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Hai domande da fare su questioni legali che riguardano il contenzioso tributario (in particolare i ricorsi a cartelle esattoriali),  le controversie in materia di lavoro, la tutela del consumatore, il contenzioso condominiale  ecc., ma non sono ancora state trattate nel blog?

I consulenti del blog, l’avv. Alessandro Pedone e lo studio legale Bertaggia, sapranno certamente aiutarti.

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Domande e risposte fino al 5 gennaio 2010

In fondo alla pagina trovate i link di navigazione: commenti precedenti e commenti seguenti. Utilizzateli per ricercare le domande inserite nei giorni scorsi.

Written by alpedone

6 gennaio 2010 a 10:15

463 Risposte

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  1. Buon Giorno, vorrei porvi una domanda riguardante il Condominio.
    Nel Condominio in cui abito bisogna cambiare le tegole di un sottotetto(circa 150 mq.) che è di proprietà privata.
    Vorrei, cortesemente, sapere se tali lavori competono al Condominio intero oppure al proprietraio del sottotetto.
    Saluti e grazie
    Aldo

    Aldo

    1 aprile 2010 at 07:46

  2. salve,gentilmente le vorrei porre una domanda,mia sorella e’ proprietaria di un negozio aperto con sviluppo italia nel 2005,ora dato che il negozio non va troppo bene lo vorrebbe chiudere pero’ svil italia in questo caso chiederebbe la restituzione dell’intero progetto che ammonta a 23 mila euro.Intanto si e’ indebitata molto con alcuni fornitori,inps, e lo stesso svil italia non avendo pagato tutto il 2009.Lei e’proprietaria di un immobile al 50% con il marito cosa mi consiglia fare se non paga a nessuno e chiude i battenti e quali conseguenze andrebbe incontro dopo tutto questo grazie mille per una eventuale risposta veloce a dimenticavo faccio bene a fargli fare la separazione dei beni con il marito? grazie ancora

    alfio

    31 marzo 2010 at 23:52

  3. Salve,

    spero sia la sezione giusta.

    Vorrei sapere in caso di sinistro in autostrada a causa di in cane che attraversa la strada nel tratto autostradale appunto,se posso avvalermi tramite mia assicurazione per far causa all’anas visto che e’ assurdo che un cane si trovi li.
    Potete dirmi cortesemente cosa posso fare?
    La macchina e’ stata gravemente danneggiata,e’ stato necessario l’intervento del soccorso stradale,inoltre vi erano altre macchine coinvolte ma per fortuna senza tamponamenti.

    Resto in attesa di un vostro consiglio.

    Dario

    31 marzo 2010 at 18:59

  4. salve mia sorella ha bisogno di un mutuo per ristrutturazione debiti, vorrebbe avere una sola rata invece di cinque, come ha adesso. io, mio marito, l’altra sorella con il marito, i generi di mia sorella (quella del mutuo) ci siamo offerti come garanti abbiamo tutti un lavoro a tempo indeterminato , solo che abbiamo a nostra volta anche noi chi più chi meno dei prestiti da pagare e la banca ha detto che non possiamo essere garanti, ma non basta che abbiamo tutti casa di proprieta’? abbiamo messo a garanzia anche casa al mare che sicuramente vale più dei 200.000,00 euro che occorrono a mia sorella. ma insomma i soldi li danno solo a chi ce l’ha.

    ANNA

    31 marzo 2010 at 16:30

  5. Spett.le Avvocato, Gentilmente vorrei saper se e possibb ile , sospendere il proprio mutuo prima casa per 12 mesi, per problematiche economiche familiari, tenendo conto , che su un muto di 180 rate , sono rimaste 52 scadenxa.
    Mutuo erogato dall Banca Carime nel 1999.
    Grazie e le Auguro Buon Lavoro

    salvatore

    31 marzo 2010 at 13:44

  6. salve mi chiamo anna
    avrei un quesito da porle!l’anno scorso mio marito ha aderito ad un software che permettesse di controllare le richieste di appalti e vederne l’esito delle gare;questo contratto e’ stato fatto via internet e fax ed è stato perfezionato con il bonifico bancario.Adesso ho chiesto la disdetta perchè per rinnovarlo dovrei fare il bonifico di altrew €500,00 circa e fra l’altro non mi è tornato utile ; invio il fax per chiedere disdetta e mi si risponde che dovevo preavvisare 90 giorni prima rimandandomi sempre via fax la risposta ed aggiungendo che il contratto è stato rinnovato per un altro anno chiedendomi il bonifico! mi chiedo essendo un contratto fatto solo per via fax e internet ha valensa? si potrebbe parlare anche qui della legge bersani? io non ho alcuna intenzione di pagare il bonifico perche’ non mi interessa più e questi soldi non mi avanzano! cosa ne pensa?
    grazie anticipatamente anna
    mi faccia sapere presto!!

    Anonimo

    31 marzo 2010 at 11:27

    • Certamente il contratto ha valenza anche on-line, l’importante è verificare se suo marito aderendo ha dato l’assenso a tutte le clasole ivi contenute con esplicito rimando a quella del rinnovo automatico. Andrebbe esaminato approfonditamente cosa suo marito ha approvato e se è stato posto nell’oportunità di valutare appieno il contenuto delle norme contrattuali. In mancanza di tale contratto non è possibile dire altro.

      studio legale Bertaggia

      31 marzo 2010 at 16:56

  7. salve mi chiamo anna e avrei un quesito da porle!
    mi e’ successo che ho fatto l’anno scorso mio marito ha aderito telematicamente via internet e poi per fax ad un software per vedere le gare d’appalto e sapere gli esiti ; si aderiva perfezionando il pagamento mediante bonifico bancario.Adesso ho chiesto la disdetta perchè per rinnovarlo dovrei fare NUOVAMENTE UN bonifico di €500,00 circa invio il fax e mi si risponde che dovevo preavvisare 90 giorni prima ! mi chiedo essendo un contratto fatto solo per via fax e internet ha valensa? si potrebbe parlare anche qui della legge bersani? io non ho alcuna intenzione di pagare il bonifico perche’ non mi interessa più in quanto non interessante ne utile ,e questi soldi non mi avanzano! cosa ne pensa?
    mi hanno inviato il fax comunicandomi il rinnovo per un altro anno chiedendomi di farli il bonifico!!!
    mi faccia sapere appena può
    grazie anticipatamente anna
    grazie anticipatamente anna

    Anonimo

    31 marzo 2010 at 10:59

  8. Salve,
    Le sarei grato se potesse aiutarmi:
    svolgo l’attività di mediazione creditizia ed ho una SRL unipersonale iscritta alla UIC da moltissimi anni proprio come mediatore.
    Con le nuove disposizioni della Banca d’Italia, per le quali si pensa che verranno approvate entro giugno, il ruolo del mediatore verrà penalizzato dovendo dimostrare 200.000,00 euro di capitale versato ecc.

    Molte finanziarie con cui sono convenzionato, hanno anticipato i tempi e mi chiedono, se voglio continuare a lavorare con loro, l’iscrizione della mia società come agente in attività finanziaria, ora mi trovo ad un bivio perché per fare quello che mi chiedono, devo cambiare l’oggetto sociale della società.

    Non vorrei che facendo ciò, mi ritrovi nel prossimo futuro a lavorare solo con alcune società finanziare ed essere escluso completamente dalle banche che lavorano esclusivamente con i mediatori creditizi e non con gli agenti in attività finanziaria.

    Lei mi può dare ulteriori chiarimenti sulla normativa Banca d’Italia? E qualche suggerimento su come procedere ?

    La ringrazio e la saluto cordialmente.

    Manuel

    31 marzo 2010 at 09:30

    • Egregio la risposta è affermativa, nel senso che il nostro studio tratta correntemente proprio queste specifiche questioni. Un parere motivato sul suo specifico caso è però una questione particolarmente complessa e non può essere riferito in maniera generalista perchè va attagliato al suo singolo caso, diversamente la risposta potrebbe essere fuorviante. Allo scopo, qualora creda di rivolgersi al mio Studio per la redazione di un parere motivato in merito a ciò ed alla futura redazione di atti giuridici che la possano regolarizzare, magari evitando di dover sottostare, in maniera legittima, alla innovazione normativa, ci contatti (senza impegno) via mail a segreteria@avvocatobertaggia.com, saremo lieti di fornirle maggiori informazioni su come procedere e sulla documentazione di cui necessitiamo per tutelarla.

