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Written by cocco bill

30 gennaio 2010 a 12:41

351 Risposte

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  1. Salve, mio marito é lavoratore stagionale, io casalinga e abbiamo 4 figli, il più grande diventa maggiorenne a Luglio e per aiutare la famiglia nelle vacanze estive spero che lavori, la mia domanda: se nei 3 mesi raggiunge un reddito lordo di 3.000 euro,non sarà più a carico per le detrazioni? per gli assegni familiari? non potrò più inserirlo per la dichiarazione isee? Alla fine invece di essere un aiuto diventerebbe una perdita? E dovrei comunicare a qualcuno che nei 3 mesi stà lavorando? lui è studente x il resto dell’anno.Grazie per la risposta.

    Antonella

    19 marzo 2010 at 08:23

    • Gli assegni familiari suo marito li perde comunque con il raggiungimento della maggiore età di suo figlio (ferma restando la possibilità di poterli ottenere per gli altri minori).

      Le detrazioni fiscali IRPEF per figlio a carico, invece, non dipendono dall’età. Ma se suo figlio percepirà nel 2010 un reddito lordo superiore a 2840,51 euro, perderà anche quelle.

      Il suo nucleo familiare per tutte le DSU ISEE che presenterà a partire da marzo/aprile 2011 (data in cui suo figlio dovrà ricevere il CUD, cioè l’attestazione dei redditi percepiti nel 2010) dovrà tener conto dei redditi percepiti da suo figlio (siano essi superiori o meno a 2840,51 euro).

      cocco bill

      19 marzo 2010 at 10:54

      • Grazie x la risposta veloce, mi restano ancora dei dubbi sugli assegni, perchè guardando sul sito inps, io avevo capito che essendoci 4 figli potevamo chiedere gli assegni anche per il maggiore fino a 21 anni purchè studente o apprendista, pensavo che cambiasse l’importo dell’assegno dovendo aggiungere il reddito del figlio (sempre se troverà un lavoro).Di sicuro sbaglio io. Complimenti a tutti x l’aiuto che date,Vi ho scoperto per caso, ma non Vi perdo più.

        Antonella

        19 marzo 2010 at 16:08

        • Lei non sbaglia. Fino a luglio, compimento del 21° anno di età, potrà richiederli. Evidentemente mi sono espresso male.

          cocco bill

          19 marzo 2010 at 17:04

  2. Salve,
    avrei alcune domande da farle….sono molto confusa…
    Il mio compagno è sul mio stato di famiglia ma non è il padre dei miei figli…devo mettere anche il suo reddito nella domanda per gli assegni famigliari dei miei figli?
    Se non ho capito male il mantenimento che si percepisce per i bambini non và dichiarato nella domanda per gli assegni giusto?
    Nel caso in cui uno sbagli a compilare le richieste di assegni e dichiari quindi cose non vere cosa succede? L’inps verifica e non ti accetta le domande o ce il rischio che se ne accorga trà anni!!!!!!!!!!!!!

    Stella

    18 marzo 2010 at 20:03

    • 1) il suo compagno fa parte del nucleo familiare e quindi il suo reddito ed il suo patrimonio deve essere inserito nella dichiarazione DSU/ISEE;

      2) l’assegno di mantenimento per i figli non può essere dedotto da chi lo eroga e quindi non costituisce reddito per chi ne beneficia. L’assegno per il coniuge va invece dichiarato da chi lo percepisce;

      3) la DSU, dichiarazione sostitutiva unica, è un atto nel quale chi sottoscrive si assume le responsabilità penali per eventuali dichiarazioni mendaci. Oltre a a dover restituire gli importi per i servizi fruiti, dunque, si risponde di falso ed in alcuni casi, anche di truffa ai danni dello stato (art. 640 c.p.p.)

      cocco bill

      19 marzo 2010 at 06:53

      • Buona sera,
        la ringrazio molto per le informazioni,questa mattina sono stata all’inps e l’impiegata mi ha detto che il reddito del mio compagno non va inserito nei redditi del nucleo famigliare perchè, anche se è nel nostro stato di famiglia, non è il padre dei miei figli ne mio marito…
        Non so che fare…a volte mi sembra che questi impiegati ne sappiano meno di me e che le situazioni come la mia non siano affatto tutelate o forse neanche contemplate da queste istituzioni…cosa centra il reddito del mio compagno?lui non ha doveri verso i miei figli, loro hanno un padre.
        E soprattutto perchè il reddito del mio compagno vale se io devo richiedere gli assegni famigliari e poi, se chiedo che sia lui a percepirli perchè io non lavoro, allora non può prenderli perchè lui non è il padre?
        Lo trovo terribilmente ingiusto….
        Tralasciando questo discorso, non dò retta all’impiegata allora?

        Stella

        19 marzo 2010 at 20:36

  3. salve, per lamaternità che si prende quando una donna è disoccupata, se mio marito ha una residenza diversa ci sono problemi==??

    CNZ

    18 marzo 2010 at 12:27

    • La diversa residenza del marito, non rileva.

      Infatti, l’assegno spetta se la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita non siano trascorsi più di nove mesi.

      Per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps entro sei mesi dalla nascita, altrimenti perde il diritto.

      cocco bill

      18 marzo 2010 at 12:44

  4. Salve, convivo con il mio compagno da tre anni (stessa residenza e domicilio) ed abbiamo un figlio. Lui lavora con un contratto di ricerca presso l’Università. Io non lavoro (sto a casa col bambino) ed il mio reddito annuo sono circa 3000 euro provenienti dall’affitto di un appartamento di mia proprietà (dall’anno scorso, quindi sto per dichiarlo con modello unico adesso per la prima volta. Siamo un nucleo famigliare ai fini ISEE?
    Per il calcolo dell’ISEE non riesco a capire se devo considerarmi ancora a carico di mio padre oppure se posso considerare il mio compagno parte del mio nucleo famigliare e quindi usare la somma dei nostri due redditi…
    Grazie infinite!

    Isabella

    17 marzo 2010 at 16:19

    • L’elemento critico per rispondere alle sue domande sta nel reddito lordo (al netto di eventuali abbattimenti fiscali) derivanti dall’affitto.

      Insomma, se il reddito lordo annuo di Isabella supera i 2840,51 euro, allora Isabella, il compagno ed il figlio di Isabella formano un unico nucleo familiare ai fini ISEE.

      Se invece il reddito di Isabella è inferiore o uguale a 2840,51 euro, allora Isabella è a carico del suo genitore e fa parte del nucleo familiari di questi.

      Mentre il compagno di Isabella e suo figlio formano nucleo familiare a parte.

      cocco bill

      17 marzo 2010 at 16:43

  5. buongiorno
    allora sono una ragazza di 27 anni che vive con i propri genitori,faccio parte del nucleo familiare ma non sono a carico di mio padre,in quanto fino a tutto il 2009 ho lavorato con un contratto regolare ma non ero comunque passibile di irpef perchè non guadagnavo abbastanza,il mio reddito annuo era intorno ai diecimila euro.Ora ho lasciato il lavoro e mi sono iscritta all’università in scienze infermieristiche per seguire una mia vocazione.Le spese universitarie sono tutte a mio carico e non voglio essere aiutata dai miei genitori anche perchè non c’è disponibilità perchè mio padre è pensionato.Sto divagando,arrivo al quesito calcolando l’isee,denunciando oltre la pensione di mio padre,che è una pensione normale,anche il mio guadagno,che però ora non percepisco più,mi viene una cifra molto altra per le mie possibilità,vorrei sapere a cosa vado incontro omettendo quella cifra?o se con la documentazione che attesti la mia attuale disoccupazione posso far qualcosa
    più che altro volevo sapere se era vero,come mi è stato detto,che almeno per un periodo potrei andare in contro a un’interdizione dal lavorare nel pubblico?capisce bene che questo,essendo una futura infermiera,mi spaventa molto…grazie e mi scusi per l’inesattezze ma non ci capisco molto.

    Anonimo

    16 marzo 2010 at 14:00

    • C’è poco da dire. Con la DSU/ISEE si sottoscrive un atto in cui ci si assume la responsabilità penale derivante da una dichiarazione mendace. Con tutte le conseguenze del caso.

      cocco bill

      16 marzo 2010 at 14:20

      • ma vado incontro anche all’interdizione dal lavorare nel pubblico?

        Anonimo

        16 marzo 2010 at 14:38

  6. salve mi chiamo pasquale volevo sapere cosa mi serve e dove mi devo rivolgere per compilare il modello isee sono lavoratore autononmo, grazie

    Anonimo

    15 marzo 2010 at 18:20

    • ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE

      Per rendere la dichiarazione ISEE e per ottenere la relativa attestazione è necessario presentarsi al CAF con i seguenti documenti:

      1. DATI ANAGRAFICI:

      – fotocopia del documento d’identità del dichiarante;

      – codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;

      – composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

      – copia del verbale attestante l’handicap permanente o l’invalidità superiore al 60%.

      2. RISIEDI IN AFFITTO?

      Copia dell’ultimo contratto di locazione registrato

      3. RISIEDI IN CASA DI PROPRIETA’ E/O POSSIEDI TERRENI E/O FABBRICATI?

      – Documentazione attestante la rendita catastale dei fabbricati, il valore dei terreni fabbricabili, il reddito dominicale dei terreni agricoli (ad esempio: visura catastale aggiornata, atti notarili, dichiarazioni ICI).

      – Documento attestante il capitale residuo dei mutui contratti per l’acquisto o la costruzione.

      SEI INTESTATARIO DI MUTUO CONTRATTO PER L’ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE?

      Capitale residuo del mutuo.

      POSSIEDI UN PATRIMONIO MOBILIARE?

      – Estratto conto o libretto di risparmio attestante il valore del saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari o postali, al netto degli interessi;

      – Rendiconto attestante il valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;

      – Rendiconto attestante il valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;

      – Altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data (sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto);

      – Valore del patrimonio netto per i lavoratori autonomi.

      N.B.: per quanto riguarda i punti 3,4,5 la situazione è da considerarsi al 31 dicembre 2009.

      6. SEI LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO?

      – Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o 730) per l’anno 2008;

      – Copia dell’ultimo Mod. CUD per l’anno 2008 o altra certificazione in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

      7. SEI LAVORATORE AUTONOMO?

      Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (Mod. Unico) per l’anno 2008.

      N.B.: Tutti i documenti sopra indicati sono da presentare per ogni componente del nucleo familiare al momento della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

      cocco bill

      15 marzo 2010 at 18:39

  7. Salve, sono divorziato e ho 2 figli. All’inizio stavano uno con me e uno con la mia ex moglie (disoccupata) , quindi il mio datore di lavoro ci dava separatamente gli assegni familiari. Da novembre del 2008 entrambi i bambini stanno con me, ma la mia ex moglie ha continuato a percepire gli assegni familiari fino a dicembre del 2009, data in cui l’INPS mi ha rilasciato l’autorizzazione a percepire gli assegni anche per il secondo figlio, a decorrere da novembre del 2008. Ho presentato l’autorizzazione al mio datore di lavoro e dalla busta paga successiva c’erano gli assegni per entrambi i figli, ma non gli arretrati. Il mio datore di lavoro dice che siccome lui li ha già pagati alla mia ex moglie, adesso io me li devo fare restituire da lei. Ho chiesto informazioni alla CGIL ma non mi hanno saputo rispondere. Come funziona? Chi mi deve dare gli arretrati? L’INPS ? Il mio datore di lavoro? La mia ex moglie? O non li vedrò più?

    Nippo

    12 marzo 2010 at 16:57

    • Deve restituirli la sua ex moglie.

      Oppure lei può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps rappresentando che sua moglie ha percepito gli assegni attraverso una dichiarazione infedele.

      Allegherà allo scopo un certificato di residenza storico dei suoi figli.

      L’INPS procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente percepite da sua moglie.

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 19:02

      • Ma deve restituirli all’INPS e poi l’INPS li darà a me?

        Nippo

        12 marzo 2010 at 19:17

        • Lei non può vedersi restituiti dall’INPS assegni arretrati che non aveva richiesto. Però può domandarne la restituzione a sua moglie. Per rendere credibile la sua pretesa può far capire a sua moglie che in caso di rifiuto presenterà ricorso all’INPS.

          L’INPS contesta a sua moglie l’illecita riscossione degli assegni familiari(più sanzioni ed interessi) e li riscuote coattivamente.

          Poi, volendo, lei può anche procedere in sede civile valutando la fattibilità di un risarcimento danni.

          cocco bill

          12 marzo 2010 at 19:27

  8. salve nello stato di famiglia siamo marito,moglie, 2 bambini e la mia nonna.
    Ai fini isee abbiamo fatto un’unica dichiarazione ,ma ai fini degli assegni assegni familiari che mio marito percepisce per me ed i bimbi la nonna deve essere inserita pur non essendo a carico di mio marito?
    grazie

    GABRIELLA

    12 marzo 2010 at 16:42

    • La nonna fa parte del nucleo familiare, e come tale contribuisce al reddito del nucleo familiare.

      Quali redditi si considerano

      Ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi – se superiori a € 1.032,91 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
      I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

      Quali redditi non si considerano

      * Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
      * le pensioni di guerra;
      * le rendite Inail;
      * le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
      * le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
      * le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
      * gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
      * le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
      * le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
      * i trattamenti di famiglia;
      * i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
      * gli arretrati delle integrazioni salariali.

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 18:57

  9. salve, sono antonio(di brindisi) e vivo in sardegna da 5 anni con una ragazza separata con 2 figli. non risiedo nè ho il domicilio presso l’abitazione della mia compagna. quest’anno però nella dichiarazione isee della mia compagna sono stati inseriti anche i miei redditi e dunque non può avere accesso ai contributi sociali (asilo etc). perchè nonostante non faccia parte del loro nucleo familiare mi hanno incluso nel loro isee?
    grazie

    Anonimo

    12 marzo 2010 at 10:43

    • Si tratta di un errore evidente, se le cose stanno come lei dice. O il CAF che ha redatto la DSU ISEE ha frainteso, o si è espressa male la sua compagna quando ha fornito le necessarie informazioni all’operatore del CAF.

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 11:44

  10. Salve, Sono una ragazza non sposata con una figlia di 9 anni ed un bambino di quasi 5 mesi. Risiedo nella casa con i miei genitori, sono disoccupata ed ho fatto richiesta dell’assegno di maternità ma essendoci anche il reddito di mio padrer, non mi è stata accolta perchè superiore per reddito ise. Volevo chiedere: come posso fare per avere un mio nucleo familiare indipendente con soltanto i miei figli a carico? Devo necessariamente fare un cambio di residenza?Il fatto però che io sia disoccupata dal 01/01/2009 comporta che rientri, inevitabilmente, nel nucleo familiare dei miei genitori? Vi prego di rispondermi il prima possibile. Grazie mille.

    Anonimo

    12 marzo 2010 at 10:30

    • Per lei è inutile cambiare residenza.

      Dovunque andasse a risiedere, essendo disoccupata e pertanto non percettrice di reddito, resterebbe sempre a carico fiscale del genitore che lavora.

      E come tale appartenente al nucleo familiare del genitore.

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 11:50

    • Grazie, per la sollecita risposta! Volevo ulteriormente chiedere: a quanto ammonta il limite per il quale sarebbe possibile percepire l’assegno di maternità per un nucleo familiare composto da 5 persone tutte fiscalmente a carico di un solo genitore pensionato? Grazie ancora.

      Anonimo

      13 marzo 2010 at 12:29

      • Per nuclei familiari con almeno un figlio minore ed un solo genitore la tabella di riferimento è questa.

        Che, nel suo caso va consultata in colonna cinque (numero di componenti il nucleo).

        cocco bill

        13 marzo 2010 at 14:16

  11. salve ho 25 anni e ho un lavoro a tempo indeterminato, ultimamente facciamo a turni cassaintegrazione che ci viene pagata dopo 6 mesi a cosa avrei diritto. Sono separata e convivo il mio cud e pari a 12500 euro,se facessi il cud devo inserire il mio convivente mi spetterebbe qualcosa?

    rosa

    12 marzo 2010 at 09:57

  12. Gentile cocco bill, devo iscrivere mio figlio al nido e devo presentare il modulo ISEE, volevo delucidazioni sul mio nucleo familiare.
    Io, mio marito e mio figlio viviamo nella casa in affitto intestato a mio padre (dove ha la residenza) ma che vive in un altra città. Devo includere mio padre nel nucleo familiare e quindi nel calcolo ISEE anche se lui non contribuisce in nessun modo al nostro reddito? Se sì, per determinati motivi mio padre non può spostare la residenza quindi vi sono altri modi per non includerlo? (la sua inclusione porterebbe ad un ISEE veramente troppo alto e quindi la remota possibilità di usufruire del servizio asilo comunale!):
    La ringrazio molto, cordiali saluti!

