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Archive for the ‘recupero crediti’ Category

Recupero crediti – non sono leciti comportamenti lesivi della dignità del debitore

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Messaggi telefonici preregistrati che intimano a pagare, messaggi affissi sulla porta visibili a tutto il condominio. L’attivita’ di recupero crediti ha assunto in Italia modalita’ piu’ consone a scagnozzi e usurai che a societa’ specializzate, operanti per conto di grandi aziende, finanziarie e/o fornitrici di servizi.

Per porre freno a questo andazzo, il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento a carattere generale che detta i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.

L’intervento del Garante e’ giunto al termine di accertamenti avviati dall’Autorita’ a seguito di numerose segnalazioni sull’uso illecito dei dati personali nell’attività’ di recupero crediti.

In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalita’ di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.

Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societa’ di recupero crediti.

I PRINCIPI

Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le societa’ di recupero crediti dovranno rispettare i principi di liceita’, di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita’ dei dati e il dovere di informativa agli interessati.

In altri termini, ecco le prescrizioni del Garante:

  1. non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo;
  2. non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  3. è illecita l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell’interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
  4. non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l’utilizzo di cartoline postali o con l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili. E’ necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
  5. gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
  6. una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

I RIMEDI – Segnalazione, reclamo o ricorso al Garante per la privacy

Il cittadino debitore che subisse un comportamento contrario alle prescrizioni puo’ denunciarlo allo stesso Garante

E’ possibile denunciare al Garante per il trattamento dei dati personali la violazione della propria privacy o l’accesso di terzi, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alle informazioni riservate che ci riguardano – attraverso una segnalazione, un reclamo oppure un ricorso.

Si tratta di strumenti flessibili e modulabili in ragione del tempo e dell’impegno che il debitore vessato intende profondere.

Senz’altro costa meno che che chiedere tutele attraverso un avvocato e l’azione sarà senz’altro più incisiva e “dolorosa” per i molestatori.

SEGNALAZIONE – Che cosa è e quali diritti tutela

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante una segnalazione (art. 141, comma 1, lett. b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell’Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Modalità per la presentazione

La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.

Gratuità

La presentazione di una segnalazione è gratuita.

RECLAMOChe cosa è e quali diritti tutela

Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all’articolo 7, sia per promuovere una decisione dell’Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

Modalità per la presentazione

Il reclamo può essere proposto in carta libera, ma a differenza della segnalazione va presentato solo utilizzando questo modello e le istruzioni del Garante, utilizzando i recapiti indicati nella sezione “Contatta il Garante”.

Diritti di segreteria

Al reclamo va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria, seguendo le indicazioni contenute nel modello.

RICORSO – Che cosa è e quali diritti tutela

Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici.

Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice (art. 141, comma 1, lett. c)) e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Diritti di segreteria

Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). Si consiglia di effettuare il versamento utilizzando:

  • * conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. – IBAN IT 75 Y 07601 03200 000096677000;
  • * bollettino di conto corrente postale n. 96677000;

tutti intestati a “Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale “diritti di segreteria per ricorsi”.

Spese del procedimento

A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

La determinazione dell’ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (art. 154, comma 4).

Il Garante ha fissato tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli importi a suo tempo stabiliti all’incremento delle spese da sostenere per ricorrere al Garante, nell’importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

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Per porre una domanda sui comportamenti lesivi della dignità del debitore e su tutti gli argomenti correlati, clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

Written by il consigliere debiti

21 marzo 2010 at 05:02

La regolamentazione dell’accesso ai dati del debitore censito negli elenchi dei cattivi pagatori

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I sistemi di informazioni creditizie (SIC): cosa sono, come funzionano ed i diritti dei debitori censiti negli elenchi dei cattivi pagatori.

1. Cosa sono i SIC

I sistemi di informazioni creditizie (SIC) raccolgono e conservano le informazioni sulle richieste di finanziamento e sui rapporti di credito tra le banche/società finanziarie e i loro clienti. Le banche/società finanziarie vi si rivolgono sia per comunicare i dati del consumatore che ha chiesto e/o ottenuto un finanziamento, sia per ricevere informazioni su di esso, qualora debbano decidere se concedergli o meno un prestito. Ciò è necessario ai fini della gestione del rischio creditizio e della stabilità del mercato finanziario.

