Archive for the ‘consigli al debitore’ Category
Recupero crediti – non sono leciti comportamenti lesivi della dignità del debitore
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Messaggi telefonici preregistrati che intimano a pagare, messaggi affissi sulla porta visibili a tutto il condominio. L’attivita’ di recupero crediti ha assunto in Italia modalita’ piu’ consone a scagnozzi e usurai che a societa’ specializzate, operanti per conto di grandi aziende, finanziarie e/o fornitrici di servizi.
Per porre freno a questo andazzo, il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento a carattere generale che detta i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.
L’intervento del Garante e’ giunto al termine di accertamenti avviati dall’Autorita’ a seguito di numerose segnalazioni sull’uso illecito dei dati personali nell’attività’ di recupero crediti.
In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalita’ di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societa’ di recupero crediti.
I PRINCIPI
Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le societa’ di recupero crediti dovranno rispettare i principi di liceita’, di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita’ dei dati e il dovere di informativa agli interessati.
In altri termini, ecco le prescrizioni del Garante:
- non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo;
- non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
- è illecita l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell’interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
- non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l’utilizzo di cartoline postali o con l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili. E’ necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
- gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
- una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.
I RIMEDI – Segnalazione, reclamo o ricorso al Garante per la privacy
Il cittadino debitore che subisse un comportamento contrario alle prescrizioni puo’ denunciarlo allo stesso Garante
E’ possibile denunciare al Garante per il trattamento dei dati personali la violazione della propria privacy o l’accesso di terzi, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alle informazioni riservate che ci riguardano – attraverso una segnalazione, un reclamo oppure un ricorso.
Si tratta di strumenti flessibili e modulabili in ragione del tempo e dell’impegno che il debitore vessato intende profondere.
Senz’altro costa meno che che chiedere tutele attraverso un avvocato e l’azione sarà senz’altro più incisiva e “dolorosa” per i molestatori.
SEGNALAZIONE – Che cosa è e quali diritti tutela
Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante una segnalazione (art. 141, comma 1, lett. b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.
Modalità per la presentazione
La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.
Gratuità
La presentazione di una segnalazione è gratuita.
RECLAMO – Che cosa è e quali diritti tutela
Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all’articolo 7, sia per promuovere una decisione dell’Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).
Modalità per la presentazione
Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato solo utilizzando questo modello e le istruzioni del Garante, utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.
Diritti di segreteria
Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.
RICORSO – Che cosa è e quali diritti tutela
Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.
Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice (art. 141, comma 1, lett. c)) e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Diritti di segreteria
Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:
- * conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. – IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;
- * bollettino di conto corrente postale n. 96677000;
tutti intestati a “Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale “diritti di segreteria per ricorsi”.
Spese del procedimento
A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.
La determinazione dell’ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (art. 154, comma 4).
Il Garante ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all’incremento delle spese da sostenere per ricorrere al Garante, nell’importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.
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La privacy del debitore nel recupero crediti
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto un decalogo in riferimento a quelle società che si occupano prevalentemente dell’attività finanziaria dei recupero crediti, a seguito degli accertamenti compiuti sui ricorsi presentati da numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori, che avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali.
Si tratta di un provvedimento a carattere generale che ha quali precisi destinatari finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, che testualmente così recita: “chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale”.
In particolare vengono censurate tutte quelle attività che possono rivelarsi “invasive o lesive della dignità personale”: qualora si renda necessario il sollecito per la riscossione dei pagamento dovuti, non è conforme ai principi legali, divulgare a persone estranee al rapporto creditorio, quali possono essere i familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa, qualsiasi tipo di informazione che riguardi i mancati pagamenti.
Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono
Salve, il mio quesito è il seguente.
Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale, proprio “diffida” che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono, ma di cui non ricordo nulla, che avevo presuntamente acquistato con delega bancaria. La banca, il cui conto nel frattempo è stato estinto, non riesce a fornirmi più indicazioni.
Tale diffida non contiene documenti di avvenuto acquisto dell’epoca (fattura, scontrino, copia della delega nè altro firmato da me), nè riferimenti ad altri precedenti solleciti. Inoltre il prezzo richiestomi è stato gravato di interessi calcolati arbitrariamente senza alcun prospetto.
