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Written by cocco bill

30 gennaio 2010 a 12:41

351 Risposte

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  1. il caaf al quale mi sono rivolta per fare il 730 non sa dirmi se la detrazione del 19% sulla retta dell’asilo nido spetta anche a me avendo io fatto gia’ richiesta di avere la concessione regionale per l’abbattimento delle rette degli asili nido( abito in Friuli ).

    rossella

    31 marzo 2010 at 13:19

    • La detrazione va intanto effettuata sulle rette relative al 2009. Anche perchè l’istanza di “abbattimento” potrebbe non essere accolta.

      La regione sa bene che i contribuenti, se hanno capienza, provvedono alla detrazione ed in ogni caso l’abbattimento potrebbe essere fruito anche solo sull’importo al netto della detrazione fiscale.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 14:30

  2. ho nucleo famigliare di cinque persone (moglie e tre figli maggiorenni) inseriti tutti nello stesso stato di famiglia per residenza .Due non a carico IRPEF,vivono altrove per motivi di lavoro con guadagno superiore a 2851.oo tornano nella residenza solo in occasioni di breve durata.per la dichiarazione ISE-ISEE-ISEEU ,DEVO INSERIRE IL LORO GUADAGNO , l’Ente a cui è diretta la dichiarazione tiene conto solo del mio reddito o cumula anche il loro e se in che misura .la mia abitazione ha due ingressi che conducono senza separazione in stanze diverse, possono avere un nucleo per loro con numero civico diverso’?

    fiore

    31 marzo 2010 at 11:15

    • Il suo nucleo familiare, cosi come è formato, è costituito da cinque persone, compresi i figli percipienti un reddito superiore a 2840,51 euro.

      La DSU/ISEE cumula questi redditi ed il suo come redditi percepiti da componenti del nucleo familiare, in misura paritetica.

      Per poter essere eliminati dalla DSU/ISEE del nucleo familiare è necessario che i due figli abbiano residenza diversa dalla sua. Anche se cambia per il solo numero civico.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 11:38

      • grazie ,veramente gentile.

        fiore

        31 marzo 2010 at 12:50

  3. Mia madre ha la pensione normale ed una come invalida civile al 100%.
    nell’ise si dichiarano tutte e due le pensioni?
    grazie

    laura

    30 marzo 2010 at 20:24

    • L’indennità di invalidità è un reddito esente e pertanto non va riportato nella DSU/ISEE.

      cocco bill

      31 marzo 2010 at 06:26

  4. Buongiorno,
    il mio Comune di residenza mi ha inviato una lettera informandomi che dal 01/01/2010 per delibera di giunta il nucleo famigliare che verrà preso in considerazione ai fine delle agevolazioni sulle tariffe sarà sostituito dai redditi della genitorialità. La situazione è questa : io sono residente assieme ai miei 2 figli nel comune dove essi vanno a scuola ( la tariffa della mensa è quella variabile dipendentemente dalla dichiarazione ISEE)
    il mio compagno è residente in altro Comune.
    Il mio comune è titolato a richiedermi oltre la mia, la dichiarazione dei redditi del padre dei miei figli?
    Grazie in anticipo

    Stella Truis Medola

    30 marzo 2010 at 09:57

    • Il comune può deliberare criteri diversi dall’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali che intende erogare, nel caso tariffa mensa.

      Se dunque delibera di stilare una graduatoria in base alla somma dei redditi dei genitori, le può chiedere anche la dichiarazione dei redditi del padre dei suoi figli.

      Se il Comune avesse invece utilizzato l’indicatore della situazione economica equivalente, per regolare l’accesso alla tariffa mensa, il reddito percepito dal padre dei suoi figli, non convivente, non sarebbe stato richiesto.

      cocco bill

      30 marzo 2010 at 18:49

  5. Buona sera e grazie per l’eventuale risposta.
    Desideravo sapere se, ai fini ISEE, è vero che la situazione immobiliare da prendere a riferimento è SOLO quella che risulta al 31/12 dell’anno precedente la compilazione oppure, in caso di vendita di immobili in corso d’anno, è possibile rifare la domanda considerando i ‘nuovi’ valori immobiliari rimasti in proprietà? spero di essermi spiegato. Grazie

    Daniele

    27 marzo 2010 at 21:58

    • Queste sono le date da prendere in considerazione per l’indicazione dei dati contenuti nella DSU:

      – il nucleo familiare è quello esistente al momento della presentazione della DSU;

      – il reddito, per ciascun componente di detto nucleo, è quello indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Se al momento della presentazione della DSU non si è ancora presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef dell’anno precedente (che si riferisce quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della DSU);

      – il patrimonio mobiliare ed immobiliare deve essere quello esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 02:26

  6. I nostri genitori hanno regalato una casa a me e a mio fratello. Al momento dell’atto notarile l’hanno intestata solo a me perché all’epoca mio fratello era minorenne. Oggi abbiamo entrambi la residenza nella stessa abitazione, nello stato di famiglia ognuno risulta da solo.Si può fare il modello ISEE separatamente? ognuno per suo conto?