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Written by il cattivo pagatore

20 marzo 2010 at 09:05

La privacy del debitore nel recupero crediti

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto un decalogo in riferimento a quelle società che si occupano prevalentemente dell’attività finanziaria dei recupero crediti, a seguito degli accertamenti compiuti sui ricorsi presentati da numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori, che avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali.

Si tratta di un provvedimento a carattere generale che ha quali precisi destinatari finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, che testualmente così recita: “chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale”.

In particolare vengono censurate tutte quelle attività che possono rivelarsi “invasive o lesive della dignità personale”: qualora si renda necessario il sollecito per la riscossione dei pagamento dovuti, non è conforme ai principi legali, divulgare a persone estranee al rapporto creditorio, quali possono essere i familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa, qualsiasi tipo di informazione che riguardi i mancati pagamenti.

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Written by il consigliere debiti

20 marzo 2010 at 07:06

Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono

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Salve, il mio quesito è il seguente.

Due giorni fa ricevo una diffida di pagamento da uno studio legale,  proprio “diffida” che mi intima di pagare un libro acquistato 8 anni or sono, ma di cui non ricordo nulla, che avevo presuntamente acquistato con delega bancaria. La banca, il cui conto nel frattempo è stato estinto,  non riesce a fornirmi più indicazioni.

Tale diffida non contiene documenti di avvenuto acquisto dell’epoca (fattura, scontrino, copia della delega nè altro firmato da me), nè riferimenti ad altri precedenti solleciti. Inoltre il prezzo richiestomi è stato gravato di interessi calcolati arbitrariamente senza alcun prospetto.

Come mi consiglia di agire? La ringrazio anticipatamente

Gentile lettore, le consiglio quello che suggerisco a qualsiasi debitore, in questi casi. Ovvero richiedere la prescritta comunicazione di cessione del credito e l’estratto conto cronologico.

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Truffa legata al recupero del credito

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IN MANETTE TRE FUNZIONARI, FACEVANO ANCHE REGALI A DIRIGENTE E IMPIEGATI

Il recupero dei crediti era una truffa milionaria

Sono 1400 i clienti truffati

Incassavano ma non lo dichiaravano a Deutsche Bank

Recuperavano i crediti per conto di Deutsche Bank. E si tenevano i soldi. Almeno tre milioni di euro in cinque anni, secondo i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria che l’altro giorno hanno arrestato S. D., 55 anni, e E. F., di 50, entrambi residenti nel Ferarrese; G. P., di 59, vicecapo del Centro per il recupero del contenzioso (Curc) della banca tedesca, ufficio inserito nella divisione interna «Prestitempo», con la sede di Torino competente su migliaia di pratiche in tutt’Italia.

Un ufficio decapitato alcuni mesi fa, con la sospensione del responsabile e il licenziamento di P. Ad avviare gli accertamenti è stata proprio la Deutsche Bank, che ha poi chiesto l’intervento della procura. Un’indagine di un anno, coordinata da pm Roberto Furlan e culminata con l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice Sandra Casacci. I reati ipotizzati: associazione per delinquere finalizzata al falco, all’appropriazione indebita e alla truffa.

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Written by antonio iuri donati

25 novembre 2009 at 10:11

Ho fornito beni e/o servizi ad una Pubblica Amministrazione, ma non riesco a ottenere il pagamento né a cedere la fattura – È una situazione che posso risolvere?

with 2 comments

Sì.  Se hai fornito un bene o un servizio ad un ente pubblico sul territorio, sia esso un comune, una provincia o una regione, ma non hai ancora ricevuto il pagamento pattuito, adesso c’è una procedura che può aiutarti.

Entro il 31 dicembre 2009 puoi richiedere all’ente debitore di certificare il tuo credito, con una procedura semplice e senza oneri aggiuntivi. L’ente ti risponderà entro 20 giorni.

Il vantaggio della certificazione è quello di poter più facilmente cedere a banche o intermediari finanziari il tuo credito, oppure di ottenere un pagamento più veloce dall’amministrazione.

Compila il modulo che trovi allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 maggio 2009 disponibile sul sito www.tesoro.it, necessario per richiedere la certificazione all’ente debitore. Oppure vai direttamente all’ente presso cui hai il credito.

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Io personalmente credo che uno di questi giorni aprirò il rubinetto del gas e buonanotte a tutti

with 17 comments

disperazioneCiao a tutti, questa lettera rimane semplicemente un tentativo, l’ennesimo, di ricevere ascolto da qualcuno che possa sinceramente aiutare una persona in difficoltà. Partiamo dal problema.

