loro. Sono però domiciliata da 7 anni in un altro comune, dove convivo con il mio fidanzato.
      ai fini ISEE, posso essere considerata nucleo familiare a se stante?
      Grazie anticipatamente per la cortese risposta.
      Laura

      Laura D.

      1 marzo 2010 at 12:10

      • No. Il suo nucleo familiare è al momento quello costituito con i suoi genitori.

        Se cambia residenza può formare un nucleo familiare a sé stante da sola oppure insieme al suo fidanzato (se anche lui percepisce un reddito superiore a 2840,51 euro).

        cocco bill

        1 marzo 2010 at 12:33

  30. Nel caso di due coniugi separati solo effettivamente, da 15 anni, con residenze separate, e in presenza di 2 figli affidati alla madre, come si configura lo stato di famiglia? aggiungo che il padre non ha mai contribuito economicamente al mantenimento di moglie/figli.
    Grazie.

    giulia

    1 febbraio 2010 at 21:54

    • Cosa vuol dire effettivamente? E chi ha affidato i 2 figli? Se vuole riproporre il quesito riformulandolo con maggiore precisione, la prego di farlo in questa sezione.

      cocco bill

      1 febbraio 2010 at 22:38

  31. Buongiorno, dovrei compilare il modello ISEE per l’Università di mia figlia.
    nel nostro stato di famiglia oltre a me stessa ed alle mie due figlie (di 18 e 14 anni) risulta esserci anche il mio compagno, residente con noi. Nella compilazione del modello ISEE si deve tenere conto anche dei suoi redditi?Ringrazio per la sua cortese risposta.

    franca

    1 febbraio 2010 at 14:40

    • Sì, il nucleo familiare di Franca è costituito da lei, il suo compagno e le due figlie.

      cocco bill

      3 febbraio 2010 at 07:25

  32. Salve, la mia questione è piuttosto semplice.

    Io lavoro come dipendente da tre anni ma, spostandomi spesso per lavoro (turismo), non ho mai fatto un cambio di residenza e risulto dunque come coinquilino di mia madre in una casa di proprietà di mio padre. (mentre lui ha residenza altrove).
    Mia sorella ha residenza da sola altrova ma non ha ancora un proprio reddito.

    Da chi è composto il mio nucleo familiare ? Da me solo ? Da me, mia madre e mio padre? Da me, mia madre, mio padre e mia sorella ?

    Grazie per lo spazio.

    Paolo82

    1 febbraio 2010 at 11:46

    • L’opzione giusta è: il nucleo familiare di Paolo è formato da lei Paolo, sua madre, sua sorella e suo padre.

      Paolo lavora, ma convive con la madre.

      La sorella di Paolo se risulta a carico fiscale del padre appartiene al nucleo familiare del padre, indipendentemente da dove risiede. Se risulta a carico fiscale della madre appartiene al nucleo familiare della madre. Ma non ha importanza a quale nucleo sia associabile la sorella di Paolo.

      Infatti, la madre di Paolo, essendo non legalmente separata (presumo, ma è fondamentale come ipotesi) fa parte dello stesso nucleo familiare del coniuge.

      E, dunque ci siamo.

      Ma due coniugi, non separati, con residenza diversa, fanno parte dello stesso nucleo familiare ed in più hanno la facoltà di eleggere residenza del nucleo familiare presso una qualsiasi delle due residenze.

      Dunque, se la madre ed il padre di Paolo eleggessero residenza del nucleo familiare (coniugale) presso la residenza del padre di Paolo (cosa perfettamente specificabile in anagrafe) il nucleo familiare di Paolo sarebbe formato dal solo Paolo.

      N.B. Se la scelta della residenza coniugale non viene effettuata, si ritiene residenza coniugale quella che dà luogo ad un unico nucleo familiare.

      cocco bill

      1 febbraio 2010 at 12:45

  33. Salve,
    vorrei un informazione riguardo l’ISEE da presentare per la domanda di borsa di studio. Le spiego la mia situazione: da novembre 2009 io ed i miei genitori ci siamo trasferiti nella casa di proprietà di mia zia, anche lei trasferitasi in novembre. Perciò credo che da quel momento costituiamo un nuovo unico nucleo familiare. La mia domanda è se per la certificazione dovrò presentare entrambi i redditi di mio padre e mia zia, cioè se verranno considerati insieme per tutto l’anno 2009, cumulandosi, o se quello di zia verrà considerato solo per i mesi in cui si è formato il nuovo nucleo. Spero di esser stata chiara. La ringrazio

    Serena

    29 gennaio 2010 at 22:22

  34. cosa devo fare per porre uan domanda sulla formazione del nucleo familiare?
    Grazie e saluti

    chiara

    29 gennaio 2010 at 20:56

    • La scriva, non si preoccupi. Per questo tipo di domande non c’è una sezione particolare, per cui va bene anche qui.

      cocco bill

      29 gennaio 2010 at 21:27

  35. sono separato e convivo con la mia compagna , la quale non lavora, coabitiamo, può essere un soggetto a carico irpef e nella dichiarazione isee posso inserirla nel nucleo familiare? grazie

    mario

    29 gennaio 2010 at 16:46

    • La sua compagna non può essere un soggetto a suo carico IRPEF.