    Mery

    11 marzo 2010 at 15:28

    • Mi spiace Mary. Ma per escludere suo padre dall’ISEE detto “terra terra” o ve ne andate voi o se ne va lui …

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 11:55

  13. Salve, da circa un anno convivo con un ragazzo.Sono divorziata e ho una figlia a mio carico nell’isee in quanto affidata a me.
    Il mio compagno ha ancora la residenza presso i suoi genitori e non è a carico in quanto è lavoratore dipendente.
    Se portasse la residenza da me dovrei inserirlo nell’isee?
    Grazie

    Daniela

    11 marzo 2010 at 10:48

    • Certamente. A meno che all’anagrafe insieme non dichiariate che la permanenza del ragazzo è imputabile a questioni di lavoro o di studio. Dunque temporanea (termine peraltro molto vago e non definito) e motivata da spirito di ospitalità.

      In questo caso verrà creata scheda individuale per il ragazzo e la famiglia anagrafica di Daniela (insieme al nucleo familiare) non vedrà stravolgimenti di sorta.

      cocco bill

      11 marzo 2010 at 13:32

  14. Non so se questo e’ il luogo giusto: mi puo’ spiegare il significato di pensione INPS classificata con la sigla IO ed un’ altra con la sigla INVCIV ?
    Sono compatibili ? Se godo di IO vi sono limiti di reddito per percepire INVCIV e riferiti al reddito personale o di nucleo familiare ?

    trico

    11 marzo 2010 at 09:13

    • IO – Pensione invalidità lavoratori dipendenti

      INVCIV – Pensione di invalidità civile

      cocco bill

      11 marzo 2010 at 13:35

  15. In seguito a ricostruzione mio padre, pensionato con moglie a carico , ha diviso in due la casa di proprieta’ ed in cui vive; le due parti hanno ingressi distinti ma comunicano internamente con scala; attualmente il numero civico e’ ancora unico; io abito una delle due unita’: faccio parte del nucleo familiare del genitore ( sono nubile e con reddito proprio da lavoratrice dipendente)? Se si, se si richiede l’ assegnazione di un distinto numero civico, continuo poi a far parte del nucleo familiare di mio padre ? E’ necessario separare le utenze di telefono, luce, acqua, pagamento Tarsu etc. ?

    micia

    11 marzo 2010 at 08:36

    • Attualmente lei fa parte dello stesso nucleo familiare di suo padre.

      Assegnando due numeri civici (uno resta lo stesso, l’altro si differenzia con le regole solite di toponomastica) potrà chiedere il trasferimento di residenza e costituire un nucleo familiare a parte, dal momento che percepisce un reddito superiore a 2840,51 euro.

      Ma, ovviamente, dovrà apportare anche le necessarie modifiche catastali all’immobile e qui avrà, forse, il problema della scala comunicante … e dell’abitabilità (almeno la richiesta dovrà presentarla).

      Il resto (telefono, luce, acqua, gas) non rileva ai fini anagrafici. Bastano due unità abitative distinte e l’accortezza di simulare la situazione effettiva (la scala comunicante) in caso di possibili ispezioni dei vigili urbani addetti al controllo delle posizioni anagrafiche.

      Per la TARSU le suggerisco di presentare, quando sarà, apposita dichiarazione. Onde evitare nel futuro un accertamento (inevitabile in virtù dei periodici incroci sui dati catastali) con sanzioni ed interessi sugli arretrati.

      cocco bill

      11 marzo 2010 at 08:42

  16. Salve, sono una ragazza che vive e risiede in un’abitazione in comodato d’uso gratuito (dei miei genitori), ho un figlio con il mio compagno che ha una residenza diversa e comune diverso dal mio. Devo considerarlo nella dichiarazione isee?

    Laura

    10 marzo 2010 at 23:13

    • Lei lavora? Percepisce un reddito superiore a 2840,51 euro? Suo padre lavora?

      cocco bill

      11 marzo 2010 at 06:14

  17. Sono maggiorenne, non sposato , convivente con madre e padre pensionato ; a mio padre spetta l’ assegno per familiare a carico ( il coniuge che non ha nessun reddito)? Io sono lavoratore dipendente con reddito e non a carico di mio padre ; se vi sono dei limiti di reddito, concorre anche il mio ? Di che importo si tratta ?

    PINCO

    10 marzo 2010 at 17:01

    • Suo padre ha diritto alla detrazione fiscale per coniuge a carico.

      L’importo dipende dal reddito. Viene calcolato automaticamente sulla pensione quando si dichiara all’ente pensionistico di averne diritto.

      cocco bill

      11 marzo 2010 at 06:23

  18. ho la residenza anagrafica con mio padre pensionato; la famiglia e’ composta da padre , madre priva di reddito e me; io sono dipendente, celibe, con reddito; a mio padre spetta l’ assegno per il coniuge a carico ? Se si, vi sono limiti di reddito ? Quale e’ il reddito da prendere in considerazione nel caso ?

    nexta

    10 marzo 2010 at 14:48

    • A suo padre spetta la detrazione per coniuge a carico. La detrazione è progressiva (diminuisce all’aumentare del reddito). Per ottenere la detrazione suo padre deve effettuare la comunicazione all’INPS (in modo da fruire mensilmente del beneficio o al massimo nella liquidazione di dicembre) oppure presentare 730.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 16:09

      • Scusi la mia ignoranza , ma detrazione e assegno per il coniuge sono la stessa cosa ? Se vi sono limiti di reddito ( non l’ ho capito ), al reddito per detrazione e/o assegno concorre anche il mio ( maggiorenne e stessa residenza, naturalmente non a carico ) ; Grazie per la pazienza.

        Anonimo

        10 marzo 2010 at 16:33

        • Si tratta di due cose diverse.

          Per la detrazione IRPEF per coniuge a carico il suo reddito non rileva.

          Per l’eventuale assegno per il nucleo familiare, invece, la sua presenza impedisce a suo padre di poterne avere diritto.

          cocco bill

          10 marzo 2010 at 17:18

          • In caso di omessa o inesatta dichiarazione del reddito de nucleo familiare a quali conseguenze si va incontro ? Immagino come minimo la restituzione delle somme indebitamente percepite: vi sono conseguenze penali ? E se la persona e’ anziana con patologie ? Per le somme fino a che data all’ indietro vanno restituite ? Per prevenire equivoci, visto che per nucleo familiare le indicazioni, anche di esperti, sono spesso diverse ed interpretative, non bastava chiedere il vecchio stato di famiglia ? La saluto e la ringrazio.

            a quanto ammonta l’ assegno per il coniuge ? ( anche a questo prposito, non riesco a capire neppure sul sito dell’ INPS )

            Pinco

            10 marzo 2010 at 19:05

            • Bisogna restituire le somme indebitamente detratte, questo è certo. Ed ovviamente sarà necessario pagare delle sanzioni amministrative (multe). Non ci sono assolutamente conseguenze penali.

              Lei deve dimenticare questo assegno per il coniuge.

              Suo padre ha diritto alla detrazione fiscale IRPEF per coniuge a carico. Non ha diritto all’assegno familiare.

              cocco bill

              11 marzo 2010 at 06:29

  19. Ho 47 anni, non sposato e vivo con i miei genitori , con stessa residenza ma domiciliato nella citta’ in cui lavoro ( faccio la spola ) ; ho lavoro dipendente con reddito conseguente ; mio padre e invalido, pensionato e dopo un paresi con diritto ad accompagnamento e moglie a carico priva di reddito; la casa e’ di proprieta’ di mio padre ;padre e madre hanno rispettivamente 69 e 76 anni; mia madre e’ invalida al 90° ; la regione di residenza ha fornito ai comuni le risorse per assegno di cura; per entrare a far parte della graduatoria e’ richiesto il reddito del nucleo familiare ( ISEE ) ; poiche’ questo concetto non e’ chiarissimo, vi chiedo: il mio reddito entra nella determinazione del reddito del nucleo familiare ?

    Paulum

    10 marzo 2010 at 13:04

    • Sì, purtroppo, stante la situazione, il suo reddito rientra a pieno titolo nella DSU/ISEE.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 14:09

  20. ho ricevuto per il pagamento di una fattura un assegno postale con la firma del traente diversa dal debitore. L’assegno è tornato indietro protestato per mancaza di fondi. Ho appreso che il traente è un da poco maggiorenne nullatenente che vive ancora con i genitori. Cosa posso fare?

    commento sui debiti

    10 marzo 2010 at 12:52

  21. Salve io e mio marito abbiamo la residenza in due diversi comuni nello stato di famiglia risulto e i 2 bambini posso richiedere l’isee solo col mio reddito?

    daniela

    10 marzo 2010 at 11:23

    • No. Il suo nucleo familiare comprende suo marito, anche se vive ed ha residenza altrove.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 12:17

  22. Salve,
    la mia ragazza ha fatto fare il calcolo ISEE ad un operatore UIL per determinare le tasse universitarie dovute. Visto che l’importo della suddetta tassa è risultato molto elevato, ha chiesto la possibilità di rifare il calcolo presso la CISL ma le è stato detto che ciò non è possibile.
    E’ vero ciò? Se invece fosse possibile, può ripresentare il calcolo corretto all’università, magari entro un certo tempo, o non può più sperare in niente?
    Grazie, Francesco

    Francesco

    9 marzo 2010 at 17:52

    • La DSU/ISEE può essere ripresentata solo se cambia il nucleo familiare. Oppure per rettificare dati dichiarati omessi o incompleti.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 17:57

  23. Mio figlio 22 anni, lavora saltuariamente, possiede un immobile locato a € 4000 annui e frequenta l’Università. Abita con la mia famiglia e con la nonna, chiedo se lo stesso può costituire un proprio nucleo familiare e quali sono gli adempimenti, residenza ed altro. Grazie

    Anonimo

    9 marzo 2010 at 14:39

    • Può costituire un nucleo familiare autonomo ma solo se va a vivere altrove.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 17:54

  24. Gentilissimi,
    per necessità ho spostato la mia residenza presso i miei genitori, lasciando invariata quella di mia moglie. Il reddito IRPEF di mio padre è quello derivato dal CUD o dal suo 730, oppure confluiscono anche quelli di tutti gli altri residenti?
    Inoltre, la mia signora vuole trasferire la sua residenza presso la madre, e lasciare i figli nella residenza attuale? (uno è maggiorenne e uno minorenne). Tutto questo è possibile? Scusate l’incasinamento ma ho bisogno di risposte. Grazie!

    donato

    8 marzo 2010 at 21:47

    • Due coniugi, pur avendo residenza diversa, formano un unico nucleo familiare insieme ai figli.

      A questo nucleo, tuttavia, vanno aggiunti altri componenti. Quali? I due coniugi debbono eleggere residenza coniugale presso l’unità abitativa del marito o presso quella della moglie.

      Al nucleo familiare dei coniugi si aggiungeranno, in linea di massima, i componenti la famiglia anagrafica del marito o quella della moglie, a seconda della scelta adottata.

      I figli fanno parte del nucleo familiare dei genitori indipendentemente da dove essi vivano e indipendentemente dalla loro età, se percepiscono reddito non superiore a 2840,51 euro.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 07:45

  25. salve volevo un chiarimento ma è vero che se hai un reddito inferiore ai 2800 euro devi rientrare nell isee di appartenenza cioè dei tuoi genitori anche se vivi in un altra regione e con figli da separata grazie

    Anonimo

    7 marzo 2010 at 20:07

  26. Salve! Ho comprato casa con il mio fidanzato e vi abbiamo trasferito la ns residenza. Non avendo rapporti di parentela nè legami o vincoli quali il matrimonio perchè devo inserirlo nel mio ISEE visto che non mi può nemmeno tenere a carico? inoltre relativamente alla dichiarazione dei redditi, essendo disoccupata devo considerarmi a carico di mio padre pur non trovamdomi più nel suo stato di famiglia?
    Grazie mille per l’aiuto?

    ANGELA

    6 marzo 2010 at 13:00

    • Infatti lei non dovrà inserire il suo fidanzato nell’ISEE del nucleo familiare a cui appartiene.

      Lei – non percependo un reddito lordo superiore ai 2840,51 euro – risulta a carico fiscale del genitore vivente che lavora. E, in conseguenza, lei fa parte del nucleo familiare del suo genitore. Indipendentemente dal posto in cui vive o ha la residenza.

      cocco bill

      6 marzo 2010 at 14:21

      • La ringrazio per la risposta, ma al caf continuano a dirmi che devo inserire anche il mio fidanzato poichè rientriamo nello stesso stato di famiglia? Posso avere un isee tutto mio o devo per forza inserire gli altri membri del mio nucleo familiare?

        Anonimo

        6 marzo 2010 at 16:12

      • Quindi devo inserire la mia famiglia nel modello Isee, non posso farlo da sola?
        Sa essendo disoccupata avrei diritto all’esenzione del ticket, ma incide il reddito comulativo del nucleo familiare.

        Angela

        6 marzo 2010 at 16:16

        • Art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130

          “… Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico”.

          Al CAF avrebbero senz’altro ragione se lei però non fosse fiscalmente a carico del suo genitore.

          cocco bill

          6 marzo 2010 at 19:13

  27. Buonasera, vorrei determinare con esattezza il nucleo familiare ai fini ISEE. La mia situazione è la seguente: sono divorziato e mia figlia (minorenne) vive con la madre che si è risposata.Ho residenza in un paesino e sono domiciliato in città , presso la mia compagna( con cui convivo) anch’essa divorziata e senza figli. Mia figlia è a mio totale carico 100%.
    Vorrei fare domanda ISEE ma non ho ancora ben capito se ho i requisiti.
    Vi ringrazio

    Ringo

    ringo

    5 marzo 2010 at 16:30

    • Il suo nucleo familiare ai fini ISEE è costituito da lei e dalla sua compagna.

      Indipendentemente dal presupposto di carico fiscale, un soggetto minorenne fa sempre parte, ai fini ISEE, del nucleo familiare del genitore con cui convive.

      cocco bill

      6 marzo 2010 at 14:17

      • Mi scusi, vorrei specificare meglio: io vivo presso la mia compagna ma non risulta ufficialmente come domicilio ed ho altrove la residenza. Quindi è possibile che sia nucleo famigliare? Inoltre anche se mia figlia vive con sua madre, ad oggi sono io ad avere il 100% degli oneri di mantenimento, quindi come mai io non ho il diritto ad agevolazioni che risguardano per esempio la scuola? Grazie.

        ringo

        7 marzo 2010 at 12:54

        • Le ho spiegato che, indipendentemente dal presupposto di carico fiscale, un soggetto minorenne fa sempre parte, ai fini ISEE, del nucleo familiare del genitore con cui convive.

          Per quanto riguarda invece il suo nucleo familiare fa fede la residenza. Dunque lei fa nucleo familiare con la gente con cui risiede. Tranne che lei o loro formino famiglie anagrafiche indipendenti. Se risiede da solo il suo nucleo familiare è costituito solo da lei.

          cocco bill

          7 marzo 2010 at 13:22

          • La ringrazio per la precisazione.
            Buona giornata.

            ringo

            8 marzo 2010 at 09:10

  28. buongiorno, entro il 31 marzo farò la domanda per richiedere l’idennità di disoccupazione con requisiti ridotti in quanto non ho ancora accumulato le 52 settimane per quella ordinaria. Nel frattempo sto lavorando e per maggio (quando scadrà il mio contratto) avrò raggiunto le 52 settimane lavorative.
    Domanda: il fatto di percepire l’idennità con requisiti ridotti per il 2009 mi impedirà di richiedere quella ordinaria annullandomi le 52 settimane lavorative accumulate in 2 anni?
    Grazie

    gabriele

    5 marzo 2010 at 16:25

    • Ovviamente no. La finestra biennale mobile di riferimento terrà conto delle settimane lavorate indipendentemente dal tipo di indennità percepita.

      cocco bill

      6 marzo 2010 at 14:14

      • quindi potrò richiedere la disoccupazione ordinaria per i primi se mesi del 2009 anche dopo aver aver percepito quella con requisiti ridotti per lo stesso periodo del 2009?

        gabriele

        7 marzo 2010 at 00:54

        • La domanda va presentata entro il 31 marzo 2010 per il 2009. Dopo tale data non potrà più chiedere alcuna indennità per il 2009.

          cocco bill

          7 marzo 2010 at 06:32

          • quindi quando arriverò a 52 settimane lavorative a maggio una volta scaduto il mio contratto potrò richiedere l’ordinaria subito?
            grazie

            gabriele

            8 marzo 2010 at 14:01

  29. qual è il reddito massimo annuo per avere le agevolazioni della certificazione isee?? percepisco circa 12.000,00€. annui, ma ho sentito che il reddito massimo sia di €.9.000,00. Grazie

    daniela

    4 marzo 2010 at 14:51

    • L’ISEE serve a certificare il reddito del nucleo familiare.