    Mimmo

    27 marzo 2010 at 17:10

    • Se fosse vero che ciascuno di voi due risulta in uno stato di famiglia diverso, pur con residenza nella medesima unità abitativa, si tratterebbe certamente di una situazione irregolare, frutto di un evidente errore di registrazione della famiglia anagrafica commesso dagli uffici anagrafici.

      Ed inoltre, per chi dei due risultasse non percettore di reddito superiore a 2840,51 euro, il nucleo familiare risulterebbe comunque essere quello dei genitori, anche se non c’è convivenza.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 20:27

  7. come si calcola l.ise

    Anonimo

    27 marzo 2010 at 09:13

    • Rivolgendosi ad un CAF e facendosi assistere nella compilazione.

      Si tratta comunque del rapporto fra ISEE del nucleo familiare e numero di componenti del nucleo familiare. In pratica un reddito familiare medio.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 20:22

  8. un soggetto ha spostato la sua residenza nel dicembre 2009 distaccandosi dai genitori. l’ha spostata in una casa di sua proprieta; nello stato di famiglia prodotto in questi giorni risulta da sola e nello stato di famiglia dei genitori nn compare. nell’isee sara sola o con i genitori? l’isee è stata compilata con redditi 200 8 e a fine gennaio 2010. nel caso in cui fosse sbagliata si puo annullare all’ inps?

    dina

    26 marzo 2010 at 09:12

    • Dipende se il soggetto ha avuto nel 2008 un reddito superiore a 2840,51 euro o meno.

      Nel primo caso, il soggetto costituisce un nucleo familiare autonomo.

      Nel secondo caso il soggetto fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se con essi non convive.

      cocco bill

      26 marzo 2010 at 11:35

  9. buona sera,
    il reddito del coniuge, con residenza diversa dall’altro coniuge e dai figli, e che quindi non risulta nel nucleo familiare ai fini dell’iscrizione al nido, va sempre considerato per la dichiarazione ISEE?

    grazie.

    chrissie

    25 marzo 2010 at 22:40

    • Sì. Due coniugi formano sempre un unico nucleo familiare. Anche se non convivono.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 23:23

  10. ciao,mi piacerebbe avere un chiarimento:sto compilando la domanda per l’assegno per il nucleo familiare e non riesco a capire se devo inserire o meno la mia compagna nel mio nucleo familiare.Voglio precisare che coabitiamo nella stessa casa e abbiamo adesso lo stesso indirizzo,cosi’ come nostra figlia,per cui lo stato di famiglia adesso e’ composto da noi tre.Devo o meno inserirla nel mio nucleo e devo o meno indicare il suo reddito,visto che abbiamo un lavoro dipendente entrambi?grazie

    sandro

    25 marzo 2010 at 18:04

    • Deve indicare la sua compagna, oltre al patrimonio detenuto ed al reddito percepito dalla sua compagna.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 18:38

  11. Buondì…
    ho provato a spulciare il vostro blog, ma penso di non aver visto la risposta a ciò che sto cercando..
    la mia domanda è la seguente:
    io sono una studentessa universitaria, che però lavora presso una piscina (lavoro autonomo: contratto di collaborazione), e per tale lavoro guadagno circa 5000€ annui. presto andrò a stare in una casa nuova, assieme al mio ragazzo, prenderò pertanto là la mia nuova residenza. posso con il mio esiguo reddito non essere più a carico dei miei genitori, bensì a carico di me stessa? visto anche il fatto che la mia nuova residenza sarà diversa dalla loro..
    vi ringrazio tanto
    eleonora

    eleonora

    25 marzo 2010 at 17:35

    • Certamente. Le sarebbero bastati 2840,52 euro lordi per potere non essere considerata a carico fiscale dei genitori e dunque poter aspirare a creare un nucleo familiare da essi autonomo, in una residenza non coincidente con quella dei suoi genitori.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 18:41

    • grazie mille.

      eleonoraa

      25 marzo 2010 at 23:28

  12. Ciao,
    allora domanda sul CAMBIO DI RESIDENZA E STATO FAMILIARE:
    vorrei spostare la mia residenza nell’abitazione dove vivono attualmente i miei nonni pensionati e proprietari dell’immobile, ma la domanda è:
    a che cambiamenti vanno incontro?
    tipo bollette, riduzioni fiscali, dichiarazione ISEE o simili e se io debbo rientrare obbligatoriamente nel loro stato di famiglia o ne posso costituire uno a parte.
    Please chiaritemi la questione perchè non sò più a chi chiedere!!!
    Grazie

    marco

    25 marzo 2010 at 10:24

    • Lei, con il cambio di residenza, entrerà necessariamente a far parte del nucleo familiare dei suoi nonni.