      Se la sua compagna non è sposata e/o se non è a carico IRPEF dei genitori (guadagnando non più di 2840 euro) deve inserirla nel nucleo familiare e deve includere i suoi redditi.

      cocco bill

      29 gennaio 2010 at 17:39

  36. Salve! Vengo subito al mio quesito. Premetto che sono un ragazzo padre. Ho un figlio a carico di cui mi vengono riconosciute tutti le agevolazioni previste in tema di detrazioni e assegni familiari e tale figlio è inserito nel mio stato di famiglia. Il bambino vive e frequenta una scuola in altro Comune diverso dal mio. Ho presentato istanza per ottenere le agevolazioni previste in tema di buoni pasto nella scuola frequentata dal mio bambino. Dovendo allegare la certificazione ISEE il CAF non mi ha riconosciuto il figlio e di conseguenza il reddito che mi risulta dall’ISEE è alto!
    DOMANDA: E’ possibile tale diversità visto che di fatto godo delle detrazioni e assegni familiari previste dalla norme in vigore?
    Grazie per la risposta!
    Saluti

    Maurizio

    29 gennaio 2010 at 12:50

    • Possibilissimo. Il minore fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive.

      Per gli assegni e le detrazioni, invece, queste si ottengono anche se non c’è convivenza.

      cocco bill

      29 gennaio 2010 at 17:42

  37. Salve non so se è il posto giusto per fare queste domande visto che non riguarda l’I.S.E.E. Ma ho necessita di capire alcuni concetti.
    -Mia madre ormai sono più di due anni che per motivi di salute abita a casa mia. Abbiamo due stati di famiglia separati perchè proprietari di una abitazione ciascuno. e quindi di residenze anagrafiche separate. Come faccio a dimostrare che lei convive con me?
    – per dimostrare la convivenza devo farla rientrare nel mio stato di famiglia e quindi cambiare la sua residenza?
    – se cambio la residenza di mia madre, la casa di sua proprietà che fine fa? le utenze a chi devo intestarle?
    (io non ci sto capendo niente… ma le leggi non dovrebbero essere di semplice interpretazione?)
    Grazie e scusate il disturbo

    illuso

    28 gennaio 2010 at 18:28

    • 1) Sua madre deve cambiare residenza e deve acquisire la sua.

      2) non mi è chiara la sua seconda domanda. Disdice i contratti di fornitura di luce, acqua e gas se lo ritiene opportuno. Affitta la casa o la lascia a disposizione di sua madre e sua.

      cocco bill

      28 gennaio 2010 at 20:08

  38. Buongiorno,
    io e il mio compagno abbiamo un bambino piccolo, conviviamo e non siamo sposati. Il mio compagno ha però la residenza in un altro comune. La mia domanda è:
    – nella dichiarazione per le detrazioni d’imposta del 2010, e’ giusto segnare mio figlio al 50%, anche se il papa’ è in un nucleo familiare a parte? Non e’ in contrasto con quello che dichiareremo per il calcolo dell’ ISE, basandoci cioe’ sul nucleo familiare di sola mamma e figlio?
    – e’ giusto che sia solo la mamma, quindi a chiedere l’assegno famigliare?

    Grazie infinite

    Lucia

    28 gennaio 2010 at 13:28

    • Lei non può ripartire la detrazione al 50%. Ciò è consentito solo ai genitori coniugi ed ai genitori coniugi separati legalmente. Ed in effetti si parla di detrazioni per coniuge (non separato), figli ed altri familiari a carico (fra gli altri familiari è compreso il coniuge legalmente separato se ha un reddito non superiore a 2840,51 euro).

      Nella sua situazione bisogna scegliere: o fruisce lei della detrazione al 100% o ne fruisce il papà (sempre al 100%).

      Non c’è contrasto alcuno, fin quando il figlio sarà minore (supponendo che la legge ed il vostro stato civile restino immutati). I figli minori appartengono sempre al nucleo familiare del genitore con cui convivono!

      Il giorno che suo figlio raggiungerà la maggiore età – ammesso che tutto resti immutato – suo figlio verrà associato al nucleo familiare del genitore a cui risulta fiscalmente a carico.