      A seconda del livello di reddito del nucleo familiare è poi possibile accedere a prestazioni sociali.

      cocco bill

      4 marzo 2010 at 15:24

  30. Buongiorno, il mio compagno è legalmente separato da novembre 2009, ha una bambina che deve essere iscritta ad un asilo nido comunale.
    La bambina risiede con la mamma, quali documenti deve fornire il mio compagno per l’ iscrizione all ‘asilo dela bambina? Il mio compagno deve presentare l’ isee congiunto a quello della madre della bambina?
    Grazie

    Ale

    4 marzo 2010 at 14:47

    • Buonasera,
      mio figlio legalmente separato da diversi mesi e padre di una bimba viene costantemente pressato dalla moglie per aver i documenti x la certificazione isee al fine di iscrivere la bimba all’asilo nido.Il CAF da me interpellato sostiene che valga la situazione attuale e che quindi non serve nessuna documentazione di mio figlio in quanto ormai ha residenza in un altro luogo.
      Chi ha ragione?
      Grazie per la gentile attenzione.
      Vera

      vera

      4 marzo 2010 at 15:18

    • @ Ale – La lista dei documenti richiesti per l’iscrizione della bambina non siamo in grado di poterla fornire.

      @ Vera – Ha ragione il CAF. La minore fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive. Se l’altro genitore vive altrove, non c’è nessun elemento di incertezza.

      cocco bill

      4 marzo 2010 at 15:27

  31. da settembre nn ho piu’ il lavoro,x chiusura attivita’.Ho necessita’ di fare alcune analisi del sangue,ma mi hanno detto che spendero’ piu’ o meno 80euro…nn avendo reddito,ho diritto all’esenzione?se si,cosa devo fare?che iter burocratico seguire?grazie

    Anonimo

    4 marzo 2010 at 12:34

    • Se lei è disoccupato (licenziato in cerca di nuova occupazione e iscritto al collocamento) appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo, in riferimento all’anno precedente, inferiore ai 16 milioni (da aumentare fino a 22 in presenza di un coniuge e di un ulteriore milione per ogni eventuale figlio) dovrebbe bastare un’autodichiarazione, firmata dall’interessato o da un familiare, da apporre sul retro della ricetta medica.

      Più in generale lei dovrebbe presentare la documentazione ad un ufficio della Asl, che rilascerà un tesserino di esenzione valido per un anno.

      Questo è un modulo che può utilizzare allo scopo.

      cocco bill

      4 marzo 2010 at 14:27

  32. sono divorziata con 2 figli 20/16 a casa.ho sempre fatto isee per i libri e le tasse universitarie. prendo regolarmente assegni familiari per la 16 vorrei sapere se il mio compagno viene stabilmente a vivere in casa con noi viene poi contato anche sull isee e per gli assegni familiari vi ringrazio vanna

    VANNA

    3 marzo 2010 at 11:39

    • La risposta è affermativa.

      Il compagno di Vanna può tuttavia dichiarare di risiedere presso l’unità abitativa di Vanna per motivi di studio o di lavoro. E Vanna confermare che c’è convivenza temporanea non imputabile a vincoli affettivi, ma a spirito di ospitalità.

      In questo caso viene aperta una scheda anagrafica individuale per il compagno di Vanna e sancita la convivenza dei nuclei familiari di Vanna e del compagno di Vanna sotto lo stesso tetto.

      cocco bill

      3 marzo 2010 at 12:29

  33. quali sono le conseguenze se non ho dichiarato i beni mobili nella dichiarazione isee e ne ho usufruito per avere agevolazioni consistenti?
    pippa 2010

    Anonimo

    2 marzo 2010 at 17:29

    • Un accertamento e quindi sanzioni con obbligo di pagamento dei servizi fruiti a prezzo pieno, senza i benefici previsti.

      cocco bill

      3 marzo 2010 at 12:30

  34. Buonasera
    ho presentato autodenuncia di mie dichiarazioni ISEE errate presso il comune in quanto purtroppo il CAF che mi ha elaborato ISEE mi ha consigliato di non inserire il patrimonio mobiliare di mio marito per riuscire ad avere maggiori agevolazioni. Inizialmente il comune aveva detto che non mi avrebbero denunciato, vista la buona fede mia; adesso invece mi hanno riferito di pensare di denunciarmi alla Procura della Repubblica (su consiglio dei loro avvocati…) per falsa dichiarazione, ma che sono quasi sicuri che la procura archivierà il tutto proprio grazie alla mia autodenuncia. Sono molto preoccupata… cosa succederà secondo voi? Il comune è obbligato a denunciarmi o può decidere per conto proprio? Forse temono di essere “scoperti” per non avermi denunciato? Potrei andare in galera… (ho usufruito di sconti su buoni mensa e asilo nido….) oppure dovrei semplicemente pagare una sanzione? Ho molta paura, soprattutto per quello che potrebbe coinvolgere la mia famiglia….
    se avete qualche collegamento con un avvocato a cui chiedere consiglio, aiutatemi vi prego

    Roberta

    2 marzo 2010 at 17:12

    • Signora Roberta, mi consenta. Lei passa con disinvoltura da un estremo all’altro.

      Le ho già detto che non si va in galera per queste cose. Le conseguenze sono le stesse che derivano dalla presentazione di una dichiarazione IRPEF in cui si espongono detrazioni a cui non si ha diritto.

      Sarà soggetta, nella peggiore delle ipotesi, a sanzioni ed al pagamento delle rette di mensa e di asilo nido senza sconto.

      cocco bill

      2 marzo 2010 at 17:18

      • gentilissimo sig. Coccobil
        grazie… mi scuso, lei come sempre mi tira un po’ su di morale.
        Volevo andare in comune e comunque dire che mi avevano inizialmente proposto semplicemente di pagare quanto dovevo restituire… che ne dice?
        Grazie ancora moltissimo

        Roberta

        2 marzo 2010 at 17:22

        • Un’ultima cosa, gentile Roberta. Non è che al Comune qualcuno ha deciso di divertirsi a metterle paura? Io, al suo posto, eviterei di recarmi così spesso nella casa comunale …

          Anche perchè l’accertamento eventuale e le sanzioni sono procedure d’ufficio. Nessun funzionario può seriamente trattarle con lei.

          cocco bill

          2 marzo 2010 at 17:29

          • L’errore senza dubbio è stato mio, mi assumo completamente tutte le responsabilità del caso. Il problema è che veramente non ci dormo alla notte…. non so perchè non sono stata attenta in precedenza, non ho controllato bene tutte le mie dichiarazioni, ma essere in questa situazione di incertezza adesso mi porta ad avere sempre la mente fissa su queste cose, io che sono sempre stata precisa e soprattutto legata alla giustizia, al pagare le tasse anche se magari le considero sbagliate…..
            comunque seguirò il suo consiglio, non andrò più a bussare alla porta del comune, e mi scuso in precedenza se le romperò ancora le scatole….se ne avrò bisogno!
            Grazie

            Roberta

            2 marzo 2010 at 17:36

  35. Buon pomeriggio a tutti, volevo sapere cortesemente se qualcuno sa come comportarmi.
    Mia mamma (pensionata 74 anni) voleva fare la domanda per avere un aiuto per pagare il gas e come da decreto non deve superare i 7500 € annui (ovviamente non li supera); ma nello stato di famiglia risulto anche io che pero’ non vivo nella stessa casa anche se residente in quella casa e non posso avere la residenza dove lavoro adesso.
    Chiedevo, era possibile o esiste una deroga qualcosa che possa far sì da togliermi dal modello isee altrimenti mia mamma non puo’ prendere il famoso sussidio?
    Mi sembra strano che io debba fare un’altra residenza solo per questa cosa…
    VI prego di aiutarmi…
    Grazie in anticipo.

    Isee

    1 marzo 2010 at 18:51

    • Le sembrerà strano, ma purtroppo lei, con i suoi redditi e con il suo patrimonio, fa parte del nucleo familiare di sua madre.

      cocco bill

      1 marzo 2010 at 19:02

  36. Salve,
    io abito con mia madre (che risulta lavoratrice nonostante abbia 69 anni e ha il suo reddito) e mio figlio di 1 anno. Il mio compagno non risulta nello stato di famiglia e ha infatti una residenza diversa. Io percepisco il mio reddito di lavoratrice a gestione separata da + di 5 anni. Ora per il calcolo ISEE quale redditi devo considerare? Grazie mille.

    Roberta

    1 marzo 2010 at 13:22

    • Deve considerare redditi e patrimoni suoi e di sua madre.

      cocco bill

      1 marzo 2010 at 13:32

      • Grazie per la risposta, ma in caso di iscrizione all’asilo nido, leggevo che posso considerare nucleo familiare per l’ISE solo io e il bimbo e escludere il genitore (mia madre)…

        Roberta

        1 marzo 2010 at 14:37

        • Buon per lei, se per l’asilo nido è stata prevista questa possibilità. Allora non le chiedono ISE/ISEE, ma un’altra cosa …

          cocco bill

          1 marzo 2010 at 19:27

  37. Buonasera,

    Il mio attuale compagno – per l’ anno 2009 mi ha riconosciuto a titolo di mantenimento annuale documentabile presso la mia banca – un assegno mensile per alimenti ect.(insomma mi dona dei soldi) Siccome devo chiedere all esatri una rateizzazione per debiti, chiedo se recandomi ad un caaf devo dire che il mio conto in banca non piange proprio.
    Il mio compagno deve firmarmi una lettera dove spiega che lui mi elargisce questi soldi mensilmente. il mio isee da 450 salirebbe a 12.450 quindi (che poi e’ la mia realta’) e quindi esatri potrebbe darmi rateizzazione debiti, invece con 450,00 come indicatore potrebbero dirmi come faccio a pagare i debiti.
    Grazie mille

    marlen

    28 febbraio 2010 at 17:07

    • Di solito nell’ISEE si tiene conto dei redditi. Potrebbe farsi assumere dal suo compagno come colf.

      Tornando invece alle sue considerazioni, sarebbe interessante sapere come Equitalia pensi che un soggetto possa pagare un debito in un’unica soluzione nel momento in cui appare impossibile che lo paghi a rate.

      cocco bill

      28 febbraio 2010 at 17:24

      • Buonasera

        grazie per la sua risposta. Il problema e’ capire se con un isee di 450,00 relativa ai redditi del 2008 Equitalia possa darmi una rateizzazione per 25,000.00 eu di debiti.

        Sto preparando la doc per pagare 1/12 del debito inps da questo mese, perche’ esatri non mi ha ancora risposto da 2 mesi che ho presentato domanda.

        Siccome ho tempo fino al 5 aprile e poi scadono i termini della iscrizione ipotecaria cioe i 6 mesi – pensavo se ripresentando istanza di rateizzazione a esatri visto che loro mi hanno messo ipoteca in ottobre 09 – con un isee riferita all’anno 2009 valore 12000,00 avevo dello chance avere risposta piu veloce altrimenti – mi conviene chiedere un prestito.
        grazie

        marlen

        1 marzo 2010 at 20:02

  38. salve!
    se io sono residente a milano, ma domiciliato a torino per motivi di lavoro come è possibile che il mio redditto fa cumulo con quello della mia famiglia?
    come posso fare per evitare il cumulo dei redditi ai miei famigliari pur tenendo la residenza a milano? grazie 1000

    maurizio

    28 febbraio 2010 at 16:48

    • Io posso rispondere a domanda di informazione sull’applicazione della legge. Per lamentele su come è congegnata la legge può rivolgersi a chi l’ha formulata ed approvata.

      Può cercarsi un altro appartamento a Milano. Così mantiene la residenza in quella città.

      Infine, vorrei sottolineare che in questa sezione si parla di reddito del nucleo familiare ai fini ISEE. Non di reddito IRPEF.

      cocco bill

      28 febbraio 2010 at 17:23

  39. Domando: ho passato da tempo la maggiore età insieme ai miei fratelli. I nostri genitori sono separati. Ognuno ha scelto di vivere da solo. Lavoriamo e studiamo. Domanda:

    1. Se non non raggiungo euro 2840,51 oppure ungo il mio ISEE non raggiunge i 6 mila euro, al fine delle tasse universitarie posso unirmi al nucleo familiare dei miei fratelli? Pur non vivendo insieme?

    Emiliano

    27 febbraio 2010 at 12:58

    • Mi spiace ma non ho elementi per rispondere alla sua domanda.

      Fino a quando non produce reddito superiore a 2840,51 euro lei appartiene al nucleo familiare del genitore che lavora. Anche se non vi convive.

      cocco bill

      28 febbraio 2010 at 17:21

  40. Salve. Vorrei avviare una attività in forma di impresa individuale con il regime fiscale denominato “forfettone” (adempimenti fiscali minimi). Vorrei sapere se varcata tale soglia posso altresì lavorare anche come dipendente con contratto a t. determinato o indeterminato e se in caso affermativo persisterebbe il mio diritto ad usufruire degli ammortizzatori sociali quali disoccupazione ordinaria o con i requisiti ridotti. Grazie a tutti.

    sandan

    26 febbraio 2010 at 21:27

    • Le ho già risposto. In fondo a questa pagina trova i link di navigazione (commenti precedenti) e ricerchi nelle risposte fornite nella pagina precedente.

      cocco bill

      28 febbraio 2010 at 17:19

  41. io e il mio bambino abbiamo la medesima residenza, mentre il mio convivente, papà del bambino, ha ancora la residenza presso la sua famiglia d’origine. il mio convivente rientra nel calcolo dell’Isee che devo compilare per l’iscrizione al nido?

    paola

    26 febbraio 2010 at 18:03

  42. Salve vorrei un chiarimento.il mio nucleo famigliare e’ composto da due persone io e mia figlia .(il padre ha un altra residenza )quindi sullo stato di famiglia dovremmo risultare solo io e mia figlia? se mio fratello(maggiorenne), dovesse togliersi dall’attuale stato di famiglia dei miei genitori ,con cui vive ,e cambiare la residenza venendo ad abitare con me e mia figlia rientrerebbe nel mio stato di famiglia? siccome l’appartamento in questione e’ in affitto e divideremmo le spese e visto che siamo tutti e due lavoratori come fa il comune a determinare in quale stato di famiglia rientriamo? ( lui entra nel mio stato di famiglia oppure io posso rientare nel suo ?)siccome io sono lavoratrice autonoma e il padre e’ disoccupato non posso prendere gli assegni famigliari per mia figlia, se rientrassi nello stato di famiglia di mio fratello lui che e’ lavoratore dipendente potrebbe richiedere gli assegni per sua nipote? spero di essere stata abbastanza chiara
    Grazie anticipatramente per la risposta saluti Monica

    Monica

    26 febbraio 2010 at 14:27

    • Lo stato di famiglia non determina necessariamente il nucleo familiare. Ad esempio, se sua figlia è minorenne allora certamente stato di famiglia e nucleo familiare coincidono.

      Se sua figlia è maggiorenne e risultante a carico fiscale del padre, il nucleo familiare di sua figlia sarebbe costituito da padre e figlia, mentre lo stato di famiglia continuerebbe ad indicare la madre e la figlia appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

      E quindi, tornando agli scenari possibili, se suo fratello è minorenne può andare a risiedere dove vuole, continuerebbe a far parte dello stato di famiglia del padre. E questo anche se suo fratello fosse maggiorenne ma percettore di reddito non superiore a 2840,51 euro con il genitore percettore di reddito da pensione, ad esempio.

      Ma per fortuna suo fratello lavora e sembra essere maggiorenne. In questo caso lei, sua figlia e suo fratello fareste parte della stessa famiglia anagrafica e dello stesso nucleo familiare nell’ipotesi di acquisizione di residenza presso l’unità abitativa occupata da madre e figlia. Oggi non esiste più il ruolo di capo famiglia. C’è una famiglia anagrafica con i suoi componenti. Alcuni certificati riportano ancora l’indicazione del capo famiglia, ma non è ruolo riconosciuto: non ha alcun significato o privilegio o particolare responsabilità rispetto agli altri componenti la famiglia anagrafica (esclusi i minorenni, ovvio).

      Gli assegni per familiare minorenne non possono essere goduti contemporaneamente. Se lei lavora può chiedere l’assegno per sua figlia. In questo caso il reddito del nucleo familiare sarebbe influenzato (accresciuto) dal reddito di suo fratello. Se lei lavora e l’assegno per la nipote lo chiede suo fratello peggio che andar di notte. L’importo è minore rispetto a quello ottenibile per la figlia e per di più il reddito è comunque riferibile alla somma dei redditi di sorella e fratello (insomma non converrebbe la richiesta di assegno per la nipote).