      La DSU/ISEE sarà influenzata dal reddito e dai patrimoni dei nonni, ed ovviamente, alcuni requisiti necessari per l’accesso a benefici e prestazioni sociali, potranno non più sussistere.

      Non può costituire una famiglia anagrafica a parte convivente con quella dei nonni, dal momento che è legato ai nonni da vincolo di parentela.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 13:34

  13. buongiorno, vivo con un figlio minorenne e una maggiorenne di 29 anni, la mia domanda è nel calcolo dell’ISEE và sommato il mio reddito con quello di mia figlia?
    non è previsto, considerato che mia figlia, come credo tutti i figli ad una certa età, non dà in casa il suo stipendio come farebbe un coniuge, un agevolazione diversa?
    cordiali saluti.

    farfalla

    25 marzo 2010 at 10:11

    • Nel suo nucleo familiare è compresa anche la figlia maggiorenne percettrice di reddito.

      Non è previsto altro.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 13:30

  14. Salve,non riesco a risolvere questo dubbio io e la mia compagna abitiamo fuoi milano,abbiamo una figlia che e residente a casa di sua nonna ed é quindi nel suo stato di famiglia,ora nostra figlia dovrà andare alle superiori.Consegnando il modello isee ci sono delle agevolazioni,il caf mi a detto che lo deve fare chi ha sullo stato di famiglia la ragazza,quindi mia suocera.Potete confermarmi se è proprio cosi,vi saluto e vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

    gullit

    24 marzo 2010 at 17:33

    • Non è come dice il CAF. In quanto fiscalmente a carico dei genitori, la figlia fa parte del nucleo familiare dei genitori.

      E dunque la DSU/ISEE deve essere compilata da un soggetto appartenente al nucleo familiare. Esclusa la ragazza che suppongo essere minorenne, restano i due genitori.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 01:52

    • U’naltra domanda,noi non siamo sposati ne conviventi dichiarati,compilando il modelo isee basta mettere il reddito di un solo genitore? Grazie per la risposta.

      gullit

      25 marzo 2010 at 16:59

      • Se il soggetto è a carico di più persone tenute nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, è componente del nucleo di colui che è tenuto in misura maggiore in base alle proprie condizioni economiche (ART.441 c.c.).

        In pratica, deve essere indicato il genitore con reddito maggiore.

        cocco bill

        25 marzo 2010 at 17:16

  15. sono andrea favasuli…..x la domanda del reddito a cassaintegrati vorrei sapere se è stata accettata…….

    andrea

    23 marzo 2010 at 23:57

  16. Buon giorno,
    il fondo pensionistico và indicato sul modello ISEE?
    Grazie

    Anonimo

    23 marzo 2010 at 13:25

    • I redditi erogati dal fondo pensionistico vanno indicati nella DSU/ISEE.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 17:25

  17. Buongiorno,
    devo compilare il modulo isee per rateizzare alcune cartelle esattoriali ma ho ancora alcuni dubbi.
    Risulto residente con i miei genitori anche se domiciliata in altra abitazione . Nel compilare il modello devo dichiarare anche i loro redditi?
    Io sono maggiorenne e da diversi anni ho un reddito regolarmente dichiarato.
    Un consulente mi ha detto che devo cambiare la residenza per non dover dichiarare anche i redditi dei miei genitori ( che per me sarebbe complicato dal momento che mi sposto frequentemente), un altro mi ha detto che basta il domicilio differente. Che devo fare?
    Grazie e distinti saluti

    silvia

    23 marzo 2010 at 12:52

    • Insomma, il domicilio non esiste a fini legali. Può essere utilizzato per farsi inviare gli estratti conto dalla banca, le bollette di altre utenze ecc…

      Esistono solo il domicilio fiscale (indicato nella dichiarazione dei redditi) e quello legale (sottoscritto nella procura). Il resto è fuffa.

      Ma anche la banca, le società di fornitura di acqua, luce, gas e telefono, se devono promuovere un’azione legale inviano la notifica all’indirizzo di residenza anagrafica, non certo al domicilio dichiarato dalla parte.

      Lei deve, allo stato, inserire nella DSU/ISEE i redditi dei suoi genitori.

      Se vuole uscire da questa situazione, deve stabilire altrove la sua residenza anagrafica, non certo il domicilio.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 17:11

  18. Salve a tutti,

    ancora non mi è chiara una cosa…ho provato a contattare più caaf ed il comune stesso di Roma allo 060606…e le risposte di ognuno sono state incongruenti. Il problema è questo:
    Io e mio figlio risultiamo nello stesso stato di famiglia, il padre del bambino non vice con noi…ha residenza altrove. Devo cmq inserirlo nel calcolo isee per l’iscrizione al nido!? Alcuni mi dicono di si…perchè cmq lo ha riconosciuto…ed altri mi dicono di no…perchè vale per il calcolo isee lo stato di famiglia….allo 060606 dicono che è una decisione circiscrizionale. Un pò di coerenza no?!?!