      Cordiali Saluti

      studio legale Bertaggia

      31 marzo 2010 at 12:46

  9. salve,ho un problema con la mia ex moglie dopo anni di dura lotta per il mantenimento il giudice ha deciso che devo dare gli arretrati di circa 5000 euro,io sono daccordo a darglieli ma soltanto che voglio darli a rate dato che mi trovo in cassaintegrazione l’avvocato di mia moglie vuole farmi il pignoramento, la mia domanda e’ questa,possono farmi il pignoramento anche se ho messo per iscritto che voglio pagare a rate?

    luca

    30 marzo 2010 at 02:22

    • Certamente sì: l’ordine del Giudice è obbligatorio e comprende la totalità della somma, né lei può determinarsi autonomamente le modalità di saldo. Solo in presenza di un accordo fra le parti ciò può essere possibile.
      Le consigliamo di contattare sua moglie e convincerla ad accettare un pagamento rateale, altre possibilità non ve ne sono.

      studio legale Bertaggia

      31 marzo 2010 at 12:37

  10. Salve
    Da un anno sono andata a vivere all’estero (fuori UE) per cercare altre possibilita’, dopo una situazione economica difficile in Italia. Purtroppo ho dovuto utilizzare le mie carte di debito e credito italiane, acquistando merci per valore di 2.500 euro. La situazione comunque non e’ migliorata visto che in questo paese non trovo lavoro e non riesco a pagare i debiti delle mie carte. Se dovessi rientrare in Italia, potrei avere dei problemi? E se dovessi poi uscire di nuovo dall’Italia, che problemi potrei avere?
    Grazie della gentile attenzione.
    Martina

    martina

    30 marzo 2010 at 02:11

    • Intendo dire, mi potrebbero fermare all’aeroporto?

      martina

      30 marzo 2010 at 16:26

      • I problemi sono soltanto quelli relativi al recupero delle somme che lei ha utilizzato tramite le carte di credito e che non ha pagato: è ininfluente che lei si trovi in Italia o all’estero. Trattasi di contenzioso civilistico in cui i creditori cercheranno di aggredirla sulle sue attività: se non ha nulla di pignorabile non le potranno pignorare niente. Resterà però segnalata come debitrice alla centrale rischi della Banca d’Italia e non riuscirà mai più ad ottenere linee di credito.
        Le consiglio di cercare un accomodamento per un pagamento rateale od a saldo e stralcio in unica soluzione.

        Per qualsiasi necessità, siamo a sua completa disposizione (offriamo anche consulenze online, senza necessità di spostamenti di km e km per vedersi in studio).
        E-mail: segreteria@avvocatobertaggia.com
        Tel: 0532240071 Fax: 0532906193

        Cordiali saluti

        studio legale Bertaggia

        31 marzo 2010 at 12:42

  11. Egr.Avv.
    sono proprietaria di un villino diviso in due unità immobiliari, di cui l’altra metà è proprietaria un’altra ditta. Sulla strada di accesso alla villa in comunione di entrambi i proprietari si eleva una palma ad alto fusto che oltrepassa i 15 metri d’altezza e costituisce pericolo per gli edifici cicrostanti. Siccome la mia vicina non è d’accordo sul taglio , vorrei sapere qual’è il giudice competente per instaurare un giudizio.
    Grazie per la cortese risposta,
    Distinti saluti
    Donatella

    Donatella Tirindelli

    29 marzo 2010 at 16:02

    • L’azioni che lei dovrà fare è quella di danno temuto (1172 c.c.) è esperibile in via preventiva al fine di scongiurare la possibilità di un danno.
      E’ esperibili dal proprietario, dal titolare di un diritto reale di godimento e dal possessore.

      Il procedimenti si articola in due fasi: una prima fase cautelare ed urgente, finalizzata a consentire al giudice di adottare i provvedimenti necessari a scongiurare il pericolo di danno; ed una seconda fase, consistente in un normale giudizio di merito, finalizzato ad accertare il fondamento della pretesa. La denunzia di danno temuto può essere fatta ogni qualvolta si ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del proprio diritto o possesso; l’azione si riferisce quindi al pericolo proveniente da un qualche cosa di già esistente, come per esempio un edificio che minacci di crollare. L’azione non è viceversa ovviamente esperibile nel caso in cui il pericolo sia rappresentato da una persona.
      In termini del tutto generali è possibile asserire che l’azione di danno temuto presuppone un non facere, vale a dire l’inosservanza dell’obbligo di rimuovere un pericolo.
      Anche in questo caso l’azione presuppone l’illiceità del comportamento in questione, non viceversa il dolo o la colpa del convenuto. In ogni caso è però richiesto che il pericolo interessi direttamente il denunciante e non solo in modo generico i terzi .
      Anche in questo caso l’autorità giudiziaria può disporre le necessarie misure cautelari, per ovviare al pericolo, come per esempio l’abbattimento o il transennamento dell’edificio pericolante (art. 1172 c.c.). La competenza è quella territoriale del Tribunale nel cui circondario ha sede il danno temuto di cui si chiede la rimozione

      Saluti

      studio legale Bertaggia

      31 marzo 2010 at 12:43

  12. 2 anni fa ho scoperto una collega allo sportello “truffare” il datore di lavoro: incassava l’importo delle fatture e poi (il programma obsoleto di accettazione allo sportello lo permetteva)le reinseriva come pazienti esenti.
    Logicamente la collega fu invitata ad andarsene e lo fece senza battere ciglio, ma rimase aperta la questione con l’asl, alla quale non fu mai denunciato il fatto…(l’asl rimborsava le fatture di pz esenti ignara che in realtà essi avessero pagato). Vero è che l’importo è esiguo, ma se venisse scoperto il fatto da chi di dovere?

    anonimo

    29 marzo 2010 at 00:15

  13. salve Avvocato volevo porle una domanda,mia moglie e sua sorella sono proprietari di un’immobile,la sorella sono14anni che vive in questa casa senza versare a mia moglie un’ipotetico 50%di affitto,a maggio2009 lei ha acquistato un villa dicendo che per fine anno sarebbe andata via,cio’non è accaduto facendo scoppiare un litigio tra sorelle,al punto che mia cognata si èabrogata il diritto di dire che lei non puo’essre cacciata di li perchè ha due bambini,è possibile fare qualcosa?grazie

    eddy

    27 marzo 2010 at 18:29

  14. Salve, trovandomi in disastrosa situazione finanziaria sono a chiedervi se secondo voi è possibile chiedere a Equitalia un saldo a stralcio per cartelle esattoriali per circa 102.000 euro. Se questo non fosse possibile mi vedrei preclusa la concessione di un muto ponte con garante il fondo antiusura che vuole saldate tutte le passività. Mi è stato detto da due commercialisti che non è possibile ma faccio presente che non risulto intestatario di nessun immobile, anche se questo è dovuto al fatto che alla morte di mio padre nel 1984 la successione non venne registrata al catasto. In effetti sarei proprietario inieme a mia madre e a due fratelli di parte della casa paterna.Vi ringrazio in anticipo se vorrete darmi una risposta.

    Giovanni Lucarini

    27 marzo 2010 at 09:19

  15. buongiorno, volevo avere un’informazione se è possibile. Mia mamma pensa di vendere la casa di sua proprietà per poter pagare un immobile di proprietà di mio fratello che non riesce a pagare il mutuo. Volevo saper se miè possibile avere una parte della vendita tipo anticipo di eredità. In modo da poter salvare la mia quota di beni. Grazie mille.

    piombino

    27 marzo 2010 at 08:15

  16. Buon pomeriggio,

    mi chiamo Raffaella ed ho un quesito da porvi. Ho acquistato recentemente un appartamento in un complesso condominiale composto da due palazzine per un totale di 36 famiglie e negozi.

    Alla prima riunione condominiale è emerso il problema che il costruttore aveva promesso al momento dell’acquisto ad alcuni condomini che avrebbe installato una sbarra ad altri un cancello, in quanto l’accesso ai garage sotterranei è privo del cancello di chiusura degli stessi, rimangiandosi poi la parola data dicendo che era stato firmato una stipula senza accennare a questo. Lo stesso costruttore avrebbe detto che gli era stato negato il permesso di installare il cancello dai Vigili del Fuoco senza però esibire nessuna richiesta scritta o rifiuto relasciato dai Vigili.