      La questione si complica ancora di più se si considera che l’assegno familiare per la figlia potrebbe richiederlo anche il padre (se lavoratore dipendente o professionista iscritto a gestione separata) pure se non convive con la figlia.

      cocco bill

      27 febbraio 2010 at 11:33

  43. Buondi. Sono un vedovo di 85 anni e vivono con me 2 figli maggiorenni non sposati di cui uno inabile e percepisce pensione invalido civile e l’altro è già pensionato di anzianità inps: domanda) dovendo compilare il modulo ise/isee per avere una agevolazione da un ente pubblico, il mio nucleo famigliare è composto solo da me e dal figlio inanile? Mentre l’altro percepisce regolare pensione inps e non fa parte. E’ giusto? Grazie per la risposta
    Sergio

    sergio

    25 febbraio 2010 at 14:41

    • No. Il suo nucleo familiare è costituito da lei e dai suoi due figli.

      cocco bill

      25 febbraio 2010 at 19:14

      • Intanto ringrazio per la risposta. Come mai ai fini ANF sono invece esclusi i figli maggiorenni? a meno che siano inabili al lavoro. Avevo considerato ciò alla stregua dell’ANF, invece mi dite che non è così.
        Allora posso risolvere il problema cambiando la residenza del figlio pensionato? Cioè abita nella stessa città, stessa via ma un’altro numero civico? Grazie mille

        sergio

        25 febbraio 2010 at 19:30

        • Non conosco le regole che si è data l’ANF. Le riferisco di leggi di stato per la determinazione del nucleo familiare ISE/ISEE.

          Può risolvere facendo cambiare la residenza al figlio pensionato, questo è certo.

          cocco bill

          27 febbraio 2010 at 11:15

  44. Buongiorno
    Pongo questa domanda… io sono sposato e da poco mi è nato un figlio attualmente siamo residenti insieme nello stesso appartamento in affitto,tra 2 mesi dobbiamo trasferirci ed abbiamo trovato un ottimo appartamento sempre in affitto il problema è che non possiamo prendere la residenza perché già occupata dal proprietario,la mia domanda è questa:possiamo dividerci le residenze mia moglie va con sua sorella che ha un reddito basso e non è proprietaria e io con i miei genitori?…attualmente abbiamo già fatto la domanda isee
    Grazie

    STEFANO

    25 febbraio 2010 at 08:53

    • Potete farlo. Ma vediamo quali sono le conseguenze per due coniugi che non vivono sotto lo stesso tetto.

      Bisogna che venga scelta la residenza coniugale fra le due possibili.

      a) come residenza coniugale viene scelta quella della sorella della moglie di Stefano

      b) come residenza coniugale viene scelta quella dei genitori di Stefano.

      Nel caso a) il nucleo familiare di Stefano è costituito da Stefano, sua moglie, il figlio, e la sorella della moglie.

      Nel caso b) il nucleo familiare di Stefano è costituito da Stefano, sua moglie, il figlio ed i genitori di Stefano.

      Va quindi rifatta la dichiarazione ISEE in ogni caso.

      cocco bill

      25 febbraio 2010 at 19:13

  45. buongiorno vi illustro in sintesi la mia situazione:
    ho lavorato con contratto a tempo indeterminato dal 01/02/02 al 31/03/04 e
    con contratto a tempo indeterminato dal 31/05/08 al 31/07/08 e
    con contratto a termine dal 08/07/09 al 31/01/10;

    dall’Inps mi hanno detto che ho diritto alla disoccupazione per il 2009 con requisiti ridotti.

    La domanda è se ho i requisiti per richiedere quella ordinaria.
    Grazie mille

    gabriele

    25 febbraio 2010 at 08:35

    • I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente, hanno diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti.

      E’ facile allora verificare Gabriele. Deve solo controllare quante settimane di lavoro (con regolari versamenti contributivi) ha effettuata dal 25 febbraio 2008 al 25 febbraio 2010. A me non sembrano siano 52, ad occhio e croce.

      cocco bill

      25 febbraio 2010 at 19:05

  46. Io e la mia compagna non siamo sposati, abbiamo la stessa residenza, io lavoro lei è studentessa e abbiamo avuto da poco un figlio, il padre della mia compagna ha fatto richiesta all’INPS di escludere dalle detrazioni IRPEF la figlia dal 1 gennaio 2010. Ho da porre due domande in merito alla composizione del nucleo familiare ai fine ISE:
    QUESITO 1) Il nucleo familiare ai fini ISE per l’sssegno di maternità è quello composto da me, la mia compagna e mio figli?

    QUESITO 2) La mia compagna deve determinare l’ISEE per il pagamento delle tasse universitarie, l’università ai fini della determinazione del nucleo familiare riporta, sulla guida tasse, la seguente definizione:

    *****” Studente “autonomo”
    Al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’ onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
    a) residenza esterna all‟unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
    b) esistenza di un reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno due anni, non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali redditi di natura patrimoniale.
    In assenza anche di una sola delle sopra citate condizioni, lo studente non può essere considerato autonomo e l‟attestazione I.S.E.E. deve riferirsi ai redditi prodotti nell‟anno di imposta 2008 dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode.”*****

    il nucleo familiare in questo caso è composto da me, la mia compagna, mia figlia e il nucleo del padre della mia compagna?

    Ale

    25 febbraio 2010 at 01:33

    • ISEE ed ISE – L’Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. L’Isee scaturisce invece dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge. Insomma, se non è zuppa è pan bagnato.

      Premetto inoltre che il padre della compagna di Ale, può – a mio parere – presentare all’INPS tutte le richieste che vuole. La normativa ISEE sulla composizione dei nuclei familiari è chiara e non prevede dispense ad personam e/o tentativi di elusione. Una figlia che non produce reddito è a carico del proprio genitore se questi è in vita e produce reddito; indipendentemente dal fatto che il genitore decida di non fruire della detrazione.

      La compagna di Ale (non essendo coniugata) ed essendo a carico fiscale del padre (perchè non produce reddito superiore a 2840,51 euro e perchè il padre è vivo e produce reddito – non perchè il padre la indica o non la indica a carico nella dichiarazione dei redditi) appartiene al nucleo familiare dei propri genitori. Indipendentemente da dove ella viva e con chi viva. Insieme al figlio avuto.

      In sintesi, la compagna di Ale rientra nel nucleo familiare del padre (anche se questi non beneficia della detrazione). La compagna di Ale porta con sé il proprio figlio. Nucleo familiare della compagna di Ale: genitori (e quanti appartengono al nucleo familiare dei genitori), compagna di Ale e figlio della compagna di Ale.

      Ed è il nucleo familiare da tener presente sia per assegno di maternità che per i benefici erogati dall’università.

      In tutto questo ALE è come se non esistesse.

      cocco bill

      25 febbraio 2010 at 07:26

      • A questo punto però mi sorgono alcuni dubbi:
        1) considerato che mio figlio minore è a mio carico
        2) considerato che mio figlio risiede con entrambi i genitori e che entrambi lo hanno riconosciuto
        3) considerato che una persona può appartenere a un solo nucleo familiare
        4) considerato che io faccio nucleo familiare a parte rispetto alla mia compagna
        – MIO FIGLIO A CHE NUCLEO FAMILIARE APPARTIENE?
        – SE APPARTIENE AL MIO NUCLEO FAMILIARE LA MAMMA PUO’ ANCORA RICHIEDERE L’ASSEGNO FAMILIARE?

        Ale

        26 febbraio 2010 at 03:35

        • Normative di legge per la determinazione del nucleuo familiare ai fini ISEE

          1) I figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso.

          2) Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

          3) Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico (a carico IRPEF si intende percettore di reddito minore di 2840,51 euro).

          Dunque, sicuramente Ale e la sua compagna non fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il punto 3) non è applicabile solo a persone coniugate.

          La situazione è border line per il figlio di Ale, che può essere associato sia al nucleo familiare di Ale che a quello della madre (la compagna di Ale).

          La madre mi sembra di aver capito che non lavora (ed infatti come soggetto a carico fiscale fa parte del nucleo familiare del proprio genitore) e quindi non vedo come possa fruire dell’assegno familiare.

          Tabelle per l’assegno familiare

          La normativa che regola l’assegno familiare si discosta da quella ISEE. Per esempio Ale (se lavoratore dipendente) può chiedere l’assegno familiare per il proprio figlio (indipendentemente dal fatto conviva o meno con il figlo). La tabella di riferimento è questa. E corrisponde ad un nucleo familiare con un solo genitore ed un figlio minore non inabile (due persone)

          cocco bill

          26 febbraio 2010 at 19:03

  47. Lavoro per una ditta privata e altri miei colleghi percepiscono i così detti “assegni familiari” per figli e moglie a carico.
    Io non ho figli e ne moglie a carico ,sono celibe e vivo ancora a casa dei miei genitorie e ho a carico di fatto i miei Genitori e mia Sorella… posso fare richiesta anche io di questi “assegni”?
    Annualmente percepisco un Tot di stipendi che è INFERIORE a 10.000 euro annui, dal calcolo isee comunque il reddito è risultante pari a 0€.

    Giuseppe

    24 febbraio 2010 at 14:43

    • Allora credo che può richiedere gli assegni familiari. Come scrivevo su FB la tabella da consultare, in colonna 4, è questa.

      Nucleo monoparentale (dichiarante celibe) composto da 4 elementi, con sorella minore (non inabile) a carico.

      Le spetterebbero 118 euro lorde al mese (ma va considerato anche il reddito da pensione di suo padre). Infatti, ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi – se superiori a € 1.032,91 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

      I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

      Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando questo modulo predisposto dall’Inps.

      Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

      La domanda va presentata:

      – al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
      – alla Sede dell’Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps).

      cocco bill

      24 febbraio 2010 at 16:26

      • Nello specifico la precisazione da fare è che mio padre non è pensionato ma semplicemente,purtroppo, disoccupato.
        Per altro tra i miei genitori è in atto causa di separazione, ragion per cui , allo stato attuale il nucleo familiare è composto da 4 persone di cui solo io sono Occupato, i restanti risultano disoccupati.

        Non mi è chiaro però se l’assegno di 118 euro è da considerarsi a persona(118×3) o trattasi di un una-tantum.
        Grazie per la gentile risposta che mi ha già dato e che spero voglia darmi.

        Giuseppe

        24 febbraio 2010 at 17:38

        • Magari a persona. Purtroppo si tratta dell’assegno familiare mensile e lordo per sua sorella, quando il nucleo familiare del richiedente (lei) è composto da quattro persone.

          Non è una tantum, ma mensile e lo percepirà fino a quando sua sorella non diventerà maggiorenne.

          cocco bill

          24 febbraio 2010 at 17:54

  48. Buongiorno,
    attualmente vivo in un appartamento che i miei genitori dovranno dare a mia sorella e su cui trasferirà la propria residenza con la sua famiglia. Se trasferisco la mia residenza nell’appartamento d ei miei genitori entrerò nel loro stato di famiglia e nel calcolo ISEE. Giusto?
    I miei genitori sono entrambi anziani (hanno oltre 75 anni) posso avere la residenza nella loro abitazione senza dover cumulare il mio reddito al loro?
    Non sò è possibile che io risulti convivente ma con uno stato di famiglia a parte?
    Grazie mille
    Calo

    calo

    24 febbraio 2010 at 12:39

    • Non è possibile Calo. Il cumulo dei redditi è inevitabile, ma sempre e solo ai fini ISEE.

      cocco bill

      24 febbraio 2010 at 13:08

      • grazie per la celere risposta. speravo ci fosse una possibilità considerando che i miei genitori sono entrambi anziani e a mia madre è stata riconosciuta un’invalità parziale. Credevo che magari potessi essere convivente per assistenza.
        Un abbraccio

        calo

        25 febbraio 2010 at 13:00

  49. Salve, fra poco mi servirà l’isee per la scuola delle bimbe e non so come comportarmi…
    il 15 ottobre scorso mi sono legalmente separata, mio marito ha cambiato casa il 1 luglio 2009…il problema è che lui non ha cambiato indirizzo…come mi devo comportare?

    Federica

    24 febbraio 2010 at 10:50

    • Se suo marito non ha cambiato residenza, il suo nucleo familiare è identico a quello precedente alla separazione legale.

      cocco bill

      24 febbraio 2010 at 11:58

  50. Buongiorno,

    Sono divorziato, e da 15 anni risiedo in un’abitazione con una donna pure lei divorziata con una figlia di 17 anni, sono inserito nello stato di famiglia ma non partecipo al mantenimento di tale ragazza. devo comunque rientrare nella dichiarazione ISEE che la madre sta preparando?

    franco

    24 febbraio 2010 at 10:45

    • Sicuramente. Lei è un componente del nucleo familiare di cui fanno parte la sua compagna e la figlia.

      cocco bill

      24 febbraio 2010 at 11:57

  51. Buongiorno, è nato da tre mesi mio figlio Tommaso, sono disoccupata, mi sono laureata lo scorso febbraio e negli ultimi due anni ho lavorato sempre senza contratto per mantenermi gli studi. Convivo con il mio compagno e lui ci mantiene entrambi. Scrivo per sapere se posso ottenere l’assegno di maternità pur non essendo sposata; leggendo tra le pagine di questo sito ho letto che fa parte del medesimo nucleo familiare anche chi è legato da vincoli affettivi (direi che è il caso mio e del padre di mio figlio), pertanto ai fini IRPEF dovrei risultare a carico suo e non di mio padre, se ho capito bene. Cosa ne pensate?
    L’assegno di 1545 euro è per noi … semi-vitale. Attendo gentili risposte.

    Valeria

    24 febbraio 2010 at 08:45

    • Ai fini IRPEF lei resta a carico di suo padre, in quanto lei non può essere classificata come altro familiare a carico del suo compagno.

      Lei potrebbe fruire dell’assegno di maternità erogato dallo Stato o quello erogato dal Comune in cui risiede.

      Assegno di maternità dello Stato

      E’ una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio biologico o adottato, o in affidamento preadottivo.
      Per le nascite o per gli ingressi in famiglia relativi a tutto il 2009, l’importo dell’assegno è pari a 1.902,90 euro.

      La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una indennità, ma di importo inferiore.

      L’assegno spetta se:

      a) la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del bambino;

      b) la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;

      c) la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.

      Per ottenere l’indennità si deve presentare domanda all’Inps entro sei mesi dalla nascita, o dall’effettivo ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, altrimenti perde il diritto.

      Assegno di maternità del Comune

      Si tratta di’ una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia.

      L’assegno spetta, inoltre, alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche, anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
      L’importo per il 2009 è pari a 309,11 € mensili per cinque mesi, per complessivi euro 1.545,55.

      A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

      L’assegno spetta alla donna che:

      a) non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un’indennità di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno del Comune può esserle riconosciuta la differenza);

      b) vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti.

      I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall’Indicatore della situazione economica (ISE), il cui valore per il 2009, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre persone, è di 32.222,66 euro.

      L’assegno va chiesto al Comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall’Inps.

      Assegno per il nucleo familiare

      Se il suo compagno è lavoratore dipendente può ottenere, ove ricorrano i requisiti di reddito, all’assegno per il nucleo familiare composto da un solo genitore e almeno un figlio minore.

      Per i livelli di reddito che rendono ammissibile l’accesso al beneficio ed i corrispondenti importi erogati,si consulti questa tabella.

      cocco bill

      24 febbraio 2010 at 11:52

      • … perciò, essendo la situazione economica di mio padre, mia madre pensionata e mia sorella è maggiore di 32,222,66 euro,e pur non ricevendo aiuti economici da loro, non essendo sposata io non posso usufruire dell’assegno. Giusto?
        E mio figlio…. da che parte sta? Nel nucleo del mio compagno o nel mio ( i miei genitori e mia sorella) ?
        gentilissimo, grazie mille
        Valeria

        Valeria

        25 febbraio 2010 at 15:29

  52. Buonasera, io attualmente abito con mia moglie e mia figlia nella stessa casa in cui vivevo prima del matrimonio. In pratica mio padre, mia madre e mio fratello si sono trasferiti e mi hanno lasciato la casa in cui vivo adesso con la mia nuova famiglia.
    Tutti loro abitano in altre case, ma non hanno mai cambiato la residenza.
    Ai fini del calcolo della mia situazione familiare e dei redditi, devo anche considerare la loro presenza?
    Anche se sono legalmente residenti in questa casa, non vivono più con me.
    Quale è la composizione del mio nucleo familiare?

    grazie per le risposte!
    Davide

    davide

    23 febbraio 2010 at 23:09

    • Il suo nucleo familiare è costituito da lei, sua moglie, sua figlia, sua madre, suo padre e suo fratello. In più l’eventuale sposa e prole di suo fratello (anche se con questi non convivente, nè con lei) ed altri fratelli e/o sorelle e/o familiari a carico fiscale di suo padre (anche se non conviventi con suo padre, nè con lei).

      Ovviamente stiamo parlando di redditi ai fini ISEE e non quelli da inserire nella dichiarazione dei redditi.

      cocco bill

      24 febbraio 2010 at 08:47

  53. Buonasera, sono convivente. Ai fini del calcolo ISEE per gli interventi monetari di sostegno al reddito 2009/bis devo considerare anche i reddii del convivente? Grazie

    Sandra

    23 febbraio 2010 at 22:52

  54. Buongiorno, volevo chiedere: per rientrare nel calcolo ISEE di 30000 euro, per poter avere la carta famiglia,quanti soldi si dovrebbe dichiarare di avere in banca?
    Io sono sposato, ho un un figlio,io e mia moglie lavoriamo,fortunatamente,e stiamo pagando un mutuo. Faccio un ipotesi: se si dichiara 30000 euro, rientro nell’ ISEE?
    Giorgio

    Anonimo

    23 febbraio 2010 at 12:28

    • Mi spiace, ma non sono in grado di aiutarla. Se non suggerirle di leggere la domanda e la risposta appena sotto questa.