      Anche l’assegno familiare può essere richiesto da lei o (in alternativa) dal suo compagno per il solo figlio.

      cocco bill

      28 gennaio 2010 at 14:08

  39. Mia figlia 17 anni ha avuto una bimba riconosciuta dal papà che vive in un altro comune. Almeno sino alla sua maggiore età lei e la bimba saranno anagraficamente nel mio stato di famiglia.
    Io lavoro ed anche mio genero.
    Volendo fare il certificato ISEE per verificare se mia figlia ha diritto all’assegno di maternità devo farlo io con il mio reddito oppure il papà?
    Se devo farlo io qual’è il mio nucleo di famiglia?

    ASIA

    27 gennaio 2010 at 15:29

    • La domanda deve farla lei essendo sua figlia minorenne. Il nucleo familiare di riferimento per l’ISEE è costituito da nonna, figlia e nipote.

      L’ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO è una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio biologico o adottato, o in affidamento preadottivo. Per le nascite o per gli ingressi in famiglia relativi a tutto il 2009, l’importo dell’assegno è pari a 1.902,90 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una indennità, ma di importo inferiore.

      L’assegno spetta se:

      * la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del bambino;
      * la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;
      * la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.

      Per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps entro sei mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, altrimenti perde il diritto.

      L’ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI è una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia.

      A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

      L’assegno spetta alla donna che:

      * non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un’indennità di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno del Comune può esserle riconosciuta la differenza);
      * vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall’Indicatore della situazione economica (ISE), il cui valore per il 2009, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre persone, è di 32.222,66 euro.

      L’assegno va chiesto al Comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall’Inps.

      cocco bill

      27 gennaio 2010 at 22:52

      • GRAZIE PER LE PREZIOSE ISTRUZIONI.BUON LAVORO

        Anonimo

        28 gennaio 2010 at 12:40

  40. Buongiorno! Vorrei sottoporLe un quesito. Ho un debito con Equitalia, la quale mi chiede la presentazione del Mod.Isee per ottenere la rateazione. Ho 43 anni e sono convivente con i miei genitori e mio fratello. Sono obbligata a presentare tutta la loro documentazione? In questo caso non si tratta di riduzioni familiari o provvedimenti di sostegno al reddito, dove l’effettivo ammontare del reddito familiare pò fare la differenza, ma solo di poter ottenere una rateazione di un MIO debito unipersonale, del quale, per legge nessun altro è tenuto a rispondere.

    Luisa P.

    27 gennaio 2010 at 15:22

    • Certo, il debito è suo e non riguarda il nucleo familiare a cui lei appartiene. Ma è anche vero che nemmeno Equitalia, per legge, è obbligata a concedere la rateazione.

      Tuttavia, l’agente della riscossione ha voluto adottare dei criteri propri per individuare una “oggettiva situazione di difficoltà” e cercare di venire incontro ai debitori in affanno concedendo loro la dilazione degli importi a ruolo.

      Il metodo scelto è stato quello quello dell’indicatore della situazione economica equivalente.

      cocco bill

      27 gennaio 2010 at 22:43

  41. Buongiorno, mio fratello vive in casa dei miei genitori, è disoccupato dal 22/12/2009 e deve presentare l’ISEE per un tirocinio post diploma retribuito, non è carico dei miei genitori almeno fino ad ora, vorrei sapere:
    deve indicare nel nucleo familiare anche i miei genitori?
    Bisogna indicare i redditi sia dei miei genitori che suo?
    Grazie

    daniela

    27 gennaio 2010 at 15:17

  42. Un chiarimento…..
    Io sono un genitore di un bimbo di 4 anni e mezzo, sono legalmente separato.
    Il bambino, così come da legge in vigore 54/06 è in affidamento congiunto.
    Per motivi di scelta la sua residenza è rimasta essere con la madre. io mi sono trasferito dai miei genitori. Di fatto provvediamo, da ricorso di separazione ufficiale, al 50% delle spese dirette che riguardano il bambino.
    Alla data la madre non chiede nessun assegno familiare perchè visti i suoi redditi non potrebbe percepirli, io invece ho i requisiti per il reddito.
    Posso chiedere l’assegno familiare per mio figlio ?
    Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi e chiarire questo dubbio.
    Michele Volpe

    Michele Volpe

    27 gennaio 2010 at 15:00

    • Si può chiedere l’assegno familiare per il figlio, anche se non convive con il padre.

      cocco bill

      27 gennaio 2010 at 22:36

  43. Sono uno studente, da circa un anno sono a carico di mia sorella che lavora, abbiamo la stessa residenza in una casa di propietà dei nostri genitori, nello stato di famiglia risultiamo solo noi due. Nell’ISEE io devo dichiarare il nucleo familiare composto solo da me e mia sorella e il suo reddito, è corretto?

    marcello

    27 gennaio 2010 at 14:17

    • Corretto.

