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Posts Tagged ‘guida alla cancellazione protesti

La protesta dei protestati – la radio ne parla

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PROTESTATO

La legge 7 marzo 1996, n. 108, detta sull’usura all’articolo 17 stabilisce che:

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell’interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

CATTIVO PAGATORE

Se avete richiesto un prestito in banca o ad una finanziaria e avete avuto qualche problema nel restituirlo allora state il vostro nominativo è finito nell’elenco dei cd. “cattivi pagatori”.

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Il registro informatico dei protesti cambiari – un servizio delle Camere di Commercio

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Un importante e delicato servizio, svolto dalle Camere di commercio, certamente d’aiuto agli imprenditori, che se ne servono per evitare brutte sorprese nella scelta dei loro interlocutori d’affari, è la pubblicazione dei protesti cambiari.

Sono evidenti i riflessi di questo servizio camerale sul credito, sul buon nome commerciale, sulla fede pubblica.Non vi è istituto di credito che prima di accordare un fido o un mutuo non assuma informazioni sull’eventuale esistenza di protesti a carico del richiedente.

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Cosa fare quando si è protestati – la radio ne parla

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Nel caso risultiate iscritti nei registri protesti o in banche dati cattivi pagatori è possibile procedere in due modi per ottenere ulteriore credito.

a) Se siete lavoratori dipendenti è possibile richiedere un finanziamento tramite cessione del quinto stipendio o prestito delega (operazioni per le quali non vengono tenuti in considerazione eventuali disguidi di pagamento).
b) In alternativa, se siete imprenditori o liberi professionisti o disoccupati, risulta necessario procedere con una cancellazione preventiva dal registro protesti o cattivi pagatori.

In questo caso è fondamentale però aver saldato tutti i precedenti debiti, inoltre il codice di deontologia prevede alcune tempistiche minime per la riabilitazione.

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Il Pubblico Registro dei Protesti e la riabilitazione dei debitori protestati

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I nominativi dei soggetti insolventi vengono inseriti in un apposito elenco, tramite la procedura del protesto. I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l’atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei cattivi pagatori alla camera di commercio.

Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze: il pignoramento (se il creditore prosegue nell’attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti trascorsi i quali la cancellazione avviene automaticamente.

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Guida alla cancellazione dei protesti

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QUANDO PUO’ AVVENIRE LA CANCELLAZIONE DAL BOLLETTINO DEI PROTESTI

  • nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto il debitore esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (paghero’) comprensiva degli interessi e delle spese maturate (che potrebbero comprendere quelle delle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore, precetto e pignoramento);
  • nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi dell’art.17 della legge 108/96 (necessaria quando il protesto riguarda un assegno o quando si e’ pagato un protesto cambiario oltre l’anno suddetto);
  • qualora il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente (in questo caso il decreto di riabilitazione non e’ ovviamente necessario e puo’ procedere anche la banca o il pubblico ufficiale che si siano accorti dell’errore).

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Protesto – procedure comuni agli assegni ed alle cambiali

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Sospensione del protesto

La pubblicazione dei protesti può essere sospesa solo in presenza di un ordine dell’autorità giudiziaria. La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione.

Accesso alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti

Tutti possono accedere alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti negli ultimi 5 anni (L. 18.08.2000, n. 235). Per accedere alle notizie che non sono rilevabili in visura, è sufficiente che l’interessato inoltri all’ufficio Protesti della Camera di Commercio una richiesta di “accesso agli atti” (D.M. 9.8.2000, n. 316).

È importante precisare che con lo stesso procedimento si possono effettuare ricerche anche relativamente ai protesti levati e non ancora pubblicati, purché la richiesta venga presentata entro il primo giorno di ogni mese. Di seguito la modulistica prevista.

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Atto di protesto con dicitura tratta non accettata

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Qualora sull’atto di protesto figuri la dicitura “tratta non accettata” o “tratta non” siamo in presenza di una cambiale tratta, cioè di una cambiale contenente l’ordine di provvedere al pagamento a favore del creditore, rivolto ad un terzo che ha rifiutato di procedere al pagamento richiesto.

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Cancellazione protesto per erronea o illegittima levata del protesto su assegni bancari e postali

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La domanda di cancellazione può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente.

La domanda può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito.

La richiesta di cancellazione per erronea levata del protesto  si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell’ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell’istituto di credito trattario.

Per quanto riguarda la prova dell’errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell’ufficiale levatore o del funzionario dell’istituto di credito, che esplicita l’errore commesso.

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Protesto di assegni bancari e postali – cancellazione protesto per riabilitazione

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Per la cancellazione di protesti, levati su assegni sia bancari che postali, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale con decreto (L. 18.08.2000, n. 235, art. 2 e L. 7.03.1996, n. 108 art.17).

Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione del protestato da presentare al Tribunale

La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall’Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione. In questo caso è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell’istanza. L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (art. 2, n. 3 L.18 agosto 2000, n. 235).

L’istanza di cancellazione per protesti relativi ad “assegni “ è ricevibile solo dopo che sia pervenuto all’Ufficio Protesti il decreto di riabilitazione del Tribunale. La cancellazione del protesto, oggetto della riabilitazione, potrà essere eseguita, solo dopo la pubblicazione del decreto nel Registro informatico dei Protesti per un periodo di 10 giorni (art.17 L. 7.03.1996, n. 108).

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Protesto cambiali – cancellazione dal tabulato prima della pubblicazione sul Registro Informatico dei Protesti

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Per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti levati nell’arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, è possibile, presentare domanda di cancellazione dal tabulato, entro il giorno 10 del mese seguente: ciò consente di acquisire il diritto ad essere depennati dall’elenco dei protesti prima dell’inserimento nella banca dati del Registro Informatico dei Protesti (es.per protesti levati dal 27 giugno al 26 luglio le richieste di cancellazione da tabulato possono essere presentate entro il 10 agosto).

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