      Ad un controllo dell’estratto conto, anche a posteriori, si può fotografare la situazione di liquidità al momento della sottoscrizione della dichiarazione, che se mendace, comporta gravi responsabilità penali per il dichiarante.

      cocco bill

      23 febbraio 2010 at 13:29

  55. Buongiorno
    vorrei capire che tipo di controllo può fare la guardia di finanza sui depositi, conti correnti, ecc…
    Hanno accesso ad una banca dati nella quale sono presenti i nomi delle persone e tutti i loro depositi bancari, postali, ecc? Nella fattispecie, tramite questa banca dati possono risalire ad alcune polizze postali aperte presso un ufficio postale, oppure serve una specie di mandato per controllare questi finanziamenti?
    Grazie per il lavoro prezioso che fate nei confronti di noi utenti….

    Roberta

    23 febbraio 2010 at 09:56

    • Nell’ambito delle operazioni di controllo e verifica delle dichiarazioni ISEE sono consentiti gli stessi strumenti di indagine che possono essere implementati per combattere l’evasione fiscale e/o contributiva. Non è necessario un mandato del pm o del giudice.

      cocco bill

      23 febbraio 2010 at 13:24

      • Ma esistono delle banche dati, utilizzabili dalla guardia di finanza, nelle quali si evidenziano i dati bancari e postali relativi alla persona? Chiedo questo perchè la guardia di finanza ha controllato l’ISEE 2010 da me presentato in comune per agevolazioni varie sulla retta asilo nido, sui buoni mensa dei bimbi e sulla bolletta del gas (bonus gas); la GdF ha controllato i redditi e la situazione anagrafica dichiarata nell’ISEE e ha trovato la situazione a posto. Ieri mi è arrivato a casa l’estratto conto di due polizze di assicurazione sulla vita postali, che io credevo fossero FISSE (cioè senza possibilità di riscatto), ma se mi arriva l’estratto conto significa che c’è possibilità di riscatto….e che vanno dichiarate in ISEE.
        Quindi: posso chiedere di rettificare la mia dichiarazione ISEE/2010, oppure devo farmene fare una nuova? Il Comune può insospettirsi e mandarmi un altro controllo? Non so come comportarmi, se fare finta di niente ed aspettare il nuovo anno scolastico per farmi rifare l’ISEE oppure se sistemare immediatamente la situazione, rischiando magari un altro controllo….
        Aspetto solerte un vostro consiglio, grazie!

        Roberta

        23 febbraio 2010 at 14:04

        • Dopo una verifica della GDF non è proponibile procedere ad una rettifica.

          Adesso le conviene stare buona e non agitarsi troppo, altrimenti qualcuno (al Comune) si insospettisce più del necessario.

          L’Isee scaturisce dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

          L’Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.

          Questo per dirle che quelle polizze avrebbero influito sul suo ISEE molto marginalmente e che, probabilmente, avrebbe avuto comunque accesso ai benefici di cui lei ha già fruito (anche in passato) pur non “dimenticando” gli importi a polizza.

          cocco bill

          23 febbraio 2010 at 14:29

  56. buona sera! se i miei genitori si separano legalmente, con decreto del tribunale, ma mantengono la stessa residenza, nel calcolo ISEE devo inserire il reddito di entrambi? cosa dovrei fare per costituire nucleo familiare solo con mio padre? io sono maggiorenne e non più figlia a carico ai fini IRPEF.
    grazie mille

    pucci

    22 febbraio 2010 at 22:31

    • Sì. Genitori pur separati legalmente, ma conviventi, formano un unico nucleo familiare.

      A questo punto l’unica soluzione per raggiungere il suo obiettivo è trovare una sistemazione logistica altrove per sua madre. Oppure lei e suo padre andate a vivere in un altro posto.

      cocco bill

      23 febbraio 2010 at 08:44

  57. il distretto sanitario dell’Azienda sanitaria locale di cui faccio parte, ha deciso che, per poter usufruire dell’esenzione ticket cod E01,(soggetto con età superiore ai 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con un reddito non superiore a Euro 36.151,98)è necessario allegare alla richiesta il Mod ISE.Puo’un’azienda sanitaria, per un unico distretto,fare questo?
    Quale reddito deve tener conto quello ISE o ISEE?
    Ho un figlio che lavora ,ha una fiscalità propria,fa parte,comunque,del nucleo familiare? Non avendo io nessun vantaggio economico dalla sua presenza nel nucleo, anzi…nè detrazioni,non potro’ usufruire dell’esenzione del ticket sanitario per pochissimi euro.
    UN VOSTRO PARERE GRAZIE!

    felice

    22 febbraio 2010 at 14:40

    • Suo figlio, anche con una fiscalità propria, fa parte del suo nucleo familiare se risiede con lei e se non è sposato con coniuge residente altrove.

      cocco bill

      22 febbraio 2010 at 14:55

    • LA RINGRAZIO.
      Per reddito complessivo s’intende quello ISE o quello equivalente?
      GRAZIE

      felice

      22 febbraio 2010 at 15:05

      • L’Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.

        L’Isee scaturisce invece dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

        Sia l’ISE che l’ISEE vengono influenzati dunque dalla presenza di suo figlio nel nucleo familiare.

        Di solito vengono richiesti entrambi. Comunque è all’ASL che deve informarsi.

        cocco bill

        22 febbraio 2010 at 15:21

  58. Sarei grato se qualcuno più competente di me saprebbe rispondermi a quanto segue :
    sono un lavoratore dipendente che oltre a percepire lo stipendio, percepisce anche un assegno ordinario di invalidità civile al 100 %, erogato dall’Inps.
    Premesso che i due redditi si sommeranno ai fini Isee, a meno che io non sbagli, la mia famiglia è composta da me, mia moglie casalinga senza alucn reddito, mio figlio studente universitario senza alcun reddito e mia figlia che dall’ 1.1.2009 lavora e produde reddito.Ai fini del calcolo ISEE il reddito prodotto da mia figlia rientra in che misura (50% del suo reddito) nel cumulo col mio reddito ? Il fatto che io sia invialido civile al 100 % può produrre qualche effetto sul calocolo ISEE ? Per non far cumulare i redditi di mia figlia con i miei l’unica alternativa è farle cambiare la residenza presso miei amici che non hanno alcun vincolo di parentela con mia figlia e con me ? in quest’ultimo caso i redditi di mia figlia si cumulerebbero con quello dei miei amici o è possibile avere uno stato di famiglia solo per mia figlia ?
    Ringrazio anticipatamente chi saprà darmi delucidazioni in merito.

    Gionni

    GIONNI

    22 febbraio 2010 at 14:13

    • L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. Se in un nucleo familiare vi sono più soggetti che producono reddito è evidente che l’indicatore debba esserne in qualche modo influenzato.

      La soluzione è quella da lei individuata. Sua figlia può risiedere presso amici che non abbiano vincoli di parentela con lei. Inoltre, per ottenere una scheda anagrafica individuale, gli ospiti e sua figlia devono dichiarare che la nuova sistemazione logistica è motivata da ospitalità temporanea per studio o lavoro (ad esempio).

      cocco bill

      22 febbraio 2010 at 15:00

  59. Sulla composizione del Nucleo familiare ai fini ISEE (e calcolo del reddito).
    Un nucleo familiare è attualmente composto da Padre, Madre, Figlio maggiorenne(studente universitario), senza reddito e fiscalmente a carico di entrambi i genitori.
    Da circa un anno (quindi meno di due) altro Figlio maggiorenne (non fiscalmente a carico), per suoi motivi di lavoro, ha trasferito la propria residenza in altro comune (lontano) separandosi dal nucleo familiare e continuando anche negli studi universitari (oltre a lavorare). Ha lasciato anche di fatto questo nucleo originario mantenendosi in quella città col suo reddito (buono) e non compare più nello stato di famiglia dei genitori.
    Domanda:
    ai fini dell’ISEE, (e del reddito da tenere presente) per le prestazioni universitarie, il nucleo familiare è costituito da Padre (e reddito), Madre (e reddito) e Figlio studente (nessun reddito) e valore scala equivalenza 2,04 OPPURE bisogna considerare nel nucleo familiare anche l’altro Figlio lavoratore (maggiorenne) e non fiscalmente a carico con i suoi redditi al 50% ex art.5, c. 6, del DPCM 09/04/01 e valore scala equivalenza 2,46?
    Prevenire è meglio. Visto che in passato ho già perso contro l’Agenzia delle Entrate circa la natura giuridica di una “borsa di studio” considerata a tutti i costi “borsa di lavoro” (e reddito).
    Grazie.

    antonio

    22 febbraio 2010 at 10:35

    • Il figlio non fiscalmente a carico, percettore di reddito e residente altrove, NON fa parte del nucleo familiare in cui risultano compresi solo lei ed i suoi genitori.

      cocco bill

      22 febbraio 2010 at 15:03

      • Grazie per il chiarimento.
        Il dubbio nasceva dal fatto che l’art. 5 del DPCM 09/04/01 definisce il nucleo familiare dello studente RICHIEDENTE I BENEFICI UNIVERSITARI.
        In particolare il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori:
        – in assenza di residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da ALMENO 2 ANNI;
        – REDDITI da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da ALMENO 2 ANNI non inferiori a 6.500 E…..

        Dopo la sua risposta credo di poter affermare che se l’allontanamento dal nucleo familiare riguarda il FIGLIO RICHIEDENTE I BENEFICI valgono le previsioni dell’art.5 DPCM citato, se l’allontanamento dal nucleo riguarda altri figli (NON QUELLI RICHIEDENTI I BENEFICI UNIV.RI) si applica il principio da Lei chiarito (di esclusione dal nucleo familiare).
        Grazie tante

        antonio

        22 febbraio 2010 at 17:17

        • Sia chiaro Antonio, io mi riferisco alle regole vigenti per la definizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

          Nulla so per quanto attiene eventuali particolari meccanismi definiti da altri provvedimenti per consentire l’accesso a benefici universitari.

          cocco bill

          22 febbraio 2010 at 17:25

  60. grazie per tutte le sue risposte!
    non sapevo si potesse considerare un nucleo familiare (io+bimba) ai fini ISEE e un nucleo familiare (padre non convivente + bimba) per l’assegno per la bimba…
    con queste informazioni cercherò di risolvere il problema, grazie.

    vale

    21 febbraio 2010 at 13:31

  61. salve,
    questa è la mia situazione: io e il mio compagno non siamo sposati e abbiamo residenze diverse. abbiamo una bambina di 16 mesi e io sto usufruendo di un periodo di aspettativa non retribuita, per questo motivo non ricevo più gli assegni per il nucleo familiare e per poterli intestare al padre mi è stato richiesto (oltre ai vari moduli) dall’inps di inviare una certificazione dello stato di famiglia in cui si attesta che il nucleo familiare è composto da tutti e tre anche se con residenze diverse.
    adesso però ho qualche dubbio per il calcolo ISEE. se il nucleo familiare è composto da tutti e tre, la famiglia anagrafica (stato di famiglia?) è composta da me e dalla bambina, o sbaglio?
    il “numero dei componenti il nucleo familiare ai fini isee” quindi è?
    grazie per l’aiuto!

    vale

    20 febbraio 2010 at 15:10

    • Mi spiace deluderla Vale. Io non so come lei possa ottenere una

      certificazione dello stato di famiglia in cui si attesta che il nucleo familiare è composto da tutti e tre anche se con residenze diverse

      Solo due coniugi, pur con residenze diverse, possono formare un’unico nucleo familiare.

      L’INPS prevede che il padre possa chiedere l’assegno familiare per la bambina, anche se non è con la figlia convivente.

      La tabella di riferimento per il reddito del padre (nucleo familiare con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili) è questa.

      cocco bill

      20 febbraio 2010 at 22:27

      • la ringrazio per la risposta, lei come mi consiglia di comportarmi?
        proprio all’inps mi hanno suggerito di fare questa certificazione…

        vale

        21 febbraio 2010 at 00:23

        • Io non so con chi lei abbia parlato. E che tipo di certificazione dovrebbe produrre.

          Allo stato dei fatti, ed in base alle regole a me note, il suo compagno potrebbe fruire dell’assegno familiare. Con nucleo familiare costituito da due soggetti (padre e figlia).

          cocco bill

          21 febbraio 2010 at 06:35

          • capisco, proverò a chiedere ulteriori informazioni all’inps…le prime due volte mi sono state date indicazioni opposte, magari questa è la volta buona.
            la bambina è residente con me e il padre no, quindi il nucleo familiare è composto da me e la bimba…
            la ringrazio ancora.

            vale

            21 febbraio 2010 at 13:05

            • Sì, è chiaro che il nucleo familiare è composto da lei e dalla bambina ai fini ISEE.

              Per il solo assegno familiare il “nucleo familiare” può essere costituito dal padre e dalla bambina non convivente. Nel senso che il papà può chiedere l’assegno per la bambina facendo riferimento ad un nucleo formato da lui e dalla figlia, anche se non convivente.

              Ma non può chiederlo anche per la compagna non convivente.

              Spero che riesca a risolvere.

              cocco bill

              21 febbraio 2010 at 13:14

  62. Se è possibile vorrei sapere : avendo una suocera di 85 anni che vive da sola, con una pensione minima di 535 euro, una prima casa ed una invaldità
    al 67 per 100, può usufruire di diverse agevolazioni, come
    social card,agevolazioni su gas metano,su eletrictà
    grazie

    angelo

    20 febbraio 2010 at 12:36

    • Per avere diritto alla social card i nuovi limiti reddituali e Isee resi noti dall’Inps sono 6.235,35 euro (a fronte dei 6.192 del 2009 e dei 6.000 del 2008) per i cittadini da 0 a 3 anni e con età compresa tra 65 e 70 anni, elevati a 8.313,80 euro (rispetto a 8.256 del 2009 e 8.000 del 2008) per coloro che hanno compiuto 70 anni.
      Potranno accedere al bonus gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico)con ISEE non superiore a 20.000 euro. Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.
      Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale.

      Monica

      20 febbraio 2010 at 16:58

  63. Salve, ho una situazione un po complicata e vi chiedo di aiutarmi inquanto ne il caf ne la Usl sono riusciti a farlo.
    Ho una bambina appena nata che risiede con il padre in una citta diversa da quella in cui sono residente io, io e suo padre non siamo sposati e i nostri redditi superano per entrambi 2.8000 euro sono inferiori a 36.000 euro, inoltre la bimba fa parte dello stato di famiglia del papà e io sono nello stato di famiglia di mio padre con un mio reddito.
    Il nucleo familiare della bambina è cotituito da lei e il padre? io sono nel nucleo famigliare di mio padre?
    Il reddito ai fini isee da indicare è solo quello del padre?
    per richiedere l’esenzione da tchet viene richiesto il nucleo famigliare percui se il nucleo è costituito da lei e il papà il reddito da indicare è solo quello del padre? Grazie anticipatamente.

    michela

    19 febbraio 2010 at 16:23

    • La situazione è chiarissima. Il nucleo familiare della bambina è composto dalla bimba, dal padre e dalla famiglia del padre, se ne ha una.

      Quindi il reddito ai fini ISEE è solo quello del padre, se nella famiglia del padre non vi sono altri percettori di reddito.

      cocco bill

      19 febbraio 2010 at 20:27

  64. Ciao.Sono straniera sposata con citadino italiano,una decina di giorni fa mi sono dovuto licenziare dal lavoro.Apena mi bastava ripagare la machina.Da novembre mio figlio(11 anni)abita con noi ancora a mio carico.Paghiamo 600 euro de affito al mese,mio marito guadania 1400euro al mese.Vorrei sapere se e posibile,e previsto dallo stato aiuto per le famiglie con nucleo di 3 persone,canone di affito,reditto annuo 20000 euro?La ringrazio in anticipo.

    viola

    19 febbraio 2010 at 15:49

    • Suo marito può chiedere l’assegno familiare per lei e per il figlio (anche se nato da precedente matrimonio dell’altro coniuge).

      La tabella per la verifica del requisito del reddito è questa.

      cocco bill

      19 febbraio 2010 at 20:32

  65. Buongiorno,
    volevo sapere se è possibile avere la detrazione del 36% sul rifacimento di porte interne contestualmente alla costruzione di un soppalco\ripostiglio non abitabile.
    In caso affermativo, le fatture dei due lavori possono essere separate?
    E’ necessario presentare la DIA (abito a milano)?

    Grazie

    laura

    18 febbraio 2010 at 18:16

    • Sulla necessità di presentare DIA per la tipologia di lavori che intende intraprendere, deve chiedere al Comune di Milano.