    HELP!!!

    Giorgia

    22 marzo 2010 at 14:25

    • Se non siete sposati, ed il suo compagno ha residenza altrove, il nucleo familiare ai fini DSU/ISEE è costituito da lei e da suo figlio.

      Nel caso leggesse la risposta del commento appena sotto (jessy18), e le venisse qualche dubbio, aggiungo che fra la regola della convivenza con un genitore e quella del carico fiscale con l’altro genitore, prevale la prima.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 14:45

  19. Salve, io volevo chiedere un’informazione riguardo alla compilazione dell’ISEE….

    Io e il mio compagno abbiamo un bimbo residente a casa di una delle nonne, il bimbo è fiscalmente a carico di noi due genitori.
    Visto che a breve nascerà un secondo figlio, quando nascerà l’ospedale indicherà automaticamente che risiederà con noi genitori in altra zona, pertanto i figli a carico fiscalmente saranno due, anche se uno risiede con la nonna.
    la domanda a questo punto, quando farò l’ISEE per l’iscrizione al nido del’ultimo/a arrivato/a potrò mettere due figli a carico anche se uno risiede soltanto in altro luogo?

    p.s. per il primo figlio (come’è già successo da quando è nato) e con il secondo figlio, entrambi i dati verranno inseriti nel 730 come figli a carico com e la nonna in questione non ha mai beneficiato di un eventuale bimbo a carico.

    spero di essere stata chiara nell’esporre il mio dubbio….
    Grazie mille!

    jessy18

    22 marzo 2010 at 14:03

    • I figli che sono a carico IRPEF del genitore fanno parte del nucleo familiare del genitore, anche se non convivono con esso.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 14:50

      • Grazie!

        jessy18

        22 marzo 2010 at 15:13

        • Scusi Coco bill,
          l’ultima info spero…
          ma se il caf mi chiede la stampata del comune indicante il nucleo familiare, vedrà solo un figlio (quello che nascerà) e non quello residente a casa della nonna…
          se quindi si basano sul nucleo familiare e non sul nucleo fiscale (come da 730) come farò a convincerli che cmq entrambi sono a carico?

          Grazie di nuovo!

          jessy18

          22 marzo 2010 at 15:17

          • La famiglia anagrafica (che si rileva dallo stato di famiglia) ed il nucleo familiare sono cosa diverse (queste cose il CAF le sa, e se non le conosce, allora cambi CAF).

            Se io ho un figlio, non percettore di reddito e a mio carico fiscale, che risiede al Polo Nord, questo figlio non compare nel mio stato di famiglia, quindi non fa parte della mia famiglia anagrafica.

            Ma fa parte del mio nucleo familiare!

            Lei non deve convincere nessuno. La DSU/ISEE, che riflette redditi e patrimoni del nucleo familiare, è una dichiarazione di parte. Il dichiarante se ne assume le responsabilità penali.

            Compito del CAF è aiutare i cittadini a fare una dichiarazione corretta (visto che la legge non è semplice da comprendere) ma non certifica nulla.

            cocco bill

            22 marzo 2010 at 15:21

  20. Buongiorno,
    da novembre 2009 il mio compagno convivente non vive più con me ed i nostri due bambini. Io ho fatto segnalazione al Comune perchè lui non ha ancora fissato una sua residenza da un altra parte. Adesso dovràò fare la dichiarazione Isee: posso non indicarlo in virtù del fatto che non abita più con noi e anche perchè non sono a conoscenza dei suoi redditi? Grazie.

    BARBARA

    22 marzo 2010 at 13:34

    • Fin quando l’ufficiale d’anagrafe non ne avrà sancito l’irreperibilità, cancellando il suo compagno dalla famiglia anagrafica, una qualsiasi DSU/ISEE che non tenga conto dei redditi del suo compagno (qualsiasi ne sia la ragione) è mendace.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 15:02

      • PERO’ NEL CASO LUI NON MI VOLESSE COMUNICARE I REDDITI, VISTO CHE I RAPPORTI TRA DI NOI SONO NULLI, COME FACCIO AD INDICARE UN REDDITO?

        BARBARA

        23 marzo 2010 at 12:23

  21. Sono proprietaria di un quarto di casa in cui abita mia madre e sulla quale pago un quarto di mutuo con i miei fratelli.
    Abito in un appartamento in affitto.
    Nel calcolo della mia situazione patrimoniale si può detrarre la mia parte di mutuo residuo? Il Caaf a cui mi rivolgo dice che non è possibile perchè non è la casa di abitazione. E’ esatto?

    donatella

    22 marzo 2010 at 11:12

    • Ma è un’abitazione principale, perchè in essa ha residenza sua madre, appunto.

