Protesto cambiali – cancellazione per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali
Esaminiamo il caso di cancellazione per avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata del protesto, in assenza degli effetti originali.
Deposito vincolato
Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, perché, per esempio, ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, egli può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del “certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall’istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell’effetto, a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato (art. 9, D.P.R. 03.06.1975, n. 290).
Modulo (facsimile) di domanda
Il modulo
- deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) a cura dell’utente
- firmato dall’avente diritto – il firmatario della cambiale, o in caso di impresa dal legale rappresentante, amministratore, ecc.
il modulo deve essere corredato da:
- una marca da bollo da € 14,62 (fino ad un massimo di 12 effetti);
- attestazione di avvenuto deposito vincolato rilasciata dall’istituto di credito su carta intestata e firmata in modo leggibile dal responsabile, corredata da una marca da bollo da € 1,81; la suddetta attestazione costituisce di per se’ quietanza liberatoria;
- fotocopia del documento di identita’ in corso di validita’ del firmatario;
- € 8.00 per ogni effetto di cui si richiede la cancellazione, versati in contanti o con bollettino di ccp n. 351502 (intestato alla camera di commercio- ufficio protesti- specificando la causale: ”6060”)
- ulteriore marca da bollo da € 1,81 qualora l’importo dei diritti di segreteria sia pari o superiore a € 77,47
facsimile di attestazione di avvenuto deposito vincolato
Smarrimento o distruzione del titolo
Qualora il debitore non sia in possesso del “titolo” a causa di smarrimento o distruzione dello stesso, trascorso un anno dalla levata del protesto, potrà inoltrare al Tribunale la richiesta di riabilitazione.
Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale
Il Tribunale provvede con decreto di riabilitazione.
La cancelleria del Tribunale o l’interessato inviano il decreto all’Ufficio Protesti. Quest’ultimo provvederà, trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nel Registro Informatico dei Protesti, a dare notizia all’interessato, che, a questo punto, potrà presentare domanda di cancellazione.
Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell’istanza.
L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (art. 2, n. 3 L.18 agosto 2000, n. 235).
Modulo (facsimile) di domanda
(1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell’addetto all’ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall’interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.
(2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale CCP n. 351502 intestato alla Camera di Commercio causale “6060”.
La presente richiesta, con i prescritti allegati, può essere inviata anche a mezzo posta e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità dell’interessato.
sono sempre franco, scusatemi ho dimenticato di chiedervi se per la riabilitazione i assenza di titolo originali , il pagamento deve essere nei 12 mesi o anche dopo? perche’ in riferimento a quanto detto sopra, io ho daldto il tutto solo nel 2009
franco
19 febbraio 2009 at 18:15
ho un problema e spero possiate darmi in fetta una risposta.
nel 2006–2007 ho avuto dei problemi di diversi protesti tra effetti e bambiali.ora ho sanato il debito ma alcuni effetti e assegni sono smarriti dal creditore che e’ pronto a farmi una liberatoria. cosa devo fare esattamente per riabilitarmi e quali le spese devo pagare?devo presentare un modello di richiesta per ogni effetto? il modello e’ uguale per gli assegni? franco
franco
19 febbraio 2009 at 18:09
Franco, per ottenere risposta dovresti inserire il quesito in questa sezione.
c0cc0bill
19 febbraio 2009 at 18:26
riguardandomi la documentazione dopo la mail che vi ho spedito ho notato che :
l’ultimo protesto levato a mio carico è del 05/06/2008 per un effetto che ho gia regolarmente pagato e possiedo il titolo originale.
quelli che mi mancano sono stati protestati il 04/12/2007; il 02/11/2007 ed il 03/10/2007.
Io il 05/12/2008 posso presentare l’istanza al tribunale per la cancellazione dei protesti sugli effetti pagati ed andati smarriti e su quelli pagati e dei quali posseggo i titoli originali ?
roberto
24 novembre 2008 at 17:38
chiedo scusa sono sempre roberto.
ho dimenticato un altro paio di quesiti.
Mi suggerite in ogni caso di rivolgermi direttamente ad un legale o è una pratica che posso sbrigare anche da solo ?
L’istanza da presentare al Tribunale va spedita con raccomandata r.r. al Tribunale o và presentata di persona all’ufficio copetente.
Mi scuso ancora
Roberto
roberto
24 novembre 2008 at 17:23
Salve.
ho un problema da risolvere spero mi possiate aiutare !
tempo fà ho emesso degli effetti ad alcuni miei creditori che poi alla loro scadenza, in parte, purtroppo non ho potuto pagare. Successivamente però, quelli che non avevo potuto pagare, ad uno ad uno li ho pagati tutti, ed adesso vorrei procedere alla cancellazione dei protesti ma ho scoperto di non averli tutti. ho chiesto ai miei ex creditori ma loro mi dicono di non averli. Ho letto sul V/S sito che è possibile chiederne comunque la cancellazione presentando apposita istanza al Presidente del Tribunale di appartenenza.
Bisogna prima fare una denuncia di smarrimento all’Autorità giudiziaria o basta presentare la semplice istanza di cancellazione ?
Nella istanza da presentare a parte le generalità di colui che chiede la cancellazione e quindi il debitore, relativamente all’effetto è sufficiente indicare l’importo dell’effetto e della sua relativa scadenza oppure bisogna specificare altre informazioni ?