La prima cosa che mi viene in mente è: problema soldi. Insomma anche questo mese non ho pagato l’affitto e chiaramente il proprietario vuole sbattermi fuori. Nulla di più normale direte voi, chissà quante persone hanno la stessa difficoltà. In questa casa non vivo da solo, ma con la mia compagna e un figlio di tre anni.

Ad oggi non ho un lavoro e da quando ho perso il posto due mesi fa non ho ricevuto alcuna offerta, ma proprio nessuna. Sono iscritto al collocamento, ho consegnato curricula ovunque, ma nulla.

Premetto che non pretendo di diventare direttore generale di Telecom o della Fiat, voglio solo lavorare. Ho trenta anni, una moglie e un figlio e non uno straccio di lavoro. Mia moglie lavora e guadagna circa 800 euro al mese… beh bastano solo per fare la spesa di un mese, pagare le bollette, mettere benzina.

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Comune di Roma – Un servizio di orientamento legale alternativo e gratuito per il recupero dei piccoli crediti

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La “Porta del diritto” è un servizio di orientamento legale gratuito per i cittadini romani, messo in piedi dal Comune (Assessorato Semplificazione, Ufficio Tempi e Orari) con gli avvocati della Camera di Conciliazione di Roma.

Conflitti familiari, liti condominiali, recupero dei piccoli crediti, integrazione cittadini stranieri, tutela del diritto alla salute e all’istruzione, controversie sul lavoro, sicurezza personale: sono gli argomenti di ‘diritto del quotidiano’ sui quali i cittadini possono avere primi chiarimenti dagli avvocati della “Porta”.

Obiettivo fondamentale, mettere insieme giustizia e semplificazione; con l’idea che ciò possa contribuire ad un certo ‘alleggerimento’ dei processi, grazie alle informazioni che la “Porta” fornisce sugli strumenti di risoluzione delle controversie, alternativi al ricorso al giudice.

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Written by un agente esattoriale

6 giugno 2009 at 20:50

Pubblicato su recupero crediti

Il recupero crediti delle società telefoniche

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Da diverso tempo le compagnie telefoniche passano alle agenzie recupero crediti pratiche relative ad utenti che non avrebbero pagato canoni e bollette.

E’ il nefasto risultato della “giungla telefonica” nella quale le compagnie si contendono ferocemente gli utenti considerando abbonato anche chi, contattato per telefono, ha chiesto semplicemente tempo per pensarci o l’invio di copia del contratto per esaminarlo.

Da ciò nascono tremendi pasticci amministrativi. Va rilevato che l’agenzia recupero crediti riceve dalla compagnia telefonica un semplice incarico di tentare di recuperare il presunto credito e quindi non ha alcun titolo per promuovere un’azione legale. In sostanza, non c’è la “cessione del credito” prevista dall’art. 1264 del Codice civile, in base al quale la cessione ha efficacia solo se prevista dal contratto sottoscritto (che il supposto debitore non ha sottoscritto) o se notificata tramite raccomandata AR.

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Written by il consigliere debiti

4 Maggio 2009 at 06:08

Il pignoramento mobiliare

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Cosa è il pignoramento mobiliare

Pignoramento mobiliare significa il pignoramento di cose mobili in proprietà del debitore.

Attenzione: quando si presenta a casa l’ufficiale giudiziario il debitore ha l’ultima possibilità di impedire il pignoramento, pagando a mani dell‘ufficiale giudiziario il debito e le spese dovute.

Se ciò non avviene, l’ufficiale giudiziario inizia il pignoramento mobiliare. Munito del titolo esecutivo e del precetto compare di norma in modo del tutto inaspettato a casa del debitore o sul suo posto di lavoro (ad es. per pignorare l’automobile). Può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi di appartenenza dello stesso o sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica.

Nel caso in cui i beni pignorabili si trovino presso terzi (ad es. l‘auto del debitore è parcheggiata nel garage di un parente) l‘ufficiale giudiziario è munito dalla legge del potere di ispezionare anche locali altrui.

L’ufficiale giudiziario stima e valuta – anche con l’aiuto di esperti – i beni pignorabili. Contestualmente avverte il debitore che lo stesso deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto destinati a soddisfare il credito indicato nell‘atto di pignoramento.

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Written by un agente esattoriale

29 aprile 2009 at 19:09