      Lei può detrarre gli interessi passivi del suo quarto di mutuo.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 14:58

  22. buongiorno
    volevo sapere se mia madre 69 anni vedova con pensione minima
    vive con mio fratello invalido civle con acdcompagnamento, puo’ fare domanda isee.
    grazie mille

    paolo

    22 marzo 2010 at 10:49

  23. vorrei porre una domanda sulla compilazione dell’ISEE. Il figlio convivente non a carico (reddito proprio) con un genitore pensionato e una sorella del genitore anch’essa pensionata è conteggiato nel calcolo ISEE per ottenere il bonus gas?

    nouk

    21 marzo 2010 at 19:29

    • Certamente. Fanno tutti parte (anche la sorella) del nucleo familiare a cui appartiene il genitore.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 05:07

      • e quindi anche il coniuge del figlio convivente anche se residente in altro comune?

        nouk

        28 marzo 2010 at 12:08

        • Proprio così. A meno che, come residenza familiare, la coppia non convivente non abbia scelto la residenza del coniuge del figlio convivente.

          Due coniugi non conviventi hanno la facoltà di scegliere la residenza del nucleo familiare. Essa può coincidere con una qualsiasi delle residenze dei due coniugi, ma deve essere dichiarata all’anagrafe del comune dove si fissa, di comune accordo, la residenza del nucleo familiare.

          cocco bill

          28 marzo 2010 at 12:19

  24. Ciao a tutti.
    ho letto e riletto le vostre indicazioni per l’inserimento o meno del convivente non coniugato nel modello ISEE ai fini di assegno familiare e Nido.
    io e il mio compagno conviviamo da 5 anni e abbiamo insieme, tra un mese, due figli.
    per la prima figlia il caaf mi ha sempre fatto inserire i suoi redditi nel MIO isee, ma leggendo ora le vostre indicazioni sono quasi sicura che non dovevo.
    mi confermate che io con le bambine costituisco un NUCLEO FAMILIARE e lui con le bamnbine un altro?
    se tutto questo è vero vuole dire che per 3 anni ho pagato piu del dovuto al NIDO. Cosa posso fare con il Caf che mi ha fatto sbagliare???
    grazie mille.
    Roberta

    Roberta

    21 marzo 2010 at 10:09

    • Io non salterei subito a conclusioni affrettate.

      Quando due persone, che non hanno vincoli dimostrabili di:

      – parentela;

      – matrimonio;

      – affinità;

      – adozione;

      – tutela;

      convivono sotto lo stesso tetto, possono o meno far parte dello stesso nucleo familiare.

      Siano A e B i due soggetti non legati dai vincoli sopra elencati. E sia A il soggetto che occupa l’unità abitativa e vi ha residenza anagrafica.

      Sia B il soggetto che, in epoca successiva, vuole stabilirsi nell’unità abitativa già occupata da A.

      Sono possibili due scenari.

      1) B si reca in anagrafe e chiede la residenza. L’ufficiale d’anagrafe, in mancanza di altre indicazioni, presume che B sia legato ad A da rapporti di parentela o matrimonio o affinità o adozione o tutela. Oppure, persume che fra i due esistano vincoli affettivi.

      L’ufficiale d’anagrafe iscrive allora B nella stessa famiglia anagrafica di A.

      2) B si reca in anagrafe e chiede la residenza. I soggetti B ed A rendono all’ufficiale d’anagrafe una dichiarazione congiunta in cui affermano che non sono legati da vincoli di parentela, matrimonio, affinità, adozione, tutela o affettivi.

      Aggiungono che la convivenza sotto lo stesso tetto è motivata da rapporto giuridico (colf, locazione stanza appartamento ad esempio) oppure occasionale (ad esempio studio, lavoro per ospitalità e breve periodo).

      L’ufficiale d’anagrafe crea allora per B una famiglia anagrafica diversa da quella già esistente ed a cui appartiene A.

      Nel caso (1) A e B appartengono allo stesso nucleo familiare [sempre che non esistano altre circostanze che impediscano un unico nucleo familiare, come ad esempio può essere il fatto che B (o A) sia coniugato o che B (o A) risulti a carico fiscale di altri – ma non ci dilunghiamo]

      Nel caso (2) A e B non fanno sicuramente parte dello stesso nucleo familiare.

      Un’ultima precisazione sul vincolo di affettività: si tratta di qualcosa di non definibile e molto soggettivo.

      Due estranei qualsiasi potrebbero essere o meno legati da vincolo di affettività. Nessuno può affermare il contrario se i due soggetti affermano esistere fra loro vincoli di affettività.