    Valutando per l’installazione prossima di un cancello a seguito di volazione è risultato che una grosso parte di millesimi sono a carico del costruttore perchè ha intestate ancora negozi ed appartamenti mentre il restante sarebbe a carico dei proprietari.

    Vi chiedo se esiste un articolo del Codice Civile che obbliga un costruttore a munire di cancello a proprie spese per preservare la sicurezza condominiale di persone e cose.

    Vi ringrazio

    Raffaella

    litti creations

    26 marzo 2010 at 17:44

  17. ho emesso assegni circolari nel dic 2008 ,non trasferibili, intestati ad impresa snc cancellata e secondo la s.corte del 220210 n 4061, estinta.la banca li può pagare sapendo che è estinta ? se non cosa deve fare?

    loredana

    26 marzo 2010 at 16:33

  18. Buongiorno, ancora un quesito da risolvere…. mia mamma è garante di un mutuo intestato a mio fratello per l’acquisto della casa dove adesso vivono. Mio fratello non sta pagando più il mutuo e mia mamma non può pagare le rate in quanto percepisce una pensione che non copre la rata del mutuo. Mia madre è però proprietaria di un altro immobile ma vorrebbe salvarlo da eventuali pignoramenti. E’ possibile facendo a me una donazione salvare questo appartamento? C’è un modo per evitare che i creditori mettano le mani su questo appartamento? Grazie Mille buona giornata

    piombino

    26 marzo 2010 at 15:02

  19. Buongiorno,
    ho da poco ereditato alcune quote di una S.R.L. e insieme a queste una fideiussione di euro 100000,00 a favore della società stessa.Sono l’unico dei soci a non far parte del C.D.A.e i conti della ditta sono in continua perdita, pertanto chiedo: come posso liberarmi di questa fideiussione?
    Poteva la banca a suo tempo accettare una fideiussione di tale importo da un nullatenente? Poichè la società nel frattempo ha avuto dalla stessa banca un mutuo aggiuntivo senza che io sia stato contattato come fideiussore, posso pretendere di essere liberato dalla garanzia, essendo cambiata la situazione economica del debitore principale?
    Ringraziando, porgo cordiali saluti.
    Lino

    Lino

    26 marzo 2010 at 13:25

  20. ho fatto l’anno scorso un contratto telematica via internet e poi per fax ,adesso ho chiesto la disdetta perchè per rinnovarlo dovrei fare il bonifico di €500,00 circa invio il fax e mi si risponde che dovevo preavvisare 90 giorni prima ! mi chiedo essendo un contratto fatto solo per via fax e internet ha valensa? si potrebbe parlare anche qui della legge bersani? io non ho alcuna intenzione di pagare il bonifico perche’ non mi interessa più e questi soldi non mi avanzano! cosa ne pensa?
    grazie anticipatamente anna

    Anonimo

    26 marzo 2010 at 12:13

  21. Buongiorno. La mia domanda e’: mio padre ha pagato circa 35 anni fa parecchie cambiali per costruire una casa per lui ed i suoi fratelli.
    Lui e’ deceduto e noi eredi ci siamo accorti di non avere tutti i titoli da lui onorati: ci sono i tempi tecnici per evere le copie dei titoli mancanti? oppure: e’ possibile avere un semplice dettaglio con i titoli pagati? Se si, dove ci si può rivolgere?
    Grazie Simona

    SIMONA

    26 marzo 2010 at 10:57

  22. Salve, volevo chiedere chiarimenti a proposito di una donazione di un appartamento. Mia mamma ha acquistato l’appartamento nel 1989 sposata con mio padre in comunione di beni ma lui all’atto dell’acquisto ha rinunciato lasciando la proprietà interamente a mia mamma. io ho un fratello con cui mia mamma vive in una casa di proprietà di mio fratello ma che a breve acquisterà mia mamma. mia mamma vorrebbe fare una donazione della casa acquistata nel 1989 a me. volevo sapere se nel caso mia mamma dovesse venire a mancare mio padre e mio fratello possono pretendere la loro parte sulla casa a me donata? Grazie mille in anticipo.

    piombino

    25 marzo 2010 at 15:51

    • Ovviamente si se la quota ereditaria viene lesa.

      alpedone

      25 marzo 2010 at 19:37

      • Grazie mille per la risposta.

        piombino

        26 marzo 2010 at 14:56

    • Gentile Amico,
      il nostro ordinamento giuridico riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius) quali coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari” una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione) rappresentando un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.
      Le eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius lesive dei diritti dei legittimari (o eredi necessari), l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni, per ottenere la quota spettante, entro 10 anni dalla data di apertura della successione e la successiva azione di restituzione, solo se vittorioso, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, rivolgendosi all’attuale proprietario dei beni donati per pretenderne la restituzione. La suddetta azione si prescrive in 20 anni dalla donazione ma può essere sospesa con atto di opposizione alla donazione esperita dagli stretti congiunti del donante. In tal modo è sospeso il termine ventennale e l’opposizione perde effetto se non viene rinnovato prima che siano decorsi 20 anni.
      Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.
      Pertanto suo fratello e suo padre, dovranno rinunciare all’azione di riduzione, con dichiarazione espressa e prestando il proprio assenso alla donazione solo successivamente al decesso del donante posto che l’azione di riduzione può estinguersi oltre che prescrizione anche per rinuncia del legittimario. Infatti l’avente diritto alla quota legittima, una volta intervenuta la morte del donante può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.
      Lo stesso notaio al ricevimento dell’atto di donazione verificherà eventuali legittimari ed inserirà nell’atto di donazione una rinuncia all’opposizione da parte dei soggetti legittimati, in modo da rendere, dopo il decorso del ventennio, più sicura la circolazione del bene, salvo rimanendo, però, l’esperibilità dell’azione di riduzione che potrà essere rinunciata successivamente alla morte del donante oltre alla possibilità di offrire soluzioni alternative.
      I miei saluti

      studio legale Bertaggia

      29 marzo 2010 at 19:57

  23. ho in casa il motorino che mi è stato confiscato circa tre anni fa’
    vorrei sapere cosa posso fare per disfarmene.
    ringrazio anticipatamente .
    Giorgio

    giorgio

    25 marzo 2010 at 15:32

  24. Aver posto una firma falsa in un atto privato in quanto tempo si prescrive?

    Fabrizio

    24 marzo 2010 at 20:05

    • Gentile Amico,
      la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli art. 214 ss c.p.c. ma può legittimamente assumere l’iniziativa del processo onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande (risarcimento del danno, nullità del contratto, etc..) che postulino tale accertamento. Pertanto, il giudizio di disconoscimento non è soggetto a prescrizione ma la domanda, a seconda della sua natura, e quindi il relativo diritto, potrebbe essere esercitato in un periodo circoscritto nel tempo.

      consulentelegale

      26 marzo 2010 at 10:35

  25. La mia società vantava un credito per una fattura scaduta, nei confronti di un’altra società, circa 80.000,00.Dopo molto tempo passato, causa i buoni rapporti di amicizia che cerano tra noi, alla fine gli ho mandato una lettera scritta, per richiedere il credito. Dopo qualche giorno mi hanno risposto e mi hanno detto che circa 17 mesi fà mi hanno saldato la fattura , allegandomi il pagamento. Nr 8 assegni circolari tutti liberi,intestati alla mia società , tutti liberi da 10.000,00 cad, emessi in data 14.08.2008 e con timbro e firma per ricevuta sempre in data 14.08.2008, timbro e firma non mia, in piu mi hanno detto che li hanno consegnati al mio socio di minoranza.Il quale mi ha confermato di averli girati, perchè avendo visto il timbro della società, con firma che pensava fosse mia, in buona fede non sapendo cosa stesse realmente accadendo , li ha girati e consegnati. L’amministratore della società debitrice, gli aveva chiesto la sua girata, dicendogli che si era messo daccordo con la titotale, che sarei io e che gli e li avrebbero consegnati il giorno dopo averli fotocopiati
    Cosa posso fare

    Maina

    24 marzo 2010 at 16:43

    • potrebbe configurarsi reato di truffa … civilmente potrebbe richiedere il pagamento delle somme dovute. Alla presentazione degli assegni contestare la firma

      alpedone

      25 marzo 2010 at 19:28

    • Semplicemente, tramite un avvocato, una precisa e puntuale denunzia penale per truffa alla Procura della Repubblica.