      Quando parla di essere a carico di sua sorella intende a carico IRPEF perchè suo padre non lavora. Corretto?

      cocco bill

      27 gennaio 2010 at 14:38

  44. buongiorno devo presentare l’isee, se io ho residenza a lecce a casa dei miei ma ho domicilio a roma dove lavoro e vivo in affitto e sono fiscalmente indipendente dai miei, posso presentare un isee che indichi il mio reddito e basta o servono anche i redditi dei miei???

    maria

    27 gennaio 2010 at 09:44

    • Il suo nucleo familiare è costituito da lei e dai suoi genitori. Nell’ISEE rientrano anche i redditi dei suoi genitori.

      cocco bill

      27 gennaio 2010 at 14:39

  45. Salve vorrei sapere nel mio caso come posso richiedere gli assegni familiari:
    Il mio nucleo è composto da me, mia figlia avuta dal mio ex marito e che adesso abbiamo in corso una separazione giudiziale e per ultimo mio figlio appena nato e riconosciuto da un nuovo compagno. Entrambe i padri non abitano con noi e il mio ex marito percepisce ancora i nostri assegni familiari. Vorrei chiedere, dato che non ho nessun reddito e nessuna posizione tutelata, a quale dei due genitori chiedere di fare la domanda al proprio datore di lavoro e in che modo. Grazie in anticipo

    MARY

    26 gennaio 2010 at 15:54

    • Nel suo caso, poichè lei non percepisce reddito, l’assegno può essere richiesto solo da suo marito. Naturalmente suo marito potrà richiederlo per lei e per vostra figlia.

      La tabella di riferimento è questa.

      Ora, l’ assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. Nel suo caso almeno fino a quando non sarà omologato l’accordo o verrà pronunciata la sentenza di separazione.

      La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell’assegno.

      Il modulo da utilizzare è questo.

      Il pagamento dell’assegno sarà effettuato dal datore di lavoro secondo le modalità indicate dal richiedente.

      Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

      cocco bill

      27 gennaio 2010 at 07:25

      • Quindi anche se il mio stato di famiglia è composto solo da me e i miei figli rientro comunque nella tabella di mio marito solo con la figlia? E per quanto riguarda il nuovo nato (figlio naturale) avuto dal mio nuovo compagno non c’è mezzo di poter prendere gli assegni anche per lui dal padre naturale? Ancora mille grazie

        MARY

        27 gennaio 2010 at 10:29

        • Può richiederli il suo compagno, ma solo per il figlio.

          La tabella per la verifica del reddito e il relativo importo dell’assegno è questa.

          cocco bill

          27 gennaio 2010 at 14:43

          • Ok, adesso è tutto chiaro ma devo chiederti ancora un paio di cose. Nell’ANF/DIP SR57 che dovrei compilare io chi è il richiedente?..io o lui? E alla voce DICHIARO quale delle due scelte devo barrare?
            Un’ultima cosa.. sai dirmi che moduli servono invece al mio compagno?
            Grazie ciao

            Nell’ANF SR57 il dichiarante è lei. Fino alla separazione lei è coniuge (ma anche dopo, fino al divorzio lei è coniuge separata). Dunque può barrare la prima opzione, ma deve spuntare anche la seconda opzione in quanto lei non è una lavoratrice dipendente.

            Il suo compagno deve compilare questo modulo.

            Anonimo

            27 gennaio 2010 at 18:48

          • Ciao sono ancora io, il mio compagno mi chiede se nel compilare la domanda per gli assegni familiari deve inserire nel suo nucleo i suoi genitori visto che lui vive con loro e fà parte della loro famiglia anagrafica… Ho letto poi che in questo caso è richiesto l’ANF43 per il figlio naturale e l’ANF-DIP SR65 da parte mia.. è corretto? Mille grazie

            Scrivo qui perché il numero di repliche è limitato da sistema. L’inclusione dei genitori del suo compagno è senz’altro necessaria. Per i moduli per avere certezza è meglio verificare con i funzionari dell’INPS presso la sede circoscrizionale competente.

            MARY

            1 febbraio 2010 at 14:46

          • Ho ancora un’altra cosa da chiederti se posso..volevo sapere se è giusto che nel mio ISEE il nucleo comprenda solo me e i miei figli (come indica la mia famiglia anagrafica)… Ti chiedo questo perchè all’ufficio che me lo ha fatto ho dovuto dare una fotocopia della carta del giudice in cui si fissava la prima udienza avente come oggetto separazione giudiziale.. è quindi escluso il mio coniuge in questo caso dal nucleo? E per quanto riguarda gli assegni familiari invece ne fà parte?