      Così due estranei di sesso opposto che convivono (i c.d. compagni), pur avendo generato figli e allevandoli, possono dichiarare l’esistenza fra loro di vincoli di affettività o possono anche affermare che fra loro tali vincoli non esistono.

      Conclusioni

      Se Roberta ed il suo compagno non hanno dichiarato nulla al momento dell’iscrizione anagrafica di residenza dell’una o dell’altro, allora Roberta ed il suo compagno fanno parte dello stesso nucleo familiare e la DSU/ISEE comprende redditi e patrimoni di entrambi.

      cocco bill

      21 marzo 2010 at 11:42

      • grazie intanto per la risposta.
        chiedo per ulteriori delucidazioni: come fa una persona a sapere queste cose se nessuno gliele spiega in fase di richiesta di residenza?
        inoltre, è possibile fare ORA la richiesta dove si afferma che non siamo legati da vincoli di parentela, matrimonio, affinità, adozione, tutela o affettivi?

        grazie

        Roberta

        21 marzo 2010 at 16:16

        • e inoltre.. perchè si può presumere che ci sia affinità tra due che vivono sotto lo stesso tetto? la logica imporrebbe che SE SI é LEGATI ALLORA BISOGNA DICHIARARLO anzicchè il contrario..

          mah… mi sembra tutto cosi confuso.. comunque pongo nuovamente la domanda: posso fare ORA questa richiesta, ovvero dopo che già abbiamo fatto il cambio di residenza?
          grazie

          Roberta

          21 marzo 2010 at 16:19

          • .. perchè si può presumere che ci sia affinità tra due che vivono sotto lo stesso tetto? la logica imporrebbe che SE SI é LEGATI ALLORA BISOGNA DICHIARARLO anzicchè il contrario..

            Semplicemente perchè quando si chiede la residenza presso una unità abitativa, dove già vivono altre persone, è molto probabile che esista un vincolo di quelli indicati.

            L’eccezione è costituita dalla circostanza in cui il soggetto, che va a risiedere presso un nucleo familiare già costituito, sia un estraneo.

            E, quindi, ci si aspetta che sia segnalata l’eccezione, più che la norma.

            inoltre, è possibile fare ORA la richiesta dove si afferma che non siamo legati da vincoli di parentela, matrimonio, affinità, adozione, tutela o affettivi?

            La dichiarazione congiunta avrebbe dovuto essere fatta al momento della richiesta di residenza. L’ufficiale d’anagrafe avrà difficoltà ad accettare variazioni in tal senso. Farlo significherebbe ammettere di aver sbagliato a costituire un’unica famiglia anagrafica.

            Però si può sempre tentare … specie se l’ufficiale d’anagrafe è nel frattempo cambiato.

            cocco bill

            21 marzo 2010 at 17:30

            • potrebbe benissimo succedere che due persone, come i separati, decidano di vivere insieme anche se il rapporto è finito no?
              o per comodità lavorativa o per mancanza di alternativa..
              quindi conviene andare in comune e chiedere no?
              grazie mille

              Verissimo. Accade spesso per coniugi separati costretti a vivere sotto lo stesso tetto per motivi economici, non potendo quello a cui non è stata assegnata la dimora familiare, concedersi il lusso di una locazione che gravi su uno stipendio già martoriato da assegni alimentari e di mantenimento. Comunque, rilevo che adesso le è chiaro come funziona …

              Roberta

              21 marzo 2010 at 17:39

            • per cui se ci si presenta in comune dicendo che il rapporto è terminato e che si vogliono costituire due nuclei diversi non dovrebbero fare storie.
              anche perchè è davvero cosi poco chiaro tutto il materiale legislativo riferito alla convivenza.
              beh ci proverò.
              graize

              Tutto ciò che le serve, come norme vigenti, visto che è così positivamente determinata, lo trova qui.

              Roberta

              21 marzo 2010 at 17:47

            • è proprio da qui che sono partiti i dubbi!
              nel punto dove dice: IL SOGGETTO CHE SI TROVA IN CONVIVENZA ANAGRAFICA è CONSIDERATO NUCLEO FAMILIARE A SE STANTE TRANNE SE CONIUGATO O A CARICO IRPEF ed è proprio da qui che ho dedotto che io e il mio compagno non lo siamo.
              il discorso della dichiarazione congiunta non lo conoscevo e vorrei capire se appunto si può fare anche ora che ho scoperto questa cosa.
              La cosa che non riesco ad accettare è che in italia nel caso della convivenza e forse anche all’estero (non conosco la legislazione di altri paesi) quando di tratta di “prendere” il tutto è cosi confuso.. mentre quando si parla di diritti la questione è chiarissima “nessun diritto”.
              è questo che mi ha fatto imbestialire.
              :)

              Io non riesco a replicare con un nuovo post, lei sì. Dopo dovrò capire il perchè.