Come mi consiglia di agire? La ringrazio anticipatamente
Gentile lettore, le consiglio quello che suggerisco a qualsiasi debitore, in questi casi. Ovvero richiedere la prescritta comunicazione di cessione del credito e l’estratto conto cronologico.
Samantha, agente precario di recupero crediti contro Pippo debitore per forza – Una guerra fra poveri
Le domande
Ho perso il lavoro a causa del trasferimento dell’impresa presso cui lavoravo, successivamente ho perso anche la famiglia, incluso mio figlio a causa di una tempestosa separazione giudiziale.
Mi sono quindi ritrovato in un mare di debiti, maturati da finanziamenti e rapporti bancari esclusivamente intrapresi non per divertimento ma per necessità, oltre ad altri debiti a mio nome contratti dalla mia ex moglie.
Adesso sono assalito dalle società di recupero crediti. Talune persone del settore, perseguitandomi, sono arrivate al punto di dirmi che anche i malati di tumore continuano a pagare per cui anche io dovrei farlo per loro rispetto. Altre invece si presentano con il titolo di avvocato, il cui nome però non risulta in nessun ordine professionale d’Italia.
C’è chi invece si è presentato a persone a me solo conoscenti come funzionario della Procura delle Repubblica, al solo fine di chiedere informazione sul mio conto. (Posso garantirvi che non ho mai avuto a che fare con nessun ordine di polizia).
Proprio ieri vengo a sapere che qualcuno ha telefonato presso una famiglia che abita presso lo stesso condominio in cui abitavo da sposato, esclusivamente per chiedere informazioni sulla mia reperibilità e inoltre lasciando loro il numero di telefono per poterli richiamare non appena rintracciatomi.
Il numero di telefono corrisponde all’ennesima agenzia di recupero crediti.
Considerando adesso soltanto quest’ultimo episodio, desidererei sapere:
- è legale da parte di un agenzia di recupero crediti, per altro associata alla UNIREC, chiedere informazioni personali sul conto di una persona utilizzando nello specifico tali mezzi?
- esiste un ordine di controllo al fine di valutare se realmente codeste agenzie operino nella legalità?
- dimostrando in maniera chiara di non possedere più nessun genere di bene e quindi di non poter far più fronte, almeno in tal momento, ai miei impegni economici a suo tempo assunti, com’è possibile potersi liberare da tali persecuzioni ?
Cosa vorrebbero che io facessi per pagarli …… uccidere, spacciare, rubare oppure cosa ?
Fiducioso di una Vostra risposta, porgo i miei più cordiali saluti.
La (lunga) risposta
Innanzitutto la mia simpatia e solidarietà. So per esperienza personale cosa vuol dire una separazione giudiziale e come ti cambia la vita, affettiva ed economica, da così a così.
E sono cavoli amari, non quattro salti in padella.
Proseguo con l’ammettere un mio evidente errore: in alcuni articoli ho enfatizzato troppo la distinzione fra società di recupero crediti affiliate e non in UNIREC. Sono pervenute numerose proteste da parte di chi asseriva che esistono società di recupero crediti serie ed affidabili anche non iscritte ad UNIREC. Vero, come è ormai vero che l’appartenenza ad UNIREC non è più sinonimo di professionalità e correttezza, come accadeva solo alcuni anni fa.
Alla larga dal tasso zero
Un trafiletto (veramente piccolo) su Italia Oggi di qualche tempo fa ha attirato la mia attenzione. Ve lo riporto per intero, tanto è breve.
“Una multa complessiva da 850 mila euro per pratiche commerciali scorrette. È la misura disposta dall’Antitrust nei confronti di Findomestic (credito al consumo), Mediamarket (società che gestisce il marchio Media World) e Gre (gestore del marchio Trony).
Findomestic pubblicizzava la concessione di prestiti finalizzati a tasso zero nei negozi Media World e Trony, ma in realtà richiedeva ai consumatori oneri economici aggiuntivi attraverso l’emissione, a loro insaputa, di una carta di credito revolving che comportava tassi di interesse a due cifre (Taeg al 18,02% se il rimborso avveniva tramite Rid e al 20,41% se addebitato sui bollettini postali) anche a un anno di distanza dalla richiesta di un prestito finalizzato.
Dall’istruttoria dell’Antitrust è emerso anche l’interesse economico dell’esercente nel vendere il finanziamento con carta revolving al posto di quello classico, in cambio di un compenso tre volte superiore.”