            MARY

            1 febbraio 2010 at 18:21

  46. Salve. Io e la mia ragazza (entrambi con reddito inferiore a 2840,5) conviviamo nella casa di mio padre che, al momento, vive presso un’altra abitazione. Ai fini dello stato di famiglia, come si considera tale situazione?
    E se a breve io e lei dovessimo sposarci, cosa cambierebbe?
    Grazie mille per la disponibilità
    Luca

    Luca

    26 gennaio 2010 at 14:22

    • Lei, indipendentemente da dove vive suo padre, fa parte del nucleo familiare di suo padre.

      E lo stesso vale per la sua ragazza, che fa parte del nucleo familiare dei genitori della ragazza.

      Indipendentemente dalle modalità con cui l’ufficiale d’anagrafe ha registrato la residenza di entrambi presso l’unità abitativa in cui convivete.

      cocco bill

      27 gennaio 2010 at 07:42

  47. Buongiorno, sono una ragazza che risulta residente con un padre pensionato e invalido e una madre casalinga (gli stessi stanno pagando il mutuo della loro prima abitazione). Lavoro, ho un reddito superiore a 2840,51 euro. Desidero comperare una casa (prima casa) e desidererei richiedere i contributi regionali per prima abitazione. Nel presentare il modulo ise esee devo conteggiare oltre il mipo reddito anche quello di mio padre? Mi conviene nel caso spostare la mia residenza altrove? magari sola? o con mia nonna (ha una pensione minima ed essendo invalida una accompagnatoria, inoltre vive in una casa di proprietà 1/3 di cui è usufruttuaria)? grazie

    rosy

    26 gennaio 2010 at 10:35

    • Il suo nucleo familiare è composto da lei e dai suoi genitori.

      Certamente le conviene spostare la sua residenza, purché possa dimostrare di percepire un reddito superiore a 2840,51 euro.

      Altrimenti è inutile. Continuerebbe a far parte del nucleo familiare di suo padre anche trasferendosi al polo nord.

      cocco bill

      27 gennaio 2010 at 07:45

  48. Coppia di fatto con bambina.
    Mamma e bambina residenti nella stessa abitazione in un comune.
    Padre, che ha legalmente riconosciuto la bambina, residente in comune diverso.
    Abitazione dove risiedono mamma e figlia è di proprietà del padre ed in comodato d’uso alla mamma.
    COME E’ COMPOSTO IL NUCLEO FAMILIARE?

    matteo

    25 gennaio 2010 at 10:27

    • Il nucleo familiare è composto da lei e dalla sua bambina.

      Se lei, però, non percepisce reddito superiore a 2840,51 euro viene “risucchiata”, insieme alla bambina, nel nucleo familiare di suo padre (o comunque di un genitore che percepisce reddito).

      cocco bill

      25 gennaio 2010 at 17:00

  49. Volevo porle una domanda: Siccome devo fare l’isee posso farlo adesso dichiarando i redditi 2008 o devo aspettare Giugno, la dichiarazione dei redditi 2010… A me serve adesso. La ringrazio

    frank

    23 gennaio 2010 at 20:38

    • Se lo fa adesso, l’unica dichiarazione attendibile è quella del 2009 – redditi 2008. E a questa deve far riferimento.

      cocco bill

      23 gennaio 2010 at 21:02

  50. Salve,

    risiedo con mio fratello, ma sono a carico irpef di un mio genitore.
    se il mio genitore che mi ha a carico per quanto concerne l’IRPEF decidesse di eliminare il carico, allora automaticamente dalla dichiarazione successiva il mio nucleo familiare sarebbe composto da me e mio fratello? grazie

    Giorgio

    22 gennaio 2010 at 10:42

    • Non funziona così.

      Non basta la rinuncia alla detrazione. Per non essere tragici, diciamo che basta far licenziare suo padre e non fargli trovare un nuovo lavoro.

      cocco bill

      23 gennaio 2010 at 21:06

      • Mi scusi ma se uno taglia i ponti con il padre, e vuole decidere di mantenersi da solo in una residenza autonoma, non può farlo?

        Anonimo

        23 gennaio 2010 at 21:18

        • Certamente può farlo. Basta che dimostri di avere un reddito annuale almeno superiore a 2840,51 euro. Non è tanto. Dico 2840,51 euro in un anno.

          cocco bill

          24 gennaio 2010 at 02:36

          • E’ giusto, non è tanto. E’ proprio questo requisito del reddito che mi mancava. La ringrazio vivamente, è molto disponibile.