      Il nostro Studio è a disposizione a prezzi convenzionati per gli utenti del sito. Per appuntamenti privati (anche online): 0532240071

      consulentelegale

      26 marzo 2010 at 10:34

  26. ho un debito con l’inps ,che ha gia passato alla serit la quale mi ha inviato delle cartelle esattorial comprese di interessi da rateizzare. ma un amico avvocato mi ha consigliato di aspettare e richiedere le cartelle di notifica per poter eventualmente contestarne qualcuna….. è possibile? in quale caso specifico.

    Anonimo

    24 marzo 2010 at 09:52

    • Gentile Amico,
      le cartelle esattoriali devono essere notificate al contribuente e trascorsi 60g. da questa, la società SERIT S.P.A., agente della riscossione dei contributi previdenziali, provvede all’iscrizione degli importi vantati e, a sua discrezione, mette in atto procedura di esecuzione forzata, nonché fermo amministrativo di beni mobili registrati, ipoteca sugli immobili di sua proprietà ed acquisisce presso i suoi debitori notizie sui suoi crediti nei loro confronti.
      Se la società di riscossione ha provveduto ad inviarle un semplice invito ad un pagamento generico, senza indicazione di eventuale num. della cartella e data di notifica, potrà attendere la notifica della cartella di pagamento e di seguito valutare se procedere con la contestazione delle somme.

      consulentelegale

      26 marzo 2010 at 10:36

  27. mi scusi se le ripropongo la domanda ho una casa in affitto in una delle stanze c’e un problema di umidita il proprietario sta cercando di risorverlo ma in un condominio le cose sono lunghe nel frattempo gli posso chiedere una riduzione sull’affitto o addirittura i danni se lascio la casa certo di una sua risposta la ringrazio anticipatamente

    gaetano

    23 marzo 2010 at 17:13

    • No, direi di no, a meno che il proprietario di casa non sia d’accordo.

      alpedone

      25 marzo 2010 at 19:30

  28. puo’ una moglie citare in giudizio il marito ,adducendo del falso,
    come si puo’ difendere senza ,partecipare alla causa che lei vuole instaurare?

    roberto

    23 marzo 2010 at 11:19

  29. vorrei un fax simile di dichiarazione da fare alla sovrintendenza dei beni culturali per un edificio sottoposto a vincolo avuto per successione grazie non riesco atrovare nulla

    rita

    22 marzo 2010 at 22:40

  30. Sono un dipendente di una grande azienda. Ho contratto un’assicurazione che mi rimborsa le spese mediche ospedaliere per cui sono il solotitolare. Nel piano ho inserito anche mia moglie che è anch’essa beneficiaria (ma non titolare) con cui ero sposato in comunione dei beni. Questu’ultima dopo alcuni mesi in ospedale è deceduta. L’assicurazione paga quanto dovuto. La domanda è : tale importo percepito lo devo portare in successione? Grazie anticipatamente.

    Michele

    22 marzo 2010 at 17:06

  31. Buona sera, vorrei farvi una domanda sulle successioni.
    Muore un coniuge e lascia come eredi 6 figli viventi + 2 nipoti(figli di un figlio premorto)
    Vorre sapere per il figlio premorto succedono solo i due figli o anche la moglie del figlio premorto.
    Inoltre, vorrei sapere la percentuale di proprietà(io penso il 7,14% ognuno)che spetta ai 2 figli del figlio premoroto.

    Saluti e grazie. Aldo

    Aldo

    22 marzo 2010 at 16:55

    • Attendo, cortesemente, una risposta.
      Saluti Aldo

      Aldo

      26 marzo 2010 at 08:40

      • Supponiamo che il de cuius non abbia lasciato testamento e che anche l’altro coniuge sia premorto.

        Ciascuna delle 7 quote di eredità (sei ai 6 figli viventi, una ai 2 nipoti con coniuge del figlio premorto) è pari al 14,28%.

        Per quanto riguarda la ripartizione dell’eredita fra gli eredi del figlio premorto del de cuius, avremo il 7,14% alla nuora del de cuius e il 3,57% ciascuno ai due nipoti.

        cocco bill

        26 marzo 2010 at 18:28

      • Gentile Amico,
        In mancanza totale o parziale del testamento, la successione avviene in base alle disposizioni di legge, cioè l’asse ereditario viene ripartito per legge tra gli aventi diritto (eredi legittimi).
        Se un figlio è premorto e ha a sua volta figli, questi ereditano la parte che gli sarebbe toccata dividendola tra loro sempre in parti eguali, in base al diritto di rappresentazione (Cod. Civ. art. 467-469). Questo stabilisce che i figli (e, per applicazione ricorsiva dello stesso diritto, tutti i discendenti) subentrano al genitore che non può (per morte o esclusione per indegnità) o non vuole (per rinunzia) succedere. Se è presente l’altro coniuge a quest’ultimo tocca un terzo dell’eredità. La divisione tra i figli avviene in base al diritto di rappresentazione (per i figli, non per il coniuge).
        Pertanto, se il de cuius lascia il coniuge, 6 figli e due nipoti da un figlio premorto, al coniuge tocca un terzo, ai figli superstiti due ventunesimi ciascuno (un settimo di due terzi) e ai nipoti un ventunesimo ciascuno (metà di un settimo di due terzi).

        Cordiali saluti

        studio legale Bertaggia

        31 marzo 2010 at 09:45

  32. Buongiorno, in sintesi, nel Settembre ’09 ho cambiato operatore telefonico passando da Tele2 a Telecom con il codice migrazione mantenendo lo stesso numero, da allora Tele2 continua ad inviarmi fatture che puntualmente ho contestato per telefono, e-mail e raccomandata A/R specificando che non sono dovute, in quanto non usufruisco del servizio e nell’ultima intimando di non proseguire altrimenti sarò costretta a rivolgermi all’ Autorità delle comunicazioni e a un avvocato.(Suggerimento trovato su internet). Puntulmente mi è stata inviata nuova fattura. Ora non so cosa fare, non mi posso permettere un avvocato, ma non so proprio come difendermi da queste continue pretese ingiustificate.
    Grazie.

    Antonella

    22 marzo 2010 at 10:10

    • Scusate, devo aggiungere che oggi mi è arrivata una lettera da una società recupero crediti, con la richiesta di saldare le fatture con relativi oneri e interessi entro 7 gg.
      E’ il colmo!
      Che faccio? A pagare non ci penso proprio, ma se io non faccio niente và a finire che passo pure dalla parte del torto.
      Grazie.

      Antonella

      23 marzo 2010 at 15:27

    • Avresti dovuto scrivere subito al Garante delle Comunicazioni e p.c. a Tele 2 allegando copia delle fatture Tele2 e Telecom, dimostrando in tal modo che stavi utilizzando il servizio fornito dalla Telecom.

      Se non lo hai ancora fatto, fallo immediatamente.
      Le minacce nei confronti dei gestori telefonici non servono a nulla, mentre una letterina all’AGCOM e per conoscenza a loro serve eccome.

      Può essere utile anche scrivere al giornale locale e per conoscenza a Tele2, per evidenziare come Tele2 gestisce il servizio e la clientela.

      Pietro

      pietro

      26 marzo 2010 at 10:53

  33. ho ricevuto cartella esattoriale per irrogazione sanzione per lavoro nero per il quale era stato fatto ricorso rigettato dalla commissione tributaria provinciale non opposta.la sanzione era stata irrogata dall’agenzia delle entrate in data 12/05/06 per lavoro nero rilevato da ispettori dell’inps in data 04/10/04.il ricorso e’ stato presentato il 11/07/06 ed e’ stato rigettato in data 05/04/07 con sentenza depositata in data 02/07/07.
    non e’ stato tenuto conto del d.l. 223 del 223/2006 che demanda alla direzione provinciale del lavoro i’irrogazione della sanzione per lavoro nero.a questo punto cosa si può fare.a disposizione per eventuali altri chiarimenti si resta in attesa di una celere rusposta.