              Adesso tornando a noi, se legge l’articolo, la convivenza anagrafica è definita come quella che si origina dalla coabitazione nei monasteri o conventi, nelle carceri, nelle caserme, negli ospedali di lunga degenza, oppure nelle civili abitazioni quando il rapporto sia giuridico/lavoro (colf) o motivato da motivi più diversi come studio, lavoro ecc. – per cui due soggetti decidono di prendere casa insieme per risparmiare ed hanno al contempo necessità di fissare la propria residenza nel luogo in cui effettivamente vivono. In tutti i casi è asclusa però l’esistenza di vincoli di parentela o affettivi. La convivenza anagrafica è diversa dalla famiglia anagrafica.

              Se due tizi, fra loro estranei, convivono perché lavorano nella stessa città ed hanno trovato una sistemazione presso la stessa unità abitativa, ciascuno di essi forma nucleo familiare a sé stante. Due stati di famiglia diversi, avendo dichiarato all’ufficiale di anagrafe l’inesistenza di vincoli familiari o affettivi fra di loro. Ma, se uno dei due è coniugato, allora il suo stato di famiglia comprenderà anche la moglie, indipendentemente dal fatto che ella viva in un’altra città, per fare un esempio. Questo intendeva la frase che l’ha confusa.

              Roberta

              21 marzo 2010 at 17:58

            • io faccio “replica” in alto e mi appare il post! :)

              per cui riassumendo:

              per presentare il modello ISEE per gli assegni familiari e la retta del nido quali sono le richieste?
              io non ricordo cosa mi hanno chiesto la prima volta, se lo stato di famiglia, o il certificato anagrafico… so solo che alla mia domanda ” devo inserire anche i redditi del mio compagno, ma se lui perde il lavoro non posso prenderlo in carico” la risposta è stata ” signora, è cosi!”
              un pò limitata come risposta visto che la legge è davvero cosi poco chiara.

              vorrei capire in pratica quali sono le richieste che potrebbero fare nel momento in cui decido di inserire solo il mio reddito e le bambine a carico.

              mi può aiutare? visto che è cosi gentile!
              Roberta

              Roberta

              21 marzo 2010 at 18:20

    • Le chiedono lo stato di famiglia (che indica come è composta la famiglia anagrafica, per intenderci). Da lì discende che se il suo compagno non è sposato altrove o non è a carico fiscale di un genitore, allora lei nell’ISEE dovrà inserire anche i redditi del suo compagno.

      P.S. e grazie della dritta per le repliche !!!

      cocco bill

      21 marzo 2010 at 18:23

      • e quindi se facciamo dichiarazione congiunta di non avere “affinità” dovrebbe apparire nello stato d famiglia che siamo due nuclei separati, ovvero dovrei apparire io con le bambine nel mio?

        che tempi ci sono per questo?

        la sto sfruttando!
        :)

        Roberta

        21 marzo 2010 at 18:28

        • I tempi dipendono solo dall’Ufficiale d’anagrafe. Se accetta o meno la dichiarazione dopo che è già stata costituita un’unica famiglia anagrafica.

          E’ più semplice unire due famiglie anagrafiche in una, che scindere una famiglia anagrafica in due.

          L’Ufficiale d’anagrafe sospetta sempre che i vincoli affettivi esistano e che quella scissione sia voluta solo per fruire meglio dei benefici che derivano da una DSU/ISEE con reddito familiare più contenuto.

          cocco bill

          21 marzo 2010 at 18:34

          • ho capito..
            la cosa che non accetto è perchè debbano dare per scontato che due persone che vivono insieme siano per forza legati.. nulla mi è stato chiesto quando abbiamo spostato la residenza. è sempre il solito discorso.. quando c’è da prendere nessuno si fa domande.
            Comunque voglio andare in fondo a questa cosa.
            e poi.. come fa ad avere la certezza che i vincoli non ci siano più? quali controlli possono fare? se il mio compagno vive con me per motivi di lavoro o perchè non può permettersi un’altro alloggio in che modo può essere confutato? se non c’è legge in merito a questo come possono accusare che il cambio si fa per i benefici?
            mi sembra tutto cosi sfocato..
            e poi, come ripeto, se i separati possono farlo perchè non noi??
            :)

            Roberta

            21 marzo 2010 at 18:43

            • Appunto, non si può dimostrare nulla. L’ho scritto all’inizio della nostra “conversazione”.

              …. un’ultima precisazione sul vincolo di affettività: si tratta di qualcosa di non definibile e molto soggettivo.

              Due estranei qualsiasi potrebbero essere o meno legati da vincolo di affettività. Nessuno può affermare il contrario se i due soggetti affermano esistere fra loro vincoli di affettività.