      Per sapere se può fruire della detrazione del 36% IRPEF deve invece consultare la lista degli interventi ammissibili, che è presente in questo articolo.

      cocco bill

      19 febbraio 2010 at 08:17

  66. salve il mio problema è il seguente. Ho fatto domanda per mia figlia di beneficiare del contributo per merito scolastico della Regione Liguria per l’anno scolatico 2008/09. Ho ricevuto comunicazione che la domanda, da me presentata a fine giugno 2009, non è stata ammessa per la seguente motivazione: “presentata attestazione ISEE relativa all’anno 2007”. Nella domanda volevano l’ISEE del nucleo familiare per l’anno 2008. Io in buona fede, pensando che l’ISEE 2008 fosse riferito ai redditi 2007, e non avendo ancora ricevuto i mod 730/2009 dai sostituti d’imposta, non ho potuto richiedere l’ISEE con i redditi 2008 e ho presentato l’ISEE 2007 valido fino al 15/9/2009. Vi chiedo se ci sono speranze che venga accolto un ricorso? grazie per la risposta

    giorgio

    18 febbraio 2010 at 16:11

    • A fine giugno 2009 lei disponeva almeno del CUD. Non credo che abbia “chances” nell’accoglimento del ricorso.

      cocco bill

      19 febbraio 2010 at 08:19

  67. Salve,
    vorrei un informazione sull’ISEE… in quanto 2 caf non sono riusciti a mettersi d’accordo…
    Sono legalmente separato, e corrispondo un assegno a mia moglie per se stessa e per mio figlio. Purtroppo per alcuni motivi non ho cambiato la mia residenza quindi ai fini dell’ISEE mia moglie compare ancora con il suo reddito. Peò è qua che sorge il problema, perchè mia moglie ha come redito solo il mio assegno di mantenimento.
    Ora vorrei sapere nel compilare l’ISEE devo indicare il mio reddito complessivo del 730… ma devo detrarre l’assegno per il mantenimento? Visto che andrò ad indicare il reddito di mia moglie che è appunto tale asegno…
    Non credo di dover indicare il redito complessivo… altrimenti dichiarerei 2 volte l’assegno di mantenimento: una volta indicando il reddito lordo del mio modello 730; e una seconda volta indicando il reddito di mia moglie.
    Spero di essere stato chiaro. Grazie in anticipo

    very

    18 febbraio 2010 at 15:37

    • Siamo d’accordo sul fatto che nel suo nucleo familiare sia compresa ancora la coniuge separata, e questo non è poco.

      Il problema che giustamente lei denuncia si verifica anche quando viene indicato il reddito complessivo del dichiarante, laddove è oberato dalla rendita catastale dell’abitazione principale di proprietà, ad esempio.

      A mio parere, e sono d’accordo con lei, il reddito da indicare in ISEE riferito a lei è quello al netto dell’assegno di mantenimento. Non può essere ricompreso l’assegno di mantenimento (per il coniuge) che verrà poi replicato nel momento in cui si indica il reddito del coniuge.

      E’ così difficile capirlo per un addetto al CAF?

      cocco bill

      19 febbraio 2010 at 08:27

  68. Salve,sono una ragazza di 25 anni e frequento l’università,ho una sorella di 30 anni,padre e madre ancora viventi.Alla consegna dell’Isee 2009 mia madre ha dichiarato come nucleo familiare soltanto lei stessa,me e mia sorella come figlie a carico non avendo entrambe lavoro.Premetto che mio padre è in pensione,ma non vive più con noi,avendo fatto il cambio di residenza in un comune limitrofo.I miei genitori non stanno più insieme ma sono comunque sposati,infatti non sono separati legalmente.Il nucleo familiare dichiarato da mia madre è giusto?mio padre effettivamente non ci passa denaro al mese,come si può definire in maniera migliore questa situazione?e soprattutto come posso avere comunque una riduzione delle tasse universitarie,visto che le pago da sola con lavoretti saltuari e mio padre effettivamente non mi aiuta a livello economico in NESSUNISSIMO modo?

    La ringrazio per l’attenzione

    saluti

    letizia

    18 febbraio 2010 at 15:00

    • Non c’è alcuna possibilità interpretativa, nel suo caso. Il nucleo familiare indicato da sua madre è errato. In esso va compreso anche il coniuge, non separato.

      Letizia, io mi rendo perfettamente conto della sua situazione. E, mi creda, sono d’accordo con lei quando la vive come un’ingiustizia.

      Ma lei mi sta chiedendo una informazione basata sulle leggi vigenti e io quella le ho dato. Non ne ho alcuna colpa.

      cocco bill

      19 febbraio 2010 at 08:34

  69. Buongiorno
    vorrei chiedere l’assegno di maternità al mio comune di residenza: io e il mio compagno abbiamo domicilio in un altro comune ( non siamo sposati) e residenza nella casa dei suoi genitori.
    in base al mio reddito avrei diritto all’assegno di maternità ma se si cumulano i reditti della famiglia del mio compagno no.
    posso chiedere lo stato di famiglia separato per me e il mio compagno e poi fare richiesta per l’assegno

    eli

    17 febbraio 2010 at 19:59

    • Una scheda anagrafica singola (riferita solo ad Eli) associata alla unità abitativa dove risiede il suo compagno è non solo fattibile, ma anche dovuta, a mio parere.

      Infatti, fra Eli ed il suo compagno non intercorrono vincoli affettivi, intendendo con questo termine i vincoli riconosciuti dalla società attuale (parentela e matrimonio). In cui il compagno/la compagna convivente rientrano senz’altro nella formazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ma non godono, ad esempio, del beneficio della detrazione IRPEF quando uno dei due potrebbe essere a carico fiscale (non percependo un reddito superiore a 2840,51 euro).

      La scarsa conoscenza della legge anagrafica compie il resto.

      Tornando al problema posto dalla lettrice, la procedura per raggiungere l’obiettivo è la seguente:

      a) Eli si reca all’anagrafe per richiedere la residenza all’indirizzo dove è ubicata la casa in cui vive il compagno di Eli;

      b) Eli ed il compagno di Eli chiedono di essere ascoltati dall’ufficiale di anagrafe perchè intendono chiedere la formazione di una nuova scheda di famiglia anagrafica (composta dalla sola Eli) e non l’inclusione di Eli nella famiglia anagrafica del compagno di Eli;

      c) Eli ed il compagno di Eli rilasciano dichiarazione sottoscritta in cui affermano che fra Eli ed il compagno di Eli non esistono vincoli di parentela e che Eli viene accolta presso la residenza del compagno di Eli temporaneamente e per motivi di ospitalità (o di lavoro, o di studio).

      Il problema, gentile Eli, è che (lo scrivo per esperienza) mentre risulta relativamente facile ottenere una nuova scheda di famiglia anagrafica quando si chiede la residenza, bisogna invece minacciare denunce penali allorché, dopo aver compreso il problema, si richiede la scissione di una famiglia anagrafica già esistente.

      cocco bill

      18 febbraio 2010 at 07:38

  70. la mia famigla è composta da me, mia moglie e mia figlia di 3 anni. Con me vive anche mio padre, malato grave di alzheimer. Di recente (novembre 2009) si sono stabiliti a casa mia (per ragioni di salute) anche mia suocera e il fratello di mia moglie entrambi seriamente ammalati (l’una cardiopatica e l’altro in dialisi peritoneale). Come dovrebbe essere il mio Isee tenuto conto che sia mio padre che mia suocera superano i limiti di reddito di 2800 e rotti? E mia suocera può usufruire dei benefici previsti come se fosse nucleo a parte? (ivari Caaf etc, non chiariscono univocamente???).
    Grazie

    sergio

    17 febbraio 2010 at 10:24

    • Se sua suocera è stata inserita in una famiglia anagrafica a parte (stato di famiglia in cui è presente solo sua suocera ed il figlio) residente presso la stessa unità abitativa, allora i nuclei familiari sono due: il primo formato da Sergio, sua moglie, la figlia di Sergio ed il padre di Sergio. L’altro costituito da sua suocera ed il figlio (fratello della moglie di Sergio).

      Si tratta di una situazione che scaturisce da una tipologia di errore che spesso gli ufficiali di anagrafe commettono. Due schede di famiglia anagrafica presso la stessa unità abitativa quando fra le due famiglie anagrafiche intercorrono evidenti ed innegabili vincoli affettivi. La conoscenza della legge sull’anagrafe civile è superficiale e l’errore è imputabile (ma non giustificato) dal cognome diverso dei soggetti coinvolti (suocera e figlio/fratello della moglie).

      La situazione corretta a norma di legge prevederebbe un’unica famiglia anagrafica ed un unico nucleo familiare: Sergio, moglie di Sergio, figlia di Sergio, padre di Sergio, suocera di Sergio e cognato di Sergio.

      cocco bill

      18 febbraio 2010 at 07:19

      • Grazie per il chiarimento.
        Questo significa che l’attuale modello Isee di mia suocera è lo stesso di quello mio?

        sergio

        18 febbraio 2010 at 16:16

        • Significa che deve recarsi al CAF e chiedere di effettuare una DSU-ISEE. Specificando che il suo nucleo familiare è costituito da Sergio, moglie di Sergio, figlia di Sergio, padre di Sergio, suocera di Sergio e cognato di Sergio.

          cocco bill

          18 febbraio 2010 at 16:28

        • Esatto!

          Monica

          20 febbraio 2010 at 16:50

  71. salve, aiuto un caaf per la compilazione dei modelli ise, e mi è sorto un dubbio. Se un contribuente presenta la dichiarazione dei redditi, alla voce reddito dichiarato ai fini irpef della dsu, io inserisco l’importo derivante dal reddito complessivo del 730 (o unico)comprensivo quindi anche dei redditi di terreni e fabbricati, elencando poi in basso il tipo di terreno o fabbricato posseduto, se il contribuente mi presenta solo il cud, io inserisco l’importo del punto 1, al netto quindi dei redditi di terreni e fabbricati. Ma facendo in questo modo, cioè desumendo il reddito complessivo dal 730, i fabbricati e terreni non vengono calcolati due volte?
    acc..spero di essere stato chiaro…grazie

    peppe

    16 febbraio 2010 at 11:46

    • Nel punto 1 del CUD è indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1,2,3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10, evidenziati ai punti 58 e 52 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

      Dunque, se presi dal 730 i dati, per essere omogenei, non possono essere quelli complessivi, ma i redditi al netto della deduzione per abitazione principale e degli oneri contributivi deducibili. Dunque dal 730 dovrebbe essere acquisito il reddito imponibile.

      cocco bill

      16 febbraio 2010 at 14:55

  72. Buongiorno mi chiamo Giorgia e vorrei porle una domanda. Io e mio figlio minore di tre anni risiediamo altrove, ma per motivi familiari e di lavoro mi sono trasferita presso i miei genitori. Io vorrei iscrivere mio figlio – il prossimo anno – alla scuola materna del comune dove vivono i miei genitori, ma da non residente è molto difficile che lo prendano. Volevo sapere se io trasferisco la mia residenza con i miei, perdo le agevolazioni irpef perchè torno a carico di mio padre oppure no? E se si posso trasferire solo la residenza di mio figlio presso i miei ma rimanendo lui a carico mio? Non so se ho posto la domanda nella sezione giusta grazie per la cortese risposta.

    Giorgia

    16 febbraio 2010 at 09:37

    • Giorgia può risultare a carico fiscale di suo padre se e solo se Giorgia percepisce un reddito lordo annuo superiore a 2840,51 euro.

      Non è questa la situazione a quanto mi sembra di capire, perchè Giorgia chiede poi informazioni sul figlio a carico. Le detrazioni IRPEF per figlio a carico sono fruibili anche se genitore e figlio non convivono.

      Il bambino può acquisire dunque la residenza presso i nonni senza che ciò comporti per la madre la perdita delle detrazioni fiscali IRPEF per il figlio a carico.

      cocco bill

      16 febbraio 2010 at 19:09

      • Grazie per la sua cortese risposta, e vediamo se ho capito bene io percepisco un reddito annuo lordo superiore ai 2840,51 euro, quindi se io e mio figlio prendiamo la residenza con mio padre entrambi diventiamo a suo carico, invece se trasferisco solo la residenza del bambino lui rimane a carico mio? Spero di aver compreso bene, grazie di nuovo.

        Giorgia

        17 febbraio 2010 at 11:28

        • Allora, Giorgia percepisce un reddito superiore a 2840,51 euro e va a convivere con suo padre insieme al bambino.

          Giorgia non è a carico fiscale del genitore.

          Giorgia percepisce le detrazioni IRPEF per il figlio a carico.

          Quando presenta la DSU-ISEE il nucleo familiare di Giorgia è costituito da quello del genitore di Giorgia, da Giorgia e dal bambino.

          cocco bill

          17 febbraio 2010 at 11:48

          • Grazie per la risposta.

            Giorgia

            17 febbraio 2010 at 14:11

  73. Salve vorrei fare una domanda sulla compilazione dell’ISEE.

    Devo compilare l’ ISEE per una famiglia così composta:

    padre,madre e due figli maggiorenni..la madre e i figli sono residenti al sud..ed il padre per motivi di lavoro al nord…i primi sono a carico del secondo.Ma nel 2009 la situazione cambia..in quanto..un figlio lavora,per 6 mesi,presso la RAI..e la moglie viene assumta a tempo indeterminato da dicembre 2009(i figli da questo momento vanno a carico della moglie).Data questa situazione…nel compilare l’ISEE..devo mettere tutti i componernti con rispettivo reddito?anche se hanno diversa residenza?Quindi nel prospetto del modello ISEE,composizione del nucleo familiare,devo inserire tutte e quattro e nei rispettivi riquadri il loro reddito?

    grazie mille per la risposta.

    alice

    16 febbraio 2010 at 08:31

    • Due coniugi, non legalmente separati, anche se residenti in luoghi diversi, formano sempre un unico nucleo familiare.

      Ai fini ISEE, nell’unione, portano con sè i familiari conviventi.

      Dunque tutti e quattro i componenti contribuiscono con i propri redditi (rilevabili dall’ultima dichiarazione disponibile) alla determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.

      cocco bill

      16 febbraio 2010 at 19:15

  74. ho una pensione di riversibilità tra tedesca e italiana di 460 euro… vorrei sapere che aiuti potrei avere dal comune o dallo stato… ho 60 anni compiuti.. pago 450 euro d affitto… mi aiutano ogni tanto i miei figli… grazie

    carla

    15 febbraio 2010 at 23:46

    • Signora Carla, mi spiace molto ma non siamo attrezzati nè abbiamo le conoscenze necessarie per rispondere a istanze di così ampio spettro.

      cocco bill

      17 febbraio 2010 at 17:09

  75. URGENTE!!!!! sono in presenza di un nucleo familiare composto da 4 componente (marito, moglie e due figli) il marito è coadiuvante nella ditta del padre, la moglie è lavoratrice part-time con un CUD di € 4900 annui, i figli minori sono a carico.
    Il Marito è appunto coadiuvante nella ditta del padre, stando alle istruzioni dell’ISEE a pagine 10 nella sezione patrimonio mobiliare al punto h) parla delle imprese individuali con richiamo al precedente punto e) in cui mi segnala la facoltà di presentare la somma delle rimanenze finali e altro per le imprese non soggetto a redazione di bilancio. Ora la domanda è: quele reditto devo inserire al marito? e dove posso reperirlo? lo reperisco in questa documentazione? grazie gianluca

    gianluca

    15 febbraio 2010 at 15:34

    • Nessuno mi risponde?

      gianluca

      16 febbraio 2010 at 17:25

      • Il reddito di un coadiuvante è quello desumibile dalla dichiarazione dei redditi.

        Le rimanenze totali sono patrimonio del titolare dell’impresa familiare. Il coadiuvante, sotto questo aspetto, è un prestatore d’opera a cui viene assegnata una parte del reddito dell’impresa familiare in ragione dell’attività svolta in modo continuativo.

        L’azienda è di proprietà del padre ed il figlio coadiuvante non ne è socio.

        cocco bill

        16 febbraio 2010 at 19:32

        • si ok però il coadiuvante fiscalmente non è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi..(cosa di cui sono assulutamente sicuro)…quindi il redditto è zero??? oppure qualcos’altro?

          gianluca

          16 febbraio 2010 at 21:01

          • Dovrebbe essere comunque indicata la percentuale di reddito dell’impresa familiare assegnata al coadiuvante.

            cocco bill

            17 febbraio 2010 at 17:11

  76. URGENTE!!!!! sono in presenza di un nucleo familiare composto da 4 componente (marito, moglie e due figli) il marito è coadiuvante nella ditta del padre, la moglie è lavoratrice part-time con un CUD di € 4900 annui, i figli minori sono a carico.
    Il Marito è appunto coadiuvante nella ditta del padre, stando alle istruzioni dell’ISEE a pagine 10 nella sezione patrimonio mobiliare al punto h) parla delle imprese individuali con richiamo al precedente punto e) in cui mi segnala la facoltà di presentare la somma delle rimanenze finali e altro per le imprese non soggetto a redazione di bilancio. Ora la domanda è: quele reditto devo inserire al marito? e dove posso reperirlo? lo reperisco in questa documentazione? grazie

    gianluca

    15 febbraio 2010 at 15:33

  77. Salve vorrei porvi una domanda. Vedova con tre figli a carico convivo da 10 anni, il nucleo familiare è di 5 persone perchè il mio convivente ha la residenza in casa nostra. Lui è separato con 2 figli. Per il calcolo dell’isee tutto il reddito del mio convivente fa parte della mia dichiarazione, anche se ogni mese deve dare dei soldi per i figli alla moglie separata. Come possiamo fare per evitare che il suo reddito si aggiunga al mio? O almeno è possibile dedurre quello che dà alla ex moglie per i figli?
    Grazie

    Jessica

    15 febbraio 2010 at 12:24

    • Non è possibile dedurre fiscalmente l’assegno di mantenimento per i figli.