    CARPITA ROSARIO

    21 marzo 2010 at 20:11

  34. Buongiorno,
    dal 09/12 al 31/12 ho lavorato presso un’azienda con regolare contratto a tempo determinato.
    Ho dato le dimissioni con effetto immediato dato che ancora all’interno del periodo di prova.
    E’ normale che ad oggi, 21/03 non abbia ancora ricevuto alcun compenso per quelle settimane lavorate?
    Ho provato a contattare via mail l’ufficio del personale e l’ufficio paghe ma senza ricevere alcuna risposta.
    Che fare?
    Grazie

    ZiaLu

    21 marzo 2010 at 19:46

    • Chiedere il pagamento tramite un legale sarebbe un primo passo.

      alpedone

      25 marzo 2010 at 19:35

  35. Devo effettuare una surroga e sulla casa oltre all’ipoteca volontaria gravia anche un’ipoteca giudiziale che potrei estingure in quanto il debito è già stato saldato per intero 2,5 anni fa.
    Devo estinguere l’ipoteca giudiziale o basta che esibisco l’avvenuto pagamento alla nuova banca?
    Posso estinguerla in fase di trapasso del mutuo??
    Se la banca vede questa ipoteca può essere motivo per non concedermi la surroga anche se ho estinto il debito?
    Come devo comportarmi?
    Inoltre quanto tempo occorre per questo tipo di cancellazione?
    A cancellazione avvenuta le banche vedono comunque questo precedente oppure no?
    Grazie
    Saluti
    Elena

    Elena

    21 marzo 2010 at 15:13

    • Gentile Amica
      potrà presentare alla nuova banca il documento (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) in cui il creditore soddisfatto presti il proprio consenso alla cancellazione all’iscrizione non essendo il creditore obbligato alla relativa cancellazione poiché tale onere grava su chiunque vi abbia interesse e pertanto sul proprietario assoggettato al vincolo reale.
      L’istanza di cancellazione con allegata il suindicato documento dovrà essere rivolto al conservatore dei registri immobiliari presso cui è stato iscritta l’ipoteca. La cancellazione (ex art. 2886 c.c.) di una iscrizione ipotecaria o la sua rettifica è eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue. Pertanto dalla visura ipotecaria sarà sempre visibile che sull’immobile è stata iscritta una ipoteca, successivamente cancellata.
      Occorre inoltre aggiungere che l’iscrizione dell’ipoteca conserva i suoi effetti per venti anni dalla sua data e tale effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. (ex art. 2847 c.c.) .
      In ogni caso potrà rivolgersi alla banca per la surroga del muto che le comunicherà se provvedere alla cancellazione formale dell’ipoteca giudiziale o accordarle la surroga del muto avvalendosi del documento di assenso alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale e dell’avvenuto pagamento. Tuttavia le consiglio di procedere con la cancellazione dell’ipoteca giudiziale.
      I miei saluti.

      studio legale Bertaggia

      29 marzo 2010 at 20:00

  36. qualcuno usando i miei dati a fatto un prestito cosa posso fare x sapere chi e che rischio mi puo portare .grazie

    salvatore

    20 marzo 2010 at 08:40

    • Ti conviene sporgere immediatamente denuncia contro ignoti per evitare che qualcuno possa venire a chiedere soldi a te. Sostituirsi ad altre persone rubandone l’identità è un reato.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 13:01

  37. buongiorno, faccio un riassunto telegrafico;
    nel 1986 acquistiamo io e mio marito una casa proprietari 50/50.
    nel 1992 chiediamo separazione consensuale
    nel 1996 acquisto il 50% della casa da mio marito (con regolare atto)
    nel 2002 divorzio
    Ieri, parlando con mio figlio, scopro che il padre ha un dedito con Equitalia e che in seguito a una visura bancaria il marito risulta ancora intestatario del 50% della casa.
    Mi reco in banca chiedendo una mia visura e io risulto proprietaria al 100%
    Successivamente mi reco al catasto faccio una ispezione ipotecaria a nome mio e a nome del mio ex marito.
    A mio nome risulta tutto regolare ma a nome suo risulta ..
    il primo acquisto del 50%
    poi vendita del 50%
    dopo 8 anni una ipoteca emessa da parte dell’Equitalia
    Nel dettaglio di questa ipoteca ci sono tutti i dati riguardanti l’immobile che ora è di mia proprieta’.
    Quindi nel sintetizzare il tutto io mi trovo una ipoteca su un mio immobile (sensa saperlo) garantendo la copertura di un debito del mio ex marito.
    Come è possibile tutto questo?
    Sono preoccupata!!!
    Ringrazio anticipatamente
    Sabrina

    sabrina

    19 marzo 2010 at 15:51

    • Non è molto chiaro…

      al momento dell’acquisto del 50% il notaio avrebbe dovuto avvisarla che c’era un’ipoteca sull’immobile e che, pertanto, acquistando avrebbe dovuto estinguere l’ipoteca.

      Se ha comprato casa e l’ipoteca non c’era non è possibile che sia stata iscritta successivamente.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 13:03

  38. Scusate se ripropongo la stessa domanda:
    Preg.mo Avvocato: Ringrazio anticipatamente
    quesito: la casa nella quale vivo con i miei 2 figli e il mio compagno (che non ha figli ) è stata da noi acquistata stipulando un mutuo e intestata al solo mio compagno ( causa gravi mie pendenze ereditate dal ex marito ora defunto )
    ovviamente io partecipo al 50% del mutuo sin dalla 1 rata con versamneto mensile sul suo c/c + una firma sul piano di ammortamento. visto la situazione io non figuaro da nessuna parte ne per quanto riguarda in mutuo ne la proprieta’. Cosa potrei fare per vedermi riconosciuto il 50% ora o in un prossimo futuro? potrebbero essere i mie figli (ora minori) propietari al 25+25?
    come posso tutelare i miei figli? (preciso che per loro ho richiesto al giudice tutelare la rinuncia a qualsiasi eredeta’ del padre)
    Penso che passerò tutta la vita con il mio compagno ma, se dovesse succedere qualcosa??? e poi quando noi non ci saremo piu’??? GRAZIE! Roberta

    Roberta

    Roberta

    18 marzo 2010 at 12:15

    • La casa è e resterà sempre del suo compagno.
      Lei non potrà avere nessun diritto sulla stessa e tanto meno i suoi figli che non hanno alcun diritto ereditario nei confronti del suo compagno (almeno fino a quando non si sposa).

      Avrà solo un diritto di credito pari agli importi da lei versati e che potrà dimostrare di aver versato.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 13:05

  39. Gent.mo avvocato,
    ho avuto un piccolo incidente d’auto, per fortuna senza danni a persone, nel modo seguente: fermo con la mia auto alla destra della carreggiata e senza alcun intralcio alla circolazione, per far salire passeggeri.
    Mentre la portiera posteriore sx è ancora aperta un’autovettura va ad urtare la portiera procurandomi dei danni, oltre ai danni provocati per l’urto sulla sua portiera.
    A prescindere che la controparte all’atto dell’incidente era sprovvista di assicurazione (scaduta da più di 15 giorni) in quanto mi riferisce di averla lasciata a casa, sin da subito afferma che la colpa è dovuta alla mia disattenzione.
    Mi reco alla mia agenzia di assicurazione, la quale mi conferma che, anche se la portiera era già aperta per far salire un passeggero ho provocato intralcio alla circolazione stradale poichè in base ad un decreto lgs. l’aumento volumetrico, quale lo sportello già aperto, crea ostacolo alla circolazione. Ora in base a quanto riferitomi dai periti è conveniente iniziare un’azione legale, fare il CID o presentare denuncia cautelativa alla mia assicurazione?
    Ed eventualmente come comportarmi in considerazione del fatto che la sua assicurazione era scaduta, e mio malgrado non abbiamo fatto intervenire alcuna forza di polizia?
    La ringrazio anticipatamente per i suggerimenti legali che vorrà fornirmi.
    Salut

    Giusy

    17 marzo 2010 at 19:34

    • Il CID deve essere sottoscritto da entrambe le parti per essere valido altrimenti non serve a nulla. Considerato che la controparte non è coperta da assicurazione tutto si complica notevolmente.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 13:06

  40. buon giorno, da quattro anni mia madre è in stato vegetativo permanente. mio padre è stato nominato con il consenso mio e di mio fratello “amministratore di sostegno”, avendo perso il lavoro e avendo grossi problemi economici, volevo chiedere se una piccola parte dei beni dei miei genitori, possono già essere in parte destinati a me e alla mia famiglia, (ho anche un bambino piccolo), oppure se devo aspettare la mia quota di legittima quando purtroppo sarà il momento. Con mio padre purtroppo non c’è molto feeling, ho tentato di farlo ragionare ma sostiene che i denari investiti in titoli di stato (ca 200.000,00 euro),non si toccano a tutela della mamma e/o sua qualora anche a lui succedesse qualcosa (il papà ha quasi 83 anni). io però questi soldi non li avrei mai chiesti, se non ne avessi veramente bisogno.
    grazie.
    Chiara