Il Tribunale, trascorso ovviamente l’anno dalla levata del protesto è tenuto per legge a rilasciare il decreto di cancellazione oppure è basato sulla discrezionalità ?
Questa possibilità per caso vale per un Tribunale e non per un altro ?
Spero mi rispondiate al più presto.
saluti roberto
roberto
24 novembre 2008 at 17:18
ti ringrazio di cuore per fortuna in italia c’è ancora qualcuno di onesto….
provvederò al più presto a contattare il mio legale
david
22 agosto 2008 at 11:06
@ david
Allora. alla camera di commercio di Bologna confermano di non prevedere un certificato di deposito vincolato a favore del creditore.
Ma, la cosa più importante è questa: non è previsto un simile mezzo di pagamento semplicemente perchè non hanno mai contemplato il verificarsi di una fattispecie come la tua, dove il creditore mette in pratica un comportamento evidentemente ricattatorio e ritorsivo nei confronti del debitore. Cosa che non è assolutamente corretta e consentita.
Ora, il tuo creditore avrà anche studiato bene la questione.
Egli conta su un fatto: e cioè che non avvierai una azione giudiziaria.
Al tuo posto invece contatterei immediatamente un legale per presentare un’istanza d’urgenza ex-art. 700, citando il creditore e chiedendo una ingiunzione perchè accetti entro i termini di scadenza (settembre) il pagamento della tua obbligazione.
Il tuo creditore gioca sporco, ma rischia anche molto.
Un buon legale può ottenere un risarcimento a tuo favore di migliaia di euro, in virtù del fatto che la condotta posta in essere dal creditore espone la tua azienda a danni ingenti conseguenti alla permanenza del tuo nominativo nel bollettino dei potesti per i cinque anni prescritti.
Questa è anche quanto consiglia il legale di BOCAMCOM, con la quale ho interloquito telefonicamente.
In bocca al lupo …
karalis
22 agosto 2008 at 10:46
ti rinrazio molto per il tuo interessamento aspetto tue notizie domani cordiali saluti david
david
21 agosto 2008 at 17:25
Ogni Camera di Commercio fa un pò come gli pare. Del resto questa è l’Italia dei Comuni, dove nel paese X tre persone non possono stare sedute sulla stessa panchina dopo le 20, nel paese Y non puoi bere dalla cannuccia ed in quello Z rischi 250 euro di multa se sei scortese.
Ciò detto ho verificato. A Bologna non accettano certificati di deposito. A me sembra una cosa da matti.
Ho chiesto come si può fare in alternativa. Mi faranno sapere domani.
Certo il tuo creditore conosceva bene la procedura in vigore a Bologna. Preferisce non prendere soldi pur di tenerti cinque anni nel purgatorio dell’elenco dei protestati. Deve odiarti molto.
Comunque consentire una situazione simile è giuridicamente aberrante. Se domani non mi forniscono indicazioni utili devi per forza affidarti ad un avvocato che con procedura d’urgenza chieda al giudice una intimazione al creditore.
La legge prevede che prima del protesto un creditore non accetti pagamenti parziali, o non accetti, anche il pagamento totale, prima della scadenza.
Ma è un diritto del debitore, sancito sempre dalla legge, quello di poter soddisfare una obbligazione.
karalis
21 agosto 2008 at 16:44
quello che volevo sapere la camera di commercio di bologna può rifiutare il certificato di deposito ??
e cmq le cambiali sono già protestate e la scadenza dei 12 mesi è a metà settmbre come posso fare??
david
21 agosto 2008 at 12:29
@ david
Il tuo creditore può rifiutare, per legge, il pagamento della cambiale prima della scadenza.
L’importante è che alla scadenza tu sia reperibile all’indirizzo che sulla cambiale è indicato per il pagamento.
Certo ti sta facendo un dispetto, ma altro non c’è da fare…
karalis
21 agosto 2008 at 11:57
perchè è una testa di caz… preferisce non prendere i soldi e lasciarmi rovinato purtroppoal mondo ci sono persone veramente orrende
david
21 agosto 2008 at 10:34
@ david
Mi spieghi il motivo per cui il tuo creditore non vuole che sia saldato il debito?
karalis
20 agosto 2008 at 19:03
salve ho un grande problema da risolvere spero in voi;
ho 4 cambiali da 300 euro da pagare e vorrei pagarle ma il creditore non ne vuole sapere di farmi saldae il mio debito come posso fare…
havevo pensato al “certificato di deposito” in banca ma la camera di commercio di bologna non accetta tale soluzionecome posso fare è possibile che la camera di commercio di bologna si rifiuti di accettare tale soluzione ?? grazie mille
david
20 agosto 2008 at 15:42
@ Paolo
Credo tu abbia letto:
“Smarrimento o distruzione del titolo – Qualora il debitore non sia in possesso del “titolo” a causa di smarrimento o distruzione dello stesso, trascorso un anno dalla levata del protesto, potrà inoltrare al Tribunale la richiesta di riabilitazione”.
Purtroppo non c’è altro da fare. Deve passare un anno dalla levata del protesto.
karalis
16 agosto 2008 at 08:24
salve!ho un grande problema che spero voi esperti mi potete aiutare!tempo fa’ ho pagato delle cambiali,e’ adesso ho smarrito le copie!come posso fare ad ottenere dei duplicati?,mi occorrono per la cancellazione protesti!.
paolo
15 agosto 2008 at 21:18