            Giorgio

            24 gennaio 2010 at 09:10

      • Grazie per la risposta.
        sono maggiorenne e risiedo in un’abitazione con mio fratello diversa da quella di mio padre. Vorrei divenire indipendente e iniziare a lavorare. Per questo benedetto carico IRPEF risulto però ancora a carico di mio padre e rientro nel suo nucleo familiare, non nel nucleo di mio fratello. Quindi Le chiedevo: se mio padre elimina il carico IRPEF nella prossima dichiarazione, non farò più parte del nucleo di mio padre? Bisogna far trascorrere un certo arco di tempo? grazie mille

        Giorgio

        23 gennaio 2010 at 21:26

        • mi scusi mi sono dimenticato di dirLe una cosa: nel caso non raggiungessi i 2840 euro di reddito annuo, il carico IRPEF dell’anno prossimo potrebbe essere in ogni caso attribuito a mio fratello?

          Giorgio

          23 gennaio 2010 at 21:45

          • Le ho già spiegato, Giorgio, che se c’è un padre che lavora e produce reddito non possiamo sceglierci un fratello. C’è una gerarchia sancita per leggeper quel che riguarda il carico IRPEF e bisogna seguire quella. Soprattutto quando si tratta di alterare, procedendo in modo diverso, il reddito del nucleo familiare. Si tratterebbe, praticamente, di elusione.

            cocco bill

            25 gennaio 2010 at 16:55

          • salve. scusi per la ripetitività ma questo messaggio l’avevo scritto prima della sua ultima risposta. mi era venuto un dubbio e così Le ho mandato un messaggio prima che mi rispondesse.

            Giorgio

            25 gennaio 2010 at 19:51

  51. salve, ho cercato leggendo tutta la pagina e le varie domande ma ho ancora alcuni dubbi:
    vivo con il mio ragazzo in una casa di proprieta’ al 50% mia e 50% sua con mutuo.
    io non lavoro e non percepisco nessun reddito.sono separata legalmente.
    ora ai fini del calcolo isee come sono piazzata?
    posso essere messa a carico del mio ragazzo nella sua dichiarazione dei redditi?
    grazie

    mariella

    21 gennaio 2010 at 20:45

    • Per quanto riguarda l’IRPEF il suo ragazzo non può assolutamente inserirla a carico. Lei non rientra nella categoria di “altri familiari” del suo ragazzo.

      Per quanto attiene l’ISEE bisogna verificare se lei risulta a carico fiscale di suo padre o sua madre. Mi faccia sapere.

      cocco bill

      21 gennaio 2010 at 22:35

      • come faccio a sapere se sono a carico di mio padre o mia madre?

        mariella

        21 gennaio 2010 at 23:04

        • Se lei non ha reddito superiore a 2840,51 euro e se almeno uno dei due genitori lavora o è pensionato, lei è a carico IRPEF.

          cocco bill

          23 gennaio 2010 at 21:35

          • quindi per riassumere, io non lavoro e non ho reddito, sono residente ad un indirizzo diverso da quello dei miei genitori pensionati e quindi uno di loro puo’ mettermi a carico.
            ma io posso richiedere l’esenzione dei ticket per le visite mediche ed i farmaci?
            grazie ancora

            Se il reddito ISEE riferito al nucleo familiare a cui appartiene lo consente.

            mariella

            24 gennaio 2010 at 18:36

  52. salve, ho alcuni dubbi (magari banali):
    – convivo (ma non siamo sposati) col mio compagno e stiamo per avere un bimbo, per la dichiarazione isee servono i doc di entrambi, ma per il c/c, anche di questo serve di entrambi o solo il mio?
    – è ininfluente a tale dichiarazione se io ho un reddito più basso del mio compagno?

    grazie mille

    Jugine

    21 gennaio 2010 at 15:02

    • Il reddito e la consistenza patrimoniale del suo nucleo familiare è comprende redditi e patrimonio di entrambi i componenti, lei ed il suo compagno.

      cocco bill

      21 gennaio 2010 at 22:39

  53. Buongiorno, convivo con la mia compagna in una casa comprata in comune (50% io 50% la mia compagna). Abbiamo 2 figli riconosciuti. La mia compagna lavora part time e al momento si trova in maternità per la nascita del secondo figlio. Fino ad oggi lei ha ricevuto un assegno familiare per il primo figlio indicando (su precisa indicazione dell’Inps) un nucleo familiare composto solo da lei e dal primo figlio (visto che non siamo sposati). Come mai per l’isee invece il nucleo familiare dovrebbe comprendere anche me?

    eolo

    21 gennaio 2010 at 10:27

    • Se all’anagrafe risultano due schede individuali presso l’unità abitativa condivisa, si spiega il perché.

      Se invece entrambi, lei e la sua compagna, fate parte della stessa famiglia anagrafica (stesso stato di famiglia) allora bisogna capire se la situazione anagrafica della sua compagna, nel momento in cui ha presentato domanda all’INPS per l’assegno familiare, era la stessa di adesso.