    Chiara

    17 marzo 2010 at 16:41

  41. ho fatto una domanda il 09/03/10 vorrei sapere dove leggere le risposte.
    Grazie Maurizio

    Anonimo

    16 marzo 2010 at 22:52

    • In fondo alla pagina trovate i link di navigazione: commenti precedenti e commenti seguenti. Utilizzateli per ricercare le domande inserite nei giorni scorsi.

      cocco bill

      17 marzo 2010 at 06:03

      • scusa cocco bill, ma i link di cui parli, per vedere i commenti prcedenti e successivi, in fondo alla pagina non ci sono. Come mai ?
        grazie

        giukam

        17 marzo 2010 at 18:04

        • Guardi meglio Giukam. In fondo a questa pagina trova solo il link commenti precedenti, perchè siamo sulla pagina più recente.

          cocco bill

          20 marzo 2010 at 18:45

  42. Ho dei dibiti da saldare con Findomestic banca, dopo qualche tempo la findomestic mi invia un presunto conciliatore nella sede dove lavoro, presentandosi come avvocato. Ha riferito al D.S. che devo dei soldi e quindi ha violato la mia privacy. Vorrei sapere se chiunque si può presentatre sul posto di lavoro e chiedereti il denaro. Grazie

    Sebastiano

    16 marzo 2010 at 12:08

    • No, non si può ma il tuo datore di lavoro avrebbe dovuto saperlo.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:02

  43. vendendo un negozio o pizzeria d’asporto con cambiali,dopo quante cambiali non pagate posso tornare in possesso del mio locale

    irene

    15 marzo 2010 at 17:43

    • la riserva di proprietà deve essere specificata nel contratto di cessione dell’azienda

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:03

  44. salve mi chiamo paola,a causa di perdita del lavoro siamo in ritardo di 8 rate del mutuo ,ora la banca mi ha mandato una raccomandata in cui mi richiede il rientro totale della cifra 10000 euro ,abbiamo chiesto la sospensione delle rate aderendo alla moratoria,ma non è stata accettata perchè,sempre per le difficoltà finanziarie sono stata iscritta al crif.ora cosa mi devo aspettare dalla banca,quali sono le procedure e le tempistiche per un eventuale pignoramento e vendita all’asta della casa

    paola

    15 marzo 2010 at 12:47

    • sicuramente la procedura non è breve … in ogni caso se la somma è di solo 10.000 euro potrete chiedere la conversione del pignoramento pagando ratealmente.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:06

  45. buongiorno,sono una piccola negoziante di un negozio di fotografie,articoli da regalo.Ultimamente sono in cattive acque ed in arretrato di cinque mensilità d’affitto.All’inizio del contratto ho stipulato una fideiussione con la banca,del valore di 10.000 euro,rinnovabile annualmente,mi ha fatto da garante mio marito,come devo comportarmi se i proprietari vanno a toccare la fideiussione?Vorrei anche sapere se la banca chiede i soldi a mio marito (che naturalmente non ne ha,altrimenti non eravamo in debito di cinque mensilità).In attesa di vostre notizie distintamente saluto e grazie.

    paola

    15 marzo 2010 at 11:17

    • la banca salda l’affitto al proprietario e poi chiede a voi la restituzione dei soldi tramite legale,nel frattempo la proprietaria chied lo sfratto

      Anonimo

      15 marzo 2010 at 18:38

    • C’è poco da fare; il proprietario sconta la fideiussione, la banca paga e chiuso l’argomento.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:07

  46. Salve avv. una domanda. Vorrei sapere come ci si deve muovere nella pratica in Tribunale per seguire una procedura di esecuzione mobiliare.Ossia..una volta notificato il titolo in forma esecutiva e il precetto, cosa si deve fare? depositare presso cancelleria esecuzioni l’atto di pignoramento iscrivendo la causa al ruolo e poi passare allo sportello unico esecuzioni dell’ufficiale giudiziario titolo e precetto, oppure il contrario?

    alessia

    14 marzo 2010 at 18:09

    • Entro 90 giorni dal pignoramento bisogna presentare istanza di vendita. In ogni caso è necessario un avvocato per seguire la pratica.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:07

  47. una agenz di recupero crediti mi segnala in cr banc. D’itali. e mi chiede saldo per un residuo debito risalente a 10 anni fà. chiedo più volte che mi venga inviata documentaz attestante il debito. allea terza mia richiesta con minaccia di rivolgermi alle autorità competenti, mi rispondono con una lettera che dice: la socetà dichiara di aver ricevuto l’importo a “saldo” di ogni pretesa creditoria in relaz alla posiz debitoria in oggetto emarginata.
    con la presente si rilascia ampia quietanza e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa diritto e azione nei confronti del sig……
    pertanto provvederemo alle necessarie comunicaz presso gli uff. competenti per la rettifica dei dati presso B.D’italia/cr.
    vero!! in cr B.D’italia la comunicaz è stata fatta. la mia domanda è: siccome la segnalaz è arrivata anche in crif, come faccio ad ottenere cancellazione in breve tempo? leggo ke ci vogliono 24/36 mesi a seconda del caso per cancellare una sofferenza.potete darmi un consiglio? grazie.

    giuseppina

    14 marzo 2010 at 12:11

    • c’è poco da dire.
      i tempi per la cancellazione sono quelli.
      se l’iscrizione è illegittima però potrebbe chiedere i danni.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:08

  48. Ho 70 anni percepisco una pensione di €. 1200. Ho dei debiti alimentari. Il pignoramento della mia pensione fino a quale percentuale del totale può arrivare?
    Fino ad ora ho già un pignoramento di 1/3 della pensione. Possono arrivare alla metà?
    La ringrazio anticipatamente

    Sergio

    14 marzo 2010 at 08:28

    • il pignoramento per debiti alimentari può arrivare fino a 1/2 … ovviamente il pignoramento non potrà ridurre la sua pensione sotto il minimo.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:09

  49. Salve, nell’ottobre 2002 sono stato uno dei molti sfortunati ad avere sottoscritto un contratto con l’agenzia “Spring agenzia di spettacolo” per il pagamento di un servizio fotografico (mai fatto) per un totale di 720 euro iva inclusa a mezzo finanziamento da loro proposto tramite “Credito finalizzato Forus finanziaria s.p.a.”.
    All’epoca dei fatti non pagai neanche una rata del finanziamento essendomi accorto da subito che qualcosa non andava e in seguito all’intervento della trasmissione tv ‘Striscia la notizia’ nel maggio 2003 ebbi conferma che si trattava di una truffa e mi confortai nel sentire nella trasmissione il direttore della finanziaria “Forus” che dichiarava congelati i finanziamenti e che non avrebbe richiesto il denaro alle persone coinvolte da questi ‘finanziamenti truffa’.
    Pensai di averla scampata bella e che la questione fosse risolta, invece lo scorso 15/02/2010, dopo 7 anni di silenzio, ho ricevuto tramite raccomandata una richiesta di pagamento da “Locam credit solution” (recupero crediti) per una cifra pari a 999,42 euro da corrispondere entro dieci giorni dalla data di ricezione.
    Non avendo idea di cosa si trattasse ho contattato questa “Locam” e con mia triste sorpresa sono stato informato che la richiesta è relativa alla cessione del credito da parte della “Forus” (che nel frattempo ha cambiato nome in “santa Barbara”) riguardo proprio ai ‘finanziamenti truffa’ della “Spring”.
    Sono rimasto francamente allibito.

    Non sò cosa fare, mi sono rifiutato di pagare visto che si tratta di una truffa e leggendo su internet mi è venuto il dubbio che ormai questo credito sia passato in prescrizione.

    Devo rivolgermi comunque ad un legale?

    Vi ringrazio in anticipo dell’attenzione rivoltami.

    davide

    12 marzo 2010 at 13:28

    • un legale, credo, sia proprio indispensabile.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:10

    • caro Davide, il consiglio migliore che posso darti (visto che io stessa anni fa ho lavorato quelle pratiche) è quello di chiudere la pratica a saldo- stralcio.
      Impegolarti con gli avvocati non ti conviene, proponi di chiudere la posizione a 100 euro e fatti dare la liberatoria.
      ti assicuro che accetteranno
      Appena ti arriva la liberatoria procedi alla cancellazione dalla banca dati dei cattivi pagatori.

      ex recuperatrice

      20 marzo 2010 at 18:57

      • Allora Davide, conosco bene la Locam e posso assicurarle che si tratta di una armata Brancaleone.