Amici, stiamo parlando di alcuni “colossi” del credito al consumo: Banca Findomestic, Media World, Trony.
“Siamo tutti debitori” – un libro di Gianpaolo Luzzi per proteggere la famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni
Gli italiani sono sempre stati per tradizione grandi risparmiatori, ma negli ultimi dieci anni l’indebitamento delle famiglie ha registrato tassi di crescita preoccupanti.
In questo scenario, il crollo dei mercati nel 2008 ha aggravato ulteriormente la situazione economica dei nuclei familiari, ma sarebbe un grave errore attribuire la responsabilità dei nostri debiti solo alla crisi corrente che ha avuto, nonostante tutto, il merito di svelare un allarmante trend negativo: stiamo diventando un paese di sovraindebitati.
Secondo l’autore, uno dei massimi esperti italiani di gestione e recupero crediti, i motivi profondi sono da ricercarsi soprattutto all’interno della famiglia. Alla base del problema vi è spesso una scarsa o del tutto assente cultura finanziaria e creditizia, una totale mancanza di bilanci che hanno il pregio di monitorare costantemente lo stato di salute delle nostre finanze, mettendoci al riparo da investimenti incauti e fornendoci gli strumenti per reagire agli imprevisti.
In questo vero e proprio manuale di autodifesa per famiglie sull’orlo del fallimento, Gianpaolo Luzzi invita a ripensare seriamente le nostre convinzioni sul denaro e la nostra attitudine verso il consumo, ricordandoci che saper gestire i debiti, eliminarli e poter ricominciare da zero è come avere la possibilità di vivere una seconda vita.
Nelle migliori librerie oppure su www.liberidaidebiti.it
Il recupero crediti delle società telefoniche
Da diverso tempo le compagnie telefoniche passano alle agenzie recupero crediti pratiche relative ad utenti che non avrebbero pagato canoni e bollette.
E’ il nefasto risultato della “giungla telefonica” nella quale le compagnie si contendono ferocemente gli utenti considerando abbonato anche chi, contattato per telefono, ha chiesto semplicemente tempo per pensarci o l’invio di copia del contratto per esaminarlo.
Da ciò nascono tremendi pasticci amministrativi. Va rilevato che l’agenzia recupero crediti riceve dalla compagnia telefonica un semplice incarico di tentare di recuperare il presunto credito e quindi non ha alcun titolo per promuovere un’azione legale. In sostanza, non c’è la “cessione del credito” prevista dall’art. 1264 del Codice civile, in base al quale la cessione ha efficacia solo se prevista dal contratto sottoscritto (che il supposto debitore non ha sottoscritto) o se notificata tramite raccomandata AR.
Prove di pagamento – Tempi di conservazione per documenti fiscali, ricevute, fatture e scontrini per evitare di pagare due volte
Perché conservare la “prova” di un pagamento?
Documenti fiscali , ricevute, fatture e scontrini sono documenti che siamo tenuti a conservare per dimostrare l’avvenuto pagamento. Non farlo ci esporebbe al rischio di dover pagare una seconda volta, per giunta con l’aggravio di interessi e more.
Ma quanto a lungo dobbiamo tenere le quietanze di pagamento? Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricordare che esistono diverse durate dell’obbligo di conservazione, che variano a seconda del tipo di documento. I titolari di un diritto – cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati apretendere il pagamento – sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso. Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per “prescrizione”, e nessuno potrà più pretenderne il pagamento, soltanto a questo punto potremo disfarci della ricevuta.
Buone notizie per i debitori: far debiti fa bene alla salute! – Altrimenti si rischia la sindrome del risparmiatore, ci si ammala di iperopia e si patisce il rimorso del consumatore
In tempo di crisi e recessione, arriva una nuova malattia: la sindrome del risparmiatore.
In barba alla mania dello shopping, oggi siamo tutti a rischio di incappare nel problema opposto, capace di rovinare l’umore e scatenare ansia e depressione. Almeno secondo gli psicologi americani che ‘fotografano’ il fenomeno sul ‘New York Times’.
La sindrome è stata battezzata ‘iperopia’ perché – proprio come chi soffre del disturbo della vista opposto alla miopia (meglio noto in italiano come ipermetropia) – queste persone vedono molto bene da lontano, ma hanno difficoltà con il presente.