      Se era la stessa di adesso, la sua tabella resta comunque questa, ma il nucleo familiare è, a mio parere, composto da lei e dalla sua compagna ed i redditi del nucleo familiare anche.

      cocco bill

      21 gennaio 2010 at 22:47

  54. Buongiorno.
    cortesemente avrei bisogno di alcuni chiarimenti riguardanti la mia situazione familiare.
    il giorno 08/02/2010 firmerò in tribunale la separazione consensuale. So che dopo circa 40 giorni arriverà l’omologa.
    Ho un bambino di tre anni che risiede insieme al padre nella casa che è per metà di mia proprietà e metà di mio “marito”.
    Non riesiedo puù in quella casa da luglio 2009 ed ho un diverso indirizzo. Il bambino è affidato ad entrambi e l’avvocato ha stabilito un contributo minimo che devo pagare ogni mese per il bambino.
    Da dicembre convivo con il mio compagno, stesso indirizzo.
    devo compilare il modulo ISEE per la mensa scolastica di mio figlio.
    So che il bambino risulta nello stato di famiglia insieme al padre poichè risiede nella stessa casa.
    ciò vuol dire che nel mio stato di famiglia mio figlio non risulta?
    Mio figlio rimane comunque per metà a carico mio?
    Il mio nuovo stato di famiglia sarà composto solo da me oppure io ed il mio convivente formiamo nuovo nucleo?
    Nel ringraziarla per le informazioni, le auguro buon proseguimento.

    Loredana

    20 gennaio 2010 at 10:33

    • Lei ed il suo convivente formate un nucleo familiare se appartenete alla stessa famiglia anagrafica. Cioè se non avete chiesto la registrazione di una situazione diversa quando il secondo elemento ha ottenuto la residenza presso l’unità abitativa.

      Il suo ex marito e suo figlio formano un altro nucleo familiare.

      cocco bill

      25 gennaio 2010 at 17:05

  55. Salve , volevo un consiglio
    HO con la mia compagna un figlio riconosciuto , loro hanno una residenza diversa dalla mia e volevo trovare la miglior soluzione per trasferire di residenza il bambino in quanto vorrei iscriverlo alla scuola materna nel municipio in cui risiedo.
    I dubbi stanno nel fatto che la madre prende l’assegno familiare in busta paga (guadagna circa 4500 euro lordi annui) e cambiando ,nel caso la residenza e quindi , il proprio nucleo familiare il modulo ISEE richiesto per la domanda degli assegni includerebbe anche me ( circa 40000lordi annui)e perderemmo una quota ragguardevole. che altre conseguenze fiscali ci sono cambiando la residenza?
    Il vivere nella stessa casa ha valore di convivenza? Se si cosa vuol dire?
    E’ molta carne al fuoco… vi ringrazio in anticipo

    Andrea

    19 gennaio 2010 at 19:16

    • Vivere sotto lo stesso tetto implica l’appartenenza ad una medesima famiglia anagrafica. Eccezioni si possono avere quando il “vivere sotto lo stesso tetto” è motivato da un rapporto giuridico (ad esempio un collaboratore familiare che si “installa” in casa) oppure da una dichiarazione congiunta del residente e dell’ospite (residenza temporanea motivata da spirito di ospitalità o da esigenze di studio o di lavoro).

      In questo caso si hanno convivenze (cioè si vive sotto lo stesso tetto ma non si finisce nello stesso stato di famiglia)

      Ma sulle eccezioni decide l’ufficiale di anagrafe. Il concetto è che se due persone convivono esiste un vincolo affettivo e si forma una sola famiglia anagrafica.

      Per non rendere complessa la questione e dare informazioni sbagliate le aggiungo che nel suo caso (qualora lei, la sua compagna ed il bambino vi trasferiste sotto lo stesso tetto) il nucleo familiare verrebbe a coincidere con la famiglia anagrafica.

      Un unico stato di famiglia, una sola famiglia anagrafica, un nucleo familiare a sé stante.

      Dal punto di vista fiscale per lei nulla cambia. Lei potrà continuare a detrarre fiscalmente suo figlio riconosciuto. E continuerà a non poter detrarre la sua compagna.

      Riflessi negativi sulla sua compagna: nell’ISEE dovrebbe ricomprendere i redditi di Andrea.

      cocco bill

      25 gennaio 2010 at 17:24

  56. Guardi, dopo che ho presentato al CAF questa Vs. pagina Web, e una pagina dell’INPS in cui si descrive il comportamento da tenere nel mio caso specifico, si sono dovuti ricredere. Io non penso che stessero difendendo la loro tesi sulla base di particolari interpretazioni giurisprudenziali o nuove circolari dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate: me le avrebbero fatte leggere, non crede? Se ha delle notizie fresche in merito sia così gentile da farmelo sapere.
    grazie per la disponibilità

    Giorgio

    19 gennaio 2010 at 17:27

    • Grazie della precisazione Giorgio. Stavo già cominciando a rimettere in discussione tutto, perchè, forse non sembra, ma in alcune leggi c’è una ratio sottesa. E questa sull’ISEE mi sembrava coerente agli scopi che si prefigge.