      All’atto del trasferimento di residenza del suo compagno poteva essere invocata una ospitalità temporanea giustificata da motivi di lavoro o di studio. Dopo 10 anni di convivenza non è proponibile chiederlo.

      cocco bill

      15 febbraio 2010 at 14:28

      • Posso porre un’altra domanda? Se cambiasse residenza, ma il domicilio rimanesse quello di casa nostra cambierebbe qualcosa? Lui farebbe nucleo a parte?

        Jessica

        15 febbraio 2010 at 14:58

        • Cambiare residenza al suo compagno è la soluzione giusta per escluderlo dal nucleo familiare e non influenzare l’ISEE con i suoi redditi.

          Il domicilio non esiste, se non quello fiscale che è altra cosa.

          Se lei intende per domicilio l’indirizzo a cui il suo compagno può continuare a farsi mandare posta ordinaria aggiungendo a nome e cognome “c/o Jessica”, su quello non c’è problema.

          Potrà chiederlo a banche, amministratore di condominio, circolo della caccia, associazione del bar sport ecc… Ma non alla Pubblica Amministrazione, che invierà le sue comunicazioni solo alla residenza anagrafica (o al domicilio fiscale, se optato nella dichiarazione dei redditi).

          cocco bill

          15 febbraio 2010 at 15:08

          • Allora se ho capito bene se la sua residenza fosse un’altra ma continuasse ad abitare con noi, non dovrebbero esserci problemi fiscalmente. Diventeremmo due nuclei ma potremmo continuare ad abitare insieme. E secondo lei sarebbe fattibile anche se la città di residenza fosse la stessa per tutti e due? Non sembrerebbe un imbroglio? Mi scusi per tutte queste domande, ma non ci capisco niente. Grazie mille per la sua pazienza

            Jessica

            15 febbraio 2010 at 15:48

  78. Buongiorno
    Sono divorziata con un figlio a carico e completamente affidato a me (padre nonchè ex marito scomparso cioè so dov’è ma sicuramente nn partecipa a niente da almeno 3 anni….)e nel nostro nucleo familiare sono presenti il mio compagno e la nostra bimba.
    Ora ai fini isee quando si chiede se nel nucleo familiare sono presenti figli minori a carico di un solo genitore è giusto rispondere si oppure il mio compagno come reddito sostiene anche il mio figlio.
    Le detrazioni e gli assegni li prendo solo io per entrambi i figli.
    Le chiedo cio’ perchè il mio compagno a cambiato residenza da poco ed è in fase di variazione la pratica manca solo il controllo dei vigili visto che prima era residente in un altro comune e questo vuol dire che appena le verrà confermata la residenza dovro’ fare l’isee per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia.
    Grazie
    Saluti

    Anonimo

    15 febbraio 2010 at 12:12

    • Indipendentemente dalla residenza del suo compagno, lei ha un figlio minore a carico fiscale di un solo genitore (che è lei).

      Quando il suo compagno risiederà presso la sua unità abitativa, entrerà a far parte del nucleo familiare, con suoi i redditi ed i suoi patrimoni ai fini ISEE.

      Se vuole evitare ciò, al momento della richiesta di residenza lei ed il suo compagno dovete dichiarare all’ufficiale di anagrafe che la permanenza sotto lo stesso tetto è temporanea ed imputabile a spirito di ospitalità (per motivi di lavoro, ad esempio). In questo modo si affiancherà alla famiglia anagrafica preesistente una scheda individuale (due stati di famiglia). Ed il suo nucleo familiare non sarà influenzato da eventuali redditi percepiti dal suo compagno.

      cocco bill

      15 febbraio 2010 at 14:08

  79. Salve. Sono divorziata,ho una bambina e convivo da 8 anni con il mio nuovo compagno. Costituiamo un unico nucleo familiare,ai fini isee? Vanno inclusi entrambi i redditi? Un’altra domanda relativa al nucleo familiare che costituiamo: giuridicamente che figura è,per la bambina,il mio compagno? Patrigno?Non so come compilare alcuni documenti scolastici,mi aiuti,è veramente imbarazzante…
    Grazie infinite,
    Marina

    marina

    10 febbraio 2010 at 17:15

    • Ai fini ISEE il nucleo familiare è composto da Marina, la bambina di Marina ed il compagno di Marina.

      Il compagno di Marina è un convivente sia di Marina che della bambina di Marina, che per ragioni che non ci interessano in questa sede, è stato inserito nella famiglia anagrafica di Marina.

      Con una dichiarazione congiunta di Marina e del compagno di Marina innanzi all’ufficiale di anagrafe, il compagno di Marina poteva ottenere residenza presso l’unità abitativa occupata da Marina e da sua figlia come convivente accolto temporaneamente per spirito di ospitalità.

      In questo caso il compagno di Marina non avrebbe influenzato con il suo reddito l’ISEE del nucleo familiare di Marina e di sua figlia.

      Il compagno di Marina può essere classificato per Marina e per sua figlia semplicemente come “convivente non familiare” o anche solo come “convivente”

      cocco bill

      10 febbraio 2010 at 18:32

  80. buonasera, vorrei chiederle se ho diritto o meno al cosidetto bonus famiglia,
    ho 43 anni sono disoccupato vivo solo nell’anno 2008 ho percepito un redditto di circa 1500 euro, nell’anno 2009 redditto zero.
    Secondo lei questo assegno mi spetta, se si saprebbe dirmi di quale importo dovrebbe essere?
    La ringrazio anticipatamente

    alberto

    9 febbraio 2010 at 19:47

  81. Vivo nel comune di ASSISI ho un valore ISE anno 2008 di € 38345,00 nucleo famigliare formato da 4 componenti di cui l’ultimo nato ad agosto 2009.vorrei fare la domanada di assegno di maternità ma il comune mi contesta il requisito del reddito. Vedendo la normativa credo invece che mi spetti. Cosa fare?

    Anonimo

    9 febbraio 2010 at 19:06

    • Il limite sopra il quale, con 4 componenti il nucleo familiare, non è possibile fruire dell’assegno di maternità è 38.856,73.

      La tabella che segue mostra i limiti di reddito ISE con i componenti del nucleo familiare in base ai quali può essere richiesto l’assegno di maternità.

      Per aver diritto all’attribuzione degli assegni ex artt. 65 e 66 della lgge 448/98, il nucleo familiare dei richiedenti dovrà essere in possesso di una situazione economica complessiva (I.S.E.) come calcolata ai termini del Comunicato Ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15/02/08, non superiore a quella risultante dai prospetti che seguono:

      ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNO DI MATERNITA’
      Nr. componenti Situazione Economica
      in Euro
      Nr. componenti Situazione Economica
      in Euro
      4 20.025,53 2 24.798,81
      5 23.200,30 3 32.222,66
      6 26.049,47 4 38.856,73
      7 28.898,63 5 45.016,95
      8 31.747,79 6 50.545,34
          7 56.073,74
          8 61.602,14

      Potrebbe spiegare quali motivazioni adducono?

      cocco bill

      9 febbraio 2010 at 19:50

  82. A seguito di un dissesto finanziario/familiare, mi trovo a dover convivere con mia sorella e mio nipote che mi ospitano ed economicamente stanno abbastanza bene. Avendo un debito, del tutto personale, con l’Equitalia mi viene richiesto l’ISEE per ottenere un rateizzo. Ma risultando un buon reddito complessivo il rateizzo mi viene concesso in maniera molto limitata e non compatibile con le mie possibilità economiche. D’altro canto non sono in condizione di trasferire la mia residenza (avrei bisogno di un altro appartamento in affitto che non posso permettermi) e non posso chiedere alla famiglia di mia sorella di pagare anche i miei debiti. All’Equitalia mi dicono che non c’è alcuna possibilità e all’anagrafe mi dicono che non posso richiedere uno stato di famiglia personale convivendo con consanguinei… non so davvero come fare..

    Antonio

    9 febbraio 2010 at 11:54

    • Gentile Antonio, lei è un’altra vittima di un sistema perverso: Equitalia + ISEE.

      All’anagrafe hanno purtroppo ragione. Dovrebbe trovare amici che possano ospitarla fittiziamente e che non siano legati a lei da vincoli di parentela.

      Basterà dichiarare congiuntamente all’ufficiale di anagrafe che lei è stato accolto temporaneamente per motivi di semplice ospitalità. Verrà aperta una scheda individuale e presso l’unità abitativa, dove acquisirà residenza, si formeranno due famiglie anagrafiche distinte. Quella precedente più la sua (con un singolo elemento).

      In questo modo gli ospiti non avranno conseguenze da un eventuale pignoramento presso la casa del debitore imputabile alle sue disavventure con Equitalia. E, in più, il suo ISEE non subirà l’influenza dei redditi dei conviventi.

      Ce l’ha una famiglia amica non legata a lei da vincoli di parentela?

      cocco bill

      9 febbraio 2010 at 14:30

      • Ce l’avevo, ma purtroppo, quando si hanno necessità gli “amici” si defilano, mi hanno detto che hanno timore di correre rischi etc.. etc..
        Grazie comunque per la gentilezza e la puntualità del suo consiglio.

        Antonio

        10 febbraio 2010 at 00:26

  83. mio figlio emigrato in america da 16 anni. mio marito ricoverato in struttura rsa devo presentare isee per avere agevolazione alla retta sociale è obbligato anche lui a tale dichiarazione? la ringrazio per la sua cortesia

    Anonimo

    8 febbraio 2010 at 20:46

  84. Buonasera
    stamattina sono venuti da me due appuntati della guardia di finanza per un controllo della DSU da me presentatan, nella quale ho inserito il patrimonio mobiliare del 2009 e i redditi del 2008. Ho dato loro la mia dichiarazione ISEE del 2010 (appena rifatta), loro mi hanno riferito che dovranno fare dei controlli alle loro banche dati per vedere se i redditi da me dichiarati corrispondono al vero.
    Premetto che sia io che mio marito abbiamo redditi da lavoro dipendente regolarmente registrati con 730/2009, nel quale però non ho inserito un CUD di circa 200 euro relativo ad alcune ore fatte da mio marito presso un ristorante. Inoltre, volevo rifare la DSU poichè non vi avevo inserito due polizze di assicurazione sulla vita, sulle quali le Poste mi avevano assicurato che non serviva inserirle. Volevo sapere: la Guardia di Finanza ha banche dati nelle quali vede la situazione bancaria e/o postale anche delle persone? Se scoprono questa mia dimenticanza, posso dire che mi avevano detto (posta + sindacati) che non serviva inserire questi dati?
    Sono molto spaventata, cosa mi potrà succedere? Ho molta paura di andare incontro a grossi guai… vi prego, datemi una indicazione visto la vostra esperienza nel campo

    Roberta

    8 febbraio 2010 at 18:37

    • Stia tranquilla signora. Al massimo dovrà pagare una sanzione per dichiarazione infedele. Di certo non finirà in galera e per l’importo della sanzione dovrà rinunciare a qualche pizzata con gli amici.

      Questi sono controlli di routine. Sulla dichiarazione sostitutiva unica sono stati sempre fatti.

      La GdF ha a disposizione l’anagrafe tributaria. Verrà sicuramente fuori il reddito certificato da CUD. Mentre per titoli e liquidità bancarie e postali è ancora presto ficcarci il naso.

      cocco bill

      8 febbraio 2010 at 19:07

      • Gentile sig. Coccobil
        non so come ringraziarla… mi ha già fatto respirare di nuovo. Il fatto è che, con quattro figli, con casa in usufrutto, con zero patrimonio immobiliare, proprio me sono venuti a cercare, lasciando magari stare altre situazioni molto più complicate.
        Grazie, se ho bisogno ancora, vi contatterò.
        E la prego: continui con questo prezioso lavoro, indispensabile per chi come me è allo sbaraglio e non ha denaro per pagare un avvocato….
        La saluto

        Roberta

        8 febbraio 2010 at 20:05

  85. Ho sentito dire che esistono degli assegni mensili ad personam a beneficio degli ultra settantacinquenni titolari di pensioni di reversibilità INPS è vero? Di cosa si tratta precisamente? Esiste, e dove posso trovarla,la domanda per ottenerli.
    Grazie anticipatamente.

    Tony

    8 febbraio 2010 at 15:57

    • Mi spiace. Pur non escludendo l’esistenza dei benefici a cui lei accenna, non sono però in grado di fornirle informazioni utili.

      cocco bill

      8 febbraio 2010 at 16:46

  86. buongiorno,
    sto compilando la domanda per l’assegno del nucleo familiare e avrei dei dubbi:la mia situazione e’ questa,convivo nella stessa abitazione con la mia compagna(non siamo sposati)e nostra figlia,abbiamo da poco cambiato residenza e ora risultiamo nello stesso nucleo familiare,tutti e due percepiamo un reddito da lavoro dipendente.La domanda e’ questa,visto che la domanda parla sempre di coniuge,devo allegare il modello ANF 42 o no?inoltre la mia compagna deve compilare o meno le pagine ove si chiede dichiarazione del CONIUGE? Devo lasciarle allora in bianco?
    grazie

    sandro

    8 febbraio 2010 at 15:10

    • La sua compagna non deve effettuare dichiarazioni come coniuge nè va allegato il modello ANF 42 (previsto per i familiari).

      cocco bill

      8 febbraio 2010 at 15:24

    • intanto la ringrazio ,
      volevo solo sapere infine se quindi devo comunque dichiarare il suo reddito?credo di si ma volevo sapere la conferma grazie ancora

      sandro

      8 febbraio 2010 at 15:30

      • Sì Sandro.

        Lo so che lei rileva incongruenze (non solo lei). La compagna viene inserita nella scheda anagrafica (stato di famiglia) perchè c’è comunque un legame affettivo.

        Nell’Isee, per ottenere prestazioni sociali, cumulano i suoi redditi, ma quando si tratta di assegni familiari la compagna diventa un fantasma.

        Ma per ora funziona così …

        cocco bill

        8 febbraio 2010 at 15:40

        • Scusa Cocco Bill ma sul modello per la richiesta per l’assegno del nucleo familiare dice che il modello ANF42 va presentato nel caso di FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DALL’ALTRO GENITORE. Credo sia il caso di Sandro(ed è il mio caso). Mi fai sapere? Grazie

          Puzzino

          15 febbraio 2010 at 12:20

          • Non conosco il modello ANF42. Dal quesito di Sandro:

            … visto che la domanda parla sempre di coniuge, devo allegare il modello ANF 42 o no?

            sembrava si riferisse a figli avuti con il coniuge. Se così non è e se è richiesto per FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DALL’ALTRO GENITORE, allora va presentato.

            L’avranno detto anche a Sandro all’INPS …

            cocco bill

            15 febbraio 2010 at 12:39

            • Ciao Cocco Bill, il modello ANF/DIP è veramente difficile da capire… stando alle definizioni il convivente nè ne fa parte nè non ne fa parte (scusate lo scioglilingua) del nucleo familiare… e vengono richiesti documenti a scatole cinesi… ANF42 in cui si chiede di mettere nel Nucleo Familiare il Figlio Naturale riconosciuto dall’altro genitore… poi ti chiede la dichiarazione di responsabilità dell’altro genitore su un altro modulo ancora ANF/FN… risultato complessivo è che credo che si cumulino i redditi

              Le rispondo qui Puzzino, perchè le repliche concesse dal sistema, e a mia disposizione, sono esaurite.

              Dovrebbe alla fine essere contemplato il cumulo dei redditi per ISEE ed assegno familiare. La differenza con il coniuge – di cui scrivevo con Sandro (e non si capisce perchè) – alla fine è proprio questa: i compagni/le compagne non si possono dichiarare fiscalmente a carico, mentre i coniugi/le coniugi sì. Tutti/e però contribuiscono ad accrescere l’ISEE con i propri redditi

              Puzzino

              15 febbraio 2010 at 14:54

  87. Buongiorno, Mia figlia maggiorenne, lavoratrice dipendente, residente presso noi genitori, vorrebbe comprare un alloggio in edilizia agevolata nello stesso Comune. Nel modello Isee richiesto dal citato Comune è da indicare solo lei come componente del nucleo familiare o anche i genitori. Grazie

    vincenzo

    8 febbraio 2010 at 13:20

  88. Salve,
    premetto che ho 2 figli di cui uno e’ diventato maggiorenne nel 2009.
    sono andata in un CAF per fare l’isee e mi sono accorta che quest’anno il valore e’ aumentato. La spiegazione datami dall’impiegato e’ che, la causa e’ data dal fatto della maggiore eta’ di uno dei miei 2 figli.. ma l’altro e’ ancora minorenne, non conta?

    grazie anticipatamente per risposta.