              Così due estranei di sesso opposto che convivono (i c.d. compagni), pur avendo generato figli e allevandoli, possono dichiarare l’esistenza fra loro di vincoli di affettività o possono anche affermare che fra loro tali vincoli non esistono …

              Lei Roberta si pone troppe domande … Non dovrebbe meravigliarsi che in un paese clericale come il nostro le unioni di fatto siano penalizzate rispetto a quelle consacrate dal vincolo del matrimonio …

              cocco bill

              21 marzo 2010 at 18:46

            • direi che sono soddisfatta!
              comunque ho capito che per stare tranquilli è meglio fare la dichiarazione. in parole povere se decidessi di fare l’ISEE senza dire nulla in caso di controllo sarei in dolo, giusto?
              la ringrazio moltissimo per i chiarimenti che altrimenti non ho avuto nè dal caf ne dalla legge.
              buona serata.
              :)

              Roberta

              21 marzo 2010 at 18:50

            • si ma il nostro caro paese clericale non si pone le stesse domande quando si tratta di “ricevere”.
              la trovo una cosa profondamente ingiusta. non è il punto di pagare una cosa che deve essere pagata è che per alcune cose non conta essere sposati o meno (vedi pagare tasse e affini) mentre quando si tratta di avere diritti il discorso non vale piu.. come mai allora dal momento in cui noi siamo ora conviventi non è stato possibile mettere il mio compagno a carico nel periodo che aveva perso il lavoro?? la risposta è stata “NON SIETE SPOSATI” e allora non lo siamo nemmeno per pagare.. cavolo!!!
              io non mi arrendo
              non accetto una condizione cosi mutevole.. o siamo compagni o no. NEL BENE E NEL MALE.
              :)

              Roberta

              21 marzo 2010 at 19:06

    • Giusto Roberta. Così com’è l’attuale situazione, non includendo i redditi del suo compagno lei rende una dichiarazione infedele.

      cocco bill

      21 marzo 2010 at 18:52

  25. i dissocupati possono fare il modello isee?

    maria

    20 marzo 2010 at 09:53

    • Certamente. I disoccupati possono presentare una DSU/ISEE del nucleo familiare di cui fanno parte.

      cocco bill

      20 marzo 2010 at 11:21

  26. Buongiorno,Signori
    Ho assunto un colf con l’ultima regolarizzione e convive con me.Chiedo se c’e la possibilita di fare il 730 per le detrazioni sia per i contributi pagati o come un familiare a carico perche è mio fratello.
    Distinti saluti

    Ba

    20 marzo 2010 at 09:43

    • Suo fratello convive con lei ed è stato assunto come colf.

      Ovviamente oltre a convivere è stato registrato come membro della sua stessa famiglia anagrafica, essendoci dei vincoli di parentela.

      Per le detrazioni IRPEF non c’è alcun problema, in quanto suo fratello risulta “altro familiare” a carico fiscale.

      Inoltre potrà dedurre (che è meglio di detrarre) i contributi versati all’INPS come collaboratore familiare per suo fratello.

      Infatti, sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.

      Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

      Rientrano in questa voce anche:

       i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2009 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

       i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

       i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);

       i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

      Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nel rigo E22.

      cocco bill

      20 marzo 2010 at 11:20

  27. per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è richiesto il mod. isee e il numero dei componenti del nucleo familiare; per questo, dato che in famiglia siamo io (18 anni studente), i miei genitori e 2fratelli maggiorenni operai, vorrei sapere se come nucleo familiare devo conteggiare 5 persone oppure solo io e i miei genitori. come modello isee dovrei presentare solo quello di mio padre o allegare anche quelli dei fratelli? grazie

    Vale

    19 marzo 2010 at 14:34

    • Il modello ISEE è riferito all’intero nucleo familiare. Nello stesso momento, una dichiarazione DSU/ISEE è la stessa per ogni componente familiare, a parte, ovviamente, le generalità del dichiarante.

      Se abitate sotto lo stesso tetto, fate parte dello stesso stato di famiglia, allora tutti e 5 appartenete allo stesso nucleo familiare.

      Nella DSU/ISEE andranno pertanto ricompresi redditi e patrimoni di tutti i 5 componenti il nucleo.

      cocco bill

      19 marzo 2010 at 14:59

  28. Devo fare isee, posso usare il 730 – 2009 redditi 2008?
    o devo aspettare a giugno per il 730 2010?

    ALE

    19 marzo 2010 at 12:24

    • Fino a quando non è disponibile la dichiarazione dei redditi 2010 (o il CUD 2010 se non si hanno altri redditi oltre a quello di lavoro) è necessario far riferimento alla dichiarazione dei redditi 2009 o al cud 2009.

      Dipende dalla data in cui è necessario firmare la DSU/ISEE.

      cocco bill

      19 marzo 2010 at 15:03


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