        Ora, il suggerimento fornitole dall’avv. Alessandro Pedone è l’unico da seguire in casi simili.

        Tuttavia, come le dicevo, avendo avuto rapporti di lavoro con questa società, posso rassicurarla. Si tratta di un insieme di addetti arruolati da call center, pagati male, senza alcuna esperienza di attività pregresse e senza nessuna specifica preparazione professionale.

        Lavorano pratiche di “quarta mano” con tecniche a strascico o classificabili anche nella tipologia “ndo’ cojo, cojo”.

        Sostanzialmente inviano comunicazioni di messa in mora di tipo massivo o spam ed attendono qualche generoso, intimorito debitore che gli proponga l’obolo.

        Segua questi semplici consigli

        La lettera di cessione del credito

        Il debitore ha diritto ad essere informato dell’avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo.

        Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali e personali fornite dal debitore.

        L’obbligo di informativa deve essere assolto dalla società cessionaria (quella che ha acquisito il credito) con riguardo ad ogni debitore, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria – o chi agisce su suo mandato – invia al debitore.

        Spesso il credito viene ceduto più volte. Nella filiera delle cessioni, tutte le comunicazioni devono essere state inviate al debitore con raccomandata AR.

        Se ne manca solo una, il debitore non è in grado di ricostruire la catena e quindi non può stabilire qual è la società cessionaria che è legittimata a ricevere l’adempimento della sua originaria obbligazione. Non è un dettaglio questo.

        L’ultima società cessionaria deve dunque farsi carico di dimostrare al debitore di essere legittimata a riscuotere il credito, fornendogli copia (preferibilmente conforme all’originale) delle lettere di cessione precedenti (che devono costituire, è bene ricordarlo, parte integrante del fascicolo del debitore acquisito).

        Pertanto, il debitore deve sempre richiedere, tramite comunicazione A/R, che la società cessionaria fornisca gli attestati della titolarità del credito vantato.

        In mancanza di tali adempimenti, formalmente richiesti dal debitore alla società cessionaria, nessun giudice emetterà un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.

        Il debitore è, per contro, motivato a non adempiere alle proprie obbligazioni fin quando non viene posto in condizione di riconoscere, con il supporto di documentazione “legale”, chi è il legittimo titolare del credito dopo le intervenute cessioni.

        In conclusione, l’ultima società cessionaria deve fornire al debitore copia conforme delle precedenti lettere di cessione del credito. Questo non costituisce assolutamente un problema per la quasi totalità delle società di recupero crediti che sempre (o quasi) provvedono al trasferimento non solo del credito ma anche, come previsto dalla legge, di tutta la documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso.

        Lei deve poi assicurarsi che l’accordo stragiudiziale sia sottoscritto dalla controparte, prima di effettuare qualsiasi pagamento. Infatti, il pagamento degli importi pattuiti nell’accordo transattivo a saldo e stralcio deve essere condizionato ad una precedente firma congiunta del debitore e del creditore su due documenti di liberatoria: la liberatoria a garanzia di future pretese e quella da inoltrare alla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) per ottenere la cancellazione dall’elenco dei cattivi pagatori.

        Liberatoria a garanzia di future pretese

        In base a tale documento il creditore dichiara di ritenersi pienamente soddisfatto dal rimborso concordato a saldo e stralcio dell’importo originario (indicare sempre gli estremi identificativi del finanziamento oggetto di accordo transattivo nonché le modalità con cui avviene il pagamento) comprensivo di interessi legali e di mora conseguenti al ritardato pagamento del debito e di ogni spesa correlata al recupero del credito.

        Il creditore dovrà altresì dichiarare di essere legittimamente titolato alla escussione del debito de quo ed allegare alla liberatoria la lettera di cessione del credito conferita dal creditore originario.

        Questa è la liberatoria che garantisce il debitore da future pretese avanzate dal creditore originario e/o dalla stessa società di recupero crediti cessionaria.

        In essa si fa riferimento ad un pagamento con accordo transattivo a saldo e stralcio sia del debito pregresso che degli interessi legali e di mora e delle spese di esazione. In questo modo evitiamo che domani qualcuno ci possa citare in tribunale per ottenere i danni derivanti dal ritardato pagamento del debito.

        Liberatoria da inoltrare alla CRIF

        Se noi inviassimo il documento di cui al punto precedente per ottenere la cancellazione della segnalazione che ci riguarda dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) tale cancellazione verrebbe effettuata solo dopo tre anni a partire dalla data del documento.

        Si tratterebbe infatti dell’attestazione del pagamento di un debito con sofferenze e morosità, sanate solo parzialmente.

        Inoltre, c’è da aggiungere che alla CRIF non cancellano mai il debitore, se nella liberatoria si accenna ad una soluzione di concordato transattivo. La ragione è che CRIF cerca comunque di mantenere traccia, nell’archivio EURISC, dei debitori che non hanno saldato l’intero debito, pur se il contenzioso con il creditore ha avuto termine.

        E’ necessario dunque ottenere una liberatoria da parte del creditore in cui non si faccia alcun riferimento al tipo di accordo a saldo e stralcio, ma solo alla regolarizzazione del pagamento del debito.

        In pratica, nella seconda liberatoria, dovrà essere sancito che il debitore ha regolarizzato tutte le pendenze relative al credito erogato al debitore, senza alcun riferimento alle modalità con cui ciò è avvenuto. Modalità che è necessario invece descrivere nel documento di “liberatoria a garanzia di future pretese” per evitare che ci vengano reiterate, negli anni a venire, ulteriori richieste di pagamento.

        L’estratto conto cronologico

        Parlando in termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.

        Quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l’obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costò del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l’obbligazione pecuniaria accessoria.

        Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:

        1. Interessi Legali – il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

        2. Interessi Convenzionali – Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284 c.c., terzo comma).

        3. Interessi Moratori – Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.

        E’ evidente che l’importo che il debitore deve corrispondere all’ultima società cessionaria, per la intervenuta applicazione di interessi legali, eventualmente convenzionali (se previsti dal contratto), e moratori si discosta, di solito, sensibilmente da quello che era il debito originario.

        Il debitore deve essere messo allora nella condizione di verificare che nella formazione dell’importo richiesto a saldo del credito vantato, le società cessionarie intervenute nel tempo abbiano applicato gli interessi in maniera corretta. Ciò è possibile solo nel momento in cui la società cessionaria fornisce un estratto cronologico di conto (come quello bancario per intenderci) dal quale sia possibile evincere gli interessi legali, convenzionali e moratori ed i montanti a cui i tassi sono stati applicati nel tempo.

        Una eventuale perizia di parte (alcune società svolgono questo tipo di servizio) accerterà, analizzando l’estratto conto cronologico, che:

        a) non siano stati implementati meccanismi di anatocismo (gli interessi su interessi vietati per legge);

        b) gli interessi moratori applicati non abbiano superato la fatidica soglia dei tassi di usura fissata dalla Banca di Italia in ciascun periodo di competenza (aspetto di rilevanza penale );

        c) non siano rilevabili errori materiali di calcolo (come a tutti, per carità, può accadere).

        La “messa in mora del creditore” – Le comunicazioni da inviare con raccomandata AR

        I diritti a cui abbiamo fatto riferimento nei paragrafi precedenti, tuttavia, non vanno reclamati per telefono. Il debitore deve inviare quanto prima una comunicazione con raccomandata AR alla società di recupero crediti che cerca di estorcere importi non dovuti, o dovuti ma senza dare prova al debitore delle garanzie a cui ha diritto.

        Insomma, il debitore deve essere sicuro di trattare con una società legittimata a riscuotere il credito, e ciò si ottiene prendendo visione della lettera di cessione del credito.

        Deve inoltre essere messo in condizione di prendere visione della documentazione che certifica l’esistenza del credito stesso, ovvero di una copia del contratto originario di finanziamento.

        Perché è necessaria una comunicazione scritta? Perché se un domani la società di recupero crediti decide di adire le vie legali per la riscossione del credito, il debitore potrà facilmente difendersi opponendosi al decreto ingiuntivo.