    Elisa

    8 febbraio 2010 at 11:50

    • Fra un nucleo familiare con due minorenni ed uno con un minorenne ed un maggiorenne l’ISEE privilegia il primo.

      cocco bill

      8 febbraio 2010 at 12:53

  89. Buonasera, ho la residenza dai miei genitori, ma vivo da anni, nello stesso comune, in casa di proprietà della mia convivente (con proprio reddito) insieme ai nostri due bimbi. Dove ho il nucleo familiare?
    Abbiamo recentemente presentato richieta detrazione figli a carico al 50% per ciascun genitore.
    Grazie della risposta.

    Luca

    4 febbraio 2010 at 16:30

    • Il suo nucleo familiare è composto da lei, dai suoi genitori e da altri eventuali componenti la famiglia anagrafica registrati presso l’unità abitativa dove hanno residenza i suoi genitori.

      cocco bill

      4 febbraio 2010 at 17:28

  90. Salve,
    ho una domanda che mi assilla e di seguito esporrò il caso.
    Nell’agosto del 2008 sono rimasta vedova, nella casa in cui abito è di proprietà (mod. successione si sono aggiunti i miei figli) e fin quì diciamo che tutto rientra nella normalità, ma nel gennaio del 2009 è venuto ad abitare sotto il mio stesso tetto mio fratello (con richiesta di residenza al comune ed approvata), il quale ha una pensione di invalidità con riconoscimento di assistenza, quest’anno nella denuncia del 730 che io ho sempre fatto devo inserire anche la somma percepita da mio fratello oppure come mi ha detto qualcuno di non farlo perchè lui oltre ad avere questa pensione non possiede più niente. Spero di aver esposto bene il mio caso e attendo risposta, grazie a tutti

    Mary

    3 febbraio 2010 at 12:04

    • Nella denuncia dei redditi non deve fare alcun riferimento alla pensione di invalidità di suo fratello. Anzi, volendo, potrebbe godere delle detrazioni IRPEF per altro familiare a carico (suo fratello).

      Un familiare convivente è a carico se ha percepito nell’anno di imposta un reddito non superiore a 2840,51 euro. La pensione di invalidità è un reddito esente che non concorre al computo dei 2840,51 euro.

      cocco bill

      3 febbraio 2010 at 16:51

  91. Buongiorno
    premetto che ho già inserito questa mia domanda in “domande su fisco e tasse” e considerato che ho scoperto dopo questa sezione riservata agli ISEE ho preferito reinserire qui la domanda.

    Ho presentato al comune dichiarazione ISEE/2010 per avere alcune agevolazioni su tariffe legate alla scuola dei miei figli. Ho chiesto ai sindacati e anche alle poste se le assicurazioni sulla vita postali stipulate nel 2005 e nel 2007 (che comunque non rimpinguo ogni anno, ma sono ferme fino al 2012), per le quali ho un estratto conto ogni fine anno, e per le quali potrei avere la disponibilità di soldi su mia richiesta, rientrano nel modello ISEE. Le poste italiane hanno detto che non serve inserirle, un centro CAAF ha detto che vanno inserite, un altro centro CAAF dice che non serve inserirle.
    Chi devo ascoltare?
    Nel frattempo ho presentato ISEE senza inserirvi queste. Nel caso debba inserirle, posso chiedere la rettifica del mio ISEE al patronato CAAF e ripresentare la DSU al comune rettificata?
    Grazie e complimenti per il vostro sito, è davvero molto utile

    Paolo

    1 febbraio 2010 at 17:04

    • A rigore non vanno inserite nell’ISEE le assicurazioni caso morte, quelle cioè per le quali viene erogata una somma di denaro ai beneficiari designati solo nell’eventualità in cui all’interno della durata contrattuale si verifichi la morte dell’assicurato. Indipendentemente se queste siano a capitale costante, variabile o rivalutabile.

      Le altre, che rappresentano in sostanza disponibilità di capitale, vanno a norma inserite.

      Può senz’altro chiedere la rettifica se ritiene di dover includere il “patrimonio” rappresentato dalla polizza assicurativa.

      cocco bill

      1 febbraio 2010 at 19:55

  92. le spiego la mia situazione, ho 43 anni sono disoccupato vivo nella casa dei miei genitori, entrambi morti,nella stessa casa hanno la residenza mia sorella sposata che vive in un altra città ma per questioni di lavoro preferisce tenere la residenza in questa casa, mio fratello sottoufficiale della marina, sposato e separato vive e lavora in un altra città ma ha la residenza in questa casa, io non sono a carico di nessuno ed in pratica mi devo mantenere, per quanto loro mi possano aiutare.
    Volendo fare la domanda per i sussidi con le leggi sulla”povertà” nel mio comune,nella dichiarazione ise il redditto che io non ho da che cosa è dato?
    se possibile datemi una risposta veloce data la scadenza delle domande

    carlo

    1 febbraio 2010 at 16:54

    • Il nucleo familiare di Carlo è costituito da Carlo e dal fratello sottufficiale. In questo caso il reddito ISEE del nucleo familiare di Carlo è quello del fratello.

      Poi potrebbe aggiungersi anche la sorella di Carlo con marito e prole. Ma bisognerebbe sapere dove il marito della sorella di Carlo ha la residenza.

      Infine, il fratello di Carlo, sottufficiale della marina, potrebbe dichiarare Carlo a carico fiscale. E’ un peccato perdere questa detrazione.

      cocco bill

      1 febbraio 2010 at 20:02

      • il marito di mia sorella e residente in un’altra città assieme al bimbo, per lei mi dicono che basterebbe una sua dichiarazione attestante che il suo nucleo familiare e composto da lei marito e figlio.
        Per quanto concerne mio fratello sarebbe possibile o valida una dichiarazione in cui lui afferma che nonostante la sua residenza sia in questa casa per motivi di lavoro vive altrove (e di certo non divide il suo stipendio con me, considerato l’affitto da pagare ed il mantenimento per suo figlio che tra l’altro credo sia a suo carico), oppure mi dica se c’e un’altra soluzione,io in pratica per la maggior parte del tempo vivo solo e dovrò pur campare.
        nella sua risposta non ho capito di quale detrazione parla.
        La ringrazio anticipatamente

        carlo

        1 febbraio 2010 at 20:22

        • Sua sorella ed il coniuge, insieme, devono eleggere residenza familiare presso la residenza di lui. Si tratta di una dichiarazione che va fatta congiuntamente all’ufficiale d’anagrafe nel comune di residenza del marito di sua sorella.

          Per suo fratello non c’è nulla da fare. Fra voi esiste un vincolo affettivo e nessun ufficiale d’anagrafe creerebbe due schede anagrafiche individuali, dando luogo a due nuclei familiari disgiunti. Sarebbe contro legge.

          Suo fratello può fruire di una detrazione IRPEF dichiarando lei come altro familiare a carico. Ma forse ne fruisce già.

          cocco bill

          1 febbraio 2010 at 21:35

          • mi scusi se la disturbo ancora ma l’idea di essere a carico di mio fratello, quando in realta non lo sono , mi fa ridere, le espongo un’altra possibile soluzione e mi spiaghi se potrebbe essere “legale”.
            La casa dei miei dove vivo ha due ingressi via bianchi e via rossi, siamo tutti e tre residenti in via bianchi, se io trasferissi la mia residenza in via rossi?
            Avrei, entrando dal cortile della via rossi, cucina bagno e camera da letto, completamente indipendente dal resto della casa con ingresso da via bianchi dove resterebbero residenti i miei fratelli, è una possibile soluzione?
            La ringrazio

            Le scrivo qui perchè sono finite le repliche a disposizione su uno stesso commento.

            Quella da lei prospettata è la soluzione perfetta, ideale. Nucleo familiare costituito dal solo Carlo in unità abitativa indipendente.

            Nella situazione attuale lei non può chiedere accesso ad alcuna prestazione sociale. Il suo reddito familare è infatti “appesantito” dal contributo del fratello (e della sorella a rigore).

            carlo

            2 febbraio 2010 at 06:04

  93. Salve,sono sposata da 5 anni e vivo con mio marito e mio suocero nella abitazione di quest’ultimo.La casa internamente e’ divisa da quella di mio suocero pero’ e’ un’unica unita’ abitativa.Visto che sono incinta vorrei fare la domanda per eventuali assegni familiari.Io lavoro a tempo indeterminato part time e mio marito e’ autonomo quindi io chiederi gli assengi.Il reddito di mio suocero che e’ pensionato si va ad accumulare con il nostro per la richiesta degli assegni?oppure noi facciamo reddito per conto nostro?Grazie arrivederci

    Ilenia

    31 gennaio 2010 at 23:21

    • Il suocero fa parte del nucleo familiare e pertanto il suo reddito si aggiunge a quello degli alri componenti.

      cocco bill

      1 febbraio 2010 at 04:45

  94. Salve
    sono separato legalmete da circa due anni e non ho potuto cambiare la residenza perche non posso permettermi un affitto.
    Sono stato sempre ospitato da mia sorella ma mettere la residenza li significherebbe entrare a far parte del suo nucleo familiare e non vorrei complicare la loro vita.
    La mia ex moglie mi sta sollecitando ad uscire fuori dal nucleo ancora composto da me e dai nostri due figli minori, perchè prenderebbe gli assegni per il nucleo familiare piu’ alti. Come posso fare per uscire fuori dal nucleo familiare se non posso avere un’altra residenza per motivi di pura necessita’? Devo per forza di cose “scomodare” qualcun’altro per riuscire a risolvere questo caso? Cosa rischio se non cambio residenza?

    Mario B.

    31 gennaio 2010 at 21:29

    • Lei si potrebbe recare dall’ufficiale d’anagrafe con la sua ex-moglie. Mostrare che c’è stata una sentenza (o un accordo omologato) di separazione.

      Dichiarare, insieme alla sua ex moglie, che lei non è ancora in grado – per problemi economici – di trovare autonoma sistemazione. E che pertanto lei risiede presso l’unità abitativa (assegnata alla sua ex moglie dall’accordo o dalla sentenza) temporaneamente e grazie a spiritò di ospitalità.

      Tanto premesso lei potrebbe richiedere l’esclusione dalla famiglia anagrafica della sua ex-moglie e la creazione di una scheda anagrafica individuale presso la stessa unità abitativa.

      Ci sarebbero due famiglie anagrafiche presso la stessa unità abitativa (due stati di famiglia): uno costituito da lei solo e l’altro comprendente la sua ex moglie ed i due figli minori (come previsto dall’accordo o dalla sentenza in relazione all’affidamento dei figli).

      Per gli assegni familiari il problema verrebbe risolto. La sua ex moglie farebbe parte di una famiglia anagrafica costituita da lei e dai due figli minori.

      Per il pagamento dell’assegno, infatti, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. E il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il suo nucleo familiare.

      Per l’ISEE, invece, permarrebbe una ambiguità non risolta. La legge, infatti, afferma che, ai fini ISEE, i figli minori fanno parte del nucleo familiare del genitore presso cui convivono. Nella situazione sopra descritta i figli minori convivrebbero ancora con entrambi i genitori.

      cocco bill

      1 febbraio 2010 at 05:21

  95. Buongiorno,
    io e il mio compagno abbiamo un bambino piccolo, conviviamo e non siamo sposati. Il mio compagno ha però la residenza in un altro comune. La mia domanda è:
    – nella dichiarazione per le detrazioni d’imposta del 2010, e’ giusto segnare mio figlio al 50%, anche se il papa’ è in un nucleo familiare a parte? Non e’ in contrasto con quello che dichiareremo per il calcolo dell’ ISE, basandoci cioe’ sul nucleo familiare di sola mamma e figlio?
    – e’ giusto che sia solo la mamma, quindi a chiedere l’assegno famigliare?

    Grazie infinite

    lucia

    31 gennaio 2010 at 04:51

    • Lei non può ripartire la detrazione al 50%. Ciò è consentito solo ai genitori coniugi ed ai genitori coniugi separati legalmente. Ed in effetti si parla di detrazioni per coniuge (non separato), figli ed altri familiari a carico (fra gli altri familiari è compreso il coniuge legalmente separato se ha un reddito non superiore a 2840,51 euro).

      Nella sua situazione bisogna scegliere: o fruisce lei della detrazione al 100% o ne fruisce il papà (sempre al 100%).

      Non c’è contrasto alcuno, fin quando il figlio sarà minore (supponendo che la legge ed il vostro stato civile restino immutati). I figli minori appartengono sempre al nucleo familiare del genitore con cui convivono!

      Il giorno che suo figlio raggiungerà la maggiore età – ammesso che tutto resti immutato – suo figlio verrà associato al nucleo familiare del genitore a cui risulta fiscalmente a carico.

      Anche l’assegno familiare può essere richiesto da lei o (in alternativa) dal suo compagno per il solo figlio.

      cocco bill

      31 gennaio 2010 at 05:10

  96. Salve non so se è il posto giusto per fare queste domande visto che non riguarda l’I.S.E.E. Ma ho necessita di capire alcuni concetti.
    -Mia madre ormai sono più di due anni che per motivi di salute abita a casa mia. Abbiamo due stati di famiglia separati perchè proprietari di una abitazione ciascuno. e quindi di residenze anagrafiche separate. Come faccio a dimostrare che lei convive con me?
    – per dimostrare la convivenza devo farla rientrare nel mio stato di famiglia e quindi cambiare la sua residenza?
    – se cambio la residenza di mia madre, la casa di sua proprietà che fine fa? le utenze a chi devo intestarle?
    (io non ci sto capendo niente… ma le leggi non dovrebbero essere di semplice interpretazione?)
    Grazie e scusate il disturbo

    illuso

    31 gennaio 2010 at 04:49

    • 1) Sua madre deve cambiare residenza e deve acquisire la sua.

      2) non mi è chiara la sua seconda domanda. Disdice i contratti di fornitura di luce, acqua e gas se lo ritiene opportuno. Affitta la casa o la lascia a disposizione di sua madre e sua.

      cocco bill

      31 gennaio 2010 at 05:09

  97. avvisami

    bisolvon

    31 gennaio 2010 at 04:48

  98. Salve! Vengo subito al mio quesito. Premetto che sono un ragazzo padre. Ho un figlio a carico di cui mi vengono riconosciute tutti le agevolazioni previste in tema di detrazioni e assegni familiari e tale figlio è inserito nel mio stato di famiglia. Il bambino vive e frequenta una scuola in altro Comune diverso dal mio. Ho presentato istanza per ottenere le agevolazioni previste in tema di buoni pasto nella scuola frequentata dal mio bambino. Dovendo allegare la certificazione ISEE il CAF non mi ha riconosciuto il figlio e di conseguenza il reddito che mi risulta dall’ISEE è alto!
    DOMANDA: E’ possibile tale diversità visto che di fatto godo delle detrazioni e assegni familiari previste dalla norme in vigore?
    Grazie per la risposta!
    Saluti

    maurizio

    31 gennaio 2010 at 04:38

    • Possibilissimo. Il minore fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive.

      Per gli assegni e le detrazioni, invece, queste si ottengono anche se non c’è convivenza.

      cocco bill

      31 gennaio 2010 at 05:09

  99. sono separato e convivo con la mia compagna , la quale non lavora, coabitiamo, può essere un soggetto a carico irpef e nella dichiarazione isee posso inserirla nel nucleo familiare? grazie

    mario

    31 gennaio 2010 at 04:37

    • La sua compagna non può essere un soggetto a suo carico IRPEF.

      Se la sua compagna non è sposata e/o se non è a carico IRPEF dei genitori (guadagnando non più di 2840 euro) deve inserirla nel nucleo familiare e deve includere i suoi redditi.

      cocco bill

      31 gennaio 2010 at 05:09

  100. Salve,
    vorrei un informazione riguardo l’ISEE da presentare per la domanda di borsa di studio. Le spiego la mia situazione: da novembre 2009 io ed i miei genitori ci siamo trasferiti nella casa di proprietà di mia zia, anche lei trasferitasi in novembre. Perciò credo che da quel momento costituiamo un nuovo unico nucleo familiare. La mia domanda è se per la certificazione dovrò presentare entrambi i redditi di mio padre e mia zia, cioè se verranno considerati insieme per tutto l’anno 2009, cumulandosi, o se quello di zia verrà considerato solo per i mesi in cui si è formato il nuovo nucleo. Spero di esser stata chiara. La ringrazio

    serena

    31 gennaio 2010 at 04:36

    • Quando si presenta l’ISEE, la situazione del nucleo familiare deve essere quella fotografata al momento della sottoscrizione del modulo.

      I redditi dei componenti il nucleo familiare fanno invece riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale accertata nel momento in cui si sottoscrive il modulo. In altri termini si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

      cocco bill

      31 gennaio 2010 at 07:11


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