      Non mancherò, nel caso, di metterla al corrente di eventuali novità.

      cocco bill

      19 gennaio 2010 at 18:07

  57. Salve,

    Le descrivo la mia situazione. Famiglia composta da quattro componenti; genitori divorziati; io e mio fratello risediamo insieme in un’abitazione diversa da quella dei nostri genitori. Io sono inoccupato (studente), mentre mio fratello lavora. Io sono ancora a carico IRPEF di mio padre.
    Ben 2 centri di assistenza fiscale mi hanno compilato l’ISEE indicando un nucleo familiare composto solo da me e mio fratello, affermando che il carico IRPEF di mio padre nei miei confronti non ha valenza ai fini ISEE, bisogna vedere solo lo stato di famiglia (!), in cui risultiamo solo io e mio fratello. Avendo studiato un po’ di diritto tributario, mi sono battuto per una tesi diversa, e alla fine hanno dovuto ammettere (!) che il carico IRPEF è fondamentale.
    Quindi a questo punto la mia domanda è:
    1) ai fini dell’individuazione del nucleo, ho compreso che faccio parte del nucleo di mio padre, mentre mio fratello fa un nucleo a parte. E’ così? anche se io e mio fratello abbiamo la stessa residenza? Ormai non so più di chi fidarmi! Per favore aiutatemi!
    grazie mille

    Giorgio

    19 gennaio 2010 at 15:56

    • L’art. art. 2 comma 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130 dice:

      “… Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico …”

      Ora, l’unica spiegazione è che sia intervenuta qualche nuova legge, e che sia a me sfuggita.

      cocco bill

      19 gennaio 2010 at 16:29

      • Mi scusi ma questa informazione l’ho trovata anche in questo sito: un po’ più su c’è disegnata una freccia con un TRANNE SE: quello credo sia il mio caso specifico.

        Giorgio

        19 gennaio 2010 at 16:44

        • Riformulo la risposta. Probabilmente sono stato poco chiaro.

          Io son d’accordo con lei. Lei fa parte del nucleo familiare di suo padre.

          L’art. art. 2 comma 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130 dice:

          … Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico …”

          Mi faccia capire se ci siamo sincronizzati.

          cocco bill

          19 gennaio 2010 at 16:52

          • si adesso ho capito:in effetti la prima parte della citazione del decreto mi aveva confuso. Senta ma Lei che ne pensa del fatto che un ACLI mi ha fatto una dichiarazione ISEE errata? Nonostante abbia chiesto più volte di controllare meglio questa mia situazione particolare? Occorre segnalare alle autorità il fatto?

            Scusi Giorgio, se le rispondo qui, ma sono esaurite le repliche. Beh, il fatto che due CAF siano concordi nel considerare in modo diverso la questione mi allarma. Non è detto che sbaglino loro. E dunque, sto cercando di capire dove sto sbagliando io. La legge è quella che ho riportato, e ciò si verifica facilmente. Ma è possibile che siano intervenute successive modifiche alla normativa o interpretazioni giurisprudenziali diverse. Piuttosto sarebbe interessante ed utile sapere perchè interpretano in modo diverso quell’articolo di legge che sembrerebbe chiaro. Ci sarà una ragione … Vedremo.

            Giorgio

            19 gennaio 2010 at 17:05

  58. buongiorno.vorrei illustrare la mia situazione.
    vivo con il mio compagno con il quale ho una bimba legalmente riconosciuta. il problema e che abbiamo residenze separate ed io e la mia bimba risultiamo nello stesso stato di famiglia con mia madre e mio fratello non avendo io mai cambiato residenza.nel 2008 ho lavorato ed ho presentato la denuncia dei redditi.ora percepisco la disoccupazione ed ho ricevuto anche il cud 2009 dall’inps. adesso dovrei fare domanda per alcuni aiuti sociali e presentare il certificato isee.volevo sapere se,dato la denuncia dei redditi fatta nel 2008,io debba inserire anche la pensione di mia madre(mio fratello non ha reddito).e volevo chiedere se io e la mia bambina possiamo costituire nucleo a parte pur avendo la stessa residenza con mia madre e mio fratello.

    Anonimo

    19 gennaio 2010 at 14:34

    • No signora, il suo nucleo familiare è costituito da lei, sua, figlia, mamma e fratello.

      cocco bill

      19 gennaio 2010 at 16:22


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