        Ed allora, attrezziamoci con carta e penna

        “Spettabile società,
        scrivo in riferimento alla vostra comunicazione del novembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.

        Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.

        Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all’indirizzo in epigrafe ed a mie spese, la seguente documentazione:

        1) lettera di cessione del credito;

        2) contratto originario di finanziamento;

        3) estratto conto cronologico;

        Distinti saluti”

        E veniamo adesso alle modalità di pagamento.

        Il concordato

        L’importo da corrispondere a fronte di una transazione che chiude il contenzioso con il creditore, è sempre frutto di valutazioni, di convenienza ed opportunità strettamente personali.

        Appena qualche mese fa sulle pagine di Repubblica, Eugenio Scalfari scriveva a proposito dei concordati:

        “Si parla di concordato quando un creditore si trova di fronte ad un credito pressoché inesigibile. Invece di perdere tutto propone un concordato al debitore. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento del valore. Coi tempi che corrono il livello è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 per cento, con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perder tutto, accettano …”.

        Dunque un accordo transattivo, oggi, non è conveniente per il debitore se si chiude su una cifra superiore al 20% del debito originario.

        Come suggerito da ex-recuperatrice 100 euro bastano ed avanzano per questi dilettanti del recupero crediti.

        Se non si raggiunge un accordo?

        Il creditore deve notificare al debitore la richiesta di decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con il quale un giudice ordina a un soggetto di adempiere agli obblighi assunti (per esempio pagare) dettando un termine trascorso il quale possono scattare azioni esecutive come l’iscrizione di ipoteca, il pignoramento, etc.

        Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungerà – con decreto motivato emesso entro 30 giorni dalla richiesta – di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potrà presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvederà all’esecuzione forzata (pignoramento).

        E’ in questa fase che con l’aiuto di un avvocato bisogna opporsi e presentare al giudice una memoria.

        Ecco signor giudice, in questa data comunicai al mio presunto creditore di essere disposto a pagare il dovuto, se dovuto.

        Ho qui la ricevuta della raccomandata. Chiesi solo, come la legge ed il buon senso prevedono, di:

        a) prendere visione della/e lettera/e di cessione del credito;

        b) avere copia del contratto di finanziamento originario, posto a base del presunto credito vantato;

        c) avere informazioni, attraverso un estratto conto analitico, dei debiti imputati a mio carico, delle spese di riscossione applicate, dei tassi di mora praticati ecc..;

        d) formalizzare un contratto – su carta e non concluso attraverso una telefonata – regolarmente sottoscritto da entrambe le parti (creditore e debitore);

        e) ottenere l’impegno e la garanzia, da parte del creditore, sul rilascio, a debito escusso, della liberatoria che mi consentisse poi procedere alla cancellazione del mio nominativo dagli elenchi dei cattivi pagatori.

        A questa mia non c’è stata alcuna risposta se non la notifica di una richiesta di decreto ingiuntivo da parte del creditore.

        Ulteriori letture consigliate

        La cambializzazione dei debiti – una opzione da non accettare
        La privacy del debitore
        Non sono leciti i comportamenti lesivi della dignità del debitore
        Difendersi dagli esattori
        Diffida e messa in mora
        La messa in mora del creditore
        L’accordo a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse
        Le clausole vessatorie nei contratti di credito al consumo
        Samantha contro Pippo – Una guerra fra poveri
        Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!
        Una guida di sopravvivenza per debitori assediati
        Le società di recupero vi perseguitano? Ecco come fare!

        cocco bill

        20 marzo 2010 at 19:15

  50. Buonasera,
    nel 2009 ho emesso fatture per 110000 euro…di queste il 50% non ancora incassate….le conseguenze per la mia piccola ditta individuale sono state disastrose! Quindi ho chiuso,venduto tutto e presto mi trasferirò in Usa come residente.
    Lascerò un finanziamento impagato…quali rischi corro negli Usa?
    grazie
    Elvira

    elvira

    11 marzo 2010 at 23:24

    • I debiti vanno pagati ma… Le procedure per il recupero dei crediti in paesi extracomunitari sono estremamente difficoltose… al 90% la finanziaria venderà il credito, e Lei non ne saprà più niente.

      antonio iuri donati

      20 marzo 2010 at 18:05

  51. Salve, sono divorziato e ho 2 figli. All’inizio stavano uno con me e uno con la mia ex moglie (disoccupata) , quindi il mio datore di lavoro ci dava separatamente gli assegni familiari. Da novembre del 2008 entrambi i bambini stanno con me, ma la mia ex moglie ha continuato a percepire gli assegni familiari fino a dicembre del 2009, data in cui l’INPS mi ha rilasciato l’autorizzazione a percepire gli assegni anche per il secondo figlio, a decorrere da novembre del 2008. Ho presentato l’autorizzazione al mio datore di lavoro e dalla busta paga successiva c’erano gli assegni per entrambi i figli, ma non gli arretrati. Il mio datore di lavoro dice che siccome lui li ha già pagati alla mia ex moglie, adesso io me li devo fare restituire da lei. Ho chiesto informazioni alla CGIL ma non mi hanno saputo rispondere. Come funziona? Chi mi deve dare gli arretrati? L’INPS ? Il mio datore di lavoro? La mia ex moglie? O non li vedrò più?

    Nippo

    11 marzo 2010 at 18:34

    • gli arretrati, ovviamente, dovrà farseli dare da sua moglie che li ha riscossi.

      alpedone

      20 marzo 2010 at 18:11

  52. Egr.Avv.
    Seguo alcune problematiche connesse con le prescrizioni delle cartelle che imperseverano in tutti i settori per cui le vorrei chiedere: esite un termine certo per la prescrizione, cioè veramente fissato dall’organo competente e non ritoccato, per ogni singola tipologia di imposizione?
    Ho riscontrato, per esempio, che la prescrizione per le cartelle esattoriali connesse alle dihiarzione dei redditi avevano subìto diversi trattamenti e solo per determinati periodi: corrsiponde ancora alla realtà?
    Tantissime grazie.

    antonio cofas

    11 marzo 2010 at 11:59

  53. Salve ho acquistato un immobile all asta nel 2009 il pignoramento risale al 1999, la proprietaria del bene è deceduta nel 2008 ad ereditare il bene sono state le sue due figlie, ma la trascrizione della successione l hanno fatta dopo che io mi sono aggiudicato il bene cioè nel 2010. Questo può comportare qualche cosa per me? Grazie

    Gino

    11 marzo 2010 at 11:53

    • Nulla. Se lei ha acquistato l’immobile all’asta, l’acquisto è ovviamente legittimo né le eredi possono opporre alcunché attesa la regolarità della procedura esecutiva espletata.

      Cordiali saluti
      Studio Legale Bertaggia

      Avv. Bertaggia

      19 marzo 2010 at 12:14

  54. casa venduta 15 anni fa oggi arriva avviso pignoramento valore 1700euro che fare?
    grazie

    roberto

    11 marzo 2010 at 10:35

    • La revocatoria della vendita della casa è ormai impossibile per prescrizione dei termini. Il pignoramento dovrà rivolgersi pertanto ad altri beni, se presenti.

      antonio iuri donati

      20 marzo 2010 at 18:02

  55. Salve, ho 45 anni, una attività in proprio che sta andando male,non copro quasi + le spese (tasse ed imps compreso), 30 mesi fa ho venduto casa per poter andare avanti e di quei soldi è rimasto veramente poco, non posso comprarne un altra e neppure andare in affitto, vivo da alcuni amici che mi ospitano a turno, e non ho ancora fatto nessun cambio di residenza ( risulta ancora quella della casa venduta ).
    Cosa mi succede se continuo a non cambiare residenza?
    non voglio dare problemi a chi gentilmente e gratuitamente mi ospita!!
    sono andato a votare 2 volte nel vecchio comune di residenza senza problemi!!
    Ma quanto potrò andare avanti……a che guai vado incontro?
    non cerco aiuto economico (finchè posso lotto x andare avanti) GRAZIE gian

    gian

    11 marzo 2010 at 05:47

    • In questi casi si rischia di essere cancellati dall’anagrafe del Comune per irreperibilità, ma a parte le difficoltà nell’ottenere dei documenti, non ci sono altre conseguenze particolari.

      antonio iuri donati

      20 marzo 2010 